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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 19952/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Zeno Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con studio in Napoli, Centro Direzionale Is. G8, CodiceFiscale_2
ATTORE
E
, ,), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._3
Longobardi (C.F. ) con studio in Napoli alla Via Medina n° 63 C.F._4
CONVENUTO
NONCHE'
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco CP_2 C.F._5
Longobardi (C.F. ) con studio in Napoli alla Via Medina n° 63 C.F._4
CONVENUTA
NONCHE'
1 (c.f. ), (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv.to Gianluca Catalano (C.F.: CodiceFiscale_7
) con studio in in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35, C.F._8
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ) con sede in Sant'Anastasia Controparte_5 P.IVA_1
(NA) alla Via E. De Filippo n. 57 (già n. 12), in persona del suo amministratore unico e l.r. p.t.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2024 parte attrice si è riportata alle conclusioni e richieste rassegnate nei propri atti ossia:
« I. accertare la natura meramente fiduciaria dell'intestazione delle partecipazioni (pari al 98% del capitale sociale) della in capo al sig. , Controparte_5 Controparte_1 nonché la qualità di fiducianti in capo ai sig.ri e (e per Parte_1 CP_2 Parte_2 esso degli eredi e;
Controparte_3 Controparte_4
II. per l'effetto, accertare, in ragione dell'ordine impartito, il diritto del-sig. nei Parte_1 confronti del sig. , di ottenere l'imme-diato trasferimento delle partecipazioni della Controparte_1 nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_5
III. per l'effetto, trasferire, ex art. 2932 c.c., la proprietà delle partecipazioni della
[...] intestate fiduciariamente al sig. in favore del sig. Controparte_5 Controparte_1
nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Parte_1
IV. in subordine, condannare il sig. a trasferire la proprietà delle partecipazioni Controparte_1 della a lui intestate fiduciariamente in favore del sig. Controparte_5 Pt_1 nella misura del 32,66% del capitale sociale;
[...]
V. nel caso di accoglimento della domanda sub IV., fissare ex art. 614bis c.p.c., tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, la somma di denaro (il cui ammontare si indicherà in corso di causa) dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
VI. in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite..»
Per parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta Controparte_1 depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 21.10.2024, ossia
«rigettare ogni domanda proposta nei confronti del Dr. , per assoluta infondatezza. Controparte_1
2) Condannare l'attore e/o i Convenuti costituitisi in adesione alle domande attoree, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del convenuto dei compensi e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. .».
Per parte convenuta come da note di trattazione scritta come da note di CP_2 trattazione scritta depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 21.10.2024, ossia
«1) si riporta alle conclusioni rassegnate da e in ogni caso, rigettare ogni Controparte_1 domanda proposta dal Sig. per assoluta infondatezza. Parte_1
2 2) Condannare l'attore al pagamento in favore della convenuta dei compensi e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Per i convenuti e attori in Controparte_3 Controparte_4 riconvenzionale, come da note di trattazione scritta depositate in data 21.10.2024:
«a) qualora fosse accertata la natura meramente fiduciaria dell'intestazione delle partecipazioni
(pari al 98% del capitale sociale) della in capo al sig. Controparte_5
, nonché la qualità di fiducianti in ca-po ai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 CP_2
(e per esso degli eredi e , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 accertare il diritto dei sig.ri e nei confronti del Controparte_3 CP_4 CP_4 sig. , di ottenere l'immediato trasferimento delle partecipazioni della Controparte_1 [...] nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_5
b) per l'effetto, trasferire, ex art. 2932 c.c., la proprietà delle partecipazioni della
[...] intestate fiduciariamente al sig. in favore dei sig.ri Controparte_5 Controparte_1
e nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_3 Controparte_4
c) in subordine, condannare il sig. a trasferire la proprietà delle partecipazioni Controparte_1 della a lui intestate fiducia-riamente in favore dei sig.ri Controparte_5
e nel-la misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_3 Controparte_4
d) nel caso di accoglimento della domanda sub c), fissare ex art. 614bis c.p.c., tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, la somma di de-naro (il cui ammontare si indicherà in corso di causa) dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
e) porre a carico della parte soccombente le spese, diritti ed onorari di causa, con gli accessori di legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6.8.2021 ha evocato in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa , nonché, Controparte_1 nella dedotta qualità di litisconsorti , CP_2 Controparte_3 CP_4
(questi ultimi due nella qualità di eredi di ) e la
[...] Parte_2 Controparte_5 per sentir accogliere le sopra trascritte domande.
[...]
2. Il convenuto si è costituito in giudizio il 3.2.2022, eccependo Controparte_1
l'improponibilità, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande.
3. In pari data si è costituita, altresì, con distinta comparsa, ma con lo stesso CP_2 difensore del figlio , eccependo anch'ella l'improponibilità, l'inammissibilità e, Controparte_1 comunque, l'infondatezza delle domande di parte attrice.
4. In data 18.5.2022 si sono costituiti e Controparte_3 Controparte_4 eredi di , i quali, in adesione a quanto allegato e dedotto da hanno a Parte_2 Parte_1 loro volta chiesto che, accertata la natura meramente fiduciaria dell'intestazione delle partecipazioni pari al 98% del capitale sociale della in capo a Controparte_5 CP_1
, e della qualità di fiducianti in capo a e al loro de cuis
[...] Parte_1 CP_2 Parte_2
fosse accertato il loro diritto di ottenere da , l'immediato trasferimento
[...] Controparte_1 delle partecipazioni della nella misura del 32,66% del Controparte_5
3 capitale sociale e per l'effetto, di trasferire loro, ex art. 2932 c.c., la proprietà delle suddette partecipazioni o, in subordine, di condannare a trasferire loro la proprietà delle Controparte_1 suddette partecipazioni a lui intestate fiduciariamente.
5. Non si è costituita, invece, la Controparte_5
6. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., espletata la prova per testi ammessa, la causa sulle conclusioni in epigrafe rassegnate e è stata trattenuta in decisione (udienza del
24.10.2021 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.) con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Tanto premesso, per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, occorre sinteticamente dar conto dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza.
7.1. A fondamento della domanda diretta all'accertamento (e/o all'adempimento) di un negozio fiduciario parte attrice ha premesso in punto di fatto che:
- padre di e già titolare del 98% del capitale sociale Controparte_3 Pt_1 CP_2 Parte_2 della con atto del 22.6.2011 aveva donato detta quota ai tre Controparte_5 figli;
di poi, in data 11.11.2011, in forza di procura a vendere conferita sempre il 22.6.2011 dai figli e , aveva ceduto al nipote , figlio di il Pt_1 Pt_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
65,32% delle quote della succitata società intestate a e Pt_1 Parte_2
– tuttavia, il e del socio Controparte_6 Parte_3 illimitatamente responsabile con atto di citazione notificato in data 3.10.2012, Controparte_3 aveva convenuto in giudizio e innanzi Parte_2 Parte_1 CP_2 Controparte_1 al Tribunale di Avellino, affinché fosse accertata la simulazione assoluta tanto dell'atto di donazione del 22.6.2011 quanto dell'atto stipulato in data 11.11.2011 di cessione delle quote a
(giudizio iscritto al n. 4221/2012); Controparte_1
- nelle more di detto giudizio e sul presupposto di riuscire a definire Pt_1 Pt_2 CP_2 bonariamente il contenzioso pendente con detto Fallimento, avevano sottoscritto in data 29.12.2015 una scrittura privata con la quale si erano impegnati affinché, nel momento in cui avessero potuto disporre delle quote del capitale della tali quote sarebbero Controparte_5 state tra loro ripartite equamente. A detta scrittura aveva partecipato anche , il quale Controparte_1 in quella sede aveva riconosciuto che le quote societarie erano state a lui intestate solo fiduciariamente, prestando dunque il proprio consenso alla «realizzazione di questa equa ridistribuzione delle quote sociali”.
- Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1410/2016 del 7.6.2016 aveva quindi accertato la simulazione assoluta dell'atto di donazione, della procura a vendere redatta in pari data e dell'atto di cessione dell'11.11.2011, disponendo quindi che il 98% delle quote della Controparte_5 tornasse nella titolarità della Curatela;
[...]
- nessun accordo veniva, quindi, trovato con la Curatela, ma i germani avevano ancora Pt_1 intenzione di acquisire la titolarità del 98% delle quote della Controparte_5 tanto che gli stessi avevano deciso di partecipare alla vendita bandita con avviso d'asta del 15 maggio 2019 dei diritti litigiosi di pertinenza del socio accomandatario fallito in estensione;
tuttavia, dal momento che i loro rapporti con la Curatela «si erano incrinati, per tali motivi questi ultimi ritennero fosse più opportuno far partecipare alla vendita il sig. piuttosto che Controparte_1 comparire personalmente” (così in citazione);
4 - in particolare, «considerato che all'epoca i rapporti familiari erano distesi in quanto le parti avevano regolato dei vecchi dissapori ed al contempo già vi era una scrittura privata nella quale il sig. si era già riconosciuto quale fiduciante di famiglia, ritennero non fosse Controparte_1 necessaria alcuna ulteriore scrittura per sancire il detto accordo” (così ancora in citazione), sicché in data 2 luglio 2019, come da programma, in occasione della gara avente ad oggetto la vendita dei diritti litigiosi di cui sopra, si era aggiudicato per l'importo di € 110.000,00 il 98% Controparte_1 delle quote della Controparte_5
- Tuttavia, tramontata la pace familiare, l'attore in data 9.7.2021 aveva chiesto a di Controparte_1 procedere al trasferimento delle quote della a sé, ad Controparte_5 [...]
e agli eredi del sig. (vale a dire e CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4
, in modo che a ciascuno di essi risultasse definitivamente attribuito il 32,66% del capitale
[...] della predetta società, ma non aveva offerto nessun riscontro Controparte_1
Tanto premesso, ha, altresì, dedotto che la prova del negozio fiduciario dovrebbe Parte_1 ampiamente trarsi:
- dall'essersi il convenuto espressamente riconosciuto, con la scrittura del Controparte_1
29.12.2015 fiduciario di famiglia «sicché già tale circostanza è indice che il successivo acquisto sia avvenuto sulla base delle intese raggiunte tra questi ed i germani;
Pt_1
- «dal fatto che qualora lo stesso non avesse nominato il sig. quale fiduciario, Controparte_1 avrebbe sicuramente partecipato alla vendita senza incanto del 2.7.2019 avente ad oggetto le quote sociali della ed invece, rassicurato dal nipote e in ragione Controparte_5 degli accordi intercorsi, lasciò a questi di partecipare all'asta da solo, senza che vi fosse alcun rialzo» (così nell'atto di citazione).
Occorre poi sottolineare che la sentenza del Tribunale di Avellino n 1410/2016 in precedenza citata è stata oggetto di impugnazione e che il giudizio di appello è stato definito pendente il presente procedimento. In particolare, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
5126/2023 ha rigettato l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello non è stato proposto ricorso per Cassazione sicché la decisone è divenuto irrevocabile. Ebbene, ha da ultimo sostenuto che ulteriore riscontro a quanto da lui Parte_1 sostenuto e richiesto si rinverrebbe nella circostanza che avrebbe formalizzato Controparte_1 anche al Registro Imprese l'acquisto delle quote sociali del 28.9.2019, assegnando come emerge dalla visura storica della «(senza alcuna apparente Controparte_5 cessione) alla madre parte delle proprie quote» (cfr. in atti). CP_2
7.2. Come accennato in precedenza le allegazioni e richieste di sono state fatte Parte_1 proprie da e eredi di Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
7.3. A sua volta ha ricostruito gli antefatti, allegando che : Controparte_1
- la scrittura privata del 29.12.2015 citata dall'attore andava inquadrata nell'ambito del più ampio contesto di un'operazione economica pianificata dai fratelli complessivamente Pt_1 identificabile anche in un altro atto sottoscritto sempre in pari data e, segnatamente, il documento definito “Accordo transattivo”, con il quale e Pt_1 CP_2 Parte_2 avevano raggiunto una serie di intese per porre fine alle questioni tra loro controverse;
[...]
-tale accordo transattivo risultava oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola iscritto al n. 8800/2019 R.G., avendone chiesto la risoluzione nonché la condanna di CP_2 Pt_1
e (questi ultimi due in qualità di eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
5 al risarcimento dei danni cagionati oltre alla restituzione delle somme già Parte_2 corrisposte per euro € 116.285,65
- quanto al documento definito “Scrittura privata” unico indicato dall'attore effettivamente esso era stato anche da lui sottoscritto e ciò per favorire, rebus sic stantibus, gli accordi transattivi CP_1 tra la di lui madre, e i di lei fratelli, e . Tuttavia la “operatività” di detta CP_2 Pt_1 Pt_2 scrittura era subordinata al verificarsi di determinate condizioni, indicate al punto 3 della scrittura, che ancora ad oggi non si erano verificate;
- inoltre, in detta scrittura egli si era limitato a dichiarare e riconoscere che «la quota attualmente a lui intestata gli è stata trasferita solo simulatamente dal nonno , senza alcun Controparte_3 riconoscimento di rapporto fiduciario tra lui ed i germani in realtà mai esistito, Pt_1
- di poi, posto che tutti gli accordi erano venuti meno e che nessun ulteriore accordo era stato raggiunto in famiglia egli aveva colto l'occasione di partecipare alla procedura di vendita giudiziaria dei diritti litigiosi sul 98% delle quote della di Controparte_5 cui si è detto in precedenza, aggiudicandosi gli stessi e quindi interamente versando il corrispettivo di € 110.000,00 esclusivamente con denaro di propria provvista
Tanto premesso in fatto, ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande di Controparte_1
eccependo la inammissibilità di quelle avanzate da e Parte_1 Controparte_3
eredi di in quanto tardivamente proposte. Inoltre, ha eccepito Controparte_4 Parte_2 che la domanda ex art. 2932 c.c., non avrebbe potuto mai essere accolta posto che né Parte_1 né gli eredi di avevano mai corrisposto o offerto di corrispondere la parte di Parte_2 corrispettivo corrispondente al valore delle quote rivendicate.
Infine, quanto alla questione della annotazione al Registro delle Imprese dopo la irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5126/2023 in precedenza citata, la sentenza risaliva al 6.12.2023 e dopo la sua irrevocabilità non vi era stata alcuna annotazione effettuata a sua richiesta. In realtà, quanto riportato al Registro delle Imprese altro non era che la situazione della titolarità delle quote al momento del sopra già citato atto di cessione dell'11.11.2011, con cui in forza della procura allo stesso rilasciata dai figli Controparte_3 Pt_1
e gli aveva ceduto le quote di partecipazione dei figli nella Pt_2 Controparte_5
(in misura del 32,66% ciascuno), atto poi riconosciuto simulato unitamente alla
[...] donazione precedente e alla stessa procura a vendere come già detto e in attesa della definitività delle statuizioni nessuna annotazione era stata effettuata.
7.4. madre del , ha sostenuto la ricostruzione del figlio, negando per CP_2 CP_1 quel che in questa sede rileva l'esistenza del patto fiduciario invocato da e dagli eredi Parte_1 di Parte_2
8. Ciò posto, va in primo luogo dichiarata la contumacia della Controparte_5 la quale non si è costituita in giudizio.
[...]
Quanto alla sua evocazione occorre, tuttavia, osservare quanto segue. E' noto che l'intestazione di un bene “sotto nome altrui” può essere comune sia al fenomeno fiduciario sia a quello simulatorio, fermo restando che alle due fattispecie possono conseguire effetti giuridici diversi (sussistendo in un caso, e non nell'altro, un obbligo di ritrasferimento) e che diverse sono le relative discipline (ad esempio, per quel che concerne la forma e la prova del patto). D'altra parte, l'intestazione fittizia e quella fiduciaria presuppongono situazioni di fatto del tutto diverse, tant'è vero che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, quando viene proposta una
6 delle due azioni il giudice non può accertare se nel rapporto siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell'altra.
Si ritiene comunemente che sia assai più agevole da immaginare, e senza dubbio di riscontro assai più frequente nella pratica, l'ipotesi in cui la partecipazione sociale ed il relativo esercizio sono realmente riconducibili, almeno in prima battuta, a colui che risulta essere iscritto nel libro dei soci, ancorché si tratti di persona interposta (ma per interposizione reale), come tale obbligata poi a renderne conto all'interponente il quale si mantiene però formalmente estraneo alla compagine sociale.
Nel caso di specie, nonché e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 hanno appunto prospettato la mera intestazione fiduciaria delle quote, la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici.
Pertanto, venendo in questione una interposizione reale di persona, realizzata attraverso lo strumento dell'intestazione - effettiva ma fiduciaria - delle quote societarie ad altro soggetto, ad essa dovrebbe accompagnarsi un apposito patto parasociale, che è destinato a regolare i rapporti tra interposto ed interponente vincolando il primo a gestire la propria partecipazione nel rispetto delle disposizioni che gli impartisca il secondo ed a trasferirgliela a loro semplice richiesta. Patto a cui ovviamente la società, nella sua veste di soggetto autonomo rispetto ai soci, è da considerare giuridicamente estranea.
Ne consegue che non è necessario che l'accertamento giudiziale dell'interposizione (non già fittizia, bensì reale) di persona si svolga in contraddittorio, oltre che del socio interposto e dell'interponente (in questo caso interponenti), anche della società dotata di autonoma personalità giuridica.
Del resto, a ben vedere nessuna domanda è stata proposta da o da Parte_1 [...]
e nei confronti di detta società. Controparte_3 Controparte_4
9. Ciò posto, per l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie la posizione del fiduciario è caratterizzata da un potere giuridico eccedente il suo scopo, dato il divario tra ciò che a lui è “giuridicamente possibile” e ciò che invece è “giuridicamente consentito”. Ciò perché l'intestazione delle partecipazioni al fiduciario è strumentale ai fini esclusivi perseguiti dal fiduciante, tipica dell'istituto essendo, inoltre, non una conflittualità ricomposta degli interessi, ma la convergenza di questi, ogni decisione venendo, di necessità, assunta nell'interesse essenziale del fiduciante (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656).
Sulla struttura e sulla causa del negozio – superata la tesi del collegamento negoziale tra due contratti, l'uno ad effetti reali e l'altro ad effetti obbligatori diretto a modificare il risultato finale del primo – la qualificazione è come contratto unitario avente una causa propria, species del genus agire per conto altrui, in cui la causa non risiede né nel trasferimento del bene, né nella sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei due momenti, in vista dell'obiettivo della c.d. spersonalizzazione della proprietà (cfr. Cass. 9 maggio 2023, n. 12353;
Cass. 28 aprile 2021, n. 11226, in tema di arbitrato societario;
Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656; mentre Cass. civ sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459, pur ricordando le diverse ricostruzioni causali, afferma, al riguardo, di non prendere posizione sul punto, perché non rilevante nella soluzione della questione posta).
Come la Suprema Corte ha più volte avuto modo di chiarire varie sono, nella prassi, le modalità tecniche per realizzare l'interposizione reale: con riguardo al diritto comune dei contratti.
Le Sezioni unite (Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459) ricordano che il negozio fiduciario «si
7 presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti». Può darsi, infatti, un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario;
un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio con denaro del fiduciante;
o se un soggetto, già investito ad altro titolo di un determinato diritto, si impegna ad esercitarlo da un dato momento nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae.
La forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili;
in tal senso, dopo qualche incertezza
(Cass. 17 settembre 2019, n. 23093, non massimata;
Cass. 26 maggio 2014, n. 11757; non riconducibile alla tesi invece Cass. 9 dicembre 2019, n. 32108, posto che si trattava del trasferimento di un alloggio), l'esatto principio, riconfermato da plurime decisioni, per l'insussistenza di un vincolo formale ad substantiam o ad probationem vuoi del trasferimento azionario, vuoi del trasferimento fiduciario (Cass. 28 aprile 2021, n. 11226; Cass. 19 maggio 2020,
n. 9139; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25626; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 16 dicembre 2010,
n. 25468; Cass. 2 maggio 2007, n. 10121; e, con riferimento alla società di persone, es. Cass. 17 aprile 2013, n. 9334; Cass. 10 maggio 2010, n. 11314; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2252). Né la conclusione muta, ove si voglia qualificare il patto fiduciario come contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, in quanto allora il patto fiduciario di trasferimento su quote sociali è, al pari di questo, a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, oppure ove si ripudi la ricostruzione del negozio fiduciario come contratto preliminare, così come stabilito dalle S.U. (Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459), perché in tal modo si negherà “a monte” che esso, ove abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, sia soggetto all'obbligo della forma scritta.
In particolare, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2722 e ss. c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (cfr. Cass.
1.8.2007 n. 16992; 4.3.2022 n. 7179).
Nel caso di specie, avuto riguardo a quanto prospettato dall'attore, il patto de quo operando solo sul piano della creazione di un obbligo di ritrasferimento (fra mandanti e mandatario) riguardante le quote sociali, non si applicano le disposizioni degli artt. 2722 e ss. c.c., né quella di cui all'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.
Pertanto, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità e ben può essere, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, provata anche per presunzioni (cfr. Cass. Sez. 1 - , ord.
n. 11226/2021 cit.).
Ebbene, applicando i suddetti principi cui il Collegio intende conformarsi al caso di specie non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del suddetto patto. In primo luogo, va osservato che la “scrittura privata” del 29.12.2015 alla quale ha preso parte è stata sottoscritta da e dal Controparte_1 Parte_1 CP_2 Parte_2
8 mentre pendeva non solo il giudizio proposto dal e CP_1 Parte_4 del socio illimitatamente responsabile presso il Tribunale di Avellino teso a far Controparte_3 valere la simulazione assoluta delle varie operazioni che avevano interessato le quote della
[...] di titolarità di ma anche altro giudizio, quello Controparte_5 Controparte_3 incardinato presso il Tribunale di Nola ed iscritto al n 430/2012 R.G.A.C. con il quale e Pt_1 avevano impugnato la cessione di quote effettuata dal di loro padre a Parte_2 CP_1
, giudizio che il Tribunale di Nola aveva sospeso ex art 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la
[...] domanda pendente dinnanzi al Tribunale di Avellino.
Nella scrittura privata in analisi , preso atto dell'impegno assunto da zii e Controparte_1 madre «acché nel momento in cui potranno disporre di tutte le quote del capitale della
[...] esso sia diviso nella misura del 33,33% ciascuno e , successivamente, a Controparte_5 mettere in liquidazione la società o, comunque, procedere alla cessione a terzi, individuare altre forme di scioglimento concordate all'unanimità, sempre previa attribuzione degli immobili sociali come di seguito previsto” dichiarava che non si sarebbe opposto a tale «equa ridistribuzione delle quote sociali” in quanto solo intestatario simulato delle stesse in quel momento.
Pertanto, in nessun punto di detta scrittura si è riconosciuto intestatario Controparte_1 fiduciario del nonno, né tanto meno dei germani Pt_1
Come esposto più vote in precedenza la sentenza del Tribunale di Avellino n /2016 poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli ha accertato la simulazione assoluta delle donazioni delle quote effettuate da ai figli, la procura a vendere rilasciata da e Controparte_3 Parte_1 da al padre e la cessione effettuata in forza di detta procura da al Parte_2 Controparte_3 nipote . Controparte_1
Peraltro, detta pronuncia ha reso “inoperante” gli accordi contenuti nella scrittura privata in commento alla luce di quanto convenuto nel punto 3 avendo le parti espressamente stabilito che «il presente accordo sarà ritenuto operativo solo qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni : dai giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Avelino 1 sez GI dott Centola n 4221/2012
RG e innanzi al Tribunale di Nola 1 sez GI dr Savarese n 430/2012 (attualmente sospeso)aventi ad oggetto la proprietà delle quote societarie della risulti – Controparte_5 anche mediante definizione con un accordo transattivo tra le parti ed il fall. – che Parte_3 esse restino nella disponibilità della famiglia e che di seguito, esse siano assegnate per il Pt_1
33,33% a ciascuno dei fratelli e - in seguito alla Pt_1 Pt_1 CP_2 Parte_2 definizione del giudizio precedente dinnanzi al Tribunale di Avellino il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Nola – 1 sez G.I. dr. Savarese n 430/2012 RG (attualmente sospeso ) non venga riassunto”. Peraltro, è pacifico che detto giudizio è stato riassunto da e dagli eredi di Parte_1
Parte_2
Ciò posto, va in primo luogo escluso che quanto allegato da rientri nello Parte_1 schema dell'intestazione fiduciaria realizzata con un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, avendo il acquistato i diritti litigiosi relativi alla titolarità del 98% delle quote della CP_1 direttamente dal e del Controparte_5 Parte_4 socio illimitatamente responsabile Controparte_3
Va altresì esclusa la ricorrenza dell'altra ipotesi, vale a dire quella dell'acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio e con denaro del fiduciante, atteso che non è contestato che il denaro corrisposto dal per l'acquisto dei suddetti diritti sia provenuto da una provvista propria. CP_1
9 L'istruttoria svolta consente, poi, di escludere anche la ricorrenza dell'ipotesi di intestazione fiduciaria che può realizzarsi allorquando un soggetto, già investito ad altro titolo di un determinato diritto, si impegna ad esercitarlo da un dato momento nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae.
Invero, già nell'atto di citazione del presente giudizio allega che con il decesso Parte_1 di avvenuto in data 30 aprile 2018 «detto triste evento sancì la fine della ritrovata Parte_2 pace familiare” sicché assolutamente contraddittoria appare sin dall'inizio la successiva affermazione secondo cui in un tale contesto, pendenti varie controversie giudiziarie (alcune sono state richiamate in precedenza), i fratelli e il avrebbero convenuto che quest'ultimo Pt_1 CP_1 dovesse esercitare i diritti relativi al 98% delle quote della in Controparte_5 conformità degli interessi degli interessi non solo della madre, ma soprattutto degli zii CP_2
e con i quali già pendevano controversie, aggiungendosene nuove al Parte_1 Parte_2 momento dell'acquisto dei diritti litigiosi.
La prova testi assunta non è stata in grado di offrire riscontro certo a quanto allegato dall'attore. I testi escussi, parenti stretti delle parti o loro cari amici, hanno reso dichiarazioni tra loro in contrasto, oltre che intrinsecamente generiche e imprecise anche con riferimento ad episodi asseritamente avvenuti alla loro presenza nel corso dei quali si sarebbe parlato dell'intestazione delle quote della Controparte_5
Del resto, significativo è che nulla è stato nemmeno allegato in ordine ad eventuali istruzioni impartite dai fiducianti al fiduciario quanto alla gestione delle quote e all'andamento societario.
In sostanza, risulta logico ritenere che, venuta meno la possibilità di risolvere transattivamente la vicenda con il e di venuto a Parte_4 Controparte_3 mancare anche uno dei fratelli i conflitti familiari evidentemente non del tutto sedati, siano Pt_1 riesplosi e , avendone i mezzi, abbia deciso di acquistare per sé i diritti contenziosi Controparte_1 relativi al 98% della le cui potenzialità gli erano Controparte_5 evidentemente note.
Nessuna decisività hanno le circostanza che non abbia presentato offerte a sua Parte_1 volta al per l'acquisito dei diritti litigiosi, e soprattutto che ancora al momento del Parte_4 deposito delle memorie conclusionali del presente giudizio la visura camerale dell'
[...] riporti ancora oltre alla intestazione delle quote di capitale in capo al Controparte_5
, anche l'intestazione di una parte di esse ad invero, come evidenziato dalla CP_1 CP_2 difesa del , trattasi solo di una visura non ancora aggiornata alla definitività della titolarità CP_1 delle quote all'indomani della irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Napoli, frutto di una evidente sciatteria che nulla prova però in ordine all'asserita intestazione fiduciaria.
In definitiva, quindi, le domande formulate da vanno integralmente rigettate. Parte_1
10. Quanto sopra affermato assorbe le analoghe domande svolte da Controparte_3
e nei confronti di : invero, al di là della tardività della
[...] Controparte_4 Controparte_1 domanda trasversale proposta essendo avvenuta la costituzione di e Controparte_3 oltre i termini di cui all'art 167 c.p.c. come eccepito dalla difesa del , Controparte_4 CP_1 tali domande sono basate sulle stesse allegazioni e sugli stessi elementi di prova in precedenza analizzati e ritenuti non idonei a fornire la prova della dedotta intestazione fiduciaria.
11. Venendo, infine, alle spese processuali nulla va disposto con riferimento alla contumace
Controparte_5
10 e gli eredi di , e Parte_1 Parte_2 Pt_1 Controparte_3 Controparte_4 vanno condannati al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza nei confronti di e secondo il principio della causalità nei confronti di Controparte_1 CP_2
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014
n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) e liquidando valori prossimi ai medi tabellari per tutte le fasi. In particolare, posto che CP_1
e hanno assunto identica posizione processuale e si sono costituiti con lo
[...] CP_2 stesso avvocato si ritiene dovuto un compenso unico con l'aumento previsto dal comma 2 dell'art 4 del d.m. n. 55 cit, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (cfr. Sez. 3, sent. n. 17215 del 27/08/2015; sez. 1 – ord. n. 1650 del 19/01/2022;
Sez. 2 – ord. n. 18047 del 06/06/2022; sez VI – 3, ord. n. 23729/17)
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia della società Controparte_5
2) rigetta le domande proposte nei confronti di;
Controparte_1
3) condanna nonché e in solido, Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida in € Controparte_1 CP_2
14.00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 19952/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Zeno Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con studio in Napoli, Centro Direzionale Is. G8, CodiceFiscale_2
ATTORE
E
, ,), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._3
Longobardi (C.F. ) con studio in Napoli alla Via Medina n° 63 C.F._4
CONVENUTO
NONCHE'
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco CP_2 C.F._5
Longobardi (C.F. ) con studio in Napoli alla Via Medina n° 63 C.F._4
CONVENUTA
NONCHE'
1 (c.f. ), (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv.to Gianluca Catalano (C.F.: CodiceFiscale_7
) con studio in in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35, C.F._8
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ) con sede in Sant'Anastasia Controparte_5 P.IVA_1
(NA) alla Via E. De Filippo n. 57 (già n. 12), in persona del suo amministratore unico e l.r. p.t.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2024 parte attrice si è riportata alle conclusioni e richieste rassegnate nei propri atti ossia:
« I. accertare la natura meramente fiduciaria dell'intestazione delle partecipazioni (pari al 98% del capitale sociale) della in capo al sig. , Controparte_5 Controparte_1 nonché la qualità di fiducianti in capo ai sig.ri e (e per Parte_1 CP_2 Parte_2 esso degli eredi e;
Controparte_3 Controparte_4
II. per l'effetto, accertare, in ragione dell'ordine impartito, il diritto del-sig. nei Parte_1 confronti del sig. , di ottenere l'imme-diato trasferimento delle partecipazioni della Controparte_1 nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_5
III. per l'effetto, trasferire, ex art. 2932 c.c., la proprietà delle partecipazioni della
[...] intestate fiduciariamente al sig. in favore del sig. Controparte_5 Controparte_1
nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Parte_1
IV. in subordine, condannare il sig. a trasferire la proprietà delle partecipazioni Controparte_1 della a lui intestate fiduciariamente in favore del sig. Controparte_5 Pt_1 nella misura del 32,66% del capitale sociale;
[...]
V. nel caso di accoglimento della domanda sub IV., fissare ex art. 614bis c.p.c., tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, la somma di denaro (il cui ammontare si indicherà in corso di causa) dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
VI. in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite..»
Per parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta Controparte_1 depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 21.10.2024, ossia
«rigettare ogni domanda proposta nei confronti del Dr. , per assoluta infondatezza. Controparte_1
2) Condannare l'attore e/o i Convenuti costituitisi in adesione alle domande attoree, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del convenuto dei compensi e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. .».
Per parte convenuta come da note di trattazione scritta come da note di CP_2 trattazione scritta depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 21.10.2024, ossia
«1) si riporta alle conclusioni rassegnate da e in ogni caso, rigettare ogni Controparte_1 domanda proposta dal Sig. per assoluta infondatezza. Parte_1
2 2) Condannare l'attore al pagamento in favore della convenuta dei compensi e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Per i convenuti e attori in Controparte_3 Controparte_4 riconvenzionale, come da note di trattazione scritta depositate in data 21.10.2024:
«a) qualora fosse accertata la natura meramente fiduciaria dell'intestazione delle partecipazioni
(pari al 98% del capitale sociale) della in capo al sig. Controparte_5
, nonché la qualità di fiducianti in ca-po ai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 CP_2
(e per esso degli eredi e , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 accertare il diritto dei sig.ri e nei confronti del Controparte_3 CP_4 CP_4 sig. , di ottenere l'immediato trasferimento delle partecipazioni della Controparte_1 [...] nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_5
b) per l'effetto, trasferire, ex art. 2932 c.c., la proprietà delle partecipazioni della
[...] intestate fiduciariamente al sig. in favore dei sig.ri Controparte_5 Controparte_1
e nella misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_3 Controparte_4
c) in subordine, condannare il sig. a trasferire la proprietà delle partecipazioni Controparte_1 della a lui intestate fiducia-riamente in favore dei sig.ri Controparte_5
e nel-la misura del 32,66% del capitale sociale;
Controparte_3 Controparte_4
d) nel caso di accoglimento della domanda sub c), fissare ex art. 614bis c.p.c., tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, la somma di de-naro (il cui ammontare si indicherà in corso di causa) dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
e) porre a carico della parte soccombente le spese, diritti ed onorari di causa, con gli accessori di legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6.8.2021 ha evocato in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa , nonché, Controparte_1 nella dedotta qualità di litisconsorti , CP_2 Controparte_3 CP_4
(questi ultimi due nella qualità di eredi di ) e la
[...] Parte_2 Controparte_5 per sentir accogliere le sopra trascritte domande.
[...]
2. Il convenuto si è costituito in giudizio il 3.2.2022, eccependo Controparte_1
l'improponibilità, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande.
3. In pari data si è costituita, altresì, con distinta comparsa, ma con lo stesso CP_2 difensore del figlio , eccependo anch'ella l'improponibilità, l'inammissibilità e, Controparte_1 comunque, l'infondatezza delle domande di parte attrice.
4. In data 18.5.2022 si sono costituiti e Controparte_3 Controparte_4 eredi di , i quali, in adesione a quanto allegato e dedotto da hanno a Parte_2 Parte_1 loro volta chiesto che, accertata la natura meramente fiduciaria dell'intestazione delle partecipazioni pari al 98% del capitale sociale della in capo a Controparte_5 CP_1
, e della qualità di fiducianti in capo a e al loro de cuis
[...] Parte_1 CP_2 Parte_2
fosse accertato il loro diritto di ottenere da , l'immediato trasferimento
[...] Controparte_1 delle partecipazioni della nella misura del 32,66% del Controparte_5
3 capitale sociale e per l'effetto, di trasferire loro, ex art. 2932 c.c., la proprietà delle suddette partecipazioni o, in subordine, di condannare a trasferire loro la proprietà delle Controparte_1 suddette partecipazioni a lui intestate fiduciariamente.
5. Non si è costituita, invece, la Controparte_5
6. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., espletata la prova per testi ammessa, la causa sulle conclusioni in epigrafe rassegnate e è stata trattenuta in decisione (udienza del
24.10.2021 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.) con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Tanto premesso, per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, occorre sinteticamente dar conto dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza.
7.1. A fondamento della domanda diretta all'accertamento (e/o all'adempimento) di un negozio fiduciario parte attrice ha premesso in punto di fatto che:
- padre di e già titolare del 98% del capitale sociale Controparte_3 Pt_1 CP_2 Parte_2 della con atto del 22.6.2011 aveva donato detta quota ai tre Controparte_5 figli;
di poi, in data 11.11.2011, in forza di procura a vendere conferita sempre il 22.6.2011 dai figli e , aveva ceduto al nipote , figlio di il Pt_1 Pt_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
65,32% delle quote della succitata società intestate a e Pt_1 Parte_2
– tuttavia, il e del socio Controparte_6 Parte_3 illimitatamente responsabile con atto di citazione notificato in data 3.10.2012, Controparte_3 aveva convenuto in giudizio e innanzi Parte_2 Parte_1 CP_2 Controparte_1 al Tribunale di Avellino, affinché fosse accertata la simulazione assoluta tanto dell'atto di donazione del 22.6.2011 quanto dell'atto stipulato in data 11.11.2011 di cessione delle quote a
(giudizio iscritto al n. 4221/2012); Controparte_1
- nelle more di detto giudizio e sul presupposto di riuscire a definire Pt_1 Pt_2 CP_2 bonariamente il contenzioso pendente con detto Fallimento, avevano sottoscritto in data 29.12.2015 una scrittura privata con la quale si erano impegnati affinché, nel momento in cui avessero potuto disporre delle quote del capitale della tali quote sarebbero Controparte_5 state tra loro ripartite equamente. A detta scrittura aveva partecipato anche , il quale Controparte_1 in quella sede aveva riconosciuto che le quote societarie erano state a lui intestate solo fiduciariamente, prestando dunque il proprio consenso alla «realizzazione di questa equa ridistribuzione delle quote sociali”.
- Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1410/2016 del 7.6.2016 aveva quindi accertato la simulazione assoluta dell'atto di donazione, della procura a vendere redatta in pari data e dell'atto di cessione dell'11.11.2011, disponendo quindi che il 98% delle quote della Controparte_5 tornasse nella titolarità della Curatela;
[...]
- nessun accordo veniva, quindi, trovato con la Curatela, ma i germani avevano ancora Pt_1 intenzione di acquisire la titolarità del 98% delle quote della Controparte_5 tanto che gli stessi avevano deciso di partecipare alla vendita bandita con avviso d'asta del 15 maggio 2019 dei diritti litigiosi di pertinenza del socio accomandatario fallito in estensione;
tuttavia, dal momento che i loro rapporti con la Curatela «si erano incrinati, per tali motivi questi ultimi ritennero fosse più opportuno far partecipare alla vendita il sig. piuttosto che Controparte_1 comparire personalmente” (così in citazione);
4 - in particolare, «considerato che all'epoca i rapporti familiari erano distesi in quanto le parti avevano regolato dei vecchi dissapori ed al contempo già vi era una scrittura privata nella quale il sig. si era già riconosciuto quale fiduciante di famiglia, ritennero non fosse Controparte_1 necessaria alcuna ulteriore scrittura per sancire il detto accordo” (così ancora in citazione), sicché in data 2 luglio 2019, come da programma, in occasione della gara avente ad oggetto la vendita dei diritti litigiosi di cui sopra, si era aggiudicato per l'importo di € 110.000,00 il 98% Controparte_1 delle quote della Controparte_5
- Tuttavia, tramontata la pace familiare, l'attore in data 9.7.2021 aveva chiesto a di Controparte_1 procedere al trasferimento delle quote della a sé, ad Controparte_5 [...]
e agli eredi del sig. (vale a dire e CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4
, in modo che a ciascuno di essi risultasse definitivamente attribuito il 32,66% del capitale
[...] della predetta società, ma non aveva offerto nessun riscontro Controparte_1
Tanto premesso, ha, altresì, dedotto che la prova del negozio fiduciario dovrebbe Parte_1 ampiamente trarsi:
- dall'essersi il convenuto espressamente riconosciuto, con la scrittura del Controparte_1
29.12.2015 fiduciario di famiglia «sicché già tale circostanza è indice che il successivo acquisto sia avvenuto sulla base delle intese raggiunte tra questi ed i germani;
Pt_1
- «dal fatto che qualora lo stesso non avesse nominato il sig. quale fiduciario, Controparte_1 avrebbe sicuramente partecipato alla vendita senza incanto del 2.7.2019 avente ad oggetto le quote sociali della ed invece, rassicurato dal nipote e in ragione Controparte_5 degli accordi intercorsi, lasciò a questi di partecipare all'asta da solo, senza che vi fosse alcun rialzo» (così nell'atto di citazione).
Occorre poi sottolineare che la sentenza del Tribunale di Avellino n 1410/2016 in precedenza citata è stata oggetto di impugnazione e che il giudizio di appello è stato definito pendente il presente procedimento. In particolare, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
5126/2023 ha rigettato l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello non è stato proposto ricorso per Cassazione sicché la decisone è divenuto irrevocabile. Ebbene, ha da ultimo sostenuto che ulteriore riscontro a quanto da lui Parte_1 sostenuto e richiesto si rinverrebbe nella circostanza che avrebbe formalizzato Controparte_1 anche al Registro Imprese l'acquisto delle quote sociali del 28.9.2019, assegnando come emerge dalla visura storica della «(senza alcuna apparente Controparte_5 cessione) alla madre parte delle proprie quote» (cfr. in atti). CP_2
7.2. Come accennato in precedenza le allegazioni e richieste di sono state fatte Parte_1 proprie da e eredi di Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
7.3. A sua volta ha ricostruito gli antefatti, allegando che : Controparte_1
- la scrittura privata del 29.12.2015 citata dall'attore andava inquadrata nell'ambito del più ampio contesto di un'operazione economica pianificata dai fratelli complessivamente Pt_1 identificabile anche in un altro atto sottoscritto sempre in pari data e, segnatamente, il documento definito “Accordo transattivo”, con il quale e Pt_1 CP_2 Parte_2 avevano raggiunto una serie di intese per porre fine alle questioni tra loro controverse;
[...]
-tale accordo transattivo risultava oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola iscritto al n. 8800/2019 R.G., avendone chiesto la risoluzione nonché la condanna di CP_2 Pt_1
e (questi ultimi due in qualità di eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
5 al risarcimento dei danni cagionati oltre alla restituzione delle somme già Parte_2 corrisposte per euro € 116.285,65
- quanto al documento definito “Scrittura privata” unico indicato dall'attore effettivamente esso era stato anche da lui sottoscritto e ciò per favorire, rebus sic stantibus, gli accordi transattivi CP_1 tra la di lui madre, e i di lei fratelli, e . Tuttavia la “operatività” di detta CP_2 Pt_1 Pt_2 scrittura era subordinata al verificarsi di determinate condizioni, indicate al punto 3 della scrittura, che ancora ad oggi non si erano verificate;
- inoltre, in detta scrittura egli si era limitato a dichiarare e riconoscere che «la quota attualmente a lui intestata gli è stata trasferita solo simulatamente dal nonno , senza alcun Controparte_3 riconoscimento di rapporto fiduciario tra lui ed i germani in realtà mai esistito, Pt_1
- di poi, posto che tutti gli accordi erano venuti meno e che nessun ulteriore accordo era stato raggiunto in famiglia egli aveva colto l'occasione di partecipare alla procedura di vendita giudiziaria dei diritti litigiosi sul 98% delle quote della di Controparte_5 cui si è detto in precedenza, aggiudicandosi gli stessi e quindi interamente versando il corrispettivo di € 110.000,00 esclusivamente con denaro di propria provvista
Tanto premesso in fatto, ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande di Controparte_1
eccependo la inammissibilità di quelle avanzate da e Parte_1 Controparte_3
eredi di in quanto tardivamente proposte. Inoltre, ha eccepito Controparte_4 Parte_2 che la domanda ex art. 2932 c.c., non avrebbe potuto mai essere accolta posto che né Parte_1 né gli eredi di avevano mai corrisposto o offerto di corrispondere la parte di Parte_2 corrispettivo corrispondente al valore delle quote rivendicate.
Infine, quanto alla questione della annotazione al Registro delle Imprese dopo la irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5126/2023 in precedenza citata, la sentenza risaliva al 6.12.2023 e dopo la sua irrevocabilità non vi era stata alcuna annotazione effettuata a sua richiesta. In realtà, quanto riportato al Registro delle Imprese altro non era che la situazione della titolarità delle quote al momento del sopra già citato atto di cessione dell'11.11.2011, con cui in forza della procura allo stesso rilasciata dai figli Controparte_3 Pt_1
e gli aveva ceduto le quote di partecipazione dei figli nella Pt_2 Controparte_5
(in misura del 32,66% ciascuno), atto poi riconosciuto simulato unitamente alla
[...] donazione precedente e alla stessa procura a vendere come già detto e in attesa della definitività delle statuizioni nessuna annotazione era stata effettuata.
7.4. madre del , ha sostenuto la ricostruzione del figlio, negando per CP_2 CP_1 quel che in questa sede rileva l'esistenza del patto fiduciario invocato da e dagli eredi Parte_1 di Parte_2
8. Ciò posto, va in primo luogo dichiarata la contumacia della Controparte_5 la quale non si è costituita in giudizio.
[...]
Quanto alla sua evocazione occorre, tuttavia, osservare quanto segue. E' noto che l'intestazione di un bene “sotto nome altrui” può essere comune sia al fenomeno fiduciario sia a quello simulatorio, fermo restando che alle due fattispecie possono conseguire effetti giuridici diversi (sussistendo in un caso, e non nell'altro, un obbligo di ritrasferimento) e che diverse sono le relative discipline (ad esempio, per quel che concerne la forma e la prova del patto). D'altra parte, l'intestazione fittizia e quella fiduciaria presuppongono situazioni di fatto del tutto diverse, tant'è vero che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, quando viene proposta una
6 delle due azioni il giudice non può accertare se nel rapporto siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell'altra.
Si ritiene comunemente che sia assai più agevole da immaginare, e senza dubbio di riscontro assai più frequente nella pratica, l'ipotesi in cui la partecipazione sociale ed il relativo esercizio sono realmente riconducibili, almeno in prima battuta, a colui che risulta essere iscritto nel libro dei soci, ancorché si tratti di persona interposta (ma per interposizione reale), come tale obbligata poi a renderne conto all'interponente il quale si mantiene però formalmente estraneo alla compagine sociale.
Nel caso di specie, nonché e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 hanno appunto prospettato la mera intestazione fiduciaria delle quote, la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici.
Pertanto, venendo in questione una interposizione reale di persona, realizzata attraverso lo strumento dell'intestazione - effettiva ma fiduciaria - delle quote societarie ad altro soggetto, ad essa dovrebbe accompagnarsi un apposito patto parasociale, che è destinato a regolare i rapporti tra interposto ed interponente vincolando il primo a gestire la propria partecipazione nel rispetto delle disposizioni che gli impartisca il secondo ed a trasferirgliela a loro semplice richiesta. Patto a cui ovviamente la società, nella sua veste di soggetto autonomo rispetto ai soci, è da considerare giuridicamente estranea.
Ne consegue che non è necessario che l'accertamento giudiziale dell'interposizione (non già fittizia, bensì reale) di persona si svolga in contraddittorio, oltre che del socio interposto e dell'interponente (in questo caso interponenti), anche della società dotata di autonoma personalità giuridica.
Del resto, a ben vedere nessuna domanda è stata proposta da o da Parte_1 [...]
e nei confronti di detta società. Controparte_3 Controparte_4
9. Ciò posto, per l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie la posizione del fiduciario è caratterizzata da un potere giuridico eccedente il suo scopo, dato il divario tra ciò che a lui è “giuridicamente possibile” e ciò che invece è “giuridicamente consentito”. Ciò perché l'intestazione delle partecipazioni al fiduciario è strumentale ai fini esclusivi perseguiti dal fiduciante, tipica dell'istituto essendo, inoltre, non una conflittualità ricomposta degli interessi, ma la convergenza di questi, ogni decisione venendo, di necessità, assunta nell'interesse essenziale del fiduciante (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656).
Sulla struttura e sulla causa del negozio – superata la tesi del collegamento negoziale tra due contratti, l'uno ad effetti reali e l'altro ad effetti obbligatori diretto a modificare il risultato finale del primo – la qualificazione è come contratto unitario avente una causa propria, species del genus agire per conto altrui, in cui la causa non risiede né nel trasferimento del bene, né nella sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei due momenti, in vista dell'obiettivo della c.d. spersonalizzazione della proprietà (cfr. Cass. 9 maggio 2023, n. 12353;
Cass. 28 aprile 2021, n. 11226, in tema di arbitrato societario;
Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656; mentre Cass. civ sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459, pur ricordando le diverse ricostruzioni causali, afferma, al riguardo, di non prendere posizione sul punto, perché non rilevante nella soluzione della questione posta).
Come la Suprema Corte ha più volte avuto modo di chiarire varie sono, nella prassi, le modalità tecniche per realizzare l'interposizione reale: con riguardo al diritto comune dei contratti.
Le Sezioni unite (Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459) ricordano che il negozio fiduciario «si
7 presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti». Può darsi, infatti, un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario;
un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio con denaro del fiduciante;
o se un soggetto, già investito ad altro titolo di un determinato diritto, si impegna ad esercitarlo da un dato momento nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae.
La forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili;
in tal senso, dopo qualche incertezza
(Cass. 17 settembre 2019, n. 23093, non massimata;
Cass. 26 maggio 2014, n. 11757; non riconducibile alla tesi invece Cass. 9 dicembre 2019, n. 32108, posto che si trattava del trasferimento di un alloggio), l'esatto principio, riconfermato da plurime decisioni, per l'insussistenza di un vincolo formale ad substantiam o ad probationem vuoi del trasferimento azionario, vuoi del trasferimento fiduciario (Cass. 28 aprile 2021, n. 11226; Cass. 19 maggio 2020,
n. 9139; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25626; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 16 dicembre 2010,
n. 25468; Cass. 2 maggio 2007, n. 10121; e, con riferimento alla società di persone, es. Cass. 17 aprile 2013, n. 9334; Cass. 10 maggio 2010, n. 11314; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2252). Né la conclusione muta, ove si voglia qualificare il patto fiduciario come contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, in quanto allora il patto fiduciario di trasferimento su quote sociali è, al pari di questo, a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, oppure ove si ripudi la ricostruzione del negozio fiduciario come contratto preliminare, così come stabilito dalle S.U. (Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459), perché in tal modo si negherà “a monte” che esso, ove abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, sia soggetto all'obbligo della forma scritta.
In particolare, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2722 e ss. c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (cfr. Cass.
1.8.2007 n. 16992; 4.3.2022 n. 7179).
Nel caso di specie, avuto riguardo a quanto prospettato dall'attore, il patto de quo operando solo sul piano della creazione di un obbligo di ritrasferimento (fra mandanti e mandatario) riguardante le quote sociali, non si applicano le disposizioni degli artt. 2722 e ss. c.c., né quella di cui all'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.
Pertanto, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità e ben può essere, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, provata anche per presunzioni (cfr. Cass. Sez. 1 - , ord.
n. 11226/2021 cit.).
Ebbene, applicando i suddetti principi cui il Collegio intende conformarsi al caso di specie non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del suddetto patto. In primo luogo, va osservato che la “scrittura privata” del 29.12.2015 alla quale ha preso parte è stata sottoscritta da e dal Controparte_1 Parte_1 CP_2 Parte_2
8 mentre pendeva non solo il giudizio proposto dal e CP_1 Parte_4 del socio illimitatamente responsabile presso il Tribunale di Avellino teso a far Controparte_3 valere la simulazione assoluta delle varie operazioni che avevano interessato le quote della
[...] di titolarità di ma anche altro giudizio, quello Controparte_5 Controparte_3 incardinato presso il Tribunale di Nola ed iscritto al n 430/2012 R.G.A.C. con il quale e Pt_1 avevano impugnato la cessione di quote effettuata dal di loro padre a Parte_2 CP_1
, giudizio che il Tribunale di Nola aveva sospeso ex art 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la
[...] domanda pendente dinnanzi al Tribunale di Avellino.
Nella scrittura privata in analisi , preso atto dell'impegno assunto da zii e Controparte_1 madre «acché nel momento in cui potranno disporre di tutte le quote del capitale della
[...] esso sia diviso nella misura del 33,33% ciascuno e , successivamente, a Controparte_5 mettere in liquidazione la società o, comunque, procedere alla cessione a terzi, individuare altre forme di scioglimento concordate all'unanimità, sempre previa attribuzione degli immobili sociali come di seguito previsto” dichiarava che non si sarebbe opposto a tale «equa ridistribuzione delle quote sociali” in quanto solo intestatario simulato delle stesse in quel momento.
Pertanto, in nessun punto di detta scrittura si è riconosciuto intestatario Controparte_1 fiduciario del nonno, né tanto meno dei germani Pt_1
Come esposto più vote in precedenza la sentenza del Tribunale di Avellino n /2016 poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli ha accertato la simulazione assoluta delle donazioni delle quote effettuate da ai figli, la procura a vendere rilasciata da e Controparte_3 Parte_1 da al padre e la cessione effettuata in forza di detta procura da al Parte_2 Controparte_3 nipote . Controparte_1
Peraltro, detta pronuncia ha reso “inoperante” gli accordi contenuti nella scrittura privata in commento alla luce di quanto convenuto nel punto 3 avendo le parti espressamente stabilito che «il presente accordo sarà ritenuto operativo solo qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni : dai giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Avelino 1 sez GI dott Centola n 4221/2012
RG e innanzi al Tribunale di Nola 1 sez GI dr Savarese n 430/2012 (attualmente sospeso)aventi ad oggetto la proprietà delle quote societarie della risulti – Controparte_5 anche mediante definizione con un accordo transattivo tra le parti ed il fall. – che Parte_3 esse restino nella disponibilità della famiglia e che di seguito, esse siano assegnate per il Pt_1
33,33% a ciascuno dei fratelli e - in seguito alla Pt_1 Pt_1 CP_2 Parte_2 definizione del giudizio precedente dinnanzi al Tribunale di Avellino il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Nola – 1 sez G.I. dr. Savarese n 430/2012 RG (attualmente sospeso ) non venga riassunto”. Peraltro, è pacifico che detto giudizio è stato riassunto da e dagli eredi di Parte_1
Parte_2
Ciò posto, va in primo luogo escluso che quanto allegato da rientri nello Parte_1 schema dell'intestazione fiduciaria realizzata con un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, avendo il acquistato i diritti litigiosi relativi alla titolarità del 98% delle quote della CP_1 direttamente dal e del Controparte_5 Parte_4 socio illimitatamente responsabile Controparte_3
Va altresì esclusa la ricorrenza dell'altra ipotesi, vale a dire quella dell'acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio e con denaro del fiduciante, atteso che non è contestato che il denaro corrisposto dal per l'acquisto dei suddetti diritti sia provenuto da una provvista propria. CP_1
9 L'istruttoria svolta consente, poi, di escludere anche la ricorrenza dell'ipotesi di intestazione fiduciaria che può realizzarsi allorquando un soggetto, già investito ad altro titolo di un determinato diritto, si impegna ad esercitarlo da un dato momento nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae.
Invero, già nell'atto di citazione del presente giudizio allega che con il decesso Parte_1 di avvenuto in data 30 aprile 2018 «detto triste evento sancì la fine della ritrovata Parte_2 pace familiare” sicché assolutamente contraddittoria appare sin dall'inizio la successiva affermazione secondo cui in un tale contesto, pendenti varie controversie giudiziarie (alcune sono state richiamate in precedenza), i fratelli e il avrebbero convenuto che quest'ultimo Pt_1 CP_1 dovesse esercitare i diritti relativi al 98% delle quote della in Controparte_5 conformità degli interessi degli interessi non solo della madre, ma soprattutto degli zii CP_2
e con i quali già pendevano controversie, aggiungendosene nuove al Parte_1 Parte_2 momento dell'acquisto dei diritti litigiosi.
La prova testi assunta non è stata in grado di offrire riscontro certo a quanto allegato dall'attore. I testi escussi, parenti stretti delle parti o loro cari amici, hanno reso dichiarazioni tra loro in contrasto, oltre che intrinsecamente generiche e imprecise anche con riferimento ad episodi asseritamente avvenuti alla loro presenza nel corso dei quali si sarebbe parlato dell'intestazione delle quote della Controparte_5
Del resto, significativo è che nulla è stato nemmeno allegato in ordine ad eventuali istruzioni impartite dai fiducianti al fiduciario quanto alla gestione delle quote e all'andamento societario.
In sostanza, risulta logico ritenere che, venuta meno la possibilità di risolvere transattivamente la vicenda con il e di venuto a Parte_4 Controparte_3 mancare anche uno dei fratelli i conflitti familiari evidentemente non del tutto sedati, siano Pt_1 riesplosi e , avendone i mezzi, abbia deciso di acquistare per sé i diritti contenziosi Controparte_1 relativi al 98% della le cui potenzialità gli erano Controparte_5 evidentemente note.
Nessuna decisività hanno le circostanza che non abbia presentato offerte a sua Parte_1 volta al per l'acquisito dei diritti litigiosi, e soprattutto che ancora al momento del Parte_4 deposito delle memorie conclusionali del presente giudizio la visura camerale dell'
[...] riporti ancora oltre alla intestazione delle quote di capitale in capo al Controparte_5
, anche l'intestazione di una parte di esse ad invero, come evidenziato dalla CP_1 CP_2 difesa del , trattasi solo di una visura non ancora aggiornata alla definitività della titolarità CP_1 delle quote all'indomani della irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Napoli, frutto di una evidente sciatteria che nulla prova però in ordine all'asserita intestazione fiduciaria.
In definitiva, quindi, le domande formulate da vanno integralmente rigettate. Parte_1
10. Quanto sopra affermato assorbe le analoghe domande svolte da Controparte_3
e nei confronti di : invero, al di là della tardività della
[...] Controparte_4 Controparte_1 domanda trasversale proposta essendo avvenuta la costituzione di e Controparte_3 oltre i termini di cui all'art 167 c.p.c. come eccepito dalla difesa del , Controparte_4 CP_1 tali domande sono basate sulle stesse allegazioni e sugli stessi elementi di prova in precedenza analizzati e ritenuti non idonei a fornire la prova della dedotta intestazione fiduciaria.
11. Venendo, infine, alle spese processuali nulla va disposto con riferimento alla contumace
Controparte_5
10 e gli eredi di , e Parte_1 Parte_2 Pt_1 Controparte_3 Controparte_4 vanno condannati al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza nei confronti di e secondo il principio della causalità nei confronti di Controparte_1 CP_2
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014
n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) e liquidando valori prossimi ai medi tabellari per tutte le fasi. In particolare, posto che CP_1
e hanno assunto identica posizione processuale e si sono costituiti con lo
[...] CP_2 stesso avvocato si ritiene dovuto un compenso unico con l'aumento previsto dal comma 2 dell'art 4 del d.m. n. 55 cit, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (cfr. Sez. 3, sent. n. 17215 del 27/08/2015; sez. 1 – ord. n. 1650 del 19/01/2022;
Sez. 2 – ord. n. 18047 del 06/06/2022; sez VI – 3, ord. n. 23729/17)
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia della società Controparte_5
2) rigetta le domande proposte nei confronti di;
Controparte_1
3) condanna nonché e in solido, Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida in € Controparte_1 CP_2
14.00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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