Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 8514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8514 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2025, proposto da AN TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n. 1727/2024 pubbl. il 04/04/2024, RG n. 10137/2021, Repert. n. 1799/2024 del 04/04/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa notificata in formula esecutiva il 4.4.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. FA Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1727/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, il Tribunale di Napoli Nord confermava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’associazione animalista e condannava l’opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 6.700,00 oltre accessori come per legge, in favore dell’avvocato AN TI;
- la sentenza è stata notificata in data 4 aprile 2024 ai fini dell’esecuzione;
- l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett e) c.p.a.
Il Comune non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso poiché manca agli atti il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Il combinato disposto degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114, comma 2, c.p.a., consente la proponibilità dell’azione di ottemperanza per le pronunce del giudice ordinario che abbiano acquisito la definitività del giudicato e sempre che, unitamente al ricorso, sia “ depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”.
È onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento per la cui ottemperanza agisce, in quanto, secondo costante giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, il termine “eventuale” - utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a. - si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi emessi del giudice amministrativo non passati in giudicato, sicché una simile prova deve essere fornita, unitamente al ricorso, nei casi in cui l’ottemperanza abbia ad oggetto una pronuncia del giudice ordinario (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 25 ottobre 2022, n. 6579 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4955 e TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 25 novembre 2016 n. 2231).
Nella fattispecie, parte ricorrente ha depositato il ricorso in assenza del certificato di passaggio in giudicato del titolo azionato e non ha provveduto, nonostante l’avviso di questo Collegio, ad integrarlo successivamente.
Dunque, dal momento che il certificato di passaggio in giudicato del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità del ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ON, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di NZ | IN ON |
IL SEGRETARIO