Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , ha disposto (con l'art. 2-sexies) che "Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, e' prorogato al 31 dicembre 2012." ------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 255) che "A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e' incrementata di 250.000 euro annui". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 571) che "A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e' incrementata di 149.377 euro annui".