TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5885 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Geltrude Carroni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Maracalagonis, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto personale.
2) I figli minori e sono affidati in regime di affidamento condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre IGa
nell'abitazione dei genitori materni, sita in Maracalagonis, Via E. Parte_1
Fermi n. 4.
3) Il padre, IG continuerà a vivere nella casa coniugale sita in CP_1
Maracalagonis, attualmente in locazione a nome di entrambi i coniugi e il cui contratto dovrà essere volturato ad esclusivo nome del Sig. CP_1
Tale situazione permarrà fino a quando lo stesso non acquisterà una casa per la quale pende già una richiesta di mutuo bancario e un prestito personale in attesa di definizione e approvazione da parte del Banco di Sardegna.
4) Il IG potrà tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, secondo le seguenti modalità:
- dopo un primo periodo di adattamento e l'introduzione graduale dei pernottamenti, il martedì, dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola;
- il venerdì dalle 13.30 alle 15.30;
- premesso che il signor svolge il lavoro di Street food ambulante, il CP_1 sabato o la domenica a settimane alternate, dalle 10.00 e fino alle 15.30;
- nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, il signor accompagnerà i CP_1 bimbi a scuola;
Pag. 2 di 4 - durante le festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno metà del periodo con ciascun genitore, secondo alternanza annuale (es. il 24 con un genitore e il 25 con l'altro, il 31 con un genitore e il primo gennaio con l'altro; Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro);
- durante le vacanze estive scolastiche e successivamente all'introduzione dei pernottamenti, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni, anche non continuativi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per le altre festività (es. ponti, festa del papà/mamma, compleanni dei figli) e per specifiche esigenze, i genitori concorderanno di volta in volta le modalità di frequentazione, sempre nel preminente interesse dei minori.
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori e alle attività extrascolastiche saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice competente.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà autonomamente nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
6) La casa coniugale, sita in Maracalagonis, è in locazione e continuerà ad essere locata e abitata dal signor previa voltura del contratto e fino all'acquisto CP_1 della nuova casa sempre sita nel comune di Maracalagonis e per la quale pende già una richiesta di mutuo e di prestito personale.
La signora vive attualmente con i genitori in Maracalagonis nella via E. Pt_1
Fermi nr. 4.
Qualora la signora dovesse spostare la sua residenza dovrà darne Pt_1 immediata comunicazione al signor CP_1
7) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di € 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su Carta PostePay Evolution all'uopo dedicata.
Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026.
8) Le spese straordinarie relative ai figli, mediche non coperte dal SSN, scolastiche (es. tasse, libri, gite), sportive, ricreative, ludiche, etc., saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi, salvo i casi di urgenza, e dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Pag. 3 di 4 Per la definizione e ripartizione di tali spese, le parti faranno riferimento, ove compatibile, al protocollo del CNF.
9) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
il Sig. rinuncia alla percezione della quota di CP_1 assegno unico spettante per i figli minori e tale somma verrà percepita al 100% dalla signora Pt_1
10) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, arredi e oggetti di uso personale.
11) Il furgone NISSAN NV400 targato FB471WR intestato alla signora Pt_1 verrà trasferito nell'esclusiva disponibilità e proprietà al signor
[...] CP_1
pertanto, si chiede che il Tribunale autorizzi il PRA ad effettuare il
[...] trasferimento e il relativo passaggio di proprietà esente da tasse IPT e imposta di bollo.
12) Il signor dichiara di aver versato tramite bonifico bancario su c/c intestato CP_1 alla signora la somma di € 5.000,00 per l'acquisto di un'autovettura. Pt_1
13) Il signor a tacitazione di ogni pretesa presente e futura in sede di CP_1 separazione e/o modifica della stessa e dell'eventuale divorzio, al fine di riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi, verserà la somma di € 20.000,00 alla signora tramite bonifico bancario secondo le seguenti modalità: Pt_1
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) entro il 31 dicembre 2025;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) entro il 30 giugno 2026;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) entro il 31 dicembre 2026.
14) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio in favore dell'altro coniuge e per l'iscrizione/rilascio dei medesimi documenti in favore dei figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5885 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Geltrude Carroni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Maracalagonis, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto personale.
2) I figli minori e sono affidati in regime di affidamento condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre IGa
nell'abitazione dei genitori materni, sita in Maracalagonis, Via E. Parte_1
Fermi n. 4.
3) Il padre, IG continuerà a vivere nella casa coniugale sita in CP_1
Maracalagonis, attualmente in locazione a nome di entrambi i coniugi e il cui contratto dovrà essere volturato ad esclusivo nome del Sig. CP_1
Tale situazione permarrà fino a quando lo stesso non acquisterà una casa per la quale pende già una richiesta di mutuo bancario e un prestito personale in attesa di definizione e approvazione da parte del Banco di Sardegna.
4) Il IG potrà tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, secondo le seguenti modalità:
- dopo un primo periodo di adattamento e l'introduzione graduale dei pernottamenti, il martedì, dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola;
- il venerdì dalle 13.30 alle 15.30;
- premesso che il signor svolge il lavoro di Street food ambulante, il CP_1 sabato o la domenica a settimane alternate, dalle 10.00 e fino alle 15.30;
- nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, il signor accompagnerà i CP_1 bimbi a scuola;
Pag. 2 di 4 - durante le festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno metà del periodo con ciascun genitore, secondo alternanza annuale (es. il 24 con un genitore e il 25 con l'altro, il 31 con un genitore e il primo gennaio con l'altro; Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro);
- durante le vacanze estive scolastiche e successivamente all'introduzione dei pernottamenti, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni, anche non continuativi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per le altre festività (es. ponti, festa del papà/mamma, compleanni dei figli) e per specifiche esigenze, i genitori concorderanno di volta in volta le modalità di frequentazione, sempre nel preminente interesse dei minori.
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori e alle attività extrascolastiche saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice competente.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà autonomamente nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
6) La casa coniugale, sita in Maracalagonis, è in locazione e continuerà ad essere locata e abitata dal signor previa voltura del contratto e fino all'acquisto CP_1 della nuova casa sempre sita nel comune di Maracalagonis e per la quale pende già una richiesta di mutuo e di prestito personale.
La signora vive attualmente con i genitori in Maracalagonis nella via E. Pt_1
Fermi nr. 4.
Qualora la signora dovesse spostare la sua residenza dovrà darne Pt_1 immediata comunicazione al signor CP_1
7) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra , quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di € 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su Carta PostePay Evolution all'uopo dedicata.
Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026.
8) Le spese straordinarie relative ai figli, mediche non coperte dal SSN, scolastiche (es. tasse, libri, gite), sportive, ricreative, ludiche, etc., saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi, salvo i casi di urgenza, e dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Pag. 3 di 4 Per la definizione e ripartizione di tali spese, le parti faranno riferimento, ove compatibile, al protocollo del CNF.
9) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
il Sig. rinuncia alla percezione della quota di CP_1 assegno unico spettante per i figli minori e tale somma verrà percepita al 100% dalla signora Pt_1
10) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, arredi e oggetti di uso personale.
11) Il furgone NISSAN NV400 targato FB471WR intestato alla signora Pt_1 verrà trasferito nell'esclusiva disponibilità e proprietà al signor
[...] CP_1
pertanto, si chiede che il Tribunale autorizzi il PRA ad effettuare il
[...] trasferimento e il relativo passaggio di proprietà esente da tasse IPT e imposta di bollo.
12) Il signor dichiara di aver versato tramite bonifico bancario su c/c intestato CP_1 alla signora la somma di € 5.000,00 per l'acquisto di un'autovettura. Pt_1
13) Il signor a tacitazione di ogni pretesa presente e futura in sede di CP_1 separazione e/o modifica della stessa e dell'eventuale divorzio, al fine di riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi, verserà la somma di € 20.000,00 alla signora tramite bonifico bancario secondo le seguenti modalità: Pt_1
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) entro il 31 dicembre 2025;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) entro il 30 giugno 2026;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) entro il 31 dicembre 2026.
14) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio in favore dell'altro coniuge e per l'iscrizione/rilascio dei medesimi documenti in favore dei figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4