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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/09/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ME
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5423/2021 promossa dai Signori:
, ( C. F. ) nata a [...] e , nato a [...]_1 Parte_2
ME ( C.F. , entrambi residenti in [...]e domiciliati in ME, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. , che rappresenta e difende sè stessa, a norma dell'art.86 Parte_1
c.p.c. e l'altra parte giusta procura in atti;
ATTORI contro in persona dell' Amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in ME presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cuscinà, dal quale
è rappresentato e difeso per procura in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare .
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbale d'udienza.
Fatto e diritto
Gli attori, quali condomini proprietari di n. 2 appartamenti posti al piano 5, facenti parte dell'edificio condominiale sito in ME, , dopo una dettagliata ricostruzione della situazione Controparte_1 condominiale, riferivano che : Con avviso di convocazione del 20.4.2021 viene convocata l'assemblea condominiale e posto all'ordine del giorno , tra l'altro, l'approvazione dei rendiconti consuntivi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, relativi riparti e stato patrimoniale, la situazione patrimoniale aggiornata al 20.4.2021/prospetto situazione debiti/crediti provvisoria al 20.4.2021 ed il preventivo spese anno 2021 e relativo riparto, punti da N.1 a 11 e
N.13. Le anzidette approvazioni si attestava testualmente che sarebbero avvenute “per effetto della determinazione delle tabelle millesimali definitive, giusta sentenza Tribunale di ME
n.697/2018”….. A tale assemblea, alla quale gli istanti non presenziano, si approvano gli anzidetti documenti contabili ma in difformità sia alla pronuncia giudiziale sia all'ordine del giorno.
L'approvazione infatti non avviene sulla base dei millesimi c.d. definitivi , approvati dall'assemblea in data 7.3.2019, comprensivi di tutte le unità immobiliari presenti nello stabile ivi compresi i sottotetti ma sulla base di millesimi condominiali non piu' in uso al condominio ed adottati prima delle modifiche strutturali dell'edificio. Conclusa una puntuale e circostanziata narrazione dei fatti , chiedevano: In via preliminare sospendere l'efficacia della delibera del 28.4.2021 impugnata con il presente atto , limitatamente ai punti da n.1 al n.11 e n.13. 2) Nel merito accogliere la presente impugnazione e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile la delibera condominiale del 28.4.2021 limitatamente ai punti all'ordine del giorno dal n.1 al n.11 e al n.13 . 3) In via istruttoria: a) disporre l'acquisizione agli atti di causa di tutta la documentazione contabile del a far data CP_1 dall'approvazione del bilancio consuntivo del 2011 sino al preventivo 2021; b) disporre consulenza contabile dando mandato al ctu di ricostruire la documentazione contabile del a far data CP_1 dal 2011 al 2021 , dando atto delle entrate ed uscite di ogni singola annualita' di gestione approvata dall'assemblea e conguagliando il dare ed avere di ogni condomino in conformita' alle norme del codice civile ed alla pronuncia del Tribunale di ME n. 697/2018 R.G. , ponendo a carico del le spese della consulenza. 4) Condannare il a rifondere agli istanti i danni CP_1 CP_1 reclamati nella misura di Eu. 5.000,00 e/o in quella maggiore e/o minore che risultera' di giustizia e pari al compenso percepito dall'amministratore negli anni di gestione oggetto della presente impugnazione come risulteranno determinati in esito alla chiesta consulenza. 5) Con vittoria di spese e PE .
Nel costituirsi in giudizio, il chiedeva il rigetto delle domande attoree e precisava che: CP_1
Prima dell'emanazione della precitata sentenza 697\ 2018 e nel corso del relativo giudizio (dal 2011 al 2018), gli effetti della delibera impugnata del 06/07/2011 (All.2) non erano stati sospesi (cfr. pag.3 della sentenza n.697/2018, quartultimo rigo); l'amministratore pro tempore, pertanto, in ottemperanza al deliberato assembleare del 06/07/2011 –rimasto efficace fino al passaggio in giudicato della predetta sentenza-, ha ripartito tutti i bilanci a scadere dal 2011 al 2018 secondo le tabelle millesimali c.d. “Provvisorie” e cioè quelle approvate con il medesimo deliberato del
06/07/2011. In conseguenza della sentenza n.697/2018 del Tribunale di ME che ha ritenuta illegittima l'applicazione delle predette tabelle millesimali “provvisorie”, l'amministratore ha dovuto rimodulare tutti i bilanci che aveva redatto prima con le tabelle “provvisorie” dal 2011 (anno di impugnazione della delibera del 06/07/2011) al 2018 (anno di emanazione della sentenza n.697/2018); tale rimodulazione, però, ha dovuto fare in funzione delle precedenti uniche tabelle millesimali rimaste in vigore in conseguenza dell'annullamento di quelle “provvisorie” che erano state approvate con la delibera del 06/07/2011: le originarie tabelle millesimali che erano state sostituite dal quelle “provvisorie”, infatti, erano le uniche applicabili non essendovene altre e ciò fino al 07/03/2019, quando, come detto sopra, sono state approvate, per il futuro, quelle definitive che hanno definitivamente sostituito quelle vecchie originarie , come da delibera 07/03/2019. In conseguenza della precitata sentenza n.697/2018, l'amministratore pro tempore ha rimodulato tutti i bilanci del dal 2011 al 2018 secondo le “vecchie tabelle millesimali” (uniche, come CP_1 detto, esistenti ed applicabili) in conseguenza dell'annullamento delle “tabelle millesimali provvisorie” che erano state approvate dall'Assemblea condominiale nella seduta del 06/07/2011, e che, in assenza di sospensione giudiziale della relativa delibera di approvazione (sebbene richiesta da parte attrice è stata rigettata), erano state pro tempore applicate per la redazione di tutti i bilanci dal 2011 al 2018 (anno dell'emanazione della sentenza 697/2018). Con la precitata sentenza n.
697/2018, infatti, il Tribunale, pur rigettando 8 punti di impugnazione sui dieci proposti, aveva così disposto: “accoglie il ricorso di parte attrice relativamente al motivo d'impugnazione di cui ai punti nn.2 e 3 dell'atto di citazione e per l'effetto annulla la delibera di approvazione di tabelle millesimali provvisorie del convenuto. Accoglie il motivo d'impugnazione concernente la CP_1 illegittimità dalla esclusione dell'obbligo di contribuzione alle spese dei condomini proprietari delle due unità realizzate con il recupero dei sottotetti, esclusi dal pagamento degli oneri condominiali in forza delle nuove tabelle millesimali provvisorie, CIO' IN RAGIONE DELL'ACCOGLIMENTO DEL
MOTIVO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO DA PARTE ATTRICE RELATIVO ALLA NULLITA' DELLE
TABELLE MILLESIMALI PROVVISORIE…..L'Amministratore ha correttamente applicato le uniche vecchie tabelle millesimali che erano rimaste in vigore in conseguenza della precitata sentenza n.697/2018 del Tribunale di ME e mai avrebbe potuto rimodulare i bilanci che aveva redatto in applicazione delle tabelle millesimali “provvisorie”, annullate con la sentenza n.697/2018 del
Tribunale di ME, applicando tabelle ancora non approvate (se non con la delibera del
07/03/2019) e, comunque, applicabili dal momento della sua approvazione e, cioè, dal marzo
2019….1 bilanci successivi sono stati redatti in virtù ed applicazione delle tabelle “definitive” approvate con la delibera del 07/03/2019.”
Conclusasi con esito negativo la procedura di mediazione, riscontrata la natura documentale del giudizio, su richiesta delle parti che precisavano le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate da parte attrice non trovano accoglimento, per quanto di ragione . Ed invero, per costante e consolidata giurisprudenza: “la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza” (vedi Cass. civ., Sez. II, 04/03/2011, n. 5254)
E' ben noto che nei giudizi di impugnazione di delibere assembleari di condominio, è compito del giudice quello di accertare se la delibera impugnata sia affetta da vizi di legittimità per contrasto con la legge o con il regolamento di condominio, mentre gli è precluso qualsiasi accertamento in ordine all'opportunità o alla convenienza della delibera adottata dall'assemblea dei condomini. Il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini. Per unanime e consolidata ta giurisprudenza : ll sindacato dell'autorità giurisdizionale sulle determinazioni condominiali non può estendersi al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini. (ex multis Cass. n. 5061\2020,
24691\2020, n. 29619/2022; Cass. n. 15320/2022; Corte d'Appello Torino, Sez. II, sent. 20/05/2022).
Ed infatti, tale sindacato deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere. Orbene,
l'eccesso di potere è ravvisabile soltanto allorché la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in siffatta ipotesi il giudice non è chiamato a controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera oggetto di impugnazione, dovendo, invero, stabilire solo se essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante.
Ciò premesso, nella fattispecie, è pienamente legittima la decisione del adottata con il CP_1 consenso unanime dei condomini presenti, con l'astensione di un solo condomino, e non è ravvisabile alcuna violazione di legge o del regolamento di condominio in relazione alla impugnazione della delibera condominiale in contestazione tra le parti.
Del pari deve essere rigettata la richiesta risarcitoria, genericamente formulata e priva di alcun fondamento e di qualsiasi riferimento probatorio sia sull' “an” che sul “quantum debeatur ” .
E' pur vero che l'attore aveva cercato di supplire a tali carenze probatorie chiedendo al giudice di : ) disporre l'acquisizione agli atti di causa di tutta la documentazione contabile del a far CP_1 data dall'approvazione del bilancio consuntivo del 2011 sino al preventivo 2021; b) disporre consulenza contabile dando mandato al ctu di ricostruire la documentazione contabile del a far data dal 2011 al 2021 . L'istanza, però, non poteva essere accolta, avendo carattere CP_1 esplorativo: essa, infatti, non mirava ad acquisire un determinato documento individuato dalla parte richiedente, ma a verificare se mai vi fosse stata una violazione di legge .
Ed anche con riferimento alla formulata richiesta di accertamento delle posizioni di dare ed avere di ogni singolo condomino per un eventuale conguaglio o restituzione somme, fino ad arrivare all'indebito arricchimento, si ritiene che la stessa attenga ad una questione più ampia e meriti un più accurato approfondimento e che non possa essere trattata e decisa in seno ad un giudizio avente ad oggetto opposizione a delibera condominiale .
Non si ravvisano nella fattispecie in esame gli estremi per procedere alla condanna ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e vengono poste a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di ME , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta le domande proposte da attrice;
Pt_3
condanna gli attori a rimborsare al condominio convenuto le spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per PE, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
ME , 30 agosto 2025
Il Giudice
Emilia Caleca