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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38295 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI DA Gesue' nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere AN LA;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale ALDO ESPOSITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Luca Cianferoni del foro di Roma, in difesa del NI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38295 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 07/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione Riesame, con ordinanza resa all'esito dell'u- dienza dell’8/07/2025, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 388 del 26/02/2025, che annullava con rinvio la precedente ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, in data 26/11/2024, rigettava il gravame proposto da NI DA SU avverso l'ordi- nanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 13/08/2024, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della cu- stodia in carcere in relazione ad imputazione provvisoria (capo F) ex artt. 110, 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., 73, comma 1 bis, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, contestata come commessa in Livorno il 14 marzo 2022 (misura, nelle more, sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 19/03/2025). 1.1. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 388 del 26/02/2025 sopra citata, aveva osservato “[...] Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, rispetto allo scenario generale, come detto incontestato, è rimasta invece non adeguatamente Illustrata la posizione di DA OS NI. Questi è il figlio di US NI, soggetto appartenente alla cosca di Cinquefrondi, alleata della cosca Molè e, se- condo l'Impostazione accusatoria, avrebbe concorso nell'operazione di recupero dello stupefacente. Ma gli indizi di tale compartecipazione non sono stati sufficien- temente approfonditi, dovendosi rilevare che l'elemento di riscontro delle dichia- razioni del collaboratore di giustizia IC D'OS, ossia la presenza del ricor- rente a Livorno in occasione del tentativo di recupero degli oltre 400 kg di cocaina, pare sia rimasto incerto, non essendo provato né che DA OS NI abbia pernottato presso l'albergo Adone, né che il medesimo sia una delle due persone viste scendere dalla Smart bianca a due posti notata nel posto indicato dal colla- boratore di giustizia”. Aveva, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza im- pugnata con rinvio per nuovo giudizio “[...] dovendosi approfondire in sede di me- rito, ai fini della valutazione sulla gravità indiziaria e all’esito di una più esauriente disamina delle risultanze investigative disponibili (con particolare riferimento alla verifica dei riscontri alle dichiarazioni di D’OS), se, al di là dello stretto le- game tra l’indagato a US NI, di cui va verificata l’effettiva incidenza ri- spetto alla dinamica dei fatti di causa, al ricorrente sia ascrivibile un concreto ap- porto causale al compimento delle operazioni finalizzate all’importazione del carico di cocaina [...]”. 1.2. Il giudice del rinvio, nel confermare l’ordinanza cautelare emessa a ca- rico del NI, evidenziava che gli elementi di gravità indiziaria a carico dell’inda- gato derivavano prevalentemente dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia D’OS IC, appartenente alla ‘ndrina Molé 3 con il grado di “Vangelo”, il quale con specifico riferimento al capo F) della rubrica accusatoria aveva dettagliatamente descritto le varie fasi dell’operazione di im- portazione di oltre 400 chili di cocaina dall’Ecuador organizzata dalla sua cosca di appartenenza, indicandone il finanziatore e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Il D’OS aveva chiarito di aver partecipato personalmente alle operazioni, essendo stato incaricato della esfiltrazione della cocaina nel porto di Livorno (estrazione della droga dal container) – operazione non andata a buon fine, tant’è che la droga veniva sequestrata a Frattamaggiore dalla Guardia di Finanza in data 05/04/2022 - e che nella stessa era coinvolto anche NI US, apparte- nente alla cosca di Cinquefrondi, alleata della famiglia Molé, che lo aveva investito della funzione di rappresentarne i vertici del sodalizio sul territorio laziale. Il colla- boratore riferiva che, subito dopo aver ricevuto l’incarico, aveva chiesto supporto logistico ad un cittadino albanese e, secondo le direttive ricevute dalla ‘ndrina di appartenenza, lo aveva condotto da NI US, che gli aveva fornito un crip- totelefono Matrix per comunicare con il D’OS e con gli altri appartenenti alla cosca, nonché la somma di euro 30.000,00, quale anticipo per la collaborazione prestata per il recupero dello stupefacente. NI DA, figlio di NI US, era indicato dal propalante come uno dei componenti del gruppo, che sotto la sua supervisione, avrebbero dovuto procedere al recupero dello stupefacente. A con- ferma di tanto il D’OS aveva precisato che la sera del 16/03/2022, in cui veniva tentato il recupero della cocaina, NI DA si era presentato sul litorale pisano a bordo di una Smart bianca due posti in compagnia di CI IO, alias Vortice, anch’egli inviato a curare gli interessi della famiglia Molè. Dopo aver spe- cificato le ragioni dell’attendibilità intrinseca del propalante, valorizzando le mo- dalità del suo percorso collaborativo, iniziato spontaneamente, la precisione e coe- renza dei suoi racconti, il Tribunale della libertà si soffermava sulla pluralità di riscontri acquisiti dagli organi inquirenti, che non solo avevano confermato i vari particolari riferiti dal D’OS, ma anche il coinvolgimento dei vari soggetti chiamati in correità, e, segnatamente, dell’attuale indagato. Venivano richiamati, in particolare: 1) la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 16/10/2017, irrevocabile il 13/01/2022 che aveva definitivamente accertato il ruolo di NI US quale rappresentante della ‘ndrina denominata Cinque- frondi;
2) il servizio di OCP svolto dalla P.G. nel porto di Livorno il 17/03/2022, nel corso del quale era stata accertata la presenza di una Smart due posti, da cui erano scese due persone;
3) la conversazione intercettata il 17/03/2022 progres- sivo n. 724 (RIT 82/22) (pag. 118 O.C.C.), nel corso della quale uno dei presenti sul posto dove si trovava la Smart aveva chiamato un certo “DA”, chiedendogli le chiavi della macchina;
4) il controllo eseguito dalla Polizia Stradale della sotto- sezione di Cassino alle ore 2:17-2:18 del 05/04/2022 (giorno del sequestro della 4 cocaina) al chilometro 649 sud dell’autostrada A/1 nel territorio di Arce (FR) nei confronti del veicolo targato GG616XA, a bordo del quale venivano identificati La- dini DA, CI IO e la compagna di questi. Si era, quindi, ritenuto, stante l’accertata presenza sul posto di tutti i soggetti indicati dal D’OS e di mezzi aventi le medesime caratteristiche di quelli de- scritti dal collaboratore, nonché l’evidente omonimia, di poter identificare il “Da- vide”, menzionato nella citata conversazione, nell’attuale indagato e che la sua presenza, in compagnia dell’CI, nell’area portuale di Livorno proprio quando bisognava procedere al recupero della droga, costituisse un ulteriore riscontro og- gettivo al racconto del propalante in ordine alle cointeressenze nell’operazione de qua tra la cosca di Cinquefrondi di NI US e quella Molé, e, al contempo, un riscontro individualizzante in ordine al coinvolgimento del figlio, NI DA, non essendovi altre ragioni plausibili della sua presenza (dovendo escludersi che lo stesso avesse agito per fini personali) se non quella di tutelare, quale “braccio operativo” del padre, gli interessi economici dell’associazione criminale, nel cui ambito quest’ultimo rivestiva un ruolo di rilievo. Sulla scorta di tali elementi, valutati unitariamente, il Tribunale della libertà aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagato sia con riferi- mento alla partecipazione all’operazione di importazione di droga in esame sia con riferimento alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale fiorentino rinviava integral- mente alle osservazioni contenute nell’ordinanza annullata, sulle quali la Corte di cassazione non si era pronunciata, avendo ritenuto assorbite le ulteriori doglianze proposte. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre, tramite il difensore di fiducia, iNI DA Gesuè, con atto articolato in tre motivi, di seguito sintetizzati conforme- mente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. nonché degli artt. 110 cod. pen. 73, 80 D.P.R. n. 309 del 1990. 2.1.1 Si osserva, invero, che il Tribunale del riesame, disattendendo i principi enunciati dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, non ha chiarito il concreto contributo causale dato dal ricorrente alla realizzazione dell’operazione di importazione della cocaina, valorizzando quale riscontro esterno alle dichiara- zioni del collaboratore la conversazione intercettata progressivo N. 724 (RIT 82/22), che oltre a non rappresentare un elemento nuovo, in quanto già richia- mata nell’originaria ordinanza cautelare (in sé, quindi, inidonea a colmare il vuoto motivazionale riscontrato dalla Corte), è del tutto generico, non fornendo elementi 5 certi per la identificazione dell’indagato. Si lamenta, ancora, che il giudice del rin- vio, con una motivazione apparente e del tutto illogica, contraria ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della gravità indiziaria e ai principi tracciati nella sentenza di annullamento, ha ritenuto di desumere il con- tributo del ricorrente alla operazione criminosa in esame, dalla sua mera presenza a Livorno, in compagnia di altro soggetto, senza fornire alcuna spiegazione, se non quella meramente presuntiva del vincolo familiare con il padre NI US, delle ragioni per cui tale dato, di per sé neutro, fosse significativo del suo apporto concreto e consapevole all’attività illecita in corso. Il Tribunale fiorentino ha, al- tresì, - deduce il ricorrente - omesso qualsiasi verifica (come pure richiesto dai giudici dell’annullamento) in ordine all’effettivo ruolo di NI US nella di- namica dei fatti di causa, limitandosi ad una motivazione meramente assertiva e apodittica. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.1. Il ricorrente, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle portate a sostegno del primo motivo, lamenta che i giudici del rinvio hanno omesso qualsi- voglia motivazione in merito, soprattutto sotto il profilo psicologico, limitandosi ancora una volta, con affermazioni generiche e apodittiche, a inferire l’elemento agevolativo dal vincolo familiare esistente tra l’indagato e il padre, ritenuto figura di rilievo della ‘ndrina di Cinquefrondi;
il tutto in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’intento agevolativo non può es- sere automaticamente desunto dalla contiguità familiare, né dalla sola partecipa- zione a fatti di reato privi di una comprovata connessione con gli interessi dell’as- sociazione mafiosa. Il ricorrente si sofferma, poi, a rimarcare il proprio interesse all’esclusione della aggravante in oggetto, stante la sua evidente incidenza sul giudizio complessivo di pericolosità sociale, sul trattamento sanzionatorio, sui ter- mini di fase e sulla possibilità di accesso a misure meno afflittive. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo si censura violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si osserva, invero, che l’estrema incertezza del quadro indiziario sia in ordine alla partecipazione dell’indagato al reato, sia in ordine alla sussistenza dell’aggra- vante sopra menzionata, toglie qualsiasi valenza al legame familiare con un pre- sunto esponente di rilievo della consorteria mafiosa, escludendo un reale pericolo di recidiva. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 2.4. Con atto depositato in data 30/10/2025, il ricorrente ha presentato, an- che in replica alla requisitoria depositata dalla Procura generale, motivi nuovi, con 6 cui ha ulteriormente argomentato a sostegno delle censure già avanzate, riba- dendo l’assoluta incertezza della identificazione del “DA” menzionato nella in- tercettazione, basata solo sul dato equivoco della omonimia, dal momento che i soggetti visti scendere dalla P.G. dalla Smart la sera del 17/03/2022 non erano stati identificati, e la palese inidoneità della conversazione N. 724, in quanto già menzionata nell’ordinanza annullata, a fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Si sottolinea, poi, l’inconferenza del richiamo, operato dal P.G. nella requisitoria scritta, alla recente sentenza della S.C. - Sez. 3, n. 28351 del 30/04/2025, emessa nei confronti dei coindagati CI IO e NI US, basata su diversi dati probatori. Si ribadisce, ancora, l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla aggravante contestata di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. non essendo stato acquisito alcun elemento atto a dimostrare l’elemento sogget- tivo. 3. Nel corso della discussione orale, il Procuratore generale ha richiamato la memoria depositata concludendo per il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell’imputato, riportandosi ai motivi esposti nel ricorso, ha insistito per l’annulla- mento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo e secondo motivo di ricorso, riguardanti la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato, NI DA Gesuè, al reato contestato al capo F) dell’ordinanza cautelare e la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., stante la sostanziale identità delle doglianze, possono essere trattati unitariamente. 2.1. Occorre innanzitutto ribadire, quanto ai limiti del sindacato di legittimità (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460), che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassa- zione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non es- sendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indi- 7 zianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende inda- gate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revi- sione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche sog- gettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cau- telari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illo- gicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo dell’atto impugnato. Tali criteri ermeneutici restano validi anche nel caso in cui il provvedimento impugnato risulti emesso a seguito di una pronuncia di annullamento con rinvio della Corte, dovendo il sindacato di legittimità verificare, nei limiti sopra indicati, se il giudice del rinvio abbia superato il vizio di motivazione rilevato o si sia ade- guato, nella valutazione dei fatti, al principio di diritto affermato. 2.2. Su tali premesse, entrambe le censure risultano infondate in quanto il giudice del rinvio si è correttamente uniformato alle indicazioni fornite nella sen- tenza di annullamento, riesaminando, con argomentazioni logiche e coerenti, il punto devoluto dalla sentenza rescindente. Il Tribunale di Firenze, seguendo un percorso argomentativo improntato alla estrema logicità e coerenza, ha innanzitutto chiarito gli elementi di fatto in base ai quali l’operazione di importazione di oltre 400 chili di cocaina dall’Ecuador, con- testata all’attuale indagato al capo F), fosse riconducibile alla sfera di azione delle famiglie criminali calabresi Molè e Cinquefrondi, tra loro alleate, come dichiarato dal collaboratore di giustizia D’OS IC, esponente di spicco della famiglia Molè, che aveva precisato anche il ruolo attivo avuto da NI US, espo- nente di rilievo della cosca di Cinquefrondi, il quale aveva fornito personalmente un cripto-telefono e la somma di euro 30.000,00 a AK Klodian, cittadino alba- nese contattato dallo stesso D’OS per avere supporto logistico, quando aveva ricevuto l’incarico di occuparsi della esfiltrazione della cocaina nel porto di Livorno. Il giudice del rinvio, dopo essersi congruamente soffermato sulla attendibilità intrinseca del collaboratore, ha, secondo le indicazioni ricevute dalla sentenza re- scindente, approfondito tutti i riscontri acquisiti, costituiti dagli esiti dell’attività di osservazione e controllo della P.G., dall’attività di intercettazione e dai provvedi- menti giudiziari sopra richiamati, spiegandone in termini ragionevoli la valenza 8 dimostrativa, a livello di gravità indiziaria, sia del contesto criminale in cui le ope- razioni erano state ordite, sia del coinvolgimento dei soggetti chiamati in correità, osservando come le attività investigative svolte avessero confermato la presenza degli indagati nei luoghi indicati dal collaboratore e l’utilizzo dei mezzi aventi le medesime caratteristiche descritte dal D’OS, a riprova della sua credibilità. Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, le ragioni per le quali si è ritenuto accertata con elevata probabilità la presenza di NI DA nel porto di Livorno (accertata presenza di una Smart bianca nel luogo indicato dal propalante, omonimia con il soggetto citato nella conversazione captata nei giorni in cui era in corso il tentativo di recupero della droga, accertata frequentazione tra il ricorrente e l’CI, in epoca prossima ai fatti), a riscontro del racconto del propalante, sono stato spiegate con argomentazioni razionali e coerenti con le risultanze inve- stigative, che resistono alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzial- mente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione que- sta che, in base ai principi sopra esposti, non può tuttavia trovare ingresso in sede di legittimità. il Tribunale di Firenze, poi, seguendo un percorso privo di illogicità, ha chiarito come il ruolo attribuito dal dichiarante a NI US, referente della famiglia Cinquefrondi, cointeressata alla partecipazione all’affare, trovasse conferma non solo nel provvedimento giudiziario che aveva accertato in via definitiva la caratura criminale di NI US, ma anche nella presenza del figlio DA nell’area portuale di Livorno nei giorni in cui era stata programmata l’esfiltrazione della droga, il cui unico significato plausibile, che ne escludeva sia la casualità sia l’ini- ziativa personale, in una lettura unitaria del materiale acquisito, era quella di tu- telare in piena consapevolezza gli interessi del padre e della sua cosca criminale, seguendo personalmente la fase più delicata dell’operazione – quella del recupero dello stupefacente – dalla cui riuscita dipendeva la concretizzazione dei lauti gua- dagni in gioco. Nella motivazione del provvedimento impugnato risultano, quindi, ragionevolmente argomentati, attraverso una serrata interpretazione, singolar- mente e complessivamente, dei vari elementi acquisiti - pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale come quella riferita alla gravità indiziaria - sia l’apporto causale del ricorrente, sia la piena consapevolezza da parte dell'inda- gato del contributo offerto attraverso la propria condotta in termini di agevolazione dell'associazione mafiosa in seno alla quale il padre rivestiva una posizione di spic- cato rilievo e che, in quel momento, egli rappresentava. Tali conclusioni appaiono, del resto, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di concorso di persone del reato, secondo cui il contributo del concorrente, sul piano morale, può desumersi anche dalla sua verificata pre- 9 senza sul luogo dell'esecuzione del reato, allorché, come nel caso di specie, as- suma valenza di chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecu- tore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicu- rezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807- 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979-01; Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, Rv. 288221). Vale poi la pena di ricordare che lo scenario criminale, come ricostruito dai giudici fiorentini, che fa da sfondo alla vicenda in esame è stato, di recente, con- fermato dalla sentenza n. 28351 del 30/04/2025 emessa dalla Sez. 3 di questa Corte, che nel rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NI US e Ur- ciuolo IO, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il provvedimento coercitivo emesso a loro carico (lo stesso emesso a carico dell’at- tuale ricorrente), ha valorizzato l’attendibilità del D’OS e la presenza di La- dini DA in occasione delle operazioni finalizzate al recupero della droga. 3. Generico risulta invece il terzo motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari. 3.1. Le doglianze difensive risultano, infatti, solo apparentemente argomen- tate, reiterando le medesime obiezioni poste a fondamento delle censure sulla gravità indiziaria, senza confrontarsi affatto con il percorso motivazionale del prov- vedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN LA DO TI
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale ALDO ESPOSITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Luca Cianferoni del foro di Roma, in difesa del NI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38295 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 07/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione Riesame, con ordinanza resa all'esito dell'u- dienza dell’8/07/2025, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 388 del 26/02/2025, che annullava con rinvio la precedente ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, in data 26/11/2024, rigettava il gravame proposto da NI DA SU avverso l'ordi- nanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 13/08/2024, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della cu- stodia in carcere in relazione ad imputazione provvisoria (capo F) ex artt. 110, 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., 73, comma 1 bis, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, contestata come commessa in Livorno il 14 marzo 2022 (misura, nelle more, sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 19/03/2025). 1.1. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 388 del 26/02/2025 sopra citata, aveva osservato “[...] Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, rispetto allo scenario generale, come detto incontestato, è rimasta invece non adeguatamente Illustrata la posizione di DA OS NI. Questi è il figlio di US NI, soggetto appartenente alla cosca di Cinquefrondi, alleata della cosca Molè e, se- condo l'Impostazione accusatoria, avrebbe concorso nell'operazione di recupero dello stupefacente. Ma gli indizi di tale compartecipazione non sono stati sufficien- temente approfonditi, dovendosi rilevare che l'elemento di riscontro delle dichia- razioni del collaboratore di giustizia IC D'OS, ossia la presenza del ricor- rente a Livorno in occasione del tentativo di recupero degli oltre 400 kg di cocaina, pare sia rimasto incerto, non essendo provato né che DA OS NI abbia pernottato presso l'albergo Adone, né che il medesimo sia una delle due persone viste scendere dalla Smart bianca a due posti notata nel posto indicato dal colla- boratore di giustizia”. Aveva, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza im- pugnata con rinvio per nuovo giudizio “[...] dovendosi approfondire in sede di me- rito, ai fini della valutazione sulla gravità indiziaria e all’esito di una più esauriente disamina delle risultanze investigative disponibili (con particolare riferimento alla verifica dei riscontri alle dichiarazioni di D’OS), se, al di là dello stretto le- game tra l’indagato a US NI, di cui va verificata l’effettiva incidenza ri- spetto alla dinamica dei fatti di causa, al ricorrente sia ascrivibile un concreto ap- porto causale al compimento delle operazioni finalizzate all’importazione del carico di cocaina [...]”. 1.2. Il giudice del rinvio, nel confermare l’ordinanza cautelare emessa a ca- rico del NI, evidenziava che gli elementi di gravità indiziaria a carico dell’inda- gato derivavano prevalentemente dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia D’OS IC, appartenente alla ‘ndrina Molé 3 con il grado di “Vangelo”, il quale con specifico riferimento al capo F) della rubrica accusatoria aveva dettagliatamente descritto le varie fasi dell’operazione di im- portazione di oltre 400 chili di cocaina dall’Ecuador organizzata dalla sua cosca di appartenenza, indicandone il finanziatore e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Il D’OS aveva chiarito di aver partecipato personalmente alle operazioni, essendo stato incaricato della esfiltrazione della cocaina nel porto di Livorno (estrazione della droga dal container) – operazione non andata a buon fine, tant’è che la droga veniva sequestrata a Frattamaggiore dalla Guardia di Finanza in data 05/04/2022 - e che nella stessa era coinvolto anche NI US, apparte- nente alla cosca di Cinquefrondi, alleata della famiglia Molé, che lo aveva investito della funzione di rappresentarne i vertici del sodalizio sul territorio laziale. Il colla- boratore riferiva che, subito dopo aver ricevuto l’incarico, aveva chiesto supporto logistico ad un cittadino albanese e, secondo le direttive ricevute dalla ‘ndrina di appartenenza, lo aveva condotto da NI US, che gli aveva fornito un crip- totelefono Matrix per comunicare con il D’OS e con gli altri appartenenti alla cosca, nonché la somma di euro 30.000,00, quale anticipo per la collaborazione prestata per il recupero dello stupefacente. NI DA, figlio di NI US, era indicato dal propalante come uno dei componenti del gruppo, che sotto la sua supervisione, avrebbero dovuto procedere al recupero dello stupefacente. A con- ferma di tanto il D’OS aveva precisato che la sera del 16/03/2022, in cui veniva tentato il recupero della cocaina, NI DA si era presentato sul litorale pisano a bordo di una Smart bianca due posti in compagnia di CI IO, alias Vortice, anch’egli inviato a curare gli interessi della famiglia Molè. Dopo aver spe- cificato le ragioni dell’attendibilità intrinseca del propalante, valorizzando le mo- dalità del suo percorso collaborativo, iniziato spontaneamente, la precisione e coe- renza dei suoi racconti, il Tribunale della libertà si soffermava sulla pluralità di riscontri acquisiti dagli organi inquirenti, che non solo avevano confermato i vari particolari riferiti dal D’OS, ma anche il coinvolgimento dei vari soggetti chiamati in correità, e, segnatamente, dell’attuale indagato. Venivano richiamati, in particolare: 1) la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 16/10/2017, irrevocabile il 13/01/2022 che aveva definitivamente accertato il ruolo di NI US quale rappresentante della ‘ndrina denominata Cinque- frondi;
2) il servizio di OCP svolto dalla P.G. nel porto di Livorno il 17/03/2022, nel corso del quale era stata accertata la presenza di una Smart due posti, da cui erano scese due persone;
3) la conversazione intercettata il 17/03/2022 progres- sivo n. 724 (RIT 82/22) (pag. 118 O.C.C.), nel corso della quale uno dei presenti sul posto dove si trovava la Smart aveva chiamato un certo “DA”, chiedendogli le chiavi della macchina;
4) il controllo eseguito dalla Polizia Stradale della sotto- sezione di Cassino alle ore 2:17-2:18 del 05/04/2022 (giorno del sequestro della 4 cocaina) al chilometro 649 sud dell’autostrada A/1 nel territorio di Arce (FR) nei confronti del veicolo targato GG616XA, a bordo del quale venivano identificati La- dini DA, CI IO e la compagna di questi. Si era, quindi, ritenuto, stante l’accertata presenza sul posto di tutti i soggetti indicati dal D’OS e di mezzi aventi le medesime caratteristiche di quelli de- scritti dal collaboratore, nonché l’evidente omonimia, di poter identificare il “Da- vide”, menzionato nella citata conversazione, nell’attuale indagato e che la sua presenza, in compagnia dell’CI, nell’area portuale di Livorno proprio quando bisognava procedere al recupero della droga, costituisse un ulteriore riscontro og- gettivo al racconto del propalante in ordine alle cointeressenze nell’operazione de qua tra la cosca di Cinquefrondi di NI US e quella Molé, e, al contempo, un riscontro individualizzante in ordine al coinvolgimento del figlio, NI DA, non essendovi altre ragioni plausibili della sua presenza (dovendo escludersi che lo stesso avesse agito per fini personali) se non quella di tutelare, quale “braccio operativo” del padre, gli interessi economici dell’associazione criminale, nel cui ambito quest’ultimo rivestiva un ruolo di rilievo. Sulla scorta di tali elementi, valutati unitariamente, il Tribunale della libertà aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagato sia con riferi- mento alla partecipazione all’operazione di importazione di droga in esame sia con riferimento alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale fiorentino rinviava integral- mente alle osservazioni contenute nell’ordinanza annullata, sulle quali la Corte di cassazione non si era pronunciata, avendo ritenuto assorbite le ulteriori doglianze proposte. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre, tramite il difensore di fiducia, iNI DA Gesuè, con atto articolato in tre motivi, di seguito sintetizzati conforme- mente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. nonché degli artt. 110 cod. pen. 73, 80 D.P.R. n. 309 del 1990. 2.1.1 Si osserva, invero, che il Tribunale del riesame, disattendendo i principi enunciati dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio, non ha chiarito il concreto contributo causale dato dal ricorrente alla realizzazione dell’operazione di importazione della cocaina, valorizzando quale riscontro esterno alle dichiara- zioni del collaboratore la conversazione intercettata progressivo N. 724 (RIT 82/22), che oltre a non rappresentare un elemento nuovo, in quanto già richia- mata nell’originaria ordinanza cautelare (in sé, quindi, inidonea a colmare il vuoto motivazionale riscontrato dalla Corte), è del tutto generico, non fornendo elementi 5 certi per la identificazione dell’indagato. Si lamenta, ancora, che il giudice del rin- vio, con una motivazione apparente e del tutto illogica, contraria ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della gravità indiziaria e ai principi tracciati nella sentenza di annullamento, ha ritenuto di desumere il con- tributo del ricorrente alla operazione criminosa in esame, dalla sua mera presenza a Livorno, in compagnia di altro soggetto, senza fornire alcuna spiegazione, se non quella meramente presuntiva del vincolo familiare con il padre NI US, delle ragioni per cui tale dato, di per sé neutro, fosse significativo del suo apporto concreto e consapevole all’attività illecita in corso. Il Tribunale fiorentino ha, al- tresì, - deduce il ricorrente - omesso qualsiasi verifica (come pure richiesto dai giudici dell’annullamento) in ordine all’effettivo ruolo di NI US nella di- namica dei fatti di causa, limitandosi ad una motivazione meramente assertiva e apodittica. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.1. Il ricorrente, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle portate a sostegno del primo motivo, lamenta che i giudici del rinvio hanno omesso qualsi- voglia motivazione in merito, soprattutto sotto il profilo psicologico, limitandosi ancora una volta, con affermazioni generiche e apodittiche, a inferire l’elemento agevolativo dal vincolo familiare esistente tra l’indagato e il padre, ritenuto figura di rilievo della ‘ndrina di Cinquefrondi;
il tutto in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’intento agevolativo non può es- sere automaticamente desunto dalla contiguità familiare, né dalla sola partecipa- zione a fatti di reato privi di una comprovata connessione con gli interessi dell’as- sociazione mafiosa. Il ricorrente si sofferma, poi, a rimarcare il proprio interesse all’esclusione della aggravante in oggetto, stante la sua evidente incidenza sul giudizio complessivo di pericolosità sociale, sul trattamento sanzionatorio, sui ter- mini di fase e sulla possibilità di accesso a misure meno afflittive. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo si censura violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. b), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si osserva, invero, che l’estrema incertezza del quadro indiziario sia in ordine alla partecipazione dell’indagato al reato, sia in ordine alla sussistenza dell’aggra- vante sopra menzionata, toglie qualsiasi valenza al legame familiare con un pre- sunto esponente di rilievo della consorteria mafiosa, escludendo un reale pericolo di recidiva. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 2.4. Con atto depositato in data 30/10/2025, il ricorrente ha presentato, an- che in replica alla requisitoria depositata dalla Procura generale, motivi nuovi, con 6 cui ha ulteriormente argomentato a sostegno delle censure già avanzate, riba- dendo l’assoluta incertezza della identificazione del “DA” menzionato nella in- tercettazione, basata solo sul dato equivoco della omonimia, dal momento che i soggetti visti scendere dalla P.G. dalla Smart la sera del 17/03/2022 non erano stati identificati, e la palese inidoneità della conversazione N. 724, in quanto già menzionata nell’ordinanza annullata, a fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Si sottolinea, poi, l’inconferenza del richiamo, operato dal P.G. nella requisitoria scritta, alla recente sentenza della S.C. - Sez. 3, n. 28351 del 30/04/2025, emessa nei confronti dei coindagati CI IO e NI US, basata su diversi dati probatori. Si ribadisce, ancora, l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla aggravante contestata di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. non essendo stato acquisito alcun elemento atto a dimostrare l’elemento sogget- tivo. 3. Nel corso della discussione orale, il Procuratore generale ha richiamato la memoria depositata concludendo per il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell’imputato, riportandosi ai motivi esposti nel ricorso, ha insistito per l’annulla- mento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo e secondo motivo di ricorso, riguardanti la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato, NI DA Gesuè, al reato contestato al capo F) dell’ordinanza cautelare e la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., stante la sostanziale identità delle doglianze, possono essere trattati unitariamente. 2.1. Occorre innanzitutto ribadire, quanto ai limiti del sindacato di legittimità (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460), che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassa- zione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non es- sendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indi- 7 zianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende inda- gate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revi- sione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche sog- gettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cau- telari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illo- gicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo dell’atto impugnato. Tali criteri ermeneutici restano validi anche nel caso in cui il provvedimento impugnato risulti emesso a seguito di una pronuncia di annullamento con rinvio della Corte, dovendo il sindacato di legittimità verificare, nei limiti sopra indicati, se il giudice del rinvio abbia superato il vizio di motivazione rilevato o si sia ade- guato, nella valutazione dei fatti, al principio di diritto affermato. 2.2. Su tali premesse, entrambe le censure risultano infondate in quanto il giudice del rinvio si è correttamente uniformato alle indicazioni fornite nella sen- tenza di annullamento, riesaminando, con argomentazioni logiche e coerenti, il punto devoluto dalla sentenza rescindente. Il Tribunale di Firenze, seguendo un percorso argomentativo improntato alla estrema logicità e coerenza, ha innanzitutto chiarito gli elementi di fatto in base ai quali l’operazione di importazione di oltre 400 chili di cocaina dall’Ecuador, con- testata all’attuale indagato al capo F), fosse riconducibile alla sfera di azione delle famiglie criminali calabresi Molè e Cinquefrondi, tra loro alleate, come dichiarato dal collaboratore di giustizia D’OS IC, esponente di spicco della famiglia Molè, che aveva precisato anche il ruolo attivo avuto da NI US, espo- nente di rilievo della cosca di Cinquefrondi, il quale aveva fornito personalmente un cripto-telefono e la somma di euro 30.000,00 a AK Klodian, cittadino alba- nese contattato dallo stesso D’OS per avere supporto logistico, quando aveva ricevuto l’incarico di occuparsi della esfiltrazione della cocaina nel porto di Livorno. Il giudice del rinvio, dopo essersi congruamente soffermato sulla attendibilità intrinseca del collaboratore, ha, secondo le indicazioni ricevute dalla sentenza re- scindente, approfondito tutti i riscontri acquisiti, costituiti dagli esiti dell’attività di osservazione e controllo della P.G., dall’attività di intercettazione e dai provvedi- menti giudiziari sopra richiamati, spiegandone in termini ragionevoli la valenza 8 dimostrativa, a livello di gravità indiziaria, sia del contesto criminale in cui le ope- razioni erano state ordite, sia del coinvolgimento dei soggetti chiamati in correità, osservando come le attività investigative svolte avessero confermato la presenza degli indagati nei luoghi indicati dal collaboratore e l’utilizzo dei mezzi aventi le medesime caratteristiche descritte dal D’OS, a riprova della sua credibilità. Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, le ragioni per le quali si è ritenuto accertata con elevata probabilità la presenza di NI DA nel porto di Livorno (accertata presenza di una Smart bianca nel luogo indicato dal propalante, omonimia con il soggetto citato nella conversazione captata nei giorni in cui era in corso il tentativo di recupero della droga, accertata frequentazione tra il ricorrente e l’CI, in epoca prossima ai fatti), a riscontro del racconto del propalante, sono stato spiegate con argomentazioni razionali e coerenti con le risultanze inve- stigative, che resistono alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzial- mente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione que- sta che, in base ai principi sopra esposti, non può tuttavia trovare ingresso in sede di legittimità. il Tribunale di Firenze, poi, seguendo un percorso privo di illogicità, ha chiarito come il ruolo attribuito dal dichiarante a NI US, referente della famiglia Cinquefrondi, cointeressata alla partecipazione all’affare, trovasse conferma non solo nel provvedimento giudiziario che aveva accertato in via definitiva la caratura criminale di NI US, ma anche nella presenza del figlio DA nell’area portuale di Livorno nei giorni in cui era stata programmata l’esfiltrazione della droga, il cui unico significato plausibile, che ne escludeva sia la casualità sia l’ini- ziativa personale, in una lettura unitaria del materiale acquisito, era quella di tu- telare in piena consapevolezza gli interessi del padre e della sua cosca criminale, seguendo personalmente la fase più delicata dell’operazione – quella del recupero dello stupefacente – dalla cui riuscita dipendeva la concretizzazione dei lauti gua- dagni in gioco. Nella motivazione del provvedimento impugnato risultano, quindi, ragionevolmente argomentati, attraverso una serrata interpretazione, singolar- mente e complessivamente, dei vari elementi acquisiti - pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale come quella riferita alla gravità indiziaria - sia l’apporto causale del ricorrente, sia la piena consapevolezza da parte dell'inda- gato del contributo offerto attraverso la propria condotta in termini di agevolazione dell'associazione mafiosa in seno alla quale il padre rivestiva una posizione di spic- cato rilievo e che, in quel momento, egli rappresentava. Tali conclusioni appaiono, del resto, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di concorso di persone del reato, secondo cui il contributo del concorrente, sul piano morale, può desumersi anche dalla sua verificata pre- 9 senza sul luogo dell'esecuzione del reato, allorché, come nel caso di specie, as- suma valenza di chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecu- tore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicu- rezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807- 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979-01; Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, Rv. 288221). Vale poi la pena di ricordare che lo scenario criminale, come ricostruito dai giudici fiorentini, che fa da sfondo alla vicenda in esame è stato, di recente, con- fermato dalla sentenza n. 28351 del 30/04/2025 emessa dalla Sez. 3 di questa Corte, che nel rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NI US e Ur- ciuolo IO, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il provvedimento coercitivo emesso a loro carico (lo stesso emesso a carico dell’at- tuale ricorrente), ha valorizzato l’attendibilità del D’OS e la presenza di La- dini DA in occasione delle operazioni finalizzate al recupero della droga. 3. Generico risulta invece il terzo motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari. 3.1. Le doglianze difensive risultano, infatti, solo apparentemente argomen- tate, reiterando le medesime obiezioni poste a fondamento delle censure sulla gravità indiziaria, senza confrontarsi affatto con il percorso motivazionale del prov- vedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN LA DO TI