Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6483/2023 R.G. promossa da:
(C.F. in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), in persona del con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
degli avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI e con elezione di domicilio in VIA MELO N. 97 B A R I, presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI BARI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza del 18.3.2025, in ossequio al decreto del 5.2.2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
L'avv. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore della Pt_1 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 17.04.2023 dal Giudice del
Tribunale di Bari, Dott. Mezzina, sezione Protezione Internazionale.
Il compenso era emesso in relazione al provvedimento di allontanamento ed espulsione di dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, svoltosi dinanzi Parte_2 Persona_1 alla sezione protezione internazionale del Tribunale di Bari e conclusosi con provvedimento di convalida del decreto di espulsione del luglio 2021.
Il procedimento, articolatosi in un'unica udienza, prevedeva la redazione di una memoria difensiva da parte del difensore nell'interesse dell'assistito. pagina 1 di 3
Il difensore proponeva tempestiva opposizione al decreto, nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione.
Il si costituiva, rimettendosi al Tribunale. CP_1
Il giudizio era rimesso ad udienza di precisazione delle conclusioni.
La domanda è in minima parte fondata.
Deve premettersi che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass., sez. 6, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019).
L'inderogabilità dei minimi tariffari, inoltre, non è violata dalla contestuale applicazione del dimezzamento previsto dal TUSG, infatti: “siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale” (Cass. civ., Sez. VI ,
Ordinanza, 14/02/2022, n. 4759), ravvisandosi nella specie “le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. civ., Sez. VI, n. 22257/2022) che avevano condotto la Corte “a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio” (Cass. 9808/2013, Corte Cost. 350/2005,
Corte Cost. 201/2006 e 270/2012).
Ciò premesso, nella specie, facendo applicazione dei predetti principi, deve rilevarsi che il procedimento in oggetto ha natura camerale e si esaurisce in un'unica udienza, con conseguente applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione, che contemplano un compenso unitario, e non per i procedimenti di cognizione, distinti per fasi.
Il procedimento ha valore indeterminabile a bassa complessità e deve, altresì, tenersi conto dell'assoluta semplicità e serialità delle questioni trattate, circostanze che impongono l'applicazione dei minimi tariffari, pari ad € 1.113,00 (trattandosi di procedimento definito nel
2021, quindi antecedente agli aggiornamenti operati con DM 147/2022), con successiva decurtazione al 50%.
Consegue l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento del compenso di € 556,50 oltre r.f. iva e cap, in luogo della somma di € 250,00 riconosciuta nel decreto impugnato.
Con riferimento alle spese di giudizio, deve ricordarsi che il “difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce, infatti, in forza di una propria pagina 2 di 3 autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 91 c.p.c., e art. 92, commi 1
e 2, relative alla "responsabilità delle parti per le spese” (Cass. n. 7072 del 2018; conf. Cass. n.
17247 del 2011).
Pertanto, dovendo tenersi conto dell'esito del giudizio, le spese legali seguono la soccombenza, tenuto tuttavia conto dello scaglione corrispondente al decisum e della semplicità delle questioni trattate e del procedimento adottato, che legittimano l'applicazione dei minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Ministero Della Giustizia, così provvede: Parte_1
- Accoglie il ricorso e, in riforma e sostituzione del provvedimento impugnato, liquida il compenso per la difesa di in complessive € 556,50 oltre r.f. iva e cap Parte_3 come per legge, ponendolo a carico dell'Erario;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali di giudizio, liquidate in € 230,00 oltre r.f. iva e cap come per legge ed € 98,00 per spese.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 19/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Paola Cesaroni
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