Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02184/2025REG.PROV.COLL.
N. 07527/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7527 del 2024, proposto dalla società AC International Import Export s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9518224EE9, rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18,
la società CL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Biondaro, Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 911/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale e di CL s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La controversia inerisce alla procedura aperta, suddivisa in 14 lotti, per la conclusione di un accordo quadro mono e multi-fornitore, per la fornitura di guanti medicali e dpi per le aziende ed enti del SSR della Regione Toscana, indetta da ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale con bando spedito in G.U.U.E. il 20 dicembre 2022.
La società AC International Import Export s.r.l. a socio unico (di seguito “AC”) ha infatti impugnato, relativamente al lotto n. 1, la determinazione n. 182 del 19 febbraio 2024, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della società CL s.r.l. (di seguito CL), con il punteggio complessivo di 98,485, essendosi la ricorrente classificata in seconda posizione, con il punteggio complessivo di 80,936 (in tal senso dovendo correggersi le erronee indicazioni contenute nel ricorso introduttivo).
La ricorrente, che ai fini della tempestività del ricorso evidenziava che aveva potuto rilevare i vizi dedotti solo a seguito dell’accesso (parzialmente) consentito dalla stazione appaltante in data 19 marzo 2024, lamentava in primo luogo l’errata valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata, a cominciare dall’elemento di valutazione “ AQL minore secondo la UNI EN 455-1 ”, per il quale era prevista l’attribuzione di 6 punti da distribuire con il seguente metodo: “ AQL minore secondo la UNI EN 455-1: ≤ 1,5 e >1 punti 2; ≤ 1 e ≥ 0,65 punti 4; < 0,65 punti 6 ”.
Premesso che, in base al Disciplinare di gara, i concorrenti dovevano inserire nell’offerta tecnica anche le “ Schede tecniche dei prodotti offerti da cui risultino i parametri relativi alle caratteristiche degli stessi e la loro conformità alla normativa vigente in materia, compresa l’indicazione della classe CE e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana; le predette schede dovranno essere riunite lotto per lotto ”, e che l’offerta di CL aveva ottenuto 4 punti, avendo dichiarato il possesso di un AQL pari a 0,65, deduceva la ricorrente che nel questionario tecnico inserito in offerta, al fianco del parametro AQL, CL aveva dichiarato di far riferimento al “ Report nr. AN25722 allegato alla presente pag.01-10 ”, il quale tuttavia non era presente nella documentazione tecnica, avendo CL inserito un report , avente identificativo CRSAA/201252826-CA53248, afferente ad un guanto differente, denominato GAMMEX Latex, rispetto a quello offerto, ovvero il MEDI-GRIP Latex Standard, avente scheda tecnica e Codice di Repertorio dei Dispositivi Medici del tutto diverso da quelli del primo.
Deduceva quindi la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire 0 punti all’offerta di CL in relazione al criterio di valutazione in questione e contestava anche la risposta negativa data dalla Commissione giudicatrice alla sua istanza di autotutela, nel senso che “ Relativamente al parametro qualitativo AQL minore secondo la UNI EN 455-1, il valore “0,65” dichiarato dalla ditta CL srl nel Questionario Tecnico, è il medesimo indicato nella scheda tecnica (facente parte della documentazione tecnica di gara) del prodotto offerto nel Lotto n.1 “Medi-Grip Latex” ”.
Analoga contestazione veniva formulata dalla ricorrente relativamente al criterio di valutazione concernente il “ Contenuto di polvere in mg/guanto ”, in relazione al quale il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 5 punti con il seguente criterio motivazionale: “ Sarà attribuito il punteggio massimo “5” al prodotto con il minor contenuto di polvere in mg/guanto secondo la ISO 21171:2006. Alle altre offerte punteggi proporzionalmente decrescenti ”.
Premesso che l’offerta della aggiudicataria era stata valutata dalla Commissione Giudicatrice con l’attribuzione di 1,5 punti e che, per ottenere tale punteggio, nel proprio questionario tecnico CL aveva inserito il dato “ 0.10 mg/guanto (metodo di analisi ISO21171:2006) ”, facendo riferimento al “ Report nr.AN25722 allegato alla presente pag.01-10 ”, deduceva la ricorrente che questo non era relativo all’analisi del guanto offerto, ma ad un guanto differente denominato Gamma Latex.
Poiché quindi, tra la documentazione inserita in offerta tecnica da parte di CL, l’unico test dal quale si poteva risalire ad un dato riguardante il “ minor contenuto di polvere in mg/guanto secondo la ISO 21171:2006 ” era il test Report AN25722, la Commissione avrebbe dovuto attribuirle 0 punti in relazione al suddetto criterio di valutazione, contestando anche la risposta dalla Commissione alla sua istanza di autotutela, nel senso che “ Relativamente al parametro qualitativo “Contenuto di polvere in mg/guanto”, la Commissione Giudicatrice ha fatto riferimento al questionario tecnico in assenza di altra documentazione. Si evidenzia, comunque, che pur attribuendo un punteggio pari a “zero” per tale parametro all’offerta della ditta CliniLA srl, la graduatoria di gara rimarrebbe invariata ”.
Un analogo errore di valutazione inficiava, ad avviso della ricorrente, le valutazioni della Commissione di gara con riferimento all’elemento “ Carico di rottura dopo l’invecchiamento ”, in relazione al quale il Disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 8 punti con il seguente criterio motivazionale: “ Sarà attribuito il punteggio massimo “8” al prodotto con il maggior carico di rottura dopo invecchiamento secondo la UNI EN 455- 2 artt. 5.2 e 5.3. Alle altre offerte punteggi proporzionalmente decrescenti ”.
Premesso che l’offerta di CL era stata valutata dalla Commissione Giudicatrice con l’attribuzione di 7,781 punti, deduceva la ricorrente che anche rispetto a tale criterio la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuirle 0 punti, atteso che, per ottenere tale punteggio, essa nel proprio questionario tecnico aveva inserito il dato “ 17.8N ”, facendo riferimento al test “ Report nr. AN25722 allegato alla presente pag.01-10 ”, concernente come già evidenziato un guanto del tutto differente rispetto a quello offerto.
La ricorrente censurava anche la motivazione con la quale la Commissione aveva respinto la sua istanza di autotutela, evidenziando che “ Relativamente al parametro qualitativo “Carico di rottura dopo invecchiamento”, il valore “17,8N” dichiarato dalla ditta CL nel Questionario Tecnico, è il medesimo indicato nella scheda tecnica (facente parte della documentazione tecnica di gara) del prodotto offerto nel Lotto n.1 “Medi-Grip Latex” ”.
Un ulteriore errore veniva contestato dalla ricorrente in relazione all’elemento di valutazione “ Piani di sostenibilità ambientale ”, per il quale il Disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 7 punti.
Premesso che la Commissione giudicatrice si era fatta assistere da un soggetto consulente esterno, la Fondazione ST, la quale aveva rilasciato una relazione tecnica assunta a riferimento dai componenti della Commissione per attribuire i coefficienti ed i successivi punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti, e che rispetto al suddetto elemento di valutazione CL aveva ricevuto il coefficiente massimo (1.0) ed i conseguenti 7 punti massimi, mentre AC aveva ricevuto un coefficiente pari a 0,5 ed un punteggio di 3,5 punti, deduceva la ricorrente che entrambe le offerte avrebbero meritato il punteggio massimo.
Essa evidenziava che i criteri motivazionali erano così articolati:
“ - Certificazione ISO 14001 del concorrente e di tutte le aziende della filiera;
- Programma di neutralizzazione della CO2;
- Autoproduzione energetica;
- Riciclo delle materie prime (es. acqua, sostanze chimiche, ecc.) e dei materiali (es.: carta, inchiostro, ecc.);
- Riconoscimenti di enti terzi certificatori e piattaforme internazionali di valutazione di sostenibilità almeno dal 2021;
- Utilizzo a inchiostro su base acquosa;
- Marchio FSC sugli imballaggi;
- Uso di imballaggi con percentuale di carta riciclata;
- Dichiarazioni del fabbricante attestanti la conformità al regolamento REACH e MDR per le sostanze chimiche pericolose ”.
Essa deduceva altresì che tali criteri dovevano essere valutati (esclusivamente) con riferimento “ a tutta la filiera produttiva (compresi i fornitori di materie prime) ” e che la Fondazione ST aveva offerto alla Commissione Giudicatrice una tabella contenente per ogni concorrente i dati rilevati dalle offerte tecniche con riferimento ad ognuno dei criteri motivazionali sopra elencati, sulla base dei quali la Commissione aveva attribuito i coefficienti e successivi punteggi, la cui attribuzione risultava tuttavia affetta dai macroscopici errori di fatto di seguito analizzati.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Certificazione ISO 14001 del concorrente e di tutte le aziende della filiera ” era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ Sì per 3 aziende della filiera ”.
AC:
“ Sì per il concorrente e per l’azienda della filiera ”.
Ebbene, deduceva la ricorrente che le due offerte si equivalevano.
Premesso che in relazione al prodotto da essa offerto un’unica azienda (TO OV) gestiva l’intero ciclo produttivo, dall’approvvigionamento di materie prime fino all’imballaggio, mentre il prodotto offerto da CL coinvolgeva tre aziende diverse, deduceva la ricorrente che il fatto che la controinteressata avesse tre aziende della filiera certificate non attribuiva nessun valore aggiunto all’una offerta rispetto all’altra.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Riciclo delle materie prime ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ 1) CLINI: Nel 2020 è stato installato un sistema di depurazione dell’acqua ad uso dei dipendenti per ridurre al minimo l’utilizzo di bottiglie di plastica. 2) GRUPPO ANSELL: L’obiettivo aziendale è “zero rifiuti in discarica entro il 2023” per tutti gli impianti. 3) ND EX (PHATTHALUNG) Co. Ltd: Utilizzo di acqua riciclata per il 95,25%. Progetto di utilizzare i fanghi prodotto di scarto della lavorazione come fertilizzanti. 4) ES AG: Programma globale ES Water lanciato nel 2020, progettato per promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche con l'obiettivo di migliorare continuamente il modo in cui l’acqua viene utilizzata puntando a ridurne il prelievo assoluto nei siti a rischio idrico del 15% entro il 2023 rispetto al 2019. Lanxes sta attualmente esplorando metodi per il riciclaggio chimico ”.
AC:
“ OP VE: impegno chiave di produrre guanti con un peso più leggero che consumino meno materiale, riducendo l’uso di carta e diminuendo i nostri rifiuti di nitrile. Con circa il 98% dei nostri materiali di imballaggio (in termini di quantità) realizzati con materiali riciclati o riciclabili, stiamo anche attivamente esplorando materiali alternativi o plastica riciclata per sostituire articoli in plastica non riciclabili, e bottiglie realizzate con materiali plastici riciclati e confezioni di ricarica per detersivo liquido per ridurre il consumo di plastica. Piano di trattamento delle acque; Raccolta dell’acqua piovana; Serbatoi di detenzione in loco.Strutture interne per il riciclo dell’acqua: anche il progetto Rubber Reclaimed che mira a recuperare i guanti rotti in nitrile trasformandoli in altri prodotti in gomma a valore aggiunto ”.
Ebbene, affermava la ricorrente che la differenza caratterizzante l’offerta di CL, dovuta al fatto che il processo produttivo dei guanti offerti dalla stessa era frazionato tra più aziende, non elideva il dato che le attività realizzate al fine di implementare il riciclo delle materie prime erano assolutamente equivalenti, non potendo darsi alcun peso al fatto che la controinteressata avesse “ installato un sistema di depurazione dell’acqua ad uso dei dipendenti per ridurre al minimo l’utilizzo di bottiglie di plastica ”, in quanto il Disciplinare di gara prevedeva di valutare esclusivamente il ciclo produttivo del prodotto offerto, nulla prevedendo in merito al distributore dello stesso.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Autoproduzione energetica ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ 1) SUSTAINABILITY REPORT 2022 di CLINI: 2022 sono stati realizzati due pensiline fotovoltaiche. Una delle due pensiline è provvista di punto di ricarica per le auto elettriche. Obiettivo aziendale è quello di mantenere l’indicatore KW utilizzati / KW prodotti inferiore al valore unitario. 2) GRUPPO ANSELL(report): Attraverso appositi investimenti sono state concentrate in tre ambiti le iniziative in materia di energia rinnovabile: biomassa, solare fotovoltaico ed elettricità di rete rinnovabile. 3) ND EX (PHATTHALUNG) Co. Ltd: Pannelli solari per generazione di energia elettrica dalla fine del 2022. 4) ES AG: L’intera fornitura di energia dei siti indiani ha fonti di energia rinnovabile, in particolare biomassa ed energia solare, la percentuale di energie rinnovabili nel sito di Jhagadia è del 39%, mentre il sito di Nagda ha raggiunto circa il 71% ”.
AC:
“ OP VE: INVESTIMENTO NEL SISTEMA DI ENERGIA SOLARE (uso di energia verde per la produzione dei guanti). Sistema di recupero del calore tramite impianto idrico 3Rs ”.
Anche rispetto al suddetto elemento, deduceva la ricorrente che le offerte in campo recavano indicazioni del tutto analoghe: nel caso della controinteressata, infatti, il fatto che venissero indicati più nominativi era riconducibili al motivo sopra esposto (il processo produttivo era frazionato tra più aziende, mentre il prodotto di AC derivava da un processo produttivo che coinvolgeva una sola azienda), non potendo attribuirsi rilievo alcuno al fatto che CL avesse realizzato “ due pensiline fotovoltaiche ”, in quanto il Disciplinare di gara prevedeva di valutare esclusivamente il ciclo produttivo del prodotto offerto e non il sistema organizzativo del distributore.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Marchio FSC sugli imballaggi e/o Uso di imballaggi con percentuale di carta riciclata ”, osservava preliminarmente la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ 1)SUSTAINABILITY REPORT 2022 di CLINI: Tutti gli imballi utilizzati contengono dal 60% al 90% di carta riciclata 2)SE, percentuali di carta riciclata relative ai prodotti offerti: Cartone/imballo di spedizione: realizzati con il 70% di materiali di cartone riciclato. Dispenser/box interno: realizzati con il 90% di materiali di cartone riciclato. Busta: realizzata con una combinazione di HDPE (davanti film bianco) e LDPE (retro-film chiaro) termoplastici con un tasso di riciclabilità dell’83% in Italia; Incarto interno: realizzato in carta di grado medico. È riciclabile con codice di riciclaggio PAP-22 con un tasso di riciclabilità dell’88% in Italia ”.
AC:
“ OP VE: Abbiamo assegnato il 61,6% degli ordini di approvvigionamento a fornitori di cartone certificati con Forest Stewardship Council (FSC) o Supplier Ethical Data Exchange (Sedex). (AUTODICHIARAZIONE) ”.
Ne ricavava la ricorrente che, poiché entrambi i concorrenti dichiaravano di usare imballaggi con percentuale di carta riciclata (CL) e imballaggi con marchio FSC (AC), anche rispetto a tale sub -elemento le due offerte si equivalevano.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Programma di neutralizzazione della CO2 ”, evidenziava la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ 1) SUSTAINABILITY REPORT 2022 CLIN: PROGRAMMA DI NEUTRALIZZAZIONE DELLA CO2 (niente di certificato) 2)Report Sostenibilità anno 2022 ANSELL: obiettivo di raggiungere per le proprie attività il “Net Zero” entro il 2040 3) Report sostenibilità” società Lanxess: obiettivo è di ridurre le emissioni del 75% rispetto al 2004 per diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040 ”.
AC:
“ OP VE: Hanno la possibilità di calcolare le loro emissioni e di ridurle con vari programmi, ma non la compensano ”.
Deduceva quindi la ricorrente che rispetto al suddetto elemento la sua offerta era decisamente migliore di quella della controinteressata: premesso che la considerazione iniziale su CL non aveva alcun rilievo, poiché la Commissione doveva valutare esclusivamente il processo produttivo del guanto offerto, essa rilevava che dall’offerta della aggiudicataria si evinceva che essa attualmente non stava realizzando alcun intervento in relazione alla “ Compensazione Co2 ”.
Osservava altresì la ricorrente che entrambe le aziende coinvolte da CL nel processo produttivo avevano “ l’obiettivo è di ridurre le emissioni del 75% rispetto al 2004 per diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040 ”, ma che allo stato non operavano in tal senso: al contrario, TO OV, azienda produttrice del guanto offerto da AC, aveva “ la possibilità di calcolare le loro emissioni e di ridurle con vari programmi ”.
Quanto all’osservazione finale del consulente (“ ma non la compensano ”), la ricorrente deduceva in senso contrario che essa era frutto di una errata valutazione, in quanto TO OV, come rilevabile dall’offerta presentata, aveva in corso un progetto di compensazione CO2 in corso con risultati a obiettivi dal 2020 al 2022.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Utilizzo a inchiostro su base acquosa ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ SUSTAINABILITY REPORT 2022 di CLINI: Le scritte riportate sugli imballi sono realizzate con inchiostri a base acquosa. L’inchiostro di stampa usato dal fabbricante/produttore SE sul guanto, sulla busta di polietilene e sull’involucro interno è ecologico e a base d’acqua, non contiene piombo, metalli pesanti o sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono ”.
AC:
“ Non presente ”.
In proposito, lamentava la ricorrente che esso era inficiato da errori, dovendo invece le due offerte essere considerate equivalenti, atteso che nella sua offerta tecnica era presente una dichiarazione da parte di TO OV (assimilabile a quella rilasciata per il prodotto offerto da CL) ed una “ data sheet ” sul confezionamento del prodotto.
Concludeva la ricorrente che dall’analisi dei singoli criteri motivazionali sopra esposti si evinceva una sostanziale equivalenza qualitativa delle offerte dei due concorrenti, che rendeva del tutto ingiustificabile la differenza di punteggio assegnata.
L’esposizione dei vizi inficianti l’attività valutativa della Commissione proseguiva prendendo in esame l’elemento “ Piani di sostenibilità dell'etica del lavoro ”, in relazione al quale il Disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 7 punti, per la quale, anche in questo caso, la Commissione Giudicatrice si era avvalsa della consulenza della Fondazione ST, la quale aveva rilasciato una relazione tecnica assunta a riferimento dai componenti della Commissione per attribuire i coefficienti ed i successivi punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti: anche rispetto a questo elemento di valutazione CL aveva ottenuto il coefficiente massimo (1.0) ed i conseguenti 7 punti massimi, mentre AC aveva ottenuto un coefficiente pari a 0,5 ed un punteggio di 3,5 punti.
Ebbene, deduceva la ricorrente che anche tale valutazione era inficiata da grave travisamento dei fatti ed eccesso di potere, in quanto entrambe le offerte avrebbero meritato il punteggio massimo.
Essa premetteva che i criteri motivazionali sui quali basarsi per la valutazione delle offerte erano:
- UNI ISO 45001;
- Riconoscimenti di enti terzi certificatori e piattaforme internazionali di valutazione di sostenibilità almeno dal 2021;
- Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato; Programmi di audit avanzati;
- Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti.
Tali criteri, aggiungeva la ricorrente, dovevano essere valutati (esclusivamente) con riferimento “ a tutta la filiera produttiva (compresi i fornitori di materie prime) ”.
Deduceva quindi la ricorrente che rispetto al sub-elemento denominato “ UNI ISO 45001 ” era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ Sì per 2 aziende della filiera ”.
AC:
“ Sì per 2 aziende della filiera ”.
Essa osservava quindi che, sotto tale profilo, le due offerte si equivalevano.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ 1) ANSELL: è uno dei membri fondatori di Responsable OV Alliance che mira a salvaguardare i diritti dei lavoratori ed a prevenire/porre rimedio al lavoro forzato nell’industria dei guanti 2)ND EX (PHATTHALUNG) Co. Ltd: - Membro di Global Paltform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) 3) Dal 2011, ES è membro del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa al mondo per la responsabilità sociale delle imprese. Membro fondatore della “Togheter for Sustainability” per migliorare la trasparenza e la sostenibilità delle proprie operazioni e di quelle dei propri fornitori per assicurare il rispetto di standard uniformi in termini di protezione dei diritti umani, condizioni e sicurezza sul lavoro oltre che dell’ambiente ed integrità aziendale ”.
AC:
“ OP VE ha ottenuto tutti gli 11 indicatori verdi per l’ILO sul lavoro forzato da parte della dogana degli stati uniti (WRO) ”.
Osservava quindi la ricorrente che anche in questo caso le due offerte apparivano del tutto equivalenti.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Programmi di audit avanzati ”, osservava la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ 1)CLINI: tutti i fornitori hanno sottoscritto per accettazione il contenuto del Codice Etico e possono essere soggetti ad audit, solitamente preannunciati almeno 7gg di anticipo, sia in loco che online. In caso di particolari criticità i fornitori sono soggetti ad ispezioni non preannunciate 2) GRUPPO ANSELL: Vengono effettuate valutazioni interne ed audit di enti terzi (Selex Membership Ethical Trade Audit(SMETA) Relazione sulle forme di schiavitù moderna” 3) ND EX (PHATTHALUNG) Co. Ltd: Vengono condotti audit interni utilizzando la conformità con la politica HRLP e la lista di controllo GLP (Good LAor Practices) che copre un’ampia gamma di criteri sui diritti umani e del lavoro 4) Tutte le unità di ES e le loro attività commerciali sono soggette a regolari audit interni ed esterni che riguardano tra gli altri il rispetto dei diritti umani, comprese questioni importanti come il lavoro minorile, la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani oltre che la salute e la sicurezza del luogo di lavoro ”.
AC:
“ TO OV è membro di Sedex, un’organizzazione di appartenenza che fornisce una delle principali piattaforme online al mondo per le aziende per gestire e migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di approvvigionamento globale e Amfori Business Social Compliance Initiatives (BSCI) codice di condotta. Come membro di AMFORI, TO OV è conforme al codice di condotta di BSCI, un movimento guidato dal settore che mira a monitorare e valutare gli standard sul posto di lavoro attraverso la catena di approvvigionamento globale. Altri audit di conformità sociale condotti su richiesta del cliente ”.
Deduceva la ricorrente che anche in questo caso le due offerte risultavano del tutto equivalenti.
Rispetto al sub -elemento denominato “ Audit senza preavviso su produttori di materie prime e produttori di guanti ”, premetteva la ricorrente che era stato espresso il seguente giudizio:
CL:
“ GRUPPO ANSELL: Nell’anno fiscale 2022 la società SE ha completato una valutazione del lavoro forzato (F-11) condotto da ELEVATE presso uno degli stabilimenti asiatici ”.
AC:
“ Dati di audit sociali esterni: BSCI: 75% delle le fabbriche controllate hanno ottenuto la valutazione "A". SMETA: 96% delle fabbriche controllate hanno ottenuto non più di 10 NC/Fabbrica ”.
Ne derivava, a suo avviso, che anche in questo caso le due offerte apparivano del tutto equivalenti.
Concludeva la ricorrente allegando che, al netto degli errori contestati, il totale dei punti da essa recuperati, pari a 20,281 punti, le avrebbe consentito di erodere lo scarto di 17,549 risultante dalle valutazioni di gara, con conseguente aggiudicazione in suo favore dell’Accordo Quadro.
Infine, la ricorrente, lamentando l’incompletezza della documentazione fornita, formulava istanza ex art. 116 c.p.a. ai fini della completa ostensione della documentazione tecnica presentata dall’impresa aggiudicataria.
L’ESTAR si costituiva in giudizio per eccepire l’irricevibilità del ricorso (in quanto la conoscenza dei verbali di gara avrebbe consentito di rilevare i profili di asserita illegittimità dedotti in ricorso ed in quanto questo era stato proposto oltre il termine di 45 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione), l’inammissibilità delle censure (in quanto impingenti nei profili di merito delle valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione di gara e volte quindi a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo da parte del G.A.). e per replicare alle deduzioni della ricorrente.
La stazione appaltante produceva altresì il testo completo delle offerte tecniche presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata, cui conseguiva, alla camera di consiglio del 22 maggio 2024, la presa d’atto da parte della ricorrente dell’avvenuto soddisfacimento dell’istanza ostensiva, in relazione alla quale chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Anche la CL si costituiva in giudizio, per contestare già in punto di rito (in quanto irricevibili, potendo essere sviluppate già sulla base della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione e dei relativi allegati, oltre che inammissibili, perché esulanti dal perimetro del sindacato del G.A. sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di gara) le censure afferenti ai “ piani di sostenibilità ambientale ” ed ai “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, di cui comunque deduceva l’infondatezza, con i conseguenti riflessi sul superamento della cd. prova di resistenza, essendo le stesse decisive al fine di colmare il gap che, nella graduatoria conclusiva, separava l’offerta aggiudicataria da quella della ricorrente.
Con l’ordinanza n. 302 del 22 maggio 2024, il T.A.R. per la Toscana, adito dalla ricorrente, dava atto della rinuncia della ricorrente all’istanza cautelare, nel contempo fissando l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.
Quindi, con la sentenza n. 911 del 17 luglio 2024, il T.A.R. ha definito il giudizio respingendo complessivamente il ricorso.
In primo luogo, il T.A.R. ha dato atto della tardività delle censure relative ai “ Piani di sostenibilità ambientale ” e ai “ Piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ” (lettere d) ed e) del ricorso), in quanto “ formulate sulla base dei soli verbali allegati alla determina di aggiudicazione, documentazione messa a disposizione della ricorrente già a partire dal 20 febbraio 2024 ”, con il conseguente venir meno dell’” interesse della ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze, giacché il loro eventuale accoglimento non le consentirebbe di ottenere un punteggio superiore a quello della prima classificata CL, che ha un vantaggio complessivo di quasi 18 punti, e di superare quindi la così detta prova di resistenza ”.
In ogni caso, con riguardo alla censura intesa a contestare l’attribuzione dei punteggi per i criteri dell’AQL, del “ Contenuto di polvere in mg/ guanto ” e del “ Carico di rottura dopo l’invecchiamento ”, il T.A.R. ha preliminarmente rilevato che, “ in base al disciplinare di gara, assieme al questionario tecnico, contenente i dati tecnici da sottoporre a valutazione, i concorrenti dovevano produrre le “Schede tecniche dei prodotti offerti da cui risultino i parametri relativi alle caratteristiche degli stessi e la loro conformità alla normativa vigente in materia, compresa l’indicazione della classe CE e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana; le predette schede dovranno essere riunite lotto per lotto ”.
Ha quindi osservato che “ i dati relativi all’AQL e al “Carico di rottura dopo l’invecchiamento” dichiarati da CL nel questionario tecnico - nel pieno rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara - sono riportati nella scheda tecnica del prodotto offerto, come evidenziato anche dalla commissione nella risposta alla richiesta di riesame presentata dalla ricorrente (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) ”, evidenziando conseguentemente che “ i dati dichiarati, pertanto, sono stati attestati mediante un documento tecnico, espressamente contemplato dalla legge di gara e per sua stessa natura deputato a fornire la descrizione dettagliata del prodotto offerto e delle sue caratteristiche; il fatto che assieme ad esso sia stato presentato, per errore, anche il report relativo ad un prodotto differente, non assume alcuna rilevanza ”.
Quanto al “ dato relativo al “Contenuto di polvere in mg/ guanto” ”, ha osservato il T.A.R. che esso “ è l’unico a non essere riportato nella scheda tecnica del prodotto ”, rilevando tuttavia che, “ come meglio emergerà anche dal prosieguo della motivazione, il profilo di censura in esame non è supportato da un interesse concreto e attuale al suo accoglimento, atteso che l’eliminazione del punteggio attribuito a Clinilab per questo singolo criterio (1,5 punti) non consentirebbe alla ricorrente di classificarsi prima nella graduatoria e di assicurarsi, così, l’aggiudicazione dell’appalto ”.
Con riguardo al criterio “ Piani di sostenibilità ambientale ”, il T.A.R., dopo aver richiamato i criteri motivazionali all’uopo prefigurati dalla lex specialis e aver ricordato che “ il consulente esterno cui Estar ha affidato l’incarico di esaminare le offerte tecniche dei concorrenti alla gara ha redatto una relazione e una “scheda di verifica” nella quale sono state riportate, punto per punto, le caratteristiche di ciascuna offerta (cfr. doc. 4 di Estar pagg. 156 e ss.). Sulla base di tale documento, la commissione ha attribuito, a ogni concorrente, il punteggio per i “Piani di sostenibilità ambientale”, assegnando a Clinilab 7 punti e alla ricorrente 3,5 punti ”, ha affermato che “ dall’esame dei documenti citati non emergono le contraddittorietà e le inesattezze evidenziate dalla ricorrente ”: ciò in quanto quest’ultima “ contesta le singole voci prese in esame nell’ambito del criterio relativo ai “Piani di sostenibilità ambientale” ed evidenziate nella “scheda di verifica” predisposta dal consulente dell’Amministrazione, e tenta così di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, alla quale, invece, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, compete in via esclusiva la valutazione di natura tecnico-discrezionale in ordine alla qualità delle offerte presentate in gara (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n, 1911; Id., 2 maggio 2023, n. 4368; T.A.R. Toscana, sez. I, 14 novembre 2022, n. 1298) ”.
Ha altresì rilevato il T.A.R. che “ il punteggio attribuito dalla commissione per il criterio in esame ha natura sintetica e globale e tiene pertanto conto, complessivamente, di tutte le caratteristiche delle offerte della ricorrente e di CL, senza che sia possibile individuare il peso specifico attribuito ad ogni singola voce, come tenta invece di fare la ricorrente per dimostrare l’erroneità o l’illogicità del punteggio finale” .
“ In ogni caso ” – ha aggiunto il T.A.R. – “ non si ravvisa contraddittorietà nel fatto che la commissione abbia positivamente valutato il possesso delle certificazioni da parte di tutte le imprese della filiera produttiva indicate dai singoli concorrenti, rispetto alle quali la ricorrente non ha comunque dimostrato la sostanziale equivalenza o l’irrilevanza; non appare illogico nemmeno il fatto che, in relazione alla voce “riciclo della materia prima”, siano stati valorizzati, per tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, anche progetti non strettamente legati al prodotto offerto; né, infine, risulta errata l’affermazione contenuta nella “scheda di verifica” in ordine all’assenza di indicazioni sull’utilizzo di inchiostro a base acquosa da parte di AC, poiché tale voce, effettivamente, non è rinvenibile nella documentazione prodotta a corredo dell’offerta. E lo stesso può dirsi in ordine ad ognuna delle singole voci dell’offerta prese in esame dalla ricorrente ”.
Infine, ha osservato il T.A.R. che “ analoghe considerazioni valgono anche con riguardo al criterio relativo ai “Piani di sostenibilità dell'etica del lavoro ” e che “ in questo caso, peraltro, i rilievi della ricorrente si rivelano ancor più generici, limitandosi, in sostanza, ad affermare, senza fornire prova alcuna, l’equivalenza delle offerte presentate da NI LA e da AC ”.
Avverso la suindicata sentenza di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto l’appello in esame, inteso a conseguirne la riforma in vista del consequenziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Dopo aver riepilogato il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e rimarcato che le censure con esso formulate non si prefiggevano di richiedere al giudice adito lo svolgimento di un sindacato di tipo sostitutivo, quanto piuttosto di porre in evidenza i profili di manifesta erroneità ed illogicità inficianti le valutazioni tecniche della Commissione di gara, la parte appellante contesta in primo luogo la statuizione di tardività delle censure concernenti la valutazione dei “ piani di sostenibilità ambientale ” e dei “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, evidenziando che, sebbene i profili di illogicità e contraddittorietà inficianti la stessa fossero presuntivamente evincibili dalla lettura dei verbali e degli atti allegati al provvedimento di aggiudicazione (pubblicati in data 19 febbraio 2024 e comunicati il giorno successivo), solo la consultazione della documentazione tecnica prodotta dalla aggiudicataria (ed acquisita in sede di accesso in data 19 marzo 2024) ha consentito alla ricorrente di formulare un ricorso che non fosse “ al buio ”, nel quadro dei principi tracciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10.
Quanto alle ulteriori argomentazioni reiettive formulate con la sentenza appellata relativamente alle censure suindicate, la parte appellante, ribadito che il suo proposito è di chiedere al giudicante di verificare se la Commissione sia incorsa negli allegati vizi valutativi e non di esercitare un sindacato di segno sostitutivo, deduce che la sua offerta e quella dell’aggiudicataria “ appaiono del tutto equivalenti nelle motivazioni rese circa le valutazioni di tutte le voci che compongono i due criteri valutativi su individuati ”, sebbene tale equivalenza non sia “ riscontrabile nel punteggio, globale e sintetico, attribuito ” alle stesse, atteso che: “ a) entrambe le Società possiedono certificazioni che attestano la sostenibilità ambientale della filiera produttiva (sebbene essa sia, per entrambe, diversamente strutturata); b) entrambe le Società hanno certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro e c) appartengono a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato; d) altresì, adottano sistemi di audit avanzati ”.
Per quanto concerne invece le contestazioni relative ai criteri “ presenza di AQL ” e “ Contenuto di polvere in mg/guanto ”, deduce la parte appellante che la sentenza appellata considera in modo unitario due documenti - il questionario tecnico contenente le risposte necessarie per l’attribuzione dei punteggi e le Schede tecniche e/o report dei prodotti offerti - distintamente richiesti dal Disciplinare di gara, il quale infatti prevede che “ La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di valutazione comporterà l’attribuzione del punteggio pari a 0 per l’elemento mancante o di difficile valutazione ” (cfr. art. 17).
Infine, la parte appellante deduce che, dall’accoglimento della censura suindicata, conseguono anche la rilevanza e l’ammissibilità della censura relativa al criterio di valutazione “ Carico di rottura dopo l’invecchiamento ”.
Si è costituito in giudizio l’ESTAR, al fine di riproporre il contenuto degli atti difensivi – e delle relative eccezioni di rito e deduzioni di merito – depositati nel corso del giudizio di primo grado, replicando con successiva memoria alle deduzioni della parte appellante.
Si è altresì costituita la controinteressata CL S.r.l., la quale ha anche eccepito l’irricevibilità dell’appello, riproponendo le eccezioni di inammissibilità formulate in primo grado.
Con l’ordinanza n. 3994 del 25 ottobre 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare della parte appellante, in quanto “ la già avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro oggetto della procedura di gara cui inerisce il presente giudizio non consente di configurare, nella comparazione dei contrapposti interessi tipica della fase cautelare, il requisito del periculum in mora, essendo prevalente l’interesse della stazione appaltante ad evitare discontinuità nell’esecuzione della fornitura ”, fissando nel contempo, per la trattazione nel merito dell’appello, l’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025.
Quindi, all’esito dell’odierna udienza pubblica (in vista della quale le parti hanno prodotto ulteriori memorie), l’appello è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
Ritiene il Collegio di prescindere dall’eccezione di irricevibilità dell’appello formulata dalla parte controinteressata, attesa l’inammissibilità per altre ragioni di rito e comunque l’infondatezza dell’appello medesimo.
Il T.A.R., come si è visto, ha preliminarmente statuito la tardività - e quindi, implicitamente, l’irricevibilità - delle censure di parte ricorrente intese a contestare il punteggio differenziato attribuito dalla Commissione di gara con riferimento ai criteri di valutazione sub 8) (“ Piani di sostenibilità ambientale ”) e sub 9) (“ Piani di sostenibilità dell'etica del lavoro ”), di cui il Disciplinare di gara (art. 18.1) prevedeva l’assegnazione in “ modalità variabile ” (ovvero “ in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice ”), sostenendosi con le stesse che, alla luce delle risultanze della relazione di consulenza trasmessa dalla Fondazione ST specifica (incaricata di fornire supporto alla medesima Commissione ai fini della valutazione tecnica dei “ piani di sostenibilità ambientale ” e dei “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”), dalle quali poteva desumersi il carattere sostanzialmente equivalente delle offerte sotto i profili suindicati, anche quella da essa presentata avrebbe dovuto ricevere l’identico (massimo) punteggio attribuito alla controinteressata: censure che, ad avviso del T.A.R., erano state “ formulate sulla base dei soli verbali allegati alla determina di aggiudicazione, documentazione messa a disposizione della ricorrente già a partire dal 20 febbraio 2024 ”, con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto beneficiare ai fini della tempestività del ricorso, proposto in data 18 aprile 2024, ergo oltre il termine canonico di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, della dilazione temporale del termine di impugnazione, giustificandola con l’esigenza di disporre della documentazione tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria, che la stazione appaltante le aveva messo (parzialmente) a disposizione solo il giorno 19 marzo 2024.
Alla suddetta statuizione di irricevibilità delle censure suindicate, dal cui accoglimento la ricorrente si riprometteva di recuperare complessivi 7 punti (ovvero 3,5 per ciascuno dei suddetti criteri di valutazione), il T.A.R. faceva discendere quella di inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, non avendovi essa interesse in quanto “ il loro eventuale accoglimento non le consentirebbe di ottenere un punteggio superiore a quello della prima classificata CL, che ha un vantaggio complessivo di quasi 18 punti, e di superare quindi la così detta prova di resistenza ”.
La critica che la parte appellante rivolge alla suddetta statuizione in rito della sentenza appellata (in particolare, a quella “principale”, con gli inevitabili riflessi su quella consequenziale) si compendia nel rilievo secondo cui la verifica della ragionevolezza e/o irragionevolezza delle valutazioni compiute dalla Commissione, per essere effettiva e non meramente presuntiva, rendeva imprescindibile conoscere la documentazione tecnica dell’aggiudicataria: ragionando diversamente, essa avrebbe dovuto proporre un ricorso “ al buio ”, nel solco di una prassi che l’intervento nomofilattico della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla sentenza 2 aprile 2020, n. 10, ha inteso contrastare.
Infine, la parte appellante richiama, a sostegno della sua posizione, gli artt. 35 e 36 del d.lvo n. 36/2023, laddove prevedono che “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme ” e che “ agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate ”.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l’esigenza di attendere l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione tecnica della controinteressata, al fine di formulare censure “ consapevoli ” ovvero, utilizzando le parole della appellante, dirette a rappresentare vizi dell’attività valutativa della Commissione “ effettivi ” e non meramente “ presuntivi ”, costituisce oggetto di mera allegazione difensiva, intesa ad inficiare la correttezza argomentativa in parte qua della sentenza appellata, non trovando alcun riscontro nelle cadenze espositive del ricorso introduttivo del giudizio, tutte interamente modellate sui contenuti del verbale di gara del 5 dicembre 2023 (oggetto di pubblicazione, insieme al provvedimento di aggiudicazione, dal 20 febbraio 2024) ed in particolare sulle risultanze dell’analisi svolta dalla citata Fondazione ST, organo di supporto della Commissione di gara ai fini della valutazione dei menzionati aspetti delle offerte, così come illustrate con il relativo allegato: risultanze che la parte ricorrente non contesta nella loro idoneità rappresentativa dei contenuti delle offerte tecniche (ad eccezione - cfr. pagg. 10 e 20 del ricorso - delle discrepanze che, in alcuni punti, esse rivelerebbero rispetto alla sua offerta), fondandosi anzi sulle stesse al fine di sostenere l’equivalenza della sua offerta e di quella della controinteressata ed appuntandosi i suoi rilievi critici esclusivamente sull’attribuzione dei punteggi che, come già evidenziato, avrebbe dovuto nella prospettazione attorea adeguarsi all’identico valore qualitativo delle offerte in questione (e non premiare quella sola della controinteressata).
Non sono suscettibili di modificare la suesposta conclusione le deduzioni formulate dalla appellante con la memoria depositata in data 10 febbraio 2025, laddove, per dimostrare la necessità di disporre della documentazione tecnica ai fini della formulazione delle censure, viene allegato “ a titolo di esempio ” che solo la consultazione della predetta documentazione le avrebbe consentito di verificare l’erroneità della indicazione, nella Relazione della Fondazione ST, della società Southland Latex come facente parte della “ filiera produttiva ” della aggiudicataria così come l’erroneità del riferimento alla certificazione ISO 45001 della società Lankess e non, come risulta dall’offerta tecnica di CL, della società Emerald, in mancanza di ogni prova in ordine al fatto, autocertificato dalla aggiudicataria, che la seconda farebbe parte della prima: deve infatti considerarsi che tali deduzioni sono del tutto estranee al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguente inidoneità delle stesse a dimostrare che esso non avrebbe potuto essere proposto prima della conoscenza dell’offerta tecnica della aggiudicataria.
Discende da quanto precede che la ricorrente non ha affatto attinto - né quindi, di riflesso, ha avuto concretamente bisogno di attingere - alla documentazione tecnica esterna al suddetto verbale (ed alla relazione della Fondazione ST) al fine di ricevere conferma degli ipotetici vizi già da essa ricavabili dall’esame del provvedimento di aggiudicazione e dei relativi allegati.
In ogni caso, come statuito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12, “ la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ”: ne discende che, al fine di legittimare la dilazione del termine per proporre il ricorso, i documenti oggetto della richiesta di accesso devono essere indispensabili ai fini della rilevazione dei vizi dedotti, dovendo intendersi per ricorso “ al buio ” quello proposto senza conoscere le ragioni della eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, ma non quello che, pur suscettibile di essere proposto sulla scorta di una adeguata conoscenza degli atti rilevanti, non derivi da una completa ostensione documentale e sia quindi suscettibile di integrazione ai fini meramente specificativi delle doglianze formulate e/o della loro corroborazione probatoria.
Invero, ove si accedesse ad una diversa impostazione, la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso sarebbe rimessa alle variabili quanto opinabili valutazioni del ricorrente, dipendendo dal punto di vista del singolo operatore l’apprezzamento della convenienza della proposizione del ricorso in relazione al grado di pregnanza probatoria dei documenti disponibili.
Né può farsi a meno di osservare, con riferimento alla concreta fattispecie, che, fondandosi le valutazioni della Commissione di gara, sfociate nell’attribuzione dei punteggi qualitativi, sulle analisi delle offerte svolte dalla Fondazione ST e non sul diretto scrutinio delle offerte tecniche, nessun rilievo – se non, eventualmente, per implementare le censure attraverso profili deduttivi di tenore diverso – queste avrebbero potuto assumere, se non al fine di avvalorare, in modo affatto necessario, gli elementi di asserita illogicità allegati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Deve solo aggiungersi che non può attribuirsi rilievo decisivo alle disposizioni invocate dalla appellante, estrapolate dal d.lvo n. 36/2023, essendo le stesse funzionali ad arricchire il bagaglio conoscitivo dei candidati attraverso strumenti di accesso di carattere semplificato ed automatico, senza incidere sul tema della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, ancorata come si è detto alla acquisizione dei documenti atti a far percepire al concorrente, con ragionevole grado di verosimiglianza e sostenibilità probatoria, i vizi inficianti le attività della stazione appaltante.
L’appello, in ogni caso, non presenta margini di fondatezza nemmeno nei profili censori che attingono le statuizioni reiettive di merito recate dalla sentenza appellata.
Giova ricordare i motivi che hanno condotto il giudice di primo grado a respingere le censure inerenti al criterio di valutazione “ piani di sostenibilità ambientale ”.
Essi, oltre ad evidenziare l’inerenza delle censure alla valutazione di merito della stazione appaltante e il carattere “ sintetico e globale ” del punteggio assegnato, non frazionabile in relazione alle singole voci di cui si compone il criterio in esame, sono così esplicitati:
“ In ogni caso non si ravvisa contraddittorietà nel fatto che la commissione abbia positivamente valutato il possesso delle certificazioni da parte di tutte le imprese della filiera produttiva indicate dai singoli concorrenti, rispetto alle quali la ricorrente non ha comunque dimostrato la sostanziale equivalenza o l’irrilevanza; non appare illogico nemmeno il fatto che, in relazione alla voce “riciclo della materia prima”, siano stati valorizzati, per tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, anche progetti non strettamente legati al prodotto offerto; né, infine, risulta errata l’affermazione contenuta nella “scheda di verifica” in ordine all’assenza di indicazioni sull’utilizzo di inchiostro a base acquosa da parte di AC, poiché tale voce, effettivamente, non è rinvenibile nella documentazione prodotta a corredo dell’offerta. E lo stesso può dirsi in ordine ad ognuna delle singole voci dell’offerta prese in esame dalla ricorrente ”.
Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che la parte appellante, dopo aver esposto le ragioni che militano nel senso della ammissibilità (in quanto volta ad evidenziare i profili di illogicità delle valutazioni della Commissione di gara) delle censure da essa articolate in primo grado, si è limitata a dedurre che scopo di queste ultime era contestare che, a fronte della totale equivalenza dei valori qualitativi espressi dalle offerte in lizza, erano stati attribuiti punteggi differenziati, senza tuttavia svolgere specifiche censure avverso l’affermazione del T.A.R. secondo cui i dedotti profili di illogicità e contraddittorietà, in realtà, non sussistono, come innanzi riportata, e senza nemmeno riproporre integralmente le doglianze formulate in primo grado.
Tale carenza deduttiva è particolarmente evidente ove si consideri che, a fronte delle argomentazioni reiettive del T.A.R., come innanzi trascritte ed attinenti ai criteri motivazionali relativi ai “ piani di sostenibilità ambientale ”, le deduzioni svolte dalla parte appellante, da un lato, si limitano a ribadire quanto dedotto in primo grado, nel senso che “ a) entrambe le Società possiedono certificazioni che attestano la sostenibilità ambientale della filiera produttiva (sebbene essa sia, per entrambe, diversamente strutturata) ”, dall’altro lato, esprimono considerazioni attinenti al diverso criterio dei “ piani di sostenibilità dell’etica del lavoro ” (“ b) entrambe le Società hanno certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro e c) appartengono a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato; d) altresì, adottano sistemi di audit avanzati ”).
In ogni caso, deve osservarsi che la tesi – avanzata nei suoi termini generali in appello e nelle sue più specifiche implicazioni dinanzi al T.A.R. – secondo cui le offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata, per quanto concerne il criterio di valutazione relativo ai “ piani di sostenibilità ambientale ”, sarebbero pienamente sovrapponibili e meritevoli dello stesso punteggio – non è condivisibile.
In primo luogo, deve osservarsi che, come rilevato dal T.A.R., il Disciplinare di gara non prevede la valutazione autonoma dei distinti profili in cui si articola il criterio suindicato, i quali si atteggiano conseguentemente, piuttosto che come sub -criteri di valutazione ex art. 95, comma 8, d.lvo n. 50/2016, quali criteri motivazionali funzionali a rendere trasparente il modo in cui la Commissione avrebbe applicato il criterio di valutazione de quo .
Ne discende che, ai fini della rilevazione di eventuali profili di illogicità e/o contraddittorietà nel giudizio tecnico della Commissione di gara, la valutazione da essa espressa in relazione al criterio suindicato deve essere considerata in modo unitario e complessivo, non potendo al medesimo fine operarsi confronti tra le offerte in questione circoscritti a specifici aspetti delle stesse.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che la parte ricorrente, affermando che la sua offerta e quella della controinteressata sono equivalenti, formula un giudizio di valore esulante dall’ambito della valutazione di legittimità dell’attività della stazione appaltante, in quanto quella affermazione non può essere riscontrata in chiave meramente oggettiva, a fronte di contenuti delle offerte del tutto dissimili, ma presuppone un apprezzamento soggettivo riservato alla Commissione di gara e sindacabile dal giudice amministrativo solo se affetta da vizi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento di fatto.
Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo, che per il criterio motivazionale “ Autoproduzione energetica ”, le due offerte recano l’indicazione di iniziative non coincidenti, sia per numero che per qualità, con la conseguenza che l’affermazione di parte ricorrente (cfr. pag. 17 del ricorso introduttivo) secondo cui “ i valori posti in campo dalle aziende coinvolte nella filiera produttiva sono, anche in questo caso, del tutto analoghi ”, assume un taglio meramente assertivo ed auto-dimostrativo: osservazione che può ripetersi anche per gli altri indici motivazionali.
Inoltre, deve osservarsi che le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui non avrebbe rilievo il numero di aziende comprese nella filiera produttiva e dovrebbe aversi riguardo esclusivamente al processo produttivo dei guanti e non all’attività del distributore, sono smentite, da un lato, dal fatto che nella filiera produttiva è compreso anche il produttore/fornitore della materia prima (lattice), con la conseguenza che la considerazione anche dello stesso (oltre che del vero e proprio produttore) ai fini della valutazione delle iniziative messe in campo per il conseguimento di obiettivi di efficientamento energetico non può che rappresentare un quid pluris , dall’altro lato, il Questionario tecnico (Allegato C1.1), nel contemplare i “ Piani di sostenibilità ambientale riferita al prodotto offerto e a tutte le aziende della catena di fornitura ”, include nel raggio della valutazione anche il fornitore/distributore, che a quella catena sicuramente appartiene, rappresentandone il segmento finale.
Quanto invece agli errori inficianti, ad avviso della ricorrente, la “ Scheda di verifica ” trasmessa alla Commissione giudicatrice dalla Fondazione ST, deve osservarsi che, quanto al “ Programma di neutralizzazione della CO2 ”, gli obiettivi di neutralizzazione prefigurati dalle aziende della filiera indicate dalla controinteressata implicano che esse stanno attualmente attuando programmi di compensazione, mentre, quanto all’“ Utilizzo a inchiostro su base acquosa ”, che la suddetta Scheda afferma essere “ non presente ” nell’offerta della ricorrente, il “ data sheet ” da questa allegato non reca alcuna utile indicazione in proposito.
In tale contesto, il rilievo di parte ricorrente secondo cui la suddetta Scheda avrebbe erroneamente affermato che essa non attua alcuna compensazione di anidride carbonica non consente, anche se fondato, di porre in evidenza profili di illogicità tali da sovvertire radicalmente il giudizio di preferenza espresso dalla Commissione di gara nei confronti dell’offerta della controinteressata.
I rilievi che precedono sono infine estendibili anche alla valutazione del criterio “P iani di sostenibilità dell’etica del lavoro ”, dovendo condividersi l’affermazione del T.A.R. secondo cui “ i rilievi della ricorrente si rivelano ancor più generici, limitandosi, in sostanza, ad affermare, senza fornire prova alcuna, l’equivalenza delle offerte presentate da NI LA e da AC ”.
Deve infatti ribadirsi anche in relazione ad esso, a fronte di offerte recanti contenuti non assimilabili, che, per quanto concerne l’” Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato ”, mentre le aziende della filiera produttiva dei guanti offerti dalla controinteressata aderiscono ad iniziative/organizzazioni per la tutela delle condizioni di lavoro, quella indicata dalla ricorrente (TO OV) richiama l’esito positivo dei controlli svolti dalla Dogana degli USA in ordine all’utilizzo di lavoro forzato, non indicativo di alcuna forma di “ Appartenenza a collaborazioni internazionali di prevenzione del lavoro forzato ”, come richiesto dal criterio suindicato.
Resta quindi sconfessata la tesi che vorrebbe assimilare in toto le due offerte, alla stregua delle risultanze dell’analisi svolta dalla Fondazione ST, per ricavarne il corollario della illogicità del diverso punteggio alle stesse assegnato dalla Commissione di gara.
I rilievi che precedono sarebbero sufficienti a dimostrare l’infondatezza dell’appello, tenuto conto della indispensabilità dell’incremento del punteggio attribuito alla ricorrente, conseguente all’accoglimento delle censure suindicate, ai fini del superamento della cd. prova di resistenza.
Ritiene tuttavia il Collegio di riservare alcune considerazioni anche alle altre censure, ai fini della esaustività del sindacato giurisdizionale.
Deve premettersi che la ricorrente contestava l’attribuzione alla controinteressata dei punteggi relativi alla presenza di AQL, al “ Contenuto di polvere in mg/guanto ” ed al “ Carico di rottura dopo l’invecchiamento ”, essenzialmente deducendo che essa aveva prodotto un Report relativo ad un prodotto diverso da quello oggetto di offerta.
Il T.A.R. ha respinto tale gruppo di censure evidenziando, quanto ai criteri dell’AQL e del “ Carico di rottura dopo l’invecchiamento ”, che la controinteressata aveva correttamente indicato i dati necessari nel Questionario tecnico, a corredo del quale aveva prodotto le Schede tecniche dei prodotti offerti, costituenti il “ documento tecnico, espressamente contemplato dalla legge di gara e per sua stessa natura deputato a fornire la descrizione dettagliata del prodotto offerto e delle sue caratteristiche ”, non assumendo rilievo la produzione di un report relativo ad un prodotto differente.
La parte appellante critica la sentenza appellata rilevando che essa sarebbe inficiata dalla commistione tra due documenti – il Questionario tecnico e la Scheda tecnica e/o report – distintamente richiesti dalla lex specialis .
La censura non pone in evidenza alcun errore di valutazione inficiante la sentenza appellata.
Deve infatti osservarsi che questa non si basa affatto sulla identificazione del Questionario e della Scheda tecnica, ma anzi ne afferma la diversità, evidenziando che quelli prodotti dalla controinteressata recano dati convergenti per quanto concerne i criteri suindicati.
Il documento di cui la sentenza impugnata afferma invece la non indispensabilità è il Report , con la conseguente irrilevanza della non pertinenza (perché relativo ad un prodotto diverso da quello offerto) di quello allegato dalla controinteressata: tuttavia, da questo punto di vista, la sentenza non riceve alcun commento critico dalla parte appellante, la quale anzi, nell’associare “ le Schede tecniche e/o report dei prodotti offerti ”, sembra ammettere l’intercambialità di questi ultimi (e quindi l’irrilevanza del report, ove sia stata prodotta la Scheda tecnica, come affermato dal T.A.R.).
Non può pervenirsi a diverse conclusioni sulla scorta delle deduzioni formulate dalla appellante con la già menzionata memoria del 10 febbraio 2025, dal momento che con le stesse il fuoco della doglianza viene spostato sulla Scheda tecnica, in cui sarebbero riportate caratteristiche tecniche relative ad un prodotto diverso da quello offerto per il lotto 1, mentre la censura originaria, come si è detto, riferiva lo “scambio” al Report .
Resta conseguentemente confermata anche la statuizione di improcedibilità della censura attinente al “ Contenuto di polvere in mg/ guanto ”, essendo la stessa insuscettibile di incidere in senso sostanziale sulla graduatoria conclusiva della gara, pur avendo lo stesso T.A.R. evidenziato che il relativo dato “ è l’unico a non essere riportato nella scheda tecnica del prodotto ”.
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, anche per quanto concerne la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e di accertamento del diritto al subentro della parte appellante, dovendo confermarsi integralmente, con le integrazioni motivazionali che precedono, la sentenza appellata.
La parte appellante va infine condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, nella complessiva misura di € 2.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, nella complessiva misura di € 2.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO