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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 279/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMMARITO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. MARONI STEFANIA ( elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DON MINZONI 11 62100 MACERATA
APPELLANTE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANFREDI PAOLO e dell'avv. BROGLIA ANDREA ( ), elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA U BASSI 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. MANFREDI PAOLO e dell'avv. BROGLIA ANDREA ( ) C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA U BASSI 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 propone appello avverso la sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, Parte_1
Sezione Lavoro, datata 20.6.2024 e pubblicata in data 21.6.2024 con la quale veniva respinta la sua domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento a lei irrogato dalla società
[...]
venivano respinte le domande di pagamento di retribuzioni arretrate e di Controparte_1
risarcimento del danno, venendo accolta soltanto la sua domanda di pagamento del TFR per l'importo di € 11.809,42, con apposizione a suo carico delle spese di lite in favore di una delle due parti, la
Parte_2
Ritiene, in primo luogo, l'appellante la nullità della sentenza, in quanto emessa prima dell'udienza di discussione;
in secondo luogo, la sua erroneità per 1) mancata considerazione della illegittimità del licenziamento operato dalla ditta cedente per mancata comunicazione della revoca
(proveniente da soggetto diverso) dello stesso alla lavoratrice;
2) errata applicazione da parte della società cedente e della società cessionaria dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 71 del CCNL di categoria.
Chiede, pertanto, che “accertata l'illegittimità per tutti i motivi di cui in narrativa, del licenziamento comminato alla ricorrente dalla già corrente Controparte_1
in San Benedetto del Tronto, via Gramsci n.1, con lettera racc.ta a.r. datata 23.2.2022 (ricevuta il
25.2.2022), impugnata nei termini di legge, nonché l'illegittimità del mancato passaggio ex art. 2112
c.c. presso l'agenzia convenuta subentrante per tutti i motivi illustrati in narrativa, e dichiarato quindi risolto il rapporto lavorativo instaurato con la ditta ed Controparte_1
inesistente quello pretesamente costituito con la ditta - Controparte_2
condannare la le due ditte appellate, e per essa i rispettivi soci illimitatamente responsabili, in via solidale tra loro, a pagare alla ricorrente le seguenti somme: - l'importo pari a n. 5 mensilità della retribuzione globale di fatto (mensilmente pari ad € 1.595,00) per l'illegittimo licenziamento di cui sopra e la mancata applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 71 CCNL ANAPA - € 9.099,63 per spettanze dal 24.2.2022 al 25.6.2022 (4 mesi di mancato preavviso, comprensivi di ferie e ratei 13 e 14 mensilità), € 518, 36 per TFR maturato dal 24.2.2022 al 25.6.2022; e così complessivi € 9.617,96, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (il TFR, come sopra detto, è stato pagato nelle more del giudizio); - € 1.000,00 a titolo di risarcimento, ex art. 432 c.p.c., per le due false comunicazioni di dimissioni volontarie della ricorrente, in atti”.
Si sono costituite nel presente grado le società e e CP_1 Controparte_1 [...]
eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della nuova domanda Parte_2
di risarcimento dei danni, per la prima volta, rivolta anche nei confronti della seconda società, laddove in primo grado era stata esplicitamente limitata alla prima, come da conclusioni svolte. Nel merito,
pagina 2 di 8 chiedono respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato.
Innanzitutto, infondato è il motivo di appello che denuncia la nullità della sentenza perché emessa prima della discussione. Il riferimento alla data del 20 giugno 2023 apposta in calce al dispositivo deve, infatti, ritenersi un mero refuso atteso che, ai fini della pubblicazione, ciò che fa fede è la data apposta in alto nella sentenza, non alterabile ed attestante la data in cui il deposito è stato registrato nel sistema informatico della Consolle del magistrato. Che la sentenza sia stata depositata il 21 giugno e non il 20 giugno si ricava anche dallo storico del fascicolo di primo grado e dalle annotazioni di cancelleria. Il fatto che la sentenza abbia una motivazione di (appena) sei pagine non costituisce, d'altronde, alcun impedimento alla sua confezione all'esito dell'udienza di discussione svoltasi nella medesima data
(preceduta, naturalmente, dallo studio nei giorni precedenti alla discussione).
Nel merito, occorre osservare come la presente vicenda si caratterizzi per il comportamento ondivago e contraddittorio assunto dalle parti, in primis, da parte del datore di lavoro, ditta
[...]
che, dapprima, ha tentato di far cessare il rapporto di lavoro con la trasmettendo la CP_1 Pt_1 comunicazione delle dimissioni della predetta (in realtà inesistenti), poi, ha adottato l'atto di licenziamento per cessazione di attività, per poi, comunicare che la lavoratrice doveva ritenersi a disposizione della società subentrante nel portafoglio. Quest'ultima ha, pure, in un primo momento sottoposto alla lavoratrice un contratto con condizioni differenti rispetto a quelle in atto presso il datore di lavoro cedente, per poi comunicare, invece, la sua assunzione a termini invariati.
Dal canto suo, la stessa lavoratrice ha, dapprima, contestato la mancata cessione del suo rapporto di lavoro alla società subentrante, salvo, pochi giorni dopo, rifiutare, sostanzialmente, la prosecuzione del rapporto, stipulando un contratto a tempo determinato ma full time con la scuola (v. doc. 10 contratto come ATA).
Tali vicende hanno avuto luogo in un limitatissimo arco di tempo, essendo il licenziamento stato irrogato il 23 febbraio 2022, il 28 febbraio il medesimo veniva annullato con comunicazione Unilav, lo stesso 28 febbraio veniva inviata la comunicazione Vardatori di cessione del contratto alla
[...]
nella stessa data alla ricorrente veniva comunicato dalla originaria Parte_2 datrice di lavoro che doveva considerarsi a disposizione della ditta cessionaria, l'1 marzo la
[...] comunicava alla lavoratrice l'avvenuta cessione del contratto a Parte_2
pagina 3 di 8 condizioni di lavoro invariate e la invitava a prendere servizio dal giorno successivo, il 2 marzo la lavoratrice stipulava contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico.
Ebbene, nella specie, appare sostanzialmente incontestato tra le parti, che debba trovare applicazione l'art. 71 del CCNL ANAPA secondo cui “Il trapasso d'agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede”.
Sebbene la ricorrente oggi appellante continui a sostenere la mancata applicazione di tale disposizione al suo caso, tuttavia, pur se con il comportamento ondivago sopra ricordato, risulta che, di fatto, tale norma, quale esplicazione dello stesso principio dettato dall'art. 2112 c.c., sia stata applicata, atteso che il licenziamento inizialmente irrogato veniva revocato ed il contratto della veniva Pt_1
ceduto alla come da prescritte comunicazioni ufficiali inviate alla pubblica Controparte_2
amministrazione, con decorrenza dal 24 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla cessazione dell'attività, per intervenuto pensionamento, della precedente datrice di lavoro.
Seppure la lavoratrice ha versato in atti una ipotesi di contratto a lei probabilmente sottoposta dalla cessionaria, peggiorativo rispetto a quello precedente in godimento, tuttavia, l'assunzione, come dimostrato dalla comunicazione e dalle buste paga elaborate dalla e si è, CP_3 Pt_2 Pt_2
poi, verificata garantendo alla stessa identità di condizioni (orario a tempo pieno e retribuzione globale identica pari ad € 1.595,00, tramite riconoscimento di un superminimo di euro 400 mensili).
D'altronde, nella stessa busta paga allegata dalla ricorrente (doc. 13 del ricorso) è correttamente riportata la data di assunzione originaria con la ditta appellata, ovvero il 16.06.2014 (assunzione convenzionale) mentre la data del 24.02.2022 è solo indicativa dell'inizio del rapporto di lavoro della stessa con la per effetto del trasferimento/trapasso della Controparte_2
lavoratrice.
Ebbene, ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel considerare come revocato il licenziamento, non essendo rinvenibile in atti alcuna revoca formale proveniente dalla stessa parte;
in realtà così non è perché l'appellata ha, già, in primo grado, prodotto la comunicazione CP_2 CP_1
Unilav di annullamento della precedente comunicazione di licenziamento.
Ciò che, tuttavia, non convince nel ragionamento del primo giudice è l'avere considerato accettata da parte della lavoratrice tale revoca del licenziamento.
Secondo il primo giudice tale accettazione si dovrebbe evincere, implicitamente, dall'avere la messo a disposizione la propria prestazione lavorativa con comunicazione del 24.2.2022 (doc. 8 Pt_1
di parte ricorrente), dichiarando di voler proseguire nel rapporto di lavoro.
pagina 4 di 8 Tale atto, tuttavia, è precedente alla revoca del licenziamento (intervenuta, come si ricorda il 28 febbraio) sicché da tale comunicazione non può desumersi alcuna accettazione di un atto che ancora non era venuto ad esistenza.
Ciò è, d'altronde, affermato nella stessa sentenza della Cassazione citata dal primo giudice (n.
3647/2019) secondo cui, come la revoca del licenziamento non richiede la forma la scritta, è “parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c. c., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio”.
È evidente che con la messa a disposizione delle proprie energie lavorative il 24 febbraio la lavoratrice non rinunciava ad alcun diritto derivante dalla eventuale illegittimità del licenziamento irrogato.
D'altronde, anche il fatto che la medesima abbia fatto domanda di (misura che presuppone Pt_3
l'avvenuto licenziamento) e abbia accettato un nuovo impiego pochi giorni dopo depone per il suo mancato consenso alla revoca del licenziamento.
Tuttavia, da ciò non consegue, de plano, l'illegittimità dell'atto espulsivo.
Si noti, infatti, che l'atto di licenziamento è stato motivato dalla cessazione dell'attività della società datrice di lavoro.
Che tale cessazione fosse effettiva non è sostanzialmente contestato dalla lavoratrice che ne ha, invece, motivato la natura illegittima per il fatto di essere stato irrogato a motivo del trasferimento d'azienda.
Tuttavia, nel caso di specie, non si è verificata una ipotesi ricadente con certezza nella fattispecie legislativa di cui all'art. 2112 c.c., non essendovi prova di una cessione di azienda ma di un mero passaggio, peraltro, indiretto, di portafoglio. Come ricostruito, senza contestazione, dalla società
[...] nell'atto di costituzione in giudizio la stessa “a causa del pensionamento dei suoi soci, i CP_1
Signori e in data 23.02.2023 aveva cessato la propria attività e CP_1 CP_1 riconsegnato il proprio portafogli clienti alla mandante, la società . Quest'ultima, a Controparte_4 sua volta, aveva assegnato un nuovo mandato alla nascente . Controparte_2
La stessa giurisprudenza afferma, infatti, (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9728 del 07/10/1997)
“Perché, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti di un'agenzia di assicurazioni e all'avvicendamento di più mandatari della stessa impresa mandante nella gestione dell'agenzia, sia applicabile la normativa dell'art. 2112 cod. civ. sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di
pagina 5 di 8 trasferimento d'azienda, deve risultare in concreto non solo un passaggio diretto o quanto meno senza soluzione di continuità tra precedente e successiva attività agenziale, ma anche che la successione integri sostanzialmente un mero mutamento nella titolarità dell'azienda, che lasci inalterata la struttura e l'unicità organica del complesso aziendale”.
Nel caso in esame, del fatto che l'azienda fosse rimasta sostanzialmente la stessa non è stata offerta alcuna prova.
Dunque, a prescindere dalla doverosa applicabilità dell'art. 71 CCNL che replica, di fatto, la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. ma che è privo di forza legislativa, non può sostenersi che il licenziamento in parola sia illegittimo perché in violazione dell'art. 2112 c.c..
D'altronde, anche a ritenere che vi sia stata tale violazione, il fatto che la lavoratrice abbia, comunque, rifiutato di passare alle dipendenze della società subentrante, rende privo di ogni illiceità
l'atto di recesso.
Per il resto, lo stesso è stato irrogato per una ragione sussistente sicché, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, seppure per una motivazione diversa, non può essere accolta la domanda di pagamento dell'indennizzo da licenziamento illegittimo.
Diversamente, deve, invece, ritenersi in merito all'indennità di mancato preavviso che non è stata ingiustamente riconosciuta.
Secondo la giurisprudenza, infatti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7417 del 12/08/1994) “non costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.- la quale presuppone un inadempimento di gravità tale da far venir meno la fiducia nell'altra parte e da non consentire, quindi, la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto - la cessazione dell'attività produttiva (nella specie, imposta da una disposizione di legge regionale),la quale integra invece un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con conseguente diritto del lavoratore al preavviso o, in mancanza, all'indennità sostitutiva;
detta indennità, che presuppone unicamente il recesso e la mancanza di preavviso, e la cui misura è predeterminata preventivamente ed astrattamente dalla legge e dalle norme collettive, spetta a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un danno reale a carico del dipendente licenziato, e quindi anche quando questi abbia immediatamente trovato una nuova occupazione”.
Non essendo contestata la determinazione in 4 mensilità del preavviso, va emessa condanna al pagamento della relativa somma.
Va, invece, confermata la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla presentazione di dimissioni, in realtà mai avvenute da parte della lavoratrice.
pagina 6 di 8 La ricorrente ha omesso di indicare, infatti, quali fossero i danni subiti dalla condotta del datore di lavoro che, in ogni caso, ha sempre fatto seguire l'annullamento delle dimissioni, alle rimostranze della dipendente.
Il giudizio equitativo invocato dall'appellante, infatti, può supplire all'impossibilità di quantificazione con precisione di un danno ma non può supplire alle carenze di allegazione in merito all'esistenza del danno stesso (nonché alla relativa prova).
Si tratta, d'altronde, di principi ribaditi innumerevoli volte dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3794 del 15/02/2008: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che
l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione; v. anche Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, e la sentenza riformata parzialmente nella parte in cui non ha accolto la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mensilità della retribuzione spettante, ossia pari ad euro € 9.617,96 (ivi comprese l'incidenza di 13°,
14°, e tfr) , così come richiesto in ricorso ed in appello, come da conteggio allegato, senza che sulla relativa quantificazione la resistente oggi appellata abbia mai mosso alcuna contestazione, come suo specifico onere.
Quanto alle spese del primo grado, stante l'esito complessivo del giudizio, ossia il parziale accoglimento del ricorso, può essere confermato il regolamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata, sulla cui parte, peraltro, mancano specifici motivi di appello.
Ugualmente, la compensazione per metà delle spese si giustifica anche in questo grado con la datrice di lavoro condannata, mentre, con riguardo alla società sostanzialmente CP_2 Pt_2
pagina 7 di 8 estranea alla domanda, tant'è che anche in primo grado la richiesta di condanna era stata limitata alla prima, le spese di lite seguono la soccombenza della lavoratrice, venendo liquidate al minimo, stante la suddetta estraneità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna la società e nonché i soci CP_1 Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore di della somma di € 9.617,96, oltre CP_1 CP_1 Parte_1
interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna i medesimi alla refusione di metà delle spese del presente grado in favore dell'appellante che liquida, per l'intero, in euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato
[...]
che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA Parte_2
e CPA come per legge;
4) conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Ancona, 19 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 279/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMMARITO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. MARONI STEFANIA ( elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DON MINZONI 11 62100 MACERATA
APPELLANTE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANFREDI PAOLO e dell'avv. BROGLIA ANDREA ( ), elettivamente C.F._3
domiciliato in VIA U BASSI 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. MANFREDI PAOLO e dell'avv. BROGLIA ANDREA ( ) C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA U BASSI 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 propone appello avverso la sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, Parte_1
Sezione Lavoro, datata 20.6.2024 e pubblicata in data 21.6.2024 con la quale veniva respinta la sua domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento a lei irrogato dalla società
[...]
venivano respinte le domande di pagamento di retribuzioni arretrate e di Controparte_1
risarcimento del danno, venendo accolta soltanto la sua domanda di pagamento del TFR per l'importo di € 11.809,42, con apposizione a suo carico delle spese di lite in favore di una delle due parti, la
Parte_2
Ritiene, in primo luogo, l'appellante la nullità della sentenza, in quanto emessa prima dell'udienza di discussione;
in secondo luogo, la sua erroneità per 1) mancata considerazione della illegittimità del licenziamento operato dalla ditta cedente per mancata comunicazione della revoca
(proveniente da soggetto diverso) dello stesso alla lavoratrice;
2) errata applicazione da parte della società cedente e della società cessionaria dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 71 del CCNL di categoria.
Chiede, pertanto, che “accertata l'illegittimità per tutti i motivi di cui in narrativa, del licenziamento comminato alla ricorrente dalla già corrente Controparte_1
in San Benedetto del Tronto, via Gramsci n.1, con lettera racc.ta a.r. datata 23.2.2022 (ricevuta il
25.2.2022), impugnata nei termini di legge, nonché l'illegittimità del mancato passaggio ex art. 2112
c.c. presso l'agenzia convenuta subentrante per tutti i motivi illustrati in narrativa, e dichiarato quindi risolto il rapporto lavorativo instaurato con la ditta ed Controparte_1
inesistente quello pretesamente costituito con la ditta - Controparte_2
condannare la le due ditte appellate, e per essa i rispettivi soci illimitatamente responsabili, in via solidale tra loro, a pagare alla ricorrente le seguenti somme: - l'importo pari a n. 5 mensilità della retribuzione globale di fatto (mensilmente pari ad € 1.595,00) per l'illegittimo licenziamento di cui sopra e la mancata applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 71 CCNL ANAPA - € 9.099,63 per spettanze dal 24.2.2022 al 25.6.2022 (4 mesi di mancato preavviso, comprensivi di ferie e ratei 13 e 14 mensilità), € 518, 36 per TFR maturato dal 24.2.2022 al 25.6.2022; e così complessivi € 9.617,96, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (il TFR, come sopra detto, è stato pagato nelle more del giudizio); - € 1.000,00 a titolo di risarcimento, ex art. 432 c.p.c., per le due false comunicazioni di dimissioni volontarie della ricorrente, in atti”.
Si sono costituite nel presente grado le società e e CP_1 Controparte_1 [...]
eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della nuova domanda Parte_2
di risarcimento dei danni, per la prima volta, rivolta anche nei confronti della seconda società, laddove in primo grado era stata esplicitamente limitata alla prima, come da conclusioni svolte. Nel merito,
pagina 2 di 8 chiedono respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato.
Innanzitutto, infondato è il motivo di appello che denuncia la nullità della sentenza perché emessa prima della discussione. Il riferimento alla data del 20 giugno 2023 apposta in calce al dispositivo deve, infatti, ritenersi un mero refuso atteso che, ai fini della pubblicazione, ciò che fa fede è la data apposta in alto nella sentenza, non alterabile ed attestante la data in cui il deposito è stato registrato nel sistema informatico della Consolle del magistrato. Che la sentenza sia stata depositata il 21 giugno e non il 20 giugno si ricava anche dallo storico del fascicolo di primo grado e dalle annotazioni di cancelleria. Il fatto che la sentenza abbia una motivazione di (appena) sei pagine non costituisce, d'altronde, alcun impedimento alla sua confezione all'esito dell'udienza di discussione svoltasi nella medesima data
(preceduta, naturalmente, dallo studio nei giorni precedenti alla discussione).
Nel merito, occorre osservare come la presente vicenda si caratterizzi per il comportamento ondivago e contraddittorio assunto dalle parti, in primis, da parte del datore di lavoro, ditta
[...]
che, dapprima, ha tentato di far cessare il rapporto di lavoro con la trasmettendo la CP_1 Pt_1 comunicazione delle dimissioni della predetta (in realtà inesistenti), poi, ha adottato l'atto di licenziamento per cessazione di attività, per poi, comunicare che la lavoratrice doveva ritenersi a disposizione della società subentrante nel portafoglio. Quest'ultima ha, pure, in un primo momento sottoposto alla lavoratrice un contratto con condizioni differenti rispetto a quelle in atto presso il datore di lavoro cedente, per poi comunicare, invece, la sua assunzione a termini invariati.
Dal canto suo, la stessa lavoratrice ha, dapprima, contestato la mancata cessione del suo rapporto di lavoro alla società subentrante, salvo, pochi giorni dopo, rifiutare, sostanzialmente, la prosecuzione del rapporto, stipulando un contratto a tempo determinato ma full time con la scuola (v. doc. 10 contratto come ATA).
Tali vicende hanno avuto luogo in un limitatissimo arco di tempo, essendo il licenziamento stato irrogato il 23 febbraio 2022, il 28 febbraio il medesimo veniva annullato con comunicazione Unilav, lo stesso 28 febbraio veniva inviata la comunicazione Vardatori di cessione del contratto alla
[...]
nella stessa data alla ricorrente veniva comunicato dalla originaria Parte_2 datrice di lavoro che doveva considerarsi a disposizione della ditta cessionaria, l'1 marzo la
[...] comunicava alla lavoratrice l'avvenuta cessione del contratto a Parte_2
pagina 3 di 8 condizioni di lavoro invariate e la invitava a prendere servizio dal giorno successivo, il 2 marzo la lavoratrice stipulava contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico.
Ebbene, nella specie, appare sostanzialmente incontestato tra le parti, che debba trovare applicazione l'art. 71 del CCNL ANAPA secondo cui “Il trapasso d'agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede”.
Sebbene la ricorrente oggi appellante continui a sostenere la mancata applicazione di tale disposizione al suo caso, tuttavia, pur se con il comportamento ondivago sopra ricordato, risulta che, di fatto, tale norma, quale esplicazione dello stesso principio dettato dall'art. 2112 c.c., sia stata applicata, atteso che il licenziamento inizialmente irrogato veniva revocato ed il contratto della veniva Pt_1
ceduto alla come da prescritte comunicazioni ufficiali inviate alla pubblica Controparte_2
amministrazione, con decorrenza dal 24 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla cessazione dell'attività, per intervenuto pensionamento, della precedente datrice di lavoro.
Seppure la lavoratrice ha versato in atti una ipotesi di contratto a lei probabilmente sottoposta dalla cessionaria, peggiorativo rispetto a quello precedente in godimento, tuttavia, l'assunzione, come dimostrato dalla comunicazione e dalle buste paga elaborate dalla e si è, CP_3 Pt_2 Pt_2
poi, verificata garantendo alla stessa identità di condizioni (orario a tempo pieno e retribuzione globale identica pari ad € 1.595,00, tramite riconoscimento di un superminimo di euro 400 mensili).
D'altronde, nella stessa busta paga allegata dalla ricorrente (doc. 13 del ricorso) è correttamente riportata la data di assunzione originaria con la ditta appellata, ovvero il 16.06.2014 (assunzione convenzionale) mentre la data del 24.02.2022 è solo indicativa dell'inizio del rapporto di lavoro della stessa con la per effetto del trasferimento/trapasso della Controparte_2
lavoratrice.
Ebbene, ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel considerare come revocato il licenziamento, non essendo rinvenibile in atti alcuna revoca formale proveniente dalla stessa parte;
in realtà così non è perché l'appellata ha, già, in primo grado, prodotto la comunicazione CP_2 CP_1
Unilav di annullamento della precedente comunicazione di licenziamento.
Ciò che, tuttavia, non convince nel ragionamento del primo giudice è l'avere considerato accettata da parte della lavoratrice tale revoca del licenziamento.
Secondo il primo giudice tale accettazione si dovrebbe evincere, implicitamente, dall'avere la messo a disposizione la propria prestazione lavorativa con comunicazione del 24.2.2022 (doc. 8 Pt_1
di parte ricorrente), dichiarando di voler proseguire nel rapporto di lavoro.
pagina 4 di 8 Tale atto, tuttavia, è precedente alla revoca del licenziamento (intervenuta, come si ricorda il 28 febbraio) sicché da tale comunicazione non può desumersi alcuna accettazione di un atto che ancora non era venuto ad esistenza.
Ciò è, d'altronde, affermato nella stessa sentenza della Cassazione citata dal primo giudice (n.
3647/2019) secondo cui, come la revoca del licenziamento non richiede la forma la scritta, è “parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c. c., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio”.
È evidente che con la messa a disposizione delle proprie energie lavorative il 24 febbraio la lavoratrice non rinunciava ad alcun diritto derivante dalla eventuale illegittimità del licenziamento irrogato.
D'altronde, anche il fatto che la medesima abbia fatto domanda di (misura che presuppone Pt_3
l'avvenuto licenziamento) e abbia accettato un nuovo impiego pochi giorni dopo depone per il suo mancato consenso alla revoca del licenziamento.
Tuttavia, da ciò non consegue, de plano, l'illegittimità dell'atto espulsivo.
Si noti, infatti, che l'atto di licenziamento è stato motivato dalla cessazione dell'attività della società datrice di lavoro.
Che tale cessazione fosse effettiva non è sostanzialmente contestato dalla lavoratrice che ne ha, invece, motivato la natura illegittima per il fatto di essere stato irrogato a motivo del trasferimento d'azienda.
Tuttavia, nel caso di specie, non si è verificata una ipotesi ricadente con certezza nella fattispecie legislativa di cui all'art. 2112 c.c., non essendovi prova di una cessione di azienda ma di un mero passaggio, peraltro, indiretto, di portafoglio. Come ricostruito, senza contestazione, dalla società
[...] nell'atto di costituzione in giudizio la stessa “a causa del pensionamento dei suoi soci, i CP_1
Signori e in data 23.02.2023 aveva cessato la propria attività e CP_1 CP_1 riconsegnato il proprio portafogli clienti alla mandante, la società . Quest'ultima, a Controparte_4 sua volta, aveva assegnato un nuovo mandato alla nascente . Controparte_2
La stessa giurisprudenza afferma, infatti, (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9728 del 07/10/1997)
“Perché, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti di un'agenzia di assicurazioni e all'avvicendamento di più mandatari della stessa impresa mandante nella gestione dell'agenzia, sia applicabile la normativa dell'art. 2112 cod. civ. sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di
pagina 5 di 8 trasferimento d'azienda, deve risultare in concreto non solo un passaggio diretto o quanto meno senza soluzione di continuità tra precedente e successiva attività agenziale, ma anche che la successione integri sostanzialmente un mero mutamento nella titolarità dell'azienda, che lasci inalterata la struttura e l'unicità organica del complesso aziendale”.
Nel caso in esame, del fatto che l'azienda fosse rimasta sostanzialmente la stessa non è stata offerta alcuna prova.
Dunque, a prescindere dalla doverosa applicabilità dell'art. 71 CCNL che replica, di fatto, la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. ma che è privo di forza legislativa, non può sostenersi che il licenziamento in parola sia illegittimo perché in violazione dell'art. 2112 c.c..
D'altronde, anche a ritenere che vi sia stata tale violazione, il fatto che la lavoratrice abbia, comunque, rifiutato di passare alle dipendenze della società subentrante, rende privo di ogni illiceità
l'atto di recesso.
Per il resto, lo stesso è stato irrogato per una ragione sussistente sicché, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, seppure per una motivazione diversa, non può essere accolta la domanda di pagamento dell'indennizzo da licenziamento illegittimo.
Diversamente, deve, invece, ritenersi in merito all'indennità di mancato preavviso che non è stata ingiustamente riconosciuta.
Secondo la giurisprudenza, infatti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7417 del 12/08/1994) “non costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.- la quale presuppone un inadempimento di gravità tale da far venir meno la fiducia nell'altra parte e da non consentire, quindi, la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto - la cessazione dell'attività produttiva (nella specie, imposta da una disposizione di legge regionale),la quale integra invece un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con conseguente diritto del lavoratore al preavviso o, in mancanza, all'indennità sostitutiva;
detta indennità, che presuppone unicamente il recesso e la mancanza di preavviso, e la cui misura è predeterminata preventivamente ed astrattamente dalla legge e dalle norme collettive, spetta a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un danno reale a carico del dipendente licenziato, e quindi anche quando questi abbia immediatamente trovato una nuova occupazione”.
Non essendo contestata la determinazione in 4 mensilità del preavviso, va emessa condanna al pagamento della relativa somma.
Va, invece, confermata la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla presentazione di dimissioni, in realtà mai avvenute da parte della lavoratrice.
pagina 6 di 8 La ricorrente ha omesso di indicare, infatti, quali fossero i danni subiti dalla condotta del datore di lavoro che, in ogni caso, ha sempre fatto seguire l'annullamento delle dimissioni, alle rimostranze della dipendente.
Il giudizio equitativo invocato dall'appellante, infatti, può supplire all'impossibilità di quantificazione con precisione di un danno ma non può supplire alle carenze di allegazione in merito all'esistenza del danno stesso (nonché alla relativa prova).
Si tratta, d'altronde, di principi ribaditi innumerevoli volte dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3794 del 15/02/2008: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che
l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione; v. anche Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, e la sentenza riformata parzialmente nella parte in cui non ha accolto la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mensilità della retribuzione spettante, ossia pari ad euro € 9.617,96 (ivi comprese l'incidenza di 13°,
14°, e tfr) , così come richiesto in ricorso ed in appello, come da conteggio allegato, senza che sulla relativa quantificazione la resistente oggi appellata abbia mai mosso alcuna contestazione, come suo specifico onere.
Quanto alle spese del primo grado, stante l'esito complessivo del giudizio, ossia il parziale accoglimento del ricorso, può essere confermato il regolamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata, sulla cui parte, peraltro, mancano specifici motivi di appello.
Ugualmente, la compensazione per metà delle spese si giustifica anche in questo grado con la datrice di lavoro condannata, mentre, con riguardo alla società sostanzialmente CP_2 Pt_2
pagina 7 di 8 estranea alla domanda, tant'è che anche in primo grado la richiesta di condanna era stata limitata alla prima, le spese di lite seguono la soccombenza della lavoratrice, venendo liquidate al minimo, stante la suddetta estraneità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna la società e nonché i soci CP_1 Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore di della somma di € 9.617,96, oltre CP_1 CP_1 Parte_1
interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna i medesimi alla refusione di metà delle spese del presente grado in favore dell'appellante che liquida, per l'intero, in euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato
[...]
che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA Parte_2
e CPA come per legge;
4) conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Ancona, 19 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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