Articolo 1 della Legge 7 agosto 1973, n. 507
Articolo 2
Versione
7 settembre 1973
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 per la concessione di contributi in conto capitale, a termini dell' articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 13.000.000.000 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a termini dell' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .
Entrata in vigore il 7 settembre 1973