Art. 30. Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi
A decorrere dal 1 gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e degli esercenti attivita' commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 , sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attivita', passivita' e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.
Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell' articolo 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gravera' sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui e' avvenuta la relativa delibera.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e degli esercenti attivita' commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 , sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attivita', passivita' e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.
Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell' articolo 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gravera' sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui e' avvenuta la relativa delibera.