TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 56
TAR
Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'iter procedimentale previsto dall'art. 40 bis L.R. n. 12 del 2005

    La procedura è stata correttamente seguita, in quanto l'istanza di individuazione dell'immobile dismesso è stata sottoposta al Consiglio comunale per la verifica dell'interesse pubblico, e solo successivamente è stato rilasciato il permesso di costruire. La delibera comunale ha demandato ai privati l'assunzione di iniziative in tal senso, e l'art. 40 bis prevede che le disposizioni possano applicarsi anche ad immobili non individuati nella delibera comunale, per i quali il proprietario certifichi il non uso e criticità.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 40 bis L.R. n. 12 del 2005 (dismissione da oltre un anno e criticità)

    La sentenza del fallimento nel 2016 è sufficiente a escludere l'attività della società fallita. La documentazione fotografica dimostra che l'immobile è dismesso e presenta segni di degrado, con facile accesso da parte di terzi, configurando criticità ambientali, urbanistiche-edilizie e sociali. La presenza di un impianto fotovoltaico non è dirimente per escludere lo stato di abbandono.

  • Rigettato
    Difetto o carenza di motivazione della delibera impugnata

    La perizia è sufficientemente motivata, rendendo sufficiente il richiamo della stessa da parte della delibera. L'art. 40 bis L.R. 12/2005 prevede il silenzio assenso in caso di mancato riscontro del comune entro 60 giorni, privilegiando la speditezza del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 DPR 380 del 2001 per motivazione insufficiente in ordine alle ragioni di interesse pubblico

    La delibera fa riferimento alla rigenerazione urbana, al recupero del patrimonio edilizio esistente, e al positivo impatto socio-occupazionale (stimato in 6 unità). Viene evidenziata la necessità di potenziare la rete di vendita nel Comune. Il recupero del patrimonio edilizio esistente è un caso tipizzato di rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis DPR 380/2001. Il fabbisogno di parcheggi è soddisfatto all'interno dell'area di pertinenza.

  • Rigettato
    Illegittimità per aver ampliato eccessivamente il concetto di deroga, non prevedendo l'art. 40 bis L.R. 12/2005 il cambio di destinazione d'uso e violazione delle NTA del PGT

    Il permesso di costruire in deroga è stato rilasciato in virtù sia dell'art. 40 bis sia dell'art. 40 della L.R. 12/2005. L'art. 40 L.R. 12/2005 consente la deroga anche alla destinazione d'uso per edifici di interesse pubblico. L'art. 40 bis individua l'interesse pubblico nel recupero di edifici dismessi con criticità, legittimando il cambio di destinazione d'uso in deroga ai sensi dell'art. 40. L'art. 14 comma 1 bis DPR 380/2001 non pone obbligo di mantenimento della destinazione d'uso originaria e richiama la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L.R. n. 12 del 2005 e dell'art. 6 D. Lgs. 152 del 2006 per mancato espletamento della VAS

    La VAS riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente. L'intervento in questione riguarda un unico edificio e un mutamento di destinazione d'uso solo parziale. Le disposizioni normative che disciplinano la fattispecie esauriscono la relativa disciplina, rendendo non necessaria la VAS.

  • Rigettato
    Violazione dell'iter procedimentale previsto dall'art. 40 bis L.R. n. 12 del 2005

    La procedura è stata correttamente seguita, in quanto l'istanza di individuazione dell'immobile dismesso è stata sottoposta al Consiglio comunale per la verifica dell'interesse pubblico, e solo successivamente è stato rilasciato il permesso di costruire. La delibera comunale ha demandato ai privati l'assunzione di iniziative in tal senso, e l'art. 40 bis prevede che le disposizioni possano applicarsi anche ad immobili non individuati nella delibera comunale, per i quali il proprietario certifichi il non uso e criticità.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 40 bis L.R. n. 12 del 2005 (dismissione da oltre un anno e criticità)

    La sentenza del fallimento nel 2016 è sufficiente a escludere l'attività della società fallita. La documentazione fotografica dimostra che l'immobile è dismesso e presenta segni di degrado, con facile accesso da parte di terzi, configurando criticità ambientali, urbanistiche-edilizie e sociali. La presenza di un impianto fotovoltaico non è dirimente per escludere lo stato di abbandono.

  • Rigettato
    Difetto o carenza di motivazione della delibera impugnata

    La perizia è sufficientemente motivata, rendendo sufficiente il richiamo della stessa da parte della delibera. L'art. 40 bis L.R. 12/2005 prevede il silenzio assenso in caso di mancato riscontro del comune entro 60 giorni, privilegiando la speditezza del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 DPR 380 del 2001 per motivazione insufficiente in ordine alle ragioni di interesse pubblico

    La delibera fa riferimento alla rigenerazione urbana, al recupero del patrimonio edilizio esistente, e al positivo impatto socio-occupazionale (stimato in 6 unità). Viene evidenziata la necessità di potenziare la rete di vendita nel Comune. Il recupero del patrimonio edilizio esistente è un caso tipizzato di rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis DPR 380/2001. Il fabbisogno di parcheggi è soddisfatto all'interno dell'area di pertinenza.

  • Rigettato
    Illegittimità per aver ampliato eccessivamente il concetto di deroga, non prevedendo l'art. 40 bis L.R. 12/2005 il cambio di destinazione d'uso e violazione delle NTA del PGT

    Il permesso di costruire in deroga è stato rilasciato in virtù sia dell'art. 40 bis sia dell'art. 40 della L.R. 12/2005. L'art. 40 L.R. 12/2005 consente la deroga anche alla destinazione d'uso per edifici di interesse pubblico. L'art. 40 bis individua l'interesse pubblico nel recupero di edifici dismessi con criticità, legittimando il cambio di destinazione d'uso in deroga ai sensi dell'art. 40. L'art. 14 comma 1 bis DPR 380/2001 non pone obbligo di mantenimento della destinazione d'uso originaria e richiama la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L.R. n. 12 del 2005 e dell'art. 6 D. Lgs. 152 del 2006 per mancato espletamento della VAS

    La VAS riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente. L'intervento in questione riguarda un unico edificio e un mutamento di destinazione d'uso solo parziale. Le disposizioni normative che disciplinano la fattispecie esauriscono la relativa disciplina, rendendo non necessaria la VAS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 56
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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