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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. 831/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 831/2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], C.F Parte_2
, entrambi residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliati in Torre Annunziata (Na) alla via Maresca, 49 presso lo studio dell'avv.
Filippo Chervino dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di disciplinare i rapporti tra i genitori ed il minore secondo le condizioni indicate nelle note sottoscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrapreso una relazione more uxorio a far data dal 2010, nel corso della quale è nato il minore
GI in data 22.01.2016; che, essendo venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione della vita di coppia, hanno inteso regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore instaurando il
1 presente procedimento;
che la IG.ra si è già trasferita, unitamente al figlio, presso l'abitazione Pt_2 materna, sita nello stesso stabile della casa familiare;
che, il IG. risulta essere titolare di Parte_1 una ditta individuale, mentre la IG.ra è dipendente della ditta stessa come da documentazione Pt_2 reddituale allegata.
Con decreto del 28.04.2024 comunicato anche al P.M., è stato deIGnato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti;
in seguito alla riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, intervenuta in data 01.04.2025, la causa è stata rinviata per ottenere i chiarimenti sul regime di visita richiesti dal precedente relatore e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in causa e dispone che il regime di affidamento del minore, i tempi e modi di permanenza dello stesso presso il genitore non collocatario, nonché
i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
1) il figlio GI è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, con tempi di permanenza presso il padre così meglio descritti:
- week-end alterni, da sabato alle ore 09.00 fino alle 21.00 della domenica;
- n. 2 pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.30;
- Natale (24 dicembre – 26 dicembre e 31 dicembre- 2 gennaio) ad anni alterni, così come Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- per le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
2) il IG. verserà, oltre il 50% delle spese documentate, mediche ludiche e scolastiche, Parte_1 alla IG.ra , la somma di euro 300,00, per il mantenimento del figlio;
l'assegno unico sarà Pt_2 interamente incassato dalla IG.ra ; Pt_2
3) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla
2 sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio valida anche per l'espatrio;
B. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 17.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 831/2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], C.F Parte_2
, entrambi residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliati in Torre Annunziata (Na) alla via Maresca, 49 presso lo studio dell'avv.
Filippo Chervino dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di disciplinare i rapporti tra i genitori ed il minore secondo le condizioni indicate nelle note sottoscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrapreso una relazione more uxorio a far data dal 2010, nel corso della quale è nato il minore
GI in data 22.01.2016; che, essendo venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione della vita di coppia, hanno inteso regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore instaurando il
1 presente procedimento;
che la IG.ra si è già trasferita, unitamente al figlio, presso l'abitazione Pt_2 materna, sita nello stesso stabile della casa familiare;
che, il IG. risulta essere titolare di Parte_1 una ditta individuale, mentre la IG.ra è dipendente della ditta stessa come da documentazione Pt_2 reddituale allegata.
Con decreto del 28.04.2024 comunicato anche al P.M., è stato deIGnato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti;
in seguito alla riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, intervenuta in data 01.04.2025, la causa è stata rinviata per ottenere i chiarimenti sul regime di visita richiesti dal precedente relatore e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in causa e dispone che il regime di affidamento del minore, i tempi e modi di permanenza dello stesso presso il genitore non collocatario, nonché
i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
1) il figlio GI è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, con tempi di permanenza presso il padre così meglio descritti:
- week-end alterni, da sabato alle ore 09.00 fino alle 21.00 della domenica;
- n. 2 pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.30;
- Natale (24 dicembre – 26 dicembre e 31 dicembre- 2 gennaio) ad anni alterni, così come Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- per le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
2) il IG. verserà, oltre il 50% delle spese documentate, mediche ludiche e scolastiche, Parte_1 alla IG.ra , la somma di euro 300,00, per il mantenimento del figlio;
l'assegno unico sarà Pt_2 interamente incassato dalla IG.ra ; Pt_2
3) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla
2 sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio valida anche per l'espatrio;
B. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 17.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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