Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 gennaio 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 2025 |
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Versioni del testo
- Titolo I : Principi e obiettivi
- Art. 1. Principi generali 1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15 gennaio 2024, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
- Art. 2. Obiettivi e ambiti di intervento 1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attivita' che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonche' alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonche' del turismo. Le attivita' di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all' articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilita' ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere piu' efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarita' artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attivita', nonche' con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.