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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliere dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 23 settembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737/2024 del ruolo generale, promossa da in persona dell'institore e legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Cafiero e Oriana Di Girolamo in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santucci in forza di Controparte_1 procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
-riformare integralmente la sentenza n. 607/2024 resa Inter partes dal giudice del lavoro di Firenze, dott.ssa Silvia Fraccalvieri, pubblicata il 10 giugno 2024 nel giudizio recante n. R.G. 349/2023, conseguentemente:
-rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente in primo grado confermando l'esclusione dell'indennità rimborso chilometrico, l'indennità di rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus e di aria plus, l'indennità servizi a mercato/The Mall e l'indennità pulizia veicoli, accudimento clienti, noleggio “in quanto volte a coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento delle mansioni” e “in quanto si tratta di modalità di attuazione della prestazione professionale meramente eventuali”;
-in subordine limitare il calcolo a quelle indennità intrinsecamente connesse alla mansione, escludendo rimborso chilometrico, l'indennità di rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus e di area plus, l'indennità servizi a mercato/The Mall e l'indennità pulizia veicoli, accudimento clienti, noleggio “in quanto volte a coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento delle mansioni” e “in quanto si tratta di modalità di attuazione della prestazione professionale meramente eventuali”; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni per l'appellato: reiezione dell'appello.
Svolgimento del processo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze la Parte_3 Parte_1 deducendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa come “operatore di
[...] esercizio”, cioè autista di autobus di linea del servizio pubblico, fino al 31 ottobre 2021. Ha lamentato la mancata inclusione, nella retribuzione dei giorni di ferie goduti, delle varie indennità variabili percepite per i giorni di lavoro ordinario, ossia l'indennità di turno, l'indennità di lavoro domenicale, l'indennità di riservista, l'indennità di percorrenza, l'indennità rischio mezzo autonomo, l'indennità di supero nastro, l'indennità di ripresa aggiuntiva, la forfettizzazione dei ritardi, l'indennità giornaliera di produttività, l'indennità self-service,
l'indennità di vendita biglietti. Ha sostenuto di aver percepito quindi, nei periodi di ferie degli anni dal 2017 al 2020, una retribuzione nettamente inferiore a quella normale;
e ciò in contrasto con l'art. 7 della direttiva UE 2003/88, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di Giustizia della UE, secondo cui durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione paragonabile a quella corrispostagli nel resto dell'anno, per evitare che possa essere dissuaso dal fruire delle ferie spettantigli.
Il ricorrente ha dedotto quindi la nullità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali voci di retribuzione variabile dalla retribuzione dei giorni di ferie. Ha chiesto conclusivamente la condanna della al pagamento delle CP_2 relative differenze stipendiali, per complessivi euro 2.067,34.
Costituitasi, la società datrice di lavoro si è opposta alla pretesa del ricorrente, sostenendo che le indennità in questione corrispondono a modalità della prestazione del tutto carattere eventuale ed occasionale, quindi non possono entrare a far parte di una retribuzione
“virtuale” da riconoscersi per i periodi di ferie. Inoltre, il divieto costituzionale di rinunciare alle ferie garantisce già al lavoratore il diritto pieno al riposo annuale, senza che egli possa essere dissuaso dal goderne. Del resto, la contrattazione collettiva di categoria prevede una quattordicesima mensilità proprio allo scopo di garantire al lavoratore il godimento delle ferie senza la preoccupazione di una diminuzione dello stipendio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante acquisizione di un ricalcolo del petitum eseguito dal ricorrente.
All'esito, con sentenza del 10 giugno 2024 n. 607 il Tribunale ha accolto in parte il ricorso di CI Della Porta, condannando la a pagargli complessivi euro Parte_1
1.297,02. Il giudice ha ritenuto dovuta l'inclusione di gran parte delle indennità – nel loro importo medio giornaliero – nella retribuzione dei giorni di ferie, escludendo solo le indennità di rischio mezzo autonomo, di trasferta plus e diaria plus.
Contro la sentenza propone appello la società, cui resiste il lavoratore.
Motivi della decisione
Come primo motivo di appello, la . critica la sentenza per non Parte_1 Pt_1 essersi tenuto conto di quella che è la finalità dell'art. 7 della direttiva UE 2003/88, ossia evitare che il lavoratore rinunci alle ferie;
sostiene che nell'ordinamento italiano – a differenza di altri ordinamenti, cui si riferiscono le pronunce della CGUE - tale risultato è già raggiunto, anzitutto tramite la previsione costituzionale di cui all'art. 36 ult. comma, che definisce irrinunciabili le ferie, in secondo luogo con la norma ordinaria, ossia l'art. 10 dlg n. 66/2003 il cui ultimo comma vieta – anche in questo riprendendo la direttiva 2003/88 – la monetizzazione delle ferie non godute, ed in terzo luogo dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 bis d.lg. 66/2003 a carico del datore di lavoro che non assegna al dipendente tutte le ferie spettanti. Non vi è quindi bisogno di includere nella retribuzione delle ferie le indennità facenti parte della retribuzione dei giorni lavorati, per permettere al dipendente di godere del riposo annuale senza timore di decurtazioni. In ogni caso, osserva l'appellante, le pronunce della CGUE citate da Parte_3
, e riprese dal Tribunale, non stabiliscono affatto un obbligo di parità assoluta tra la
[...] retribuzione dei periodi lavorati e quella dei periodi di ferie – obbligo che peraltro atterrebbe alla materia, appunto, della retribuzione, che non rientra nell'ambito della competenza UE - ma sanciscono che esse devono essere semplicemente paragonabili; espressione ripresa dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20216/2022. Secondo l'appellante, il Tribunale ha ignorato tali parametri normativi nazionali, e non ha verificato se la retribuzione percepita da nei periodi di ferie fosse, in concreto, dissuasiva, finendo con l' affermare, in Parte_3 sostanza, che tale retribuzione deve coincidere con quella ordinaria del lavoratore.
Come secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 2697 c.c. perché non ha preteso dal lavoratore ricorrente una prova idonea ad individuare correttamente le indennità da includere nella retribuzione per le ferie. Secondo l'insegnamento delle stesse sentenze della CGUE, non tutte le voci di busta paga vanno incluse, ma solo quelle che compensano caratteristiche intrinseche delle mansioni, o sono correlate allo status personale o professionale del lavoratore;
non invece i “costi occasionali ed accessori”, cioè le spese rimborsabili, che non hanno natura retributiva. Secondo l'appellante tali ultime indennità sono,
a ben vedere, quelle che compensano particolari modalità della prestazione lavorativa (così a pag. 22 e 23 dell'appello). Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto esigere dal ricorrente non solo la prova che la retribuzione da lui percepita nei periodi di ferie lo ha dissuaso dal goderne, in tutto o in parte, ma anche che le indennità da lui rivendicate attengono intrinsecamente alla sua professionalità. Entrambe le prove sono mancate;
del resto è pacifico che ha Pt_3 Parte_3 interamente fruito delle ferie nei quattro anni in questione, sicché il Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso. Né il giudice ha tenuto conto che il lavoratore a metà dell'anno percepisce la 14^ anche a compensazione dell'eventuale, lieve scostamento tra la retribuzione del periodo di ferie e quella della restante parte dell'anno. Ed in ogni caso, la decisione del Tribunale è in contrasto con il principio tradizionalmente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui non esiste nel nostro ordinamento la regola dell'onnicomprensività della retribuzione: quindi per calcolare gli istituti di retribuzione indiretta – come la tredicesima e la quattordicesima , le festività – certe voci non facenti parte della retribuzione fissa devono essere considerate solo se lo stabilisce la contrattazione collettiva;
contrattazione che il Tribunale non ha minimamente considerato, nonostante che sia proprio questa ad attuare la regola della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.
Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia che, appunto, la contrattazione collettiva esclude espressamene che l'indennità di turno faccia parte della retribuzione normale;
e il
Tribunale avrebbe dovuto escluderla dalla retribuzione delle ferie, perché corrisponde ad una modalità estrinseca della prestazione. Lo stesso vale per l'indennità di lavoro domenicale, che peraltro – a differenza dell'indennità di turno – è stata corrisposta in modo del tutto occasionale,
e vale anche per (pagg. 36 e segg.), per l'indennità forfettaria per il ritardo – cioè il prolungamento del turno lavorativo dovuto a fattori casuali, traffico, incidenti, etc. - per l'indennità di produttività e per l'indennità self service.
Come ultimo motivo, l'appellante critica il calcolo con cui il Tribunale ha ritenuto di quantificare l'incidenza delle indennità sulla retribuzione del lavoratore (pag. 41), cioè sommando tutte le indennità percepite in ogni anno, dividendole per il numero di giorni lavorativi dell'anno stesso e moltiplicando il risultato così ottenuto per i giorni di ferie;
calcolo sbagliato, secondo l'appellante, perché il lavoratore non ha percepito tutti i giorni tutte le indennità (così
a pag. 42). Inoltre, secondo l'appellante il divisore non deve coincidere con i giorni lavorati, ma con trenta giorni al mese, cioè il divisore previsto dal Ccnl per determinare la retribuzione giornaliera, cosa che il Tribunale ha escluso sbrigativamente sostenendo che tale divisore è previsto dal Ccnl solo per le componenti fisse della retribuzione. Propone che, a tutto voler concedere, si sommino le indennità corrisposte negli undici mesi lavorati e le si divida per undici, ottenendo così il valore medio mensile delle indennità; poi lo si dovrebbe dividere, appunto, per trenta giorni, ottenendosi il valore medio giornaliero delle indennità, e a quel punto sì lo si potrebbe moltiplicare per i giorni di ferie goduti dal lavoratore nell'anno. In tal modo si vedrebbe che le indennità, annualmente, incidono in misura modestissima sulla retribuzione del lavoratore.
L'appello non può essere accolto.
L'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato “Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con numerose sentenze ha affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite” vada interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparata a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto, appunto, con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE (cfr. ex multis 26 giugno 2001 in causa C-173/99;
3 maggio 2012 in causa C-337/10; più di recente 13 gennaio 2022 in causa C-514/20). Anche la Corte di Cassazione ha applicato in più occasioni tale nozione “europea” di retribuzione (cfr. Cass. 20 maggio 2024 n. 13932, Cass. 26 giugno 2023 n. n. 18160, con richiamo a CGUE 20 gennaio 2009 in causa C-350/06 e C.520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente da compagnia aerea, Cass. 23 giugno 2022 n. 20216).
Orbene, con riguardo al primo motivo di impugnazione, non appare decisivo che l'ordinamento italiano contenga già una regola di irrinunciabilità delle ferie e un divieto di monetizzazione (divieto, quest'ultimo, comunque presente anche nel diritto dell'Unione come si è visto): l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva data dalla Corte di Giustizia vale a rafforzare tali regole, in sé suscettibili di violazione.
Nel caso in esame, non ci può essere dubbio che le indennità oggetto di causa incidono in misura molto rilevante - per quanto variabile - sul trattamento economico complessivo di
, quindi la loro mancata corresponsione nei giorni di ferie comporta una netta Parte_3 diminuzione della retribuzione. E' sufficiente esaminare le buste paga prodotte per rendersene conto (escludendo evidentemente quelle, non significative, dei mesi in cui l'odierno appellato risulta essersi assentato dal lavoro più giorni per malattia o infortunio o congedo parentale).
Per esempio, nel mese di gennaio 2017, a fronte di una retribuzione base lorda di euro 1.453,65 ha percepito indennità per euro 550,51 (precisamente euro 1,74 euro per lavoro Pt_3 domenicale, euro 13 per indennità di turno, euro 204,42 per percorrenza, euro 33 per forfettizzazione ritardi, euro 168 per indennità di riservista, euro 45 per indennità self service,
57, 50 per produttività e 85,35 per indennità di rischio), che equivalgono al 38% della retribuzione base. Sempre a titolo di esempio, nel mese di febbraio 2018 le indennità ammontano a complessivi euro 599,23 (riservista 144, percorrenza 241,76, self service 50, vendita biglietti 41, lavoro domenicale 20,07, forfettizzazione ritardi 33, produttività 57,50 e supero nastro 11,90) cioè il 40,5% della retribuzione base. Nel mese di maggio 2019, a fronte di una retribuzione base divenuta di euro 1515,11, le stesse indennità ammontano ad euro
301,05 (cioè 9,65 lavoro domenicale, 47,50 self service, 109,88 vendita biglietti, 33 forfettizzazione ritardi, 59,80 produttività, 41,21 supero nastro) quindi il 20% della retribuzione base. Nel giugno 2020 le indennità ammontano ad euro 134,91 (di cui, ossia il 9% della retribuzione base.
E' corretta quindi la valutazione del giudice circa la potenziale dissuasività della retribuzione privata delle indennità; a nulla rileva che, di fatto, abbia sempre fruito delle Pt_3 ferie, perché tale possibile effetto va considerato ex ante (cfr. Cass. 20 maggio 2024 n. 13932). Il secondo ed il terzo motivo sono trattabili congiuntamente. il citato orientamento interpretativo è nel senso, più precisamente, che la retribuzione dei periodi di ferie deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si ponga in collegamento con l'esecuzione delle mansioni, o che comunque sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Ne restano esclusi solo i “costi occasionali ed accessori”, espressione con cui la Corte di
Giustizia intende evidentemente i rimborsi spese. Invece l'appellante ritiene che rientrino in questi costi “le indennità che compensano particolari modalità della prestazione lavorativa”
(così a pag. 22 dell'appello), ma senza fondamento, perché queste ultime attengono, appunto, all'esecuzione delle mansioni, e quindi costituiscono retribuzione vera e propria. Le previsioni di contratto collettivo relative a ciascuna delle indennità riconosciute dal Tribunale mostrano come le stesse siano volte a compensare certi disagi che fanno parte del lavoro richiesto in concreto al lavoratore, cioè il fatto di dover lavorare su turni, quindi con orari di lavoro sempre diversi;
il fatto di dover prestare lavoro aggiuntivo quando nonostante la fine del suo turno non abbia potuto portare l'autobus a destinazione (“forfettizzazione ritardi”); il fatto di dover lavorare anche la domenica, sia pure a turno, ma comunque costantemente, visto che la relativa indennità compare in quasi tutte le buste paga del quadriennio oggetto di causa (nel 2017 risulta pagata in tutti i mesi tranne aprile, ottobre e dicembre;
nel 2018 in tutti i mesi tranne aprile ed ottobre;
nel 2019 – anno in cui risulta essersi assentato a lungo per infortunio Pt_3
e congedo parentale - è stata pagata in maggio, ottobre, novembre e dicembre;
nel 2020 in febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre e novembre). Oppure le indennità compensano mansioni aggiuntive richiestegli, come il rifornimento di carburante (“self service”)
e la vendita di biglietti, e altre accessorie, come prevede l'art. 74 Ccnl nell'istituire l' “indennità di produttività”.
E' vero che la contrattazione collettiva del settore non prevede di includere tali indennità nella retribuzione dei giorni di ferie, ma su di essa prevale il diritto europeo, costituito come è noto anche dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, che hanno efficacia “ultra partes” (cfr. Cass. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22577); sicchè correttamente il Tribunale ha rilevato la nullità delle clasole contrattuali in contrasto.
Anche il quarto motivo è infondato. il criterio di calcolo della somma riconosciuta dal
Tribunale al lavoratore è chiaramente spiegato nella sentenza appellata a pag. 7, ossia: si sono sommate le indennità percepite in ciascun anno;
tale somma è stata divisa per il numero di giornate lavorative annuali, quantificate in 245; il risultato, ossia l'importo medio giornaliero delle indennità, lo si è moltiplicato per il numero di giorni di ferie fruiti effettivamente in ciascun anno. Quindi, diversamente da ciò che sostiene l'appellante, tale calcolo non dà affatto per presupposto che il lavoratore abbia percepito tutte le indennità tutti i giorni: al contrario, considera solo le indennità effettivamente pagategli e ne calcola una media mensile, che costituisce una “fotografia” realistica della retribuzione del lavoratore. Meno realistico è il criterio di calcolo proposto dall'appellante, cioè dividere l'importo annuo delle indennità percepite per undici mesi e poi dividere il risultato per 30 giorni: il lavoratore non presta attività, evidentemente, per trenta giorni al mese.
Conclusivamente, la sentenza va confermata.
Data la soccombenza, l'appellante è tenuta al rimborso delle spese di questo grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze, Sezione lavoro, del 10 giugno 2024 n. 607; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 1.923, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Dichiara che sussiste, in capo all'appellante, il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma
1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 23 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliere dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 23 settembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737/2024 del ruolo generale, promossa da in persona dell'institore e legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Cafiero e Oriana Di Girolamo in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santucci in forza di Controparte_1 procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
-riformare integralmente la sentenza n. 607/2024 resa Inter partes dal giudice del lavoro di Firenze, dott.ssa Silvia Fraccalvieri, pubblicata il 10 giugno 2024 nel giudizio recante n. R.G. 349/2023, conseguentemente:
-rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente in primo grado confermando l'esclusione dell'indennità rimborso chilometrico, l'indennità di rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus e di aria plus, l'indennità servizi a mercato/The Mall e l'indennità pulizia veicoli, accudimento clienti, noleggio “in quanto volte a coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento delle mansioni” e “in quanto si tratta di modalità di attuazione della prestazione professionale meramente eventuali”;
-in subordine limitare il calcolo a quelle indennità intrinsecamente connesse alla mansione, escludendo rimborso chilometrico, l'indennità di rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus e di area plus, l'indennità servizi a mercato/The Mall e l'indennità pulizia veicoli, accudimento clienti, noleggio “in quanto volte a coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento delle mansioni” e “in quanto si tratta di modalità di attuazione della prestazione professionale meramente eventuali”; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni per l'appellato: reiezione dell'appello.
Svolgimento del processo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze la Parte_3 Parte_1 deducendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa come “operatore di
[...] esercizio”, cioè autista di autobus di linea del servizio pubblico, fino al 31 ottobre 2021. Ha lamentato la mancata inclusione, nella retribuzione dei giorni di ferie goduti, delle varie indennità variabili percepite per i giorni di lavoro ordinario, ossia l'indennità di turno, l'indennità di lavoro domenicale, l'indennità di riservista, l'indennità di percorrenza, l'indennità rischio mezzo autonomo, l'indennità di supero nastro, l'indennità di ripresa aggiuntiva, la forfettizzazione dei ritardi, l'indennità giornaliera di produttività, l'indennità self-service,
l'indennità di vendita biglietti. Ha sostenuto di aver percepito quindi, nei periodi di ferie degli anni dal 2017 al 2020, una retribuzione nettamente inferiore a quella normale;
e ciò in contrasto con l'art. 7 della direttiva UE 2003/88, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di Giustizia della UE, secondo cui durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione paragonabile a quella corrispostagli nel resto dell'anno, per evitare che possa essere dissuaso dal fruire delle ferie spettantigli.
Il ricorrente ha dedotto quindi la nullità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali voci di retribuzione variabile dalla retribuzione dei giorni di ferie. Ha chiesto conclusivamente la condanna della al pagamento delle CP_2 relative differenze stipendiali, per complessivi euro 2.067,34.
Costituitasi, la società datrice di lavoro si è opposta alla pretesa del ricorrente, sostenendo che le indennità in questione corrispondono a modalità della prestazione del tutto carattere eventuale ed occasionale, quindi non possono entrare a far parte di una retribuzione
“virtuale” da riconoscersi per i periodi di ferie. Inoltre, il divieto costituzionale di rinunciare alle ferie garantisce già al lavoratore il diritto pieno al riposo annuale, senza che egli possa essere dissuaso dal goderne. Del resto, la contrattazione collettiva di categoria prevede una quattordicesima mensilità proprio allo scopo di garantire al lavoratore il godimento delle ferie senza la preoccupazione di una diminuzione dello stipendio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante acquisizione di un ricalcolo del petitum eseguito dal ricorrente.
All'esito, con sentenza del 10 giugno 2024 n. 607 il Tribunale ha accolto in parte il ricorso di CI Della Porta, condannando la a pagargli complessivi euro Parte_1
1.297,02. Il giudice ha ritenuto dovuta l'inclusione di gran parte delle indennità – nel loro importo medio giornaliero – nella retribuzione dei giorni di ferie, escludendo solo le indennità di rischio mezzo autonomo, di trasferta plus e diaria plus.
Contro la sentenza propone appello la società, cui resiste il lavoratore.
Motivi della decisione
Come primo motivo di appello, la . critica la sentenza per non Parte_1 Pt_1 essersi tenuto conto di quella che è la finalità dell'art. 7 della direttiva UE 2003/88, ossia evitare che il lavoratore rinunci alle ferie;
sostiene che nell'ordinamento italiano – a differenza di altri ordinamenti, cui si riferiscono le pronunce della CGUE - tale risultato è già raggiunto, anzitutto tramite la previsione costituzionale di cui all'art. 36 ult. comma, che definisce irrinunciabili le ferie, in secondo luogo con la norma ordinaria, ossia l'art. 10 dlg n. 66/2003 il cui ultimo comma vieta – anche in questo riprendendo la direttiva 2003/88 – la monetizzazione delle ferie non godute, ed in terzo luogo dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 bis d.lg. 66/2003 a carico del datore di lavoro che non assegna al dipendente tutte le ferie spettanti. Non vi è quindi bisogno di includere nella retribuzione delle ferie le indennità facenti parte della retribuzione dei giorni lavorati, per permettere al dipendente di godere del riposo annuale senza timore di decurtazioni. In ogni caso, osserva l'appellante, le pronunce della CGUE citate da Parte_3
, e riprese dal Tribunale, non stabiliscono affatto un obbligo di parità assoluta tra la
[...] retribuzione dei periodi lavorati e quella dei periodi di ferie – obbligo che peraltro atterrebbe alla materia, appunto, della retribuzione, che non rientra nell'ambito della competenza UE - ma sanciscono che esse devono essere semplicemente paragonabili; espressione ripresa dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20216/2022. Secondo l'appellante, il Tribunale ha ignorato tali parametri normativi nazionali, e non ha verificato se la retribuzione percepita da nei periodi di ferie fosse, in concreto, dissuasiva, finendo con l' affermare, in Parte_3 sostanza, che tale retribuzione deve coincidere con quella ordinaria del lavoratore.
Come secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 2697 c.c. perché non ha preteso dal lavoratore ricorrente una prova idonea ad individuare correttamente le indennità da includere nella retribuzione per le ferie. Secondo l'insegnamento delle stesse sentenze della CGUE, non tutte le voci di busta paga vanno incluse, ma solo quelle che compensano caratteristiche intrinseche delle mansioni, o sono correlate allo status personale o professionale del lavoratore;
non invece i “costi occasionali ed accessori”, cioè le spese rimborsabili, che non hanno natura retributiva. Secondo l'appellante tali ultime indennità sono,
a ben vedere, quelle che compensano particolari modalità della prestazione lavorativa (così a pag. 22 e 23 dell'appello). Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto esigere dal ricorrente non solo la prova che la retribuzione da lui percepita nei periodi di ferie lo ha dissuaso dal goderne, in tutto o in parte, ma anche che le indennità da lui rivendicate attengono intrinsecamente alla sua professionalità. Entrambe le prove sono mancate;
del resto è pacifico che ha Pt_3 Parte_3 interamente fruito delle ferie nei quattro anni in questione, sicché il Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso. Né il giudice ha tenuto conto che il lavoratore a metà dell'anno percepisce la 14^ anche a compensazione dell'eventuale, lieve scostamento tra la retribuzione del periodo di ferie e quella della restante parte dell'anno. Ed in ogni caso, la decisione del Tribunale è in contrasto con il principio tradizionalmente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui non esiste nel nostro ordinamento la regola dell'onnicomprensività della retribuzione: quindi per calcolare gli istituti di retribuzione indiretta – come la tredicesima e la quattordicesima , le festività – certe voci non facenti parte della retribuzione fissa devono essere considerate solo se lo stabilisce la contrattazione collettiva;
contrattazione che il Tribunale non ha minimamente considerato, nonostante che sia proprio questa ad attuare la regola della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.
Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia che, appunto, la contrattazione collettiva esclude espressamene che l'indennità di turno faccia parte della retribuzione normale;
e il
Tribunale avrebbe dovuto escluderla dalla retribuzione delle ferie, perché corrisponde ad una modalità estrinseca della prestazione. Lo stesso vale per l'indennità di lavoro domenicale, che peraltro – a differenza dell'indennità di turno – è stata corrisposta in modo del tutto occasionale,
e vale anche per (pagg. 36 e segg.), per l'indennità forfettaria per il ritardo – cioè il prolungamento del turno lavorativo dovuto a fattori casuali, traffico, incidenti, etc. - per l'indennità di produttività e per l'indennità self service.
Come ultimo motivo, l'appellante critica il calcolo con cui il Tribunale ha ritenuto di quantificare l'incidenza delle indennità sulla retribuzione del lavoratore (pag. 41), cioè sommando tutte le indennità percepite in ogni anno, dividendole per il numero di giorni lavorativi dell'anno stesso e moltiplicando il risultato così ottenuto per i giorni di ferie;
calcolo sbagliato, secondo l'appellante, perché il lavoratore non ha percepito tutti i giorni tutte le indennità (così
a pag. 42). Inoltre, secondo l'appellante il divisore non deve coincidere con i giorni lavorati, ma con trenta giorni al mese, cioè il divisore previsto dal Ccnl per determinare la retribuzione giornaliera, cosa che il Tribunale ha escluso sbrigativamente sostenendo che tale divisore è previsto dal Ccnl solo per le componenti fisse della retribuzione. Propone che, a tutto voler concedere, si sommino le indennità corrisposte negli undici mesi lavorati e le si divida per undici, ottenendo così il valore medio mensile delle indennità; poi lo si dovrebbe dividere, appunto, per trenta giorni, ottenendosi il valore medio giornaliero delle indennità, e a quel punto sì lo si potrebbe moltiplicare per i giorni di ferie goduti dal lavoratore nell'anno. In tal modo si vedrebbe che le indennità, annualmente, incidono in misura modestissima sulla retribuzione del lavoratore.
L'appello non può essere accolto.
L'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato “Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con numerose sentenze ha affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite” vada interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparata a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto, appunto, con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE (cfr. ex multis 26 giugno 2001 in causa C-173/99;
3 maggio 2012 in causa C-337/10; più di recente 13 gennaio 2022 in causa C-514/20). Anche la Corte di Cassazione ha applicato in più occasioni tale nozione “europea” di retribuzione (cfr. Cass. 20 maggio 2024 n. 13932, Cass. 26 giugno 2023 n. n. 18160, con richiamo a CGUE 20 gennaio 2009 in causa C-350/06 e C.520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente da compagnia aerea, Cass. 23 giugno 2022 n. 20216).
Orbene, con riguardo al primo motivo di impugnazione, non appare decisivo che l'ordinamento italiano contenga già una regola di irrinunciabilità delle ferie e un divieto di monetizzazione (divieto, quest'ultimo, comunque presente anche nel diritto dell'Unione come si è visto): l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva data dalla Corte di Giustizia vale a rafforzare tali regole, in sé suscettibili di violazione.
Nel caso in esame, non ci può essere dubbio che le indennità oggetto di causa incidono in misura molto rilevante - per quanto variabile - sul trattamento economico complessivo di
, quindi la loro mancata corresponsione nei giorni di ferie comporta una netta Parte_3 diminuzione della retribuzione. E' sufficiente esaminare le buste paga prodotte per rendersene conto (escludendo evidentemente quelle, non significative, dei mesi in cui l'odierno appellato risulta essersi assentato dal lavoro più giorni per malattia o infortunio o congedo parentale).
Per esempio, nel mese di gennaio 2017, a fronte di una retribuzione base lorda di euro 1.453,65 ha percepito indennità per euro 550,51 (precisamente euro 1,74 euro per lavoro Pt_3 domenicale, euro 13 per indennità di turno, euro 204,42 per percorrenza, euro 33 per forfettizzazione ritardi, euro 168 per indennità di riservista, euro 45 per indennità self service,
57, 50 per produttività e 85,35 per indennità di rischio), che equivalgono al 38% della retribuzione base. Sempre a titolo di esempio, nel mese di febbraio 2018 le indennità ammontano a complessivi euro 599,23 (riservista 144, percorrenza 241,76, self service 50, vendita biglietti 41, lavoro domenicale 20,07, forfettizzazione ritardi 33, produttività 57,50 e supero nastro 11,90) cioè il 40,5% della retribuzione base. Nel mese di maggio 2019, a fronte di una retribuzione base divenuta di euro 1515,11, le stesse indennità ammontano ad euro
301,05 (cioè 9,65 lavoro domenicale, 47,50 self service, 109,88 vendita biglietti, 33 forfettizzazione ritardi, 59,80 produttività, 41,21 supero nastro) quindi il 20% della retribuzione base. Nel giugno 2020 le indennità ammontano ad euro 134,91 (di cui, ossia il 9% della retribuzione base.
E' corretta quindi la valutazione del giudice circa la potenziale dissuasività della retribuzione privata delle indennità; a nulla rileva che, di fatto, abbia sempre fruito delle Pt_3 ferie, perché tale possibile effetto va considerato ex ante (cfr. Cass. 20 maggio 2024 n. 13932). Il secondo ed il terzo motivo sono trattabili congiuntamente. il citato orientamento interpretativo è nel senso, più precisamente, che la retribuzione dei periodi di ferie deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si ponga in collegamento con l'esecuzione delle mansioni, o che comunque sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Ne restano esclusi solo i “costi occasionali ed accessori”, espressione con cui la Corte di
Giustizia intende evidentemente i rimborsi spese. Invece l'appellante ritiene che rientrino in questi costi “le indennità che compensano particolari modalità della prestazione lavorativa”
(così a pag. 22 dell'appello), ma senza fondamento, perché queste ultime attengono, appunto, all'esecuzione delle mansioni, e quindi costituiscono retribuzione vera e propria. Le previsioni di contratto collettivo relative a ciascuna delle indennità riconosciute dal Tribunale mostrano come le stesse siano volte a compensare certi disagi che fanno parte del lavoro richiesto in concreto al lavoratore, cioè il fatto di dover lavorare su turni, quindi con orari di lavoro sempre diversi;
il fatto di dover prestare lavoro aggiuntivo quando nonostante la fine del suo turno non abbia potuto portare l'autobus a destinazione (“forfettizzazione ritardi”); il fatto di dover lavorare anche la domenica, sia pure a turno, ma comunque costantemente, visto che la relativa indennità compare in quasi tutte le buste paga del quadriennio oggetto di causa (nel 2017 risulta pagata in tutti i mesi tranne aprile, ottobre e dicembre;
nel 2018 in tutti i mesi tranne aprile ed ottobre;
nel 2019 – anno in cui risulta essersi assentato a lungo per infortunio Pt_3
e congedo parentale - è stata pagata in maggio, ottobre, novembre e dicembre;
nel 2020 in febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre e novembre). Oppure le indennità compensano mansioni aggiuntive richiestegli, come il rifornimento di carburante (“self service”)
e la vendita di biglietti, e altre accessorie, come prevede l'art. 74 Ccnl nell'istituire l' “indennità di produttività”.
E' vero che la contrattazione collettiva del settore non prevede di includere tali indennità nella retribuzione dei giorni di ferie, ma su di essa prevale il diritto europeo, costituito come è noto anche dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, che hanno efficacia “ultra partes” (cfr. Cass. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22577); sicchè correttamente il Tribunale ha rilevato la nullità delle clasole contrattuali in contrasto.
Anche il quarto motivo è infondato. il criterio di calcolo della somma riconosciuta dal
Tribunale al lavoratore è chiaramente spiegato nella sentenza appellata a pag. 7, ossia: si sono sommate le indennità percepite in ciascun anno;
tale somma è stata divisa per il numero di giornate lavorative annuali, quantificate in 245; il risultato, ossia l'importo medio giornaliero delle indennità, lo si è moltiplicato per il numero di giorni di ferie fruiti effettivamente in ciascun anno. Quindi, diversamente da ciò che sostiene l'appellante, tale calcolo non dà affatto per presupposto che il lavoratore abbia percepito tutte le indennità tutti i giorni: al contrario, considera solo le indennità effettivamente pagategli e ne calcola una media mensile, che costituisce una “fotografia” realistica della retribuzione del lavoratore. Meno realistico è il criterio di calcolo proposto dall'appellante, cioè dividere l'importo annuo delle indennità percepite per undici mesi e poi dividere il risultato per 30 giorni: il lavoratore non presta attività, evidentemente, per trenta giorni al mese.
Conclusivamente, la sentenza va confermata.
Data la soccombenza, l'appellante è tenuta al rimborso delle spese di questo grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze, Sezione lavoro, del 10 giugno 2024 n. 607; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 1.923, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Dichiara che sussiste, in capo all'appellante, il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma
1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 23 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait