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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 1391/2024
All'udienza del 12/06/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente, l'Avv. VERONICA MEZZASALMA in sost avv
Giovanni Battista Mascheretti/ per la parte convenuta, la dott.ssa che insiste nella eccezione CP_1
di prescrizione in relazione all'as 2019/2020 per entrambe le ricorrenti.
L'avv Mezzasalma richiama la sentenza della Corte di cassazione n
29961/23 e si dichiara antistatario e insiste su tutta la domanda
Le parti discutono la causa.
La giudice decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
La giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1391/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentate e difese Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Battista Mascheretti e dall'avv. Sara Bassani ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso sito in Bergamo, Via
Pietro Paleocapa, 11;
RICORRENTI
Contro
(C. F. Controparte_2
), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Persona_1
dalla dott.ssa Sara Punti e dalla dott.ssa , funzionarie in CP_1
servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Pag. 2 di 13 Oggetto: Carta elettronica del docente – docente con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della
[...]
c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici in cui ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia:
- ha lavorato in forza dei seguenti contratti a Parte_1
tempo determinato: con contratto dal 17.09.2019 al 30.6.2020; con contratto dal 28.09.2020 al 30.6.2021; con contratto dal 06.09.2021 al
30.6.2022 (v. doc. 2.2;2.3 e 2.4 allegati al ricorso);
- ha lavorato in forza dei seguenti contratti a Parte_2
tempo determinato: con contratto dal 01.09.2019 al 30.06.2020; con contratto dal 01.09.2020 al 30.06.2021; per contratti relativi all'anno scolastico 2021/2022 si veda lo stato matricolare (doc. 3.1) con contratto dal 1.9.2022 al 31.8.2023; con contratto dal 01.09.2023 al 31.8.2024 (v. doc. 3.2;3.3;3.4;3.5 e 3.6 allegati al ricorso).
Le ricorrenti richiamano inoltre quanto sancito nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
Pag. 3 di 13 determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Le ricorrenti hanno infine formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: a. per tutto quanto esposto in fatto accertare
e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla
Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b. per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il
[...]
e l a riconoscere alle Controparte_2 Controparte_3
ricorrenti il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 in ragione d'anno, condannando altresì il e l Controparte_2 [...]
convenuti all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_3
consentirne il godimento, rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti per ciascuna, con la seguente valorizzazione economica del beneficio per ciascuna delle ricorrenti: 1. € 1.500,00 2. Parte_1 [...]
€ 2.500,00 c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione Parte_2
per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata: d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale, le ricorrenti non fossero più interni al sistema delle docenze, condannare il e l' a Controparte_2 Controparte_3
riconoscere alle ricorrenti il risarcimento del danno conseguente alla
Pag. 4 di 13 mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta
Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso: e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp. att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n.
55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il Controparte_2
che ha domandato di dichiarare l'intervenuta prescrizione
[...]
quinquennale dei diritti azionati dalle ricorrenti con la notifica dell'atto introduttivo del 13/09/2024, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'aa.ss. 2019/2020. Inoltre, in caso di riconosciuta
Pag. 5 di 13 fondatezza delle pretese avversarie, ha domandato di riconoscere in favore della IG.ra il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge Parte_1
n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e, inoltre, in favore della IG.ra ha domandato di riconoscere il Pt_2
beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 stante la prescrizione del diritto in relazione all'as 2019/2020
Ha chiesto, altresì, alla luce della serialità della vertenza, di compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
All'udienza odierna il difensore ha discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma
122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pag. 6 di 13 È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio,
Pag. 7 di 13 e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si
Pag. 8 di 13 manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto
Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del
18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_2
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e
Pag. 9 di 13 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Pag. 10 di 13 Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto delle ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
- Il diritto di in riferimento agli a.s. 2019/2020 Parte_1
2020/2021 e 2021/2022 ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; si respinge la eccezione di prescrizione sollevata dal CP_2
in relazione all'as 2019/2020 in quanto il contratto è stato stipulato il
17.9.2019 e il ricorso è stato notificato il 13.9.2024 e dunque entro i cinque anni
- Il diritto di in riferimento agli a.s. 2020/2021; Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, In relazione all'anno scolastico 2023/2024 richiesto la ricorrente risulterebbe già titolare del predetto beneficio economico, essendo stato il contratto stipulato sino al 31.08.2024; invero il Decreto Legge 13 giugno
Pag. 11 di 13 2023 n. 69 (c.d. decreto Salva Infrazioni, art. 15, convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103) ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti a tempo determinato con contratti sino al 31.08.2024. Lo stesso viene concesso se non già corrisposto
Si respinge l'istanza per l'anno scolastico 2019/2020, in quanto si osserva l'intervenuta prescrizione del diritto, visto che l'insorgenza del diritto afferisce al contratto di lavoro stipulato in data 01.09.2019 e l'atto introduttivo è stato notificato soltanto in data 13.09.2024, quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso. Si evidenzia che non risulta essere stato chiesto il beneficio per l'anno in corso da parte di Pt_2
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del
13.8.2022, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere Parte_1
la carta docente per gli anni 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Pag. 12 di 13 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere Parte_2
la carta docente per gli anni 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e
2023/2024 (se non già corrisposto) e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del Controparte_2
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_4
ricorrente, liquidate in complessivi euro 1700 per compenso professionale, euro 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore dei difensori anticipatari.
Pavia, 12/06/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 13 di 13
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 1391/2024
All'udienza del 12/06/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente, l'Avv. VERONICA MEZZASALMA in sost avv
Giovanni Battista Mascheretti/ per la parte convenuta, la dott.ssa che insiste nella eccezione CP_1
di prescrizione in relazione all'as 2019/2020 per entrambe le ricorrenti.
L'avv Mezzasalma richiama la sentenza della Corte di cassazione n
29961/23 e si dichiara antistatario e insiste su tutta la domanda
Le parti discutono la causa.
La giudice decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
La giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1391/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentate e difese Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Battista Mascheretti e dall'avv. Sara Bassani ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso sito in Bergamo, Via
Pietro Paleocapa, 11;
RICORRENTI
Contro
(C. F. Controparte_2
), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Persona_1
dalla dott.ssa Sara Punti e dalla dott.ssa , funzionarie in CP_1
servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Pag. 2 di 13 Oggetto: Carta elettronica del docente – docente con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della
[...]
c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici in cui ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia:
- ha lavorato in forza dei seguenti contratti a Parte_1
tempo determinato: con contratto dal 17.09.2019 al 30.6.2020; con contratto dal 28.09.2020 al 30.6.2021; con contratto dal 06.09.2021 al
30.6.2022 (v. doc. 2.2;2.3 e 2.4 allegati al ricorso);
- ha lavorato in forza dei seguenti contratti a Parte_2
tempo determinato: con contratto dal 01.09.2019 al 30.06.2020; con contratto dal 01.09.2020 al 30.06.2021; per contratti relativi all'anno scolastico 2021/2022 si veda lo stato matricolare (doc. 3.1) con contratto dal 1.9.2022 al 31.8.2023; con contratto dal 01.09.2023 al 31.8.2024 (v. doc. 3.2;3.3;3.4;3.5 e 3.6 allegati al ricorso).
Le ricorrenti richiamano inoltre quanto sancito nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
Pag. 3 di 13 determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Le ricorrenti hanno infine formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: a. per tutto quanto esposto in fatto accertare
e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla
Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b. per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il
[...]
e l a riconoscere alle Controparte_2 Controparte_3
ricorrenti il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 in ragione d'anno, condannando altresì il e l Controparte_2 [...]
convenuti all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_3
consentirne il godimento, rimandandosi per l'individuazione delle annualità alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti per ciascuna, con la seguente valorizzazione economica del beneficio per ciascuna delle ricorrenti: 1. € 1.500,00 2. Parte_1 [...]
€ 2.500,00 c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione Parte_2
per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata: d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale, le ricorrenti non fossero più interni al sistema delle docenze, condannare il e l' a Controparte_2 Controparte_3
riconoscere alle ricorrenti il risarcimento del danno conseguente alla
Pag. 4 di 13 mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta
Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso: e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp. att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n.
55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il Controparte_2
che ha domandato di dichiarare l'intervenuta prescrizione
[...]
quinquennale dei diritti azionati dalle ricorrenti con la notifica dell'atto introduttivo del 13/09/2024, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'aa.ss. 2019/2020. Inoltre, in caso di riconosciuta
Pag. 5 di 13 fondatezza delle pretese avversarie, ha domandato di riconoscere in favore della IG.ra il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge Parte_1
n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e, inoltre, in favore della IG.ra ha domandato di riconoscere il Pt_2
beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 stante la prescrizione del diritto in relazione all'as 2019/2020
Ha chiesto, altresì, alla luce della serialità della vertenza, di compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
All'udienza odierna il difensore ha discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma
122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pag. 6 di 13 È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio,
Pag. 7 di 13 e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si
Pag. 8 di 13 manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto
Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del
18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_2
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e
Pag. 9 di 13 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Pag. 10 di 13 Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto delle ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
- Il diritto di in riferimento agli a.s. 2019/2020 Parte_1
2020/2021 e 2021/2022 ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; si respinge la eccezione di prescrizione sollevata dal CP_2
in relazione all'as 2019/2020 in quanto il contratto è stato stipulato il
17.9.2019 e il ricorso è stato notificato il 13.9.2024 e dunque entro i cinque anni
- Il diritto di in riferimento agli a.s. 2020/2021; Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, In relazione all'anno scolastico 2023/2024 richiesto la ricorrente risulterebbe già titolare del predetto beneficio economico, essendo stato il contratto stipulato sino al 31.08.2024; invero il Decreto Legge 13 giugno
Pag. 11 di 13 2023 n. 69 (c.d. decreto Salva Infrazioni, art. 15, convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103) ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti a tempo determinato con contratti sino al 31.08.2024. Lo stesso viene concesso se non già corrisposto
Si respinge l'istanza per l'anno scolastico 2019/2020, in quanto si osserva l'intervenuta prescrizione del diritto, visto che l'insorgenza del diritto afferisce al contratto di lavoro stipulato in data 01.09.2019 e l'atto introduttivo è stato notificato soltanto in data 13.09.2024, quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso. Si evidenzia che non risulta essere stato chiesto il beneficio per l'anno in corso da parte di Pt_2
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del
13.8.2022, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere Parte_1
la carta docente per gli anni 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Pag. 12 di 13 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere Parte_2
la carta docente per gli anni 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e
2023/2024 (se non già corrisposto) e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del Controparte_2
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_4
ricorrente, liquidate in complessivi euro 1700 per compenso professionale, euro 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore dei difensori anticipatari.
Pavia, 12/06/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
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