TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17883/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. VALLERO GIANLUCA, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in IVREA il Parte_1 Controparte_1
07/10/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IVREA (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Caselle Torinese, Via Cristoforo
Colombo nr. 27, catastalmente censito al foglio 36, part. 730, sub. 96, cat. A/2, classe 3, con rendita di €
588.76 e dalla relativa pertinenza di cui al foglio 36, part. 730, sub. 28, cat. C/6, classe 3, con rendita di
€ 165,27, immobile in cui ciascuno dei coniugi vanta una quota di proprietà del 50%, continui ad essere esclusivamente abitata e fruita dal sig. essendosi la sig.ra già trasferita in altra Pt_1 CP_1 abitazione.
DÀ ATTO che il sig. si impegna ad acquistare la quota di titolarità della moglie della suddetta Pt_1 casa coniugale con relativa pertinenza e, dal lato suo, la sig.ra intende accettare tale CP_1 cessione, con rogito che dovrà stipularsi entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione del decreto di omologazione della separazione, a fronte della corresponsione di un prezzo concordato tra le parti in
€ 50.000,00 (diconsi che sarà così corrisposto: Parte_2
• € 20.000,00 entro un mese decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di omologa della separazione;
• quattro successive rate trimestrali di € 5.000,00 ciascuna;
• una rata da complessivi € 10.000,00 entro e non oltre 12.07.2024 a fronte del rogito che trasferirà ad un terzo acquirente l'appezzamento di terreno agricolo censito al Catasto Terreni del Comune di Caselle Torinese (TO) al foglio 34, part. 65, di Ha 00.08.20, bene di proprietà di entrambi i coniugi, che ne vantano una quota del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, il marito si impegna ad accollarsi interamente la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, manlevando la moglie da qualsiasi obbligo nei confronti dell'Istituto bancario mutuante.
DÀ ATTO che entro 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione della quota della casa coniugale a favore del marito e non appena il mutuo verrà iscritti a nome del solo marito, i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso l'istituto bancario Cariparma, suddividendosi in maniera paritaria (50% in capo a ciascuno) il saldo dell'attivo esistente al momento della chiusura. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che, relativamente all'investimento operato presso l'intermediario AZ TA
ME (numero contratto 8352649), sottoscritto congiuntamente dai coniugi in data 18.2.2024, per l'importo di € 30.000,00, la moglie si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa, concedendo sin d'ora il proprio consenso, affinché il marito possa procedere alla intestazione dell'investimento solo a sé stesso
DÀ ATTO che il sig. dichiara di non avanzare alcuna pretesa in ordine al veicolo Suzuki, targato Pt_1
FT508LF, già esclusivamente intestato alla moglie ed utilizzato da quest'ultima.
DÀ ATTO che i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro o dell'altra, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
DÀ ATTO che con il rispetto delle condizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto qualsiasi reciproca pretesa patrimoniale.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17883/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. VALLERO GIANLUCA, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in IVREA il Parte_1 Controparte_1
07/10/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IVREA (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Caselle Torinese, Via Cristoforo
Colombo nr. 27, catastalmente censito al foglio 36, part. 730, sub. 96, cat. A/2, classe 3, con rendita di €
588.76 e dalla relativa pertinenza di cui al foglio 36, part. 730, sub. 28, cat. C/6, classe 3, con rendita di
€ 165,27, immobile in cui ciascuno dei coniugi vanta una quota di proprietà del 50%, continui ad essere esclusivamente abitata e fruita dal sig. essendosi la sig.ra già trasferita in altra Pt_1 CP_1 abitazione.
DÀ ATTO che il sig. si impegna ad acquistare la quota di titolarità della moglie della suddetta Pt_1 casa coniugale con relativa pertinenza e, dal lato suo, la sig.ra intende accettare tale CP_1 cessione, con rogito che dovrà stipularsi entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione del decreto di omologazione della separazione, a fronte della corresponsione di un prezzo concordato tra le parti in
€ 50.000,00 (diconsi che sarà così corrisposto: Parte_2
• € 20.000,00 entro un mese decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di omologa della separazione;
• quattro successive rate trimestrali di € 5.000,00 ciascuna;
• una rata da complessivi € 10.000,00 entro e non oltre 12.07.2024 a fronte del rogito che trasferirà ad un terzo acquirente l'appezzamento di terreno agricolo censito al Catasto Terreni del Comune di Caselle Torinese (TO) al foglio 34, part. 65, di Ha 00.08.20, bene di proprietà di entrambi i coniugi, che ne vantano una quota del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, il marito si impegna ad accollarsi interamente la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, manlevando la moglie da qualsiasi obbligo nei confronti dell'Istituto bancario mutuante.
DÀ ATTO che entro 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione della quota della casa coniugale a favore del marito e non appena il mutuo verrà iscritti a nome del solo marito, i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso l'istituto bancario Cariparma, suddividendosi in maniera paritaria (50% in capo a ciascuno) il saldo dell'attivo esistente al momento della chiusura. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che, relativamente all'investimento operato presso l'intermediario AZ TA
ME (numero contratto 8352649), sottoscritto congiuntamente dai coniugi in data 18.2.2024, per l'importo di € 30.000,00, la moglie si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa, concedendo sin d'ora il proprio consenso, affinché il marito possa procedere alla intestazione dell'investimento solo a sé stesso
DÀ ATTO che il sig. dichiara di non avanzare alcuna pretesa in ordine al veicolo Suzuki, targato Pt_1
FT508LF, già esclusivamente intestato alla moglie ed utilizzato da quest'ultima.
DÀ ATTO che i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro o dell'altra, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
DÀ ATTO che con il rispetto delle condizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto qualsiasi reciproca pretesa patrimoniale.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3