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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
CE TO, EL
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7039/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70622 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Mt SP, la società Società_1 e C. Srl ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe relativo a parziale omesso versamento Imu anno 2018 in favore del Comune di
Rende.
Con il ricorso si denuncia: 1) carenza del potere di accertamento e riscossione in capo a MT SP e violazione dell'art. 1, comma 87, Legge 549/1995 quanto alla sottoscrizione dell'avviso impugnato;
2) omessa motivazione dell'atto impugnato, da cui non emergeva il mancato riconoscimento dell'esenzione per i c.d. beni merce, come poi appreso in sede di accertamento con adesione;
3) sussistenza della causa di esenzione prevista per i c.d. beni merce, dal momento che erano stati erroneamente sottoposti a tassazione beni immobili realizzati dalla società ricorrente, destinati alla vendita e non oggetto di locazione. Il tutto risultava dal bilancio anno 2018 e dalla richiesta del certificato di agibilità presentata al Comune di Rende il 30.7.18.
Tale ultimo documento, peraltro, teneva luogo della apposita dichiarazione volta ad ottenere l'esenzione da presentare a pena di decadenza entro il 31.12.19, trattandosi di Imu anno 2018. In ogni caso, tale dichiarazione non era stata presentata dalla ricorrente per causa di forza maggiore costituita dalle gravi condizioni di salute della consulente aziendale tra il settembre 2019 e il giugno 2021.
MT SP si è costituita concludendo per la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto. Nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato.
La società ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'udienza del 13.1.26, udito il difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento.
Quanto al primo motivo, il potere di accertamento e riscossione in capo a Mt SP quale concessionario del
Comune di Rende, risulta dal contratto 6992 del 28.10.21 prodotto da Mt SP. In particolare, risulta la copertura contrattuale quanto meno fino al mese di aprile 2023, mentre l'atto impugnato è stato emesso il
28.3.23. Quanto alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, il richiamo all'art. 1, comma 87, Legge n.
549/1995 è del tutto inconferente poiché l'atto risulta sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82/05.
In ogni caso, dalla visura camerale prodotta da Mt SP risulta che il sottoscrittore dell'atto era stato nominato consigliere delegato con potere di sottoscrizione degli atti impositivi ai sensi del Dlgs 39/93 e dell'art. 1, comma 87, Legge 549/95, nonché all'apposizione di firma digitale.
Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato perché l'atto impugnato indica in modo analitico gli immobili per i quali è stata avanzata la pretesa tributaria e le delibere di consiglio comunale riferite alle aliquote Imu anno 2018. Inoltre, a pag. 73 dell'atto impugnato è stato chiaramente indicato l'importo della maggiore pretesa tributaria avanzata rispetto a quanto versato dalla società ricorrente.
Quanto alla causa di esenzione fondata sul fatto che nel caso di specie si trattava di beni merce, la stessa ricorrente ammette l'omessa presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2018 di cui si discute nel presente giudizio. Tanto basta per negare l'invocata causa di esenzione e per affermare l'obbligo di versamento anche delle sanzioni riferite a parziale omesso versamento del tributo (cfr. Cass. 5190/22; Cass.
21465/20; Cass. 8357/25; Cass. 33777/24).
In ogni caso, la ricorrente non ha nemmeno provato, come suo onere, la sussistenza dei presupposti per godere della causa di esenzione. Ciò sia perché al riguardo è indispensabile l'avvenuta presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5 bis, DL 102/13, il cui obbligo persiste anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 769, Legge 160/19 (Cass. 33777/24) e che non può essere sostituita dalla richiesta del certificato di agibilità, sia perché a tal fine non risultano in alcun modo sufficienti il bilancio e la richiesta di agibilità prodotti dalla ricorrente, che non danno conto delle caratteristiche necessarie a godere dell'esenzione con particolare riferimento alla mancata locazione degli immobili.
Quanto, infine, alla asserita causa di forza maggiore che non avrebbe consentito di presentare la dichiarazione Imu di cui all'art. 2, comma 5 bis, DL 101/13, si tratta di motivo privo di fondamento. Ciò sia perché non si comprende perché l'eventuale stato di malattia della consulente aziendale non consentiva di presentare la dichiarazione Imu direttamente da parte della società contribuente, sia perché il cattivo stato di salute della consulente aziendale è stato meramente dedotto in giudizio senza alcuna prova al riguardo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di MT SP, che si liquidano in euro
3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13.1.26
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
CE TO, EL
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7039/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70622 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Mt SP, la società Società_1 e C. Srl ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe relativo a parziale omesso versamento Imu anno 2018 in favore del Comune di
Rende.
Con il ricorso si denuncia: 1) carenza del potere di accertamento e riscossione in capo a MT SP e violazione dell'art. 1, comma 87, Legge 549/1995 quanto alla sottoscrizione dell'avviso impugnato;
2) omessa motivazione dell'atto impugnato, da cui non emergeva il mancato riconoscimento dell'esenzione per i c.d. beni merce, come poi appreso in sede di accertamento con adesione;
3) sussistenza della causa di esenzione prevista per i c.d. beni merce, dal momento che erano stati erroneamente sottoposti a tassazione beni immobili realizzati dalla società ricorrente, destinati alla vendita e non oggetto di locazione. Il tutto risultava dal bilancio anno 2018 e dalla richiesta del certificato di agibilità presentata al Comune di Rende il 30.7.18.
Tale ultimo documento, peraltro, teneva luogo della apposita dichiarazione volta ad ottenere l'esenzione da presentare a pena di decadenza entro il 31.12.19, trattandosi di Imu anno 2018. In ogni caso, tale dichiarazione non era stata presentata dalla ricorrente per causa di forza maggiore costituita dalle gravi condizioni di salute della consulente aziendale tra il settembre 2019 e il giugno 2021.
MT SP si è costituita concludendo per la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto. Nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato.
La società ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'udienza del 13.1.26, udito il difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento.
Quanto al primo motivo, il potere di accertamento e riscossione in capo a Mt SP quale concessionario del
Comune di Rende, risulta dal contratto 6992 del 28.10.21 prodotto da Mt SP. In particolare, risulta la copertura contrattuale quanto meno fino al mese di aprile 2023, mentre l'atto impugnato è stato emesso il
28.3.23. Quanto alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, il richiamo all'art. 1, comma 87, Legge n.
549/1995 è del tutto inconferente poiché l'atto risulta sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82/05.
In ogni caso, dalla visura camerale prodotta da Mt SP risulta che il sottoscrittore dell'atto era stato nominato consigliere delegato con potere di sottoscrizione degli atti impositivi ai sensi del Dlgs 39/93 e dell'art. 1, comma 87, Legge 549/95, nonché all'apposizione di firma digitale.
Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato perché l'atto impugnato indica in modo analitico gli immobili per i quali è stata avanzata la pretesa tributaria e le delibere di consiglio comunale riferite alle aliquote Imu anno 2018. Inoltre, a pag. 73 dell'atto impugnato è stato chiaramente indicato l'importo della maggiore pretesa tributaria avanzata rispetto a quanto versato dalla società ricorrente.
Quanto alla causa di esenzione fondata sul fatto che nel caso di specie si trattava di beni merce, la stessa ricorrente ammette l'omessa presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2018 di cui si discute nel presente giudizio. Tanto basta per negare l'invocata causa di esenzione e per affermare l'obbligo di versamento anche delle sanzioni riferite a parziale omesso versamento del tributo (cfr. Cass. 5190/22; Cass.
21465/20; Cass. 8357/25; Cass. 33777/24).
In ogni caso, la ricorrente non ha nemmeno provato, come suo onere, la sussistenza dei presupposti per godere della causa di esenzione. Ciò sia perché al riguardo è indispensabile l'avvenuta presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5 bis, DL 102/13, il cui obbligo persiste anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 769, Legge 160/19 (Cass. 33777/24) e che non può essere sostituita dalla richiesta del certificato di agibilità, sia perché a tal fine non risultano in alcun modo sufficienti il bilancio e la richiesta di agibilità prodotti dalla ricorrente, che non danno conto delle caratteristiche necessarie a godere dell'esenzione con particolare riferimento alla mancata locazione degli immobili.
Quanto, infine, alla asserita causa di forza maggiore che non avrebbe consentito di presentare la dichiarazione Imu di cui all'art. 2, comma 5 bis, DL 101/13, si tratta di motivo privo di fondamento. Ciò sia perché non si comprende perché l'eventuale stato di malattia della consulente aziendale non consentiva di presentare la dichiarazione Imu direttamente da parte della società contribuente, sia perché il cattivo stato di salute della consulente aziendale è stato meramente dedotto in giudizio senza alcuna prova al riguardo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di MT SP, che si liquidano in euro
3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13.1.26
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone