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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1770 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
eredi di
(c.f. ), Persona_1 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBADAURO IRENE , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._6
DA CAMPO GIOVANNI come da procura in atti. convenuto,
già c.f. Controparte_2 Controparte_3
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
VERONICA SAITTA. terzo chiamato avente ad oggetto: Responsabilita professionale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona
P.G. e premettendo di essersi rivolta All'Avv. per promuovere un giudizio CP_1
contro l' per ottenere quanto di spettanza a seguito di infortuni, chiedeva CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e ritenere la responsabilità professionale dell'avv. per avere egli, in CP_1
violazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., posto in essere inadempimento contrattuale in relazione all'attività prestata nel giudizio iscritto al n. 1778/2004 RG presso il Tribunale di
Barcellona P.G.- Sez Lavoro, in cui ha patrocinato l'attrice- già ricorrente, consistente nella mancata formulazione della domanda di “indennizzo capitale” nonché per violazione dell'obbligo di informazione nei confronti della stessa.
2) Conseguentemente condannare il citato professionista al risarcimento del danno pari all'indennizzo in capitale, per la percentuale dell'8% riconosciuta dal ctu nel giudizio meglio sopra indicato, che sarebbe stato liquidato dall' ove fosse stata formulata domanda di indennizzi in capitale, ossia CP_4
al pagamento alla data del 31.08.2015 della somma di € 8.212,83, per come infra calcolata, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, o a quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre in ogni caso gli ulteriori interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
3) Condannare altresì il convenuto professionista al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per violazione dell'obbligo di informazione dell'esito del giudizio, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ai sensi ex art. 1284, 4 comma della domanda giudiziale al soddisfo;
4) Ai sensi dell'art. 4 del DL 12/09/2014 n. 132, conv. Dalla L. 10.11.2014 n. 162, valutata la mancata risposta all'invito di negoziazione assistita di cui alla pec dell'1.04.2015, condannare il convenuto alle spese ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c..
Si costituiva il convenuto il quale, esperendo domanda riconvenzionale ed opponendosi alle richieste avverse, così concludeva:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata la proposta azione. 2) Nel merito ritenere e dichiarare insussistente la responsabilità professionale dell'Avv. ed CP_1
in ogni caso insussistente il presunto danno lamentato da parte attrice, per le motivazioni di cui alla narrativa, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda, con ogni statuizione e conseguenza di legge.
3) Autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e, per l'effetto, pronunciare decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.p.c.
4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che l'Avv. ha diritto di essere manlevato e/o CP_1
garantito dalla predetta per qualunque pagamento che lo stesso dovesse Controparte_5
essere costretto ad effettuare in favore della IG.ra , in dipendenza degli eventi per Persona_1
cui è causa.
5) Ritenere e dichiarare, in ogni caso ed in via riconvenzionale, che l'Avv. ha regolarmente CP_1
svolto gli incarichi a lui conferiti dalla IG.ra , in narrativa meglio specificati senza Persona_1
percepire, per le relative prestazioni professionali, alcun compenso.
6) Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare dovuto e quindi liquidare in favore dell'Avv.
i compensi per entrambe le predette attività svolte, nella misura che sin d'ora si determina CP_1
al minimo tariffario in € 3.741,45 comprensiva di spese generali, IVA e CPA, di cui € 887,15 per l'attività stragiudiziale con la ed € 2854,80 per quella giudiziale di primo grado CP_6
de quo, o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, ordinandone il pagamento a carico dell'odierna attrice IG.ra . Persona_1
7) Emettere ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la la quale Controparte_7
chiedeva dichiararsi inammissibili le domande di parte attrice anche per intervenuta prescrizione e ritenere la mancanza di titolo ad alcun pagamento in relazione alla polizza n. 41081740.
Con comparsa del 30/05/2018 si costituiva in luogo della Persona_1
l'amministratore di sostegno, frattanto nominato, IG.ra . Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Nelle more decedeva l'attrice e si costituivano in giudizio gli eredi. Persona_1 Ritenuta la causa per la decisione, dopo una serie di rinvii veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per la quale è stata stabilita la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
***
Le domande articolate dalla parte attrice non sono fondate e non meritano accoglimento.
La domanda di risarcimento per inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, solo se la negligenza sia idonea a incidere sui suoi interessi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria” (Cass. Civ., ord.
25464/2020) e Cass. ord. 3792/2024 “… il giudizio circa l'adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa;
il secondo l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell'onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza: stando ai principi del sistema, l'allegazione di un comportamento negligente, secondo quanto espresso appunto dalla proposizione di un'eccezione di inadempimento, come quella in esame, si manifesta per sé come un fatto modificativo del diritto al compenso del creditore, con prova che, in quanto tale, si pone a carico dell'eccipiente ex art. 2697, comma 2, c.c.
(così Cass. n. 13207/2021, Cass. 22087/2007 e Cass. n. 9237/2015).
Nel caso di specie non si evidenzia una violazione di obbligo di dilegenza professionale da parte dell'Avv. CP_1
Il professionista, infatti, ha correttamente richiesto al giudice il riconoscimento della rendita vitalizia, per conto della propria cliente , e non l'indennizzo in Persona_1
capitale.
Come provato in corso di giudizio tramite prova documentale, il procuratore aveva già provveduto a far ottenere alla sua assistita il risarcimento del danno per l'infortunio per cui è causa, liquidato dall'Assicurazione in Euro 3.605,00. Giustamente ha, pertanto, chiesto al Tribunale competente solo il riconoscimento della rendita vitalizia. Il fatto che il Giudice non abbia concesso tale rendita non può essere attribuito alla mancanza di dilegenza professionale da parte dell'Avvocato; come è noto il rapporto che lega il professionista al suo cliente non è mai legato al risultato.
Non risulta, infine, che l'Avv. abbia omesso di comunicare alla sua cliente CP_1
l'andamento della causa e l'esito della stessa. Come emerso dall'escussione dei testi, gli incontri tra l'Avv. e la IG.ra sono stati numerosi;
in CP_1 Persona_1
particolare l'Avv. Dauccia, ai tempi collaboratrice del convenuto, e sulla cui attendibilità non vi è alcun dubbio, ha raccontato di tali incontri avvenuti presso lo studio legale e, pur non avendo testimonianze circa la natura delle discussioni, è fondatamente probabile che la cliente ed il suo avvocato si incontrassero presso lo studio di quest'ultimo, per trattare della causa legata all'infortunio.
Per converso prive di rilevanza probatoria appaiono le deposizioni delle testi
[...]
e che hanno riferito di aver accompagnato più volte la loro Tes_1 Parte_1
congiunta presso lo studio dell'avvocato ma nulla hanno riferito circa l'inadempimento dello stesso.
Le dichiarazioni relative alle interlocuzioni avvenute con il collega di studio del convenuto, non sono conducenti in quanto quest'ultimo non può rispondere di dichiarazioni altrui.
In merito al documento prodotto in giudizio che attesta la messa a conoscenza dell'esito della causa, firmato dalla contestato proprio da parte attrice, appare utile Persona_1
precisare che la Corte di Cassazione, con ordinanza 22 maggio 2019 n. 13831, le cui conclusioni questo giudice condivide, precisa che la denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo.
Nel caso di specie, invece, e precisamente quando il riempimento del foglio in bianco sarebbe avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito, non è richiesto l'esperimento della querela di falso. Come precisato dalla Suprema Corte, la diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda ipotesi, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, lamenta che sia stato riempito in modo difforme da quello pattuito, ha l'onere di provare l'eccezione di abusivo riempimento "contra pacta".
Tale prova non è stata fornita e pertanto tale documento assume valenza probatoria ai fini della decisione del presente giudizio.
Considerato il giudizio di esclusione di responsabilità del convenuto, appare superflua qualsiasi pronuncia relativa alla copertura assicurativa.
In merito alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è CP_1
necessario precisare quanto segue.
Si discute se il compenso richiesto dal Procuratore risulti ormai prescritto.
La Corte di Cassazione, con la recente Sentenza del 4.06.2024, n. 15566, ha ribadito che l'istituto previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c. con particolare riguardo al credito del professionista, si fonda sul principio che il debito si presuma estinto. Trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita.
La prescrizione presuntiva non opera solo quando l'incarico sia stato conferito per iscritto ed il giudice è tenuto alla verifica della sussistenza di una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e sia incompatibile con la presunzione di pagamento.
Nel caso che qui ci occupa, la sottoscrizione di riconoscimento del debito, pur essendo priva di data, è da considerare quale pattuizione scritta nettamente contraria ed incompatibile con la presunzione di pagamento.
Infatti, la data in una scrittura privata, pur venendo di regola apposta, non è da considerare quale elemento essenziale. In particolare è pacificamente ammessa da costante giurisprudenza, la efficacia documentale della scritture prive di data, la cui prova, nei rapporti tra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo. (In ultimo Sent. Cass. 18 settembre 2020 n. 19508) Come sopra già specificato, la citata scrittura privata ha piena valenza probatoria e pertanto, stante la pattuizione tra le parti, si esclude l'applicazione della prescrizione breve.
Ciò posto, visto che il documento di riconoscimento del debito è sprovvisto di data, il termine decennale, secondo costante giurisprudenza, inizia a decorrere dal momento dell'emissione della sentenza conclusiva del giudizio patrocinato dall'Avvocato creditore o da altro documento transattivo.
In considerazione di tale principio si riconosce prescritto il credito professionale vantato in merito alla pratica di risarcimento del danno concluso con il pagamento da parte dell' della somma di € 3.605,00 avvenuta il 22.02.2022, come da Controparte_8
quietanza prodotta.
Si riconosce non prescritto, invece, il credito vantato dall'Avv. relativo alla causa CP_1
promossa dinanzi il Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, conclusa con la sentenza emessa nell'anno 2007 e si condanna parte attrice al pagamento della somma di Euro
2.789,00, quale onorario, in favore dell'Avvocato CP_1
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli attori, n.q. di eredi di in favore dell'Avv. nella misura liquidata in Persona_1 CP_1
dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1770/2015 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
-condanna gli attori a corrispondere, quale compenso professionale, all'Avv.
[...]
la somma di Euro 2.789,00. CP_1
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , liquidate in €. 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1
generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Giovanni Da Campo, procuratore anticipatario;
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal terzo chiamato, , liquidate in €. 1.278,00 per compensi Controparte_7
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 02/1/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1770 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
eredi di
(c.f. ), Persona_1 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBADAURO IRENE , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._6
DA CAMPO GIOVANNI come da procura in atti. convenuto,
già c.f. Controparte_2 Controparte_3
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
VERONICA SAITTA. terzo chiamato avente ad oggetto: Responsabilita professionale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona
P.G. e premettendo di essersi rivolta All'Avv. per promuovere un giudizio CP_1
contro l' per ottenere quanto di spettanza a seguito di infortuni, chiedeva CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e ritenere la responsabilità professionale dell'avv. per avere egli, in CP_1
violazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., posto in essere inadempimento contrattuale in relazione all'attività prestata nel giudizio iscritto al n. 1778/2004 RG presso il Tribunale di
Barcellona P.G.- Sez Lavoro, in cui ha patrocinato l'attrice- già ricorrente, consistente nella mancata formulazione della domanda di “indennizzo capitale” nonché per violazione dell'obbligo di informazione nei confronti della stessa.
2) Conseguentemente condannare il citato professionista al risarcimento del danno pari all'indennizzo in capitale, per la percentuale dell'8% riconosciuta dal ctu nel giudizio meglio sopra indicato, che sarebbe stato liquidato dall' ove fosse stata formulata domanda di indennizzi in capitale, ossia CP_4
al pagamento alla data del 31.08.2015 della somma di € 8.212,83, per come infra calcolata, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, o a quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre in ogni caso gli ulteriori interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
3) Condannare altresì il convenuto professionista al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per violazione dell'obbligo di informazione dell'esito del giudizio, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ai sensi ex art. 1284, 4 comma della domanda giudiziale al soddisfo;
4) Ai sensi dell'art. 4 del DL 12/09/2014 n. 132, conv. Dalla L. 10.11.2014 n. 162, valutata la mancata risposta all'invito di negoziazione assistita di cui alla pec dell'1.04.2015, condannare il convenuto alle spese ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c..
Si costituiva il convenuto il quale, esperendo domanda riconvenzionale ed opponendosi alle richieste avverse, così concludeva:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata la proposta azione. 2) Nel merito ritenere e dichiarare insussistente la responsabilità professionale dell'Avv. ed CP_1
in ogni caso insussistente il presunto danno lamentato da parte attrice, per le motivazioni di cui alla narrativa, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda, con ogni statuizione e conseguenza di legge.
3) Autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e, per l'effetto, pronunciare decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.p.c.
4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che l'Avv. ha diritto di essere manlevato e/o CP_1
garantito dalla predetta per qualunque pagamento che lo stesso dovesse Controparte_5
essere costretto ad effettuare in favore della IG.ra , in dipendenza degli eventi per Persona_1
cui è causa.
5) Ritenere e dichiarare, in ogni caso ed in via riconvenzionale, che l'Avv. ha regolarmente CP_1
svolto gli incarichi a lui conferiti dalla IG.ra , in narrativa meglio specificati senza Persona_1
percepire, per le relative prestazioni professionali, alcun compenso.
6) Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare dovuto e quindi liquidare in favore dell'Avv.
i compensi per entrambe le predette attività svolte, nella misura che sin d'ora si determina CP_1
al minimo tariffario in € 3.741,45 comprensiva di spese generali, IVA e CPA, di cui € 887,15 per l'attività stragiudiziale con la ed € 2854,80 per quella giudiziale di primo grado CP_6
de quo, o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, ordinandone il pagamento a carico dell'odierna attrice IG.ra . Persona_1
7) Emettere ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la la quale Controparte_7
chiedeva dichiararsi inammissibili le domande di parte attrice anche per intervenuta prescrizione e ritenere la mancanza di titolo ad alcun pagamento in relazione alla polizza n. 41081740.
Con comparsa del 30/05/2018 si costituiva in luogo della Persona_1
l'amministratore di sostegno, frattanto nominato, IG.ra . Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Nelle more decedeva l'attrice e si costituivano in giudizio gli eredi. Persona_1 Ritenuta la causa per la decisione, dopo una serie di rinvii veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per la quale è stata stabilita la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
***
Le domande articolate dalla parte attrice non sono fondate e non meritano accoglimento.
La domanda di risarcimento per inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, solo se la negligenza sia idonea a incidere sui suoi interessi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria” (Cass. Civ., ord.
25464/2020) e Cass. ord. 3792/2024 “… il giudizio circa l'adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa;
il secondo l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell'onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza: stando ai principi del sistema, l'allegazione di un comportamento negligente, secondo quanto espresso appunto dalla proposizione di un'eccezione di inadempimento, come quella in esame, si manifesta per sé come un fatto modificativo del diritto al compenso del creditore, con prova che, in quanto tale, si pone a carico dell'eccipiente ex art. 2697, comma 2, c.c.
(così Cass. n. 13207/2021, Cass. 22087/2007 e Cass. n. 9237/2015).
Nel caso di specie non si evidenzia una violazione di obbligo di dilegenza professionale da parte dell'Avv. CP_1
Il professionista, infatti, ha correttamente richiesto al giudice il riconoscimento della rendita vitalizia, per conto della propria cliente , e non l'indennizzo in Persona_1
capitale.
Come provato in corso di giudizio tramite prova documentale, il procuratore aveva già provveduto a far ottenere alla sua assistita il risarcimento del danno per l'infortunio per cui è causa, liquidato dall'Assicurazione in Euro 3.605,00. Giustamente ha, pertanto, chiesto al Tribunale competente solo il riconoscimento della rendita vitalizia. Il fatto che il Giudice non abbia concesso tale rendita non può essere attribuito alla mancanza di dilegenza professionale da parte dell'Avvocato; come è noto il rapporto che lega il professionista al suo cliente non è mai legato al risultato.
Non risulta, infine, che l'Avv. abbia omesso di comunicare alla sua cliente CP_1
l'andamento della causa e l'esito della stessa. Come emerso dall'escussione dei testi, gli incontri tra l'Avv. e la IG.ra sono stati numerosi;
in CP_1 Persona_1
particolare l'Avv. Dauccia, ai tempi collaboratrice del convenuto, e sulla cui attendibilità non vi è alcun dubbio, ha raccontato di tali incontri avvenuti presso lo studio legale e, pur non avendo testimonianze circa la natura delle discussioni, è fondatamente probabile che la cliente ed il suo avvocato si incontrassero presso lo studio di quest'ultimo, per trattare della causa legata all'infortunio.
Per converso prive di rilevanza probatoria appaiono le deposizioni delle testi
[...]
e che hanno riferito di aver accompagnato più volte la loro Tes_1 Parte_1
congiunta presso lo studio dell'avvocato ma nulla hanno riferito circa l'inadempimento dello stesso.
Le dichiarazioni relative alle interlocuzioni avvenute con il collega di studio del convenuto, non sono conducenti in quanto quest'ultimo non può rispondere di dichiarazioni altrui.
In merito al documento prodotto in giudizio che attesta la messa a conoscenza dell'esito della causa, firmato dalla contestato proprio da parte attrice, appare utile Persona_1
precisare che la Corte di Cassazione, con ordinanza 22 maggio 2019 n. 13831, le cui conclusioni questo giudice condivide, precisa che la denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo.
Nel caso di specie, invece, e precisamente quando il riempimento del foglio in bianco sarebbe avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito, non è richiesto l'esperimento della querela di falso. Come precisato dalla Suprema Corte, la diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda ipotesi, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, lamenta che sia stato riempito in modo difforme da quello pattuito, ha l'onere di provare l'eccezione di abusivo riempimento "contra pacta".
Tale prova non è stata fornita e pertanto tale documento assume valenza probatoria ai fini della decisione del presente giudizio.
Considerato il giudizio di esclusione di responsabilità del convenuto, appare superflua qualsiasi pronuncia relativa alla copertura assicurativa.
In merito alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è CP_1
necessario precisare quanto segue.
Si discute se il compenso richiesto dal Procuratore risulti ormai prescritto.
La Corte di Cassazione, con la recente Sentenza del 4.06.2024, n. 15566, ha ribadito che l'istituto previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c. con particolare riguardo al credito del professionista, si fonda sul principio che il debito si presuma estinto. Trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita.
La prescrizione presuntiva non opera solo quando l'incarico sia stato conferito per iscritto ed il giudice è tenuto alla verifica della sussistenza di una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e sia incompatibile con la presunzione di pagamento.
Nel caso che qui ci occupa, la sottoscrizione di riconoscimento del debito, pur essendo priva di data, è da considerare quale pattuizione scritta nettamente contraria ed incompatibile con la presunzione di pagamento.
Infatti, la data in una scrittura privata, pur venendo di regola apposta, non è da considerare quale elemento essenziale. In particolare è pacificamente ammessa da costante giurisprudenza, la efficacia documentale della scritture prive di data, la cui prova, nei rapporti tra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo. (In ultimo Sent. Cass. 18 settembre 2020 n. 19508) Come sopra già specificato, la citata scrittura privata ha piena valenza probatoria e pertanto, stante la pattuizione tra le parti, si esclude l'applicazione della prescrizione breve.
Ciò posto, visto che il documento di riconoscimento del debito è sprovvisto di data, il termine decennale, secondo costante giurisprudenza, inizia a decorrere dal momento dell'emissione della sentenza conclusiva del giudizio patrocinato dall'Avvocato creditore o da altro documento transattivo.
In considerazione di tale principio si riconosce prescritto il credito professionale vantato in merito alla pratica di risarcimento del danno concluso con il pagamento da parte dell' della somma di € 3.605,00 avvenuta il 22.02.2022, come da Controparte_8
quietanza prodotta.
Si riconosce non prescritto, invece, il credito vantato dall'Avv. relativo alla causa CP_1
promossa dinanzi il Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, conclusa con la sentenza emessa nell'anno 2007 e si condanna parte attrice al pagamento della somma di Euro
2.789,00, quale onorario, in favore dell'Avvocato CP_1
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli attori, n.q. di eredi di in favore dell'Avv. nella misura liquidata in Persona_1 CP_1
dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1770/2015 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
-condanna gli attori a corrispondere, quale compenso professionale, all'Avv.
[...]
la somma di Euro 2.789,00. CP_1
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , liquidate in €. 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1
generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Giovanni Da Campo, procuratore anticipatario;
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal terzo chiamato, , liquidate in €. 1.278,00 per compensi Controparte_7
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 02/1/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola