Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2557/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/12/1987, rappresentata e difesa dall'avv. POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] CP_1 C.F._2
27/06/1975, rappresentata e difesa dall'avv. ROSA RICCARDO, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9/11/2022 parte ricorrente
[...]
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Parte_1 deducendo: CP_1
- che in data 03.09.2011 la SI.ra ha contratto matrimonio Parte_2 concordatario in Altomonte con il SI. ; CP_1
- che il relativo atto è stato trascritto nel registro di stato civile nel Comune di Altomonte al n.
22, part. II, serie C, anno 2011;
- che i coniugi optarono, ai fini patrimoniali, per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e _1 Per_2 nata a [...] il [...];
- che in data 9.9.2021 i coniugi, su ricorso di separazione giudiziale trasformato in consensuale, vedevano omologata detta separazione con decreto n. cronol. 9475/2021;
- che successivamente all'omologazione i coniugi hanno ripreso ogni comunione sia morale che materiale attuando una riconciliazione di fatto ai sensi dell'art. 157 c.c. ripristinando lo status quo ante alla separazione;
- che tale riconciliazione morale e materiale, ha avuto inizio in data 6.8.2021 fino al 24 giugno 2022, attuata in presenza dei figli minori della coppia nonché di amici e parenti;
- che, successivamente, in data 13.10.2022, il coniuge tramite il suo difensore depositava CP_1 'illegittimo' ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con udienza comparizione coniugi dinanzi al Presidente fissata per il giorno 14.02.2023;
- che a tali effetti essendo caducata, ovvero priva di effetti la già menzionata separazione consensuale omologata, con il presente si avanzano i nuovi motivi di crisi per cui è ricorso giudiziale;
- che dopo la citata avvenuta riconciliazione tra i coniugi, l'unione si è irrimediabilmente minata e la vita coniugale è divenuta di impossibile prosecuzione;
- che dopo la riconciliazione e non solo, il SI. ha attuato dei comportamenti CP_1 nei confronti della ricorrente che altro non facevano che annullare l'autostima e la sicurezza della stessa.
- che i comportamenti umilianti e denigranti del SI. e, dunque, le continue liti da essi CP_1 derivanti, hanno spinto la ricorrente ad intraprendere un percorso terapeutico di coppia con il coniuge, sempre per salvare il matrimonio e rendere la vita più serena anche ai bambini;
- che purtroppo, dal 24 giugno 2022, il resistente si negava di continuare a frequentare la terapia adducendo che, come coppia, non avevano alcun problema da sistemare;
- Che da lì a poco la convivenza è diventata nuovamente intollerabile;
- Che diversi gli episodi traumatici accaduti tra giugno, luglio e agosto, provocati dal SI.
a danno della ricorrente ma soprattutto della tranquillità e serenità dei figli minori e CP_1 _1
. Per_2
- Che dopo la 'nuova' crisi coniugale di giugno '22, il comportamento del SI. nei CP_1 confronti della moglie e figli, è divenuto del tutto inaccettabile;
- Che il SI. cerca sempre di mettere in difficoltà alla SI.ra CP_1 [...] con costanti comportamenti alquanto sleali e disdicevoli, cosa che si riversa Parte_3 direttamente sui medesimi figli minori: notifica di diffida per rilascio della casa famigliare in 30 gg anche e, soprattutto a danno dei figli collocati presso la madre (nonostante l'avvenuta riconciliazione per circa un anno tra i coniugi fino a giugno 2022); richiesta in modo aggressivo del pagamento di bolletta con stacco di corrente nella porzione di casa famigliare abitata dai bambini insieme alla madre in data 21.10.22; atto di citazione dinanzi al GdP Castrovillari per perdita possesso della dell'autovettura targata EK871MW da sempre in Controparte_3 possesso e guidata dalla ricorrente nella duplice qualità di socia e coniuge;
dimenticare il figlio nel luogo dove questo svolge l'attività sportiva o fingersi malato il giorno in cui deve _1 stare con i bambini di pomeriggio, per poi farsi vedere tranquillamente al lavoro, sono atti che pian piano stanno ferendo profondamente i bambini (nello specifico in data 25.10.2022 dimenticava di andare a prendere il figlio a scuola calcio, successivamente veniva _1 accompagnato a casa dalla mamma di un compagno di classe);
- Che a seguito dei comportamenti per lo più ostili tenuti dal SI. dal mese di giugno CP_1
2022, tra cui anche 'minacce', che risultano contrari ai propri doveri di coniuge e soprattutto di padre, condotte che hanno reso ulteriormente impossibile la convivenza, la SI.ra si Pt_1 vede costretta ad avanzare domanda di affido esclusivo dei minori;
- Che occorre sottolineare che ad oggi la SI.ra nel difendersi Parte_2 cerca sempre ed esclusivamente di tutelare i figli minori che si vedono costretti a subire le condotte attuate dal SI CP_1
- Per quanto riguarda l'attività lavorativa della ricorrente, essa consisteva nell'impiego abituale e costante presso l'impresa Zulli Home design s.r.l., occupandosi della creazione ex novo dell'area e-commerce e della vendita online su e-bay e Amazon n. q. di socia. Ad oggi, per via della separazione, è disoccupata e alla ricerca di un'attività lavorativa;
- Che, dunque, aldilà del tenore di vita tenuto durante il matrimonio, occorre evidenziare come, i redditi della ricorrente nelle more della separazione hanno subito un notevole decremento. Ciò dovuto al fatto che non le è più consentito lavorare presso la CP_3 Pag. 3 di 14
benché sia socia con il 10%. A questo si aggiunga che non riesce a trovare altra attività CP_3 lavorativa nei pressi di Castrovillari;
- Che viceversa, la situazione economica del SI. con la “Zulli Home Design” CP_1
s.r.l. ha avuto dei miglioramenti anche in virtù del contributo economico oggettivo offerto per anni dalla SI. con creazione, gestione dell'e-commerce e Parte_2 vendita online via Amazon ed e-bay;
- Che i figli minori sono stati sempre, e lo sono ancora oggi, accuditi dalla madre. Mentre, quando questa lavorava quotidianamente alla venivano accuditi Controparte_3 sistematicamente dai nonni materni. Ciò di comune accordo con il padre;
- Che i bambini sono nati, cresciuti e attualmente vivono collocati presso la mamma nella casa famigliare sita alla c.da Commenda, in una porzione di essa agevolmente divisa con ingresso separato.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Decaduta la precedente separazione ex art. 157 c.c. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre l'affido esclusivo dei minori e in favore della madre, con Persona_3 Persona_4 diritto di visita del padre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori di età;
3. Assegnare la porzione di casa famigliare dove da sempre risiedono i bambini con la madre, sita alla c. da Commenda snc, Castrovillari, alla SI.ra , in quanto Parte_2 risulta agevolmente divisa;
4. Porre a carico del SI. un assegno mensile complessivo di euro 1.250,00, CP_1 determinato quanto ad euro 500,00 in favore del figlio minore , euro 500,00 in favore della _1 figlia minore , euro 250,00 a favore della coniuge , oltre Per_2 Parte_2 l'integrale rimborso degli assegni familiari a titolo di concorsoal mantenimento del nucleo. Tale assegno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. Porre a carico del convenuto il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dai figli purché debitamente documentate dalla madre, per le quali la stessa rilascerà rispettiva ricevuta;
6. In ogni caso che i bambini trascorrano con il padre un fine settimana alternato, da intendersi all'uscita dalla scuola il sabato, durante il periodo in cui i piccoli vanno a scuola e/o dalle ore 15,00 quando non vanno a scuola, fino alla domenica sera ore 21.00. Che durante la settimana i piccoli si intrattengano con il papà due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì dalle ore
15,00 alle ore 21,00. Le parti concorderanno il luogo in cui verranno presi e/o accompagnati i bambini. Le festività verranno trascorse dai figli minori con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, e precisamente la Vigilia di Natale con l'una e il giorno di Natale con l'altro; così per il Capodanno, il 31 con l'uno ed il 1° gennaio con l'altra; ed ancora il giorno di Pasqua con l'una e la Pasquetta con l'altro; e così per ogni festività; durante i suddetti periodi i minori dormiranno con il genitore al quale sono affidati. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre, con continuità, trenta gg nel mese di luglio o agosto (il periodo sarà concordato entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
7. Autorizzare il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Con memoria difensiva depositata il 14.2.2023 si è costituito in giudizio il resistente, deducendo la
“Inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato ripristino dello status quo ante alla separazione per carenza del requisito della riconciliazione di fatto ai sensi dell'art. 157 c.c.”. A tal fine, la parte resistente ha dedotto che:
- Diversamente dalle considerazioni della ricorrente, non vi è, nel caso di specie, alcun effettivo ripristino della vita coniugale poiché nel periodo temporale indicato, ovvero dal Pag. 4 di 14
6.08.2021 al 24.06.2022, non si sono verificati rapporti materiali e spirituali tali da caratterizzare il consorzio familiare;
- È un principio consolidato in giurisprudenza che, per l'accertamento della intervenuta riconciliazione, sia necessaria la presenza di elementi esteriori oggettivi diretti a dimostrare la seria e comune volontà di ripristinare la comunione di vita, a prescindere da irrilevanti riserve mentali, poiché l'elemento oggettivo, dal quale è possibile desumere la ricostituzione del nucleo familiare, prevale sul mero elemento psicologico. Tuttavia, la mera ripresa della convivenza, in via sperimentale e per un breve periodo, senza una chiara ed effettiva volontà di ripristinare la vita coniugale, pur possedendo un innegabile valore presuntivo, se non è accompagnata da concreti atteggiamenti concludenti non è sufficiente a concretare l'ipotesi di una riconciliazione.
Ugualmente, non ha effetto riconciliativo la riunione dei coniugi in occasione delle vacanze, così come la convivenza per un breve periodo di tempo in conseguenza della necessità di dare affetto ai figli, decisamente scossi per la separazione dei loro genitori. Non rappresenta ripristino della vita coniugale neppure una sporadica ripresa dei rapporti sessuali, né la convivenza dei coniugi nella stessa casa, peraltro di proprietà dello CP_1
- Nel caso di specie non si ravvede alcuno degli elementi univocamente significativi dell'intervenuta restaurazione del rapporto coniugale. Lo infatti, ha tentato di riconciliarsi
CP_1 con la in quanto la loro figlia ha accusato, in seguito alla Parte_1 Per_2 separazione, problematiche di socializzazione con i coetanei, tanto da necessitare del supporto di un neuropsichiatra infantile. Va evidenziato che la piccola , a causa di questa patologia, Per_2 percepisce finanche una prestazione dall'INPS. Lo quindi, ha cercato di riavvicinarsi alla
CP_1 casa coniugale unicamente per fare sentire il suo affetto e la sua vicinanza ai figli, ed in particolare alla piccola , in quanto preoccupato per il turbamento manifestato. A motivare Per_2 detta scelta vi erano anche le restrizioni correlate al Covid e la circostanza che i figli studiavano con la DAD. Per tale ragione è stata organizzata la crociera indicata dalla ricorrente e, sempre per la medesima ragione, è stata avviata una breve terapia da uno psicologo, alla quale lo
CP_1 ha preso parte in considerazione della genitorialità, essendo rivolta esclusivamente alla mediazione familiare riferita alle esigenze di crescita dei figli. Diversamente dalle considerazioni della ricorrente, infatti, nel Ferragosto del 2021, solo per esigenze di ricongiungimento con i figli minori, lo decideva di partire per una crociera nel mare
CP_1 adriatico insieme alla ricorrente ed ai figli. Nel corso del viaggio lo ha consumato con la
CP_1 un rapporto sessuale, ma nessuna riconciliazione ne ha fatto seguito. La Pt_1 Pt_1 inoltrava un messaggio WhatsApp allo con scritto: “voglio vedere la faccia del giudice
CP_1 quando vede il video che mi hai obbligata a fare mentre facevamo l'amore in crociera!!” (SIC!). Ebbene, lo a tal proposito, non ha mai negato di aver avuto un rapporto consensuale con la
CP_1 ricorrente nel corso della citata crociera, piuttosto ha disconosciuto ogni intenzione della ricorrente di affermare una mai avvenuta riconciliazione. Va, inoltre, precisato che lo non
CP_1 ha mai visionato detto filmato, il quale è stato video ripreso su libera iniziativa della ricorrente. Lo inoltre, ha partecipato insieme alla ricorrente ad un viaggio di lavoro in Portogallo, in
CP_1 quanto vi era un evento fieristico sulla tecnologia, di interesse per la società Zulli Home Design srl, della quale anche la ricorrente è socia, vista l'intenzione all'epoca di intraprendere la vendita in e-commerce. Tuttavia, dalla messaggistica scambiata su WhatsApp risulta evidente che si è trattato di un viaggio di lavoro;
- Che lo ha, di fatto, cercato di riequilibrare la situazione familiare passando periodi a CP_1 casa esclusivamente per la necessità di supportare i figli in un periodo molto difficile e problematico, avendo a cuore le loro rispettive esigenze di crescita. Dalla lettura dei messaggi intercorsi tra la ricorrente e lo a mezzo WhatsApp emerge l'assenza di qualsivoglia CP_1 conciliazione;
- Che in data 3.09.2021, ovvero dopo la crociera, la così scriveva: “Se quello che Pt_1 vuoi sentire da me è il mio augurio…Tanti auguri per il matrimonio falso che avevi CP_1 creato. Sei stato molto bravo!!! Spero di cuore che nella vita tutto ti vada sempre meglio dalla Pag. 5 di 14
mia parte non so perché ti dovrei fare gli auguri… non hai chiesto scusa…non sei stato sincero…non hai chiesto di parlare e neanche ci hai provato…ma non ti preoccupare è tutto a posto…buona giornata.” Il 20 luglio 2021 la ricorrente così comunicava di aver sostituito le chiavi della serratura della casa coniugale: “giuseppe per correttezza ti informo che prenderò un nuovo cilindro da infilare nella porta, giacché ieri siete entrati nella casa senza il mio permesso con una chiave che non sapevo della sua esistenza!!!” Nel marzo 2022 lo si è recato poi CP_1 con la ricorrente in Roma dal Prof. presso il Campus Biomedico, poiché la Persona_5 piccola si doveva sottoporre a monitoraggio e test (certificato medico in allegato) per il Per_2 disturbo di cui è portatrice. Il medico curante, quindi, consigliava di far seguire la bimba da uno psicologo infantile nella zona di residenza per una terapia da fare in comune anche con i coniugi. La ricorrente contattava, pertanto, la dott.ssa , psicologa, per la terapia Persona_6 in sostegno della piccola (sono state fatte due o tre sedute dove si discuteva del rapporto Per_2 con la minore);
- Che, d'altra parte, non possono ritenersi lesivi nei confronti della ricorrente la proposizione di attività difensive in favore dello quali l'instaurazione di un procedimento di reintegra CP_1 nel possesso di immobile, ovvero della perdita di possesso di una autovettura di proprietà dell'azienda Occorre far presente che lo ha sempre ed Controparte_3 CP_1 ininterrottamente corrisposto alla ricorrente, a mezzo bonifico, il mantenimento di cui al decreto di separazione. Ed invero, lo in ottemperanza alle disposizioni concertate in sede di CP_1 separazione, non ha mai fatto mancare i mezzi di mantenimento ai di lui figli, versando mensilmente l'importo di Euro 800,00. Detto importo, ovviamente, è stato versato anche nel periodo dal 6.08.2021 al 24.06.2022 non essendo intervenuta alcuna riconciliazione;
- Che nel giugno 2022 la ricorrente comunicava allo di avere un nuovo partner ed
CP_1 iniziava a pubblicare video con quest'ultimo sul suo canale Instagram. Non risultano veritiere le considerazioni contenute nel ricorso introduttivo riferite alla mancanza di cure dello verso
CP_1 i figli. L'episodio riferito all'allenamento di calcio non è veritiero in quanto in quella occasione la lezione terminava con un anticipo di quindici minuti e lo veniva pertanto contattato
CP_1 dalla madre di un compagno del figlio, la quale lo rassicurava che lo avrebbe personalmente accompagnato a casa. Parimenti, l'episodio invece riferito alla mancata volontà di trascorrere del tempo con i figli non risulta veritiero, in quanto all'epoca lo accusava sintomi da Covid
CP_1 19 e non poteva avvicinarsi ai figli. In assenza dell'esito del tampone, in quella data lo si
CP_1 era semplicemente recato nel magazzino dell'attività, luogo separato dal negozio e dalla abitazione, per una urgenza correlata all'attività commerciale. D'altra parte, la signora
[...] disattendeva le pattuizioni di cui alla sentenza di separazione, decidendo Parte_1 di permanere nella casa coniugale nonostante lo avesse reperito, come da decreto di CP_1 omologazione, altra abitazione, ubicata sempre in Castrovillari, dotata di tre camere da letto separate. , pertanto, si è visto costretto a notificare alla CP_1 Parte_1 formale diffida ad adempiere del 5.09.2022, allegando alla stessa la dichiarazione del
[...] signor attestante la disponibilità di una villa sita in Castrovillari alla via dei Controparte_4
Gladioli n.
5. La seppur intestataria di contratto di locazione di Parte_1 una ulteriore abitazione sita in Castrovillari dove vivono i di lei genitori, continua a disattendere le condizioni di separazioni ed a mantenere il possesso della casa coniugale. ha CP_1 sempre sostenuto i di lui figli ed in particolare la piccola , la quale ha accusato Per_2 problematiche di socializzazione con i coetanei tanto da essere seguita da un neuropsichiatra infantile ed a causa di questa patologia percepisce una prestazione previdenziale. CP_1 ha, inoltre, depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la instaurando procedimento civile n. 2322/2022 R.G., la cui Parte_1 udienza è fissata presso il Tribunale di Castrovillari in data 14.02.2023. Nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio lo ha chiesto il collocamento presso la sua CP_1 abitazione dei figli minorenni, esprimendo dubbi sulla compatibilità del collocamento degli stessi presso la In seguito alla notifica della diffida ad adempiere e del ricorso Parte_1 Pag. 6 di 14
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ha avviato una attività Pt_1 diffamatoria e calunniosa in danno dello . Ebbene, in data 12.10.2022, veniva CP_1 dalla pubblicato come storia Instagram un video contenente la seguente frase Parte_1
“Ora si... che comincia il gioco ... non è per cattiveria si chiama giustizia” con la raffigurazione di un dito medio. Al termine del primo video, veniva dalla pubblicato un altro Parte_1 contenuto multimediale nel quale, simulando un brindisi, anticipava l'inizio di un gioco nei confronti di una “persona senza scrupoli” con evidente riferimento alla persona dello
[...]
Faceva ulteriore seguito la pubblicazione delle seguenti frasi: “Sapevi che la CP_1 falsificazione della firma è reato? Soprattutto per chiedere finanziamento ad insaputa della persona? Povero te! Spero solo che dio ti accompagni con tutto il male che hai fatto e ancora continui a fare… e con tutte le cose che dovrai chiarire legalmente... e questa è solo una delle tante” ed ancora “ahhh e questo sono solo alcune delle quali dovremmo affrontare… perché caro mio di guai ne hai combinato proprio assai”. In data 19.10.2022 veniva postato un nuovo video storia su Instagram in cui, mostrando il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio appena notificato, si esibiva in un canto intonando la parola in lingua spagnola
“felicità”. In data 21.10.2022 pubblicava un altro video storia su Instagram dove, mostrando gli interni della abitazione ed il frigorifero, accusava di aver staccato la corrente al CP_1 contatore con la frase scritta “qui usciranno tante cose fuori nei miei social se volete sapere la verità di questa famiglia . seguitemi perchè farò pubblico tante cose... non mi importa CP_1 chi ride su questo o chi mi appoggia ma quando ci sono dei minori uno deve avere un poco di coscienza”. A distanza di pochi minuti pubblicava un nuovo video storia sulla medesima piattaforma, registrato nel mentre si trovava alla guida di una autovettura con i figli minori a bordo, incurante dei rischi connessi a questo gesto, intenta sempre a denigrare la persona dello accusandolo di fare del male ai figli. In data 31.10.2022, quindi successivamente alla
CP_1 anticipazione dell'“inizio di un gioco” subiva una perquisizione domiciliare in
CP_1 esecuzione del decreto di sequestro di una carabina e di altre armi in suo possesso, disposto nell'ambito di procedimento penale, nel quale risulta indagato del reato di cui all'art. 612-bis c.p. , ritenendo detta denuncia calunniosa e strumentale alla difesa nel giudizio di
CP_1 separazione, non avendo mai commesso alcun reato nei confronti della Parte_1 sporgeva presso la Stazione dei Carabinieri di Castrovillari denuncia contro quest'ultima, dichiarando che alla base del comportamento della predetta vi sia un profondo rancore verso la di lui persona, ed anche la sua non accettazione del nuovo rapporto sentimentale che ha instaurato con altra donna a nome residente in [...]. Nella sua Persona_7 denuncia , infatti, dichiarava che in data 14.09.2022 alle ore 17:00, la
CP_1 Pt_1
notando la presenza della nello Show-Room della di lui azienda
[...] Persona_7
“Zulli Home Design srl”, sito in Castrovillari alla c.da Commenda, entrava nel negozio alla presenza di altri clienti per allontanarla dal negozio. In quella circostanza lo notava la CP_1 registrare la discussione nella quale insieme alla di lui madre, a nome Parte_1 CP_5
invitava la predetta ad allontanarsi dal negozio in quanto era di disturbo. In quella
[...] circostanza, ha riferito lo la registrava i figli facendogli dire che rivolevano la CP_1 Pt_1 loro famiglia.
- Che , inoltre, ha dovuto depositare ricorso, presso l'Ufficio del Giudice di CP_1
Pace di Castrovillari, per la perdita di possesso di un autocarro targato EK871MW di proprietà della “Zulli Home Design srl”, poiché utilizzato per fini personali dal luglio 2022 dalla Pt_1
[...]
- Che la ha dichiarato nei suoi video su Instagram e anche sul suo profilo Parte_1 della piattaforma Tik Tok di voler distruggere la persona dello;
CP_1
- Che giova ribadire che il suo primo video è stato postato in data 11.10.2022, ovvero, subito dopo aver ricevuto il ricorso per la perdita di possesso dell'autocarro;
- Che altri video sono stati pubblicati nelle sue storie dopo aver ricevuto in data 19.10.2022 il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Pag. 7 di 14
- Che in alcuni dei suoi video pubblicati in diretta, la ha interagito con altri Parte_1 utenti del social di Tik Tok accusando lo di fatti da lui non commessi e CP_1 diffamandolo pubblicamente;
- Che la svolge saltuaria attività lavorativa di insegnamento Parte_1 della lingua spagnola su internet tramite la piattaforma Italki, nonché svolge attività di influencer e creatrice di siti internet, percependo finanche il reddito di cittadinanza;
- Che lo lamenta comportamenti e modi di vivere della CP_1 Parte_1 non consoni alle esigenze di crescita dei figli minori ed, in considerazione dello
[...] stile di vita della nonché delle condizioni di vita dei figli, Parte_1 sempre abbandonati ai nonni materni, intende collocare, previa verifica della volontà dei minori,
i propri figli presso di sé;
- Che la infatti, è stata vista presso la di Castrovillari Parte_1 CP_6 insieme al di lei genitore e, nonostante il signor provveda al pagamento di 400,00 Euro per CP_1 ciascun figlio minore, spesso utilizza i prodotti della per la loro alimentazione;
CP_6
- Che vi sono, pertanto, dubbi sulla compatibilità del collocamento dei figli minori dello CP_1 presso la resistente e su un possibile turbamento psichico degli stessi correlato allo stesso collocamento.
Tanto premesso, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o improcedibile per mancato ripristino dello status quo ante alla separazione per carenza del requisito della riconciliazione di fatto ai sensi dell'art. 157 c.c. In subordine, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: 1) disporre il collocamento dei figli minori presso lo;
2) assegnare a CP_1
la casa coniugale sita in Castrovillari alla via Commenda;
3) disporre un assegno CP_1 di mantenimento a carico della ricorrente in favore dei figli minori dell'importo di Euro 200,00 per ciascun figlio;
4) condannare la ricorrente alla corresponsione dell'importo di Euro 13.607,00 indebitamente percepito dall'agosto 2021 a titolo di mantenimento.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 2.3.2023 ha disposto:
“Il Presidente A scioglimento della riserva assunta in data 28.2.2023;
ritenuto che
gli elementi rappresentati e documentati dalla ricorrente in sede di audizione, in ordine alla presenza comune dei coniugi ad eventi pubblici, alla partecipazione dello ad una CP_1 vacanza unitamente all'intero nucleo familiare, all'effettuazione di un viaggio da parte dei coniugi nonchè ai rapporti intimi intervenuti tra le parti, non contestati dal resistente, unitariamente valutati costituiscono validi elementi indiziari che lasciano desumere che sia stata ricostituita tra i coniugi, in modo durevole e non occasionale, la comunione materiale e spirituale dopo l'intervenuta pronuncia di separazione;
ritenuto, pertanto che la proposta domanda di separazione risulta ammissibile;
ritenuto che
, in assenza di particolari e sintomatiche situazioni che ne sconsiglino l'applicazione, debba essere privilegiato il regime dell'affidamento condiviso e la collocazione dei minori presso la madre nei termini indicati in dispositivo;
ritenuto di dover provvedere sulle ulteriori istanze come da dispositivo;
PQM
1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederli il martedì e giovedi dalle 16 alle 20.00 nonché di tenerli, a settimane alterne, il week end dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 di domenica.
3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, alternativamente, il Natale e il Capodanno nonchè l'Epifania un anno con il padre e un anno con la madre. Durante le feste Pag. 8 di 14
pasquali, le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i figli minori, in difetto di diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui le minori resteranno con il padre;
Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse delle minori.
5) Assegna la casa coniugale alla ricorrente e concede al coniuge un termine di giorni trenta per prelevare i propri effetti personali.
6) dispone che corrisponda un assegno mensile complessivo di € 500,00 quale CP_1 contributo per il mantenimento dei figli, ed un assegno mensile di € 250 in favore della moglie da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
7) Designa il dott. Bucciarelli quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 22.6.2023 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
8) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
9) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
10) dispone la trasmissione degli atti al PM”. Rimesse le parti dinanzi al G.I., sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., disposti indagini patrimoniali a mezzo della Guardia di finanza ed è stato disposto l'ascolto dei minori.
All'udienza del 28.11.2024 sono stati parzialmente integrati i provvedimenti di cui all'ordinanza del 2.3.2023 prevedendo, su concorde richiesta delle parti, l'espressa indicazione della ripartizione delle spese straordinarie, in quanto omessa nell'ordinanza presidenziale. Per l'effetto, nel verbale di udienza è stato previsto: “Ad integrazione dell'ordinanza presidenziale del 2.3.2023, PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo.”. All'udienza del giorno 28.11.2024 le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La riconciliazione
L'art. 157 c.c. prevede che: “ I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.”. Pag. 9 di 14
La riconciliazione, dunque, sia essa intervenuta con una espressa dichiarazione o con un comportamento incompatibile con lo stato di separazione fa cessare gli effetti della sentenza di separazione indipendentemente dall'intervento del giudice.
La riconciliazione, peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale opera anche in caso di precedente separazione consensuale (v. Cass. civ. n. 6330/1982).
La conseguenza del ripristino del rapporto matrimoniale, che riacquista quindi pienezza di contenuto cessando la quiescenza ai doveri coniugali, è che, una volta intervenuta la riconciliazione, un nuovo titolo di separazione potrà derivare solo da un successivo provvedimento contenzioso o dalla omologazione di un ulteriore accordo di separazione consensuale.
La riconciliazione, quanto alla forma, può tradursi in una volontà negoziale ossia con le espresse dichiarazioni dei coniugi che fa venire meno gli effetti della separazione, ovvero per facta concludentia. In quest'ultimo caso è essenziale la verifica dell'animus conciliandi, ossia dell'intenzione da parte dei coniugi di porre fine allo stato di separazione con il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Nel relativo accertamento, attesa la peculiarità del fatto oggetto di esame, il giudice di merito deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita piuttosto che a elementi psicologici permeati di soggettività.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame sin dal ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto che tra le parti è intervenuta la riconciliazione “morale e materiale” dal 6 agosto 2021 e fino al 24 giugno 2022, allorquando la convivenza diveniva di nuovo intollerabile. In particolare, la parte ricorrente, anche in sede di audizione all'udienza presidenziale, ha allegato che le parti hanno ristabilito la coabitazione, effettuato viaggi insieme, effettuato uscite pubbliche ed avuto rapporti sessuali.
Il resistente non ha formulato una specifica contestazione circa le circostanze di fatto allegate, limitandosi a dedurre che, nella specie, non rappresenta ripristino della vita coniugale una sporadica ripresa dei rapporti sessuali, né la convivenza dei coniugi nella stessa casa, peraltro di proprietà dello CP_1
Le allegazioni della ricorrente, oltre che non contestate, trovano sostegno nell'ampia produzione documentale, neppure oggetto di specifica contestazione, ove i coniugi sono ritratti in plurime fotografie che rappresentano la presenza comune ad eventi in pubblico, la loro presenza in plurimi momenti e luoghi, anche con i minori, nell'arco di tempo di riferimento. Neppure è contestata l'organizzazione di un viaggio di piacere unitamente a tutta la famiglia e di un altro viaggio dei coniugi insieme in Portogallo per un corso di formazione della resistente.
La pacifica ammissione di rapporti intimi tra le parti e la non contestazione in ordine ad una ripresa della convivenza in epoca successiva al decreto di omologa della separazione e fino al giugno del 2022 sono tutti elementi univocamente espressivi della ricostituzione tra i coniugi, in modo durevole e non occasionale, della comunione materiale e spirituale dopo l'intervenuta pronuncia di separazione.
Nel caso di specie, infatti, non contestata la durevole coabitazione e la condivisione della vita familiare, espressa dai dati sopra indicati, lo non ha dedotto elementi idonei a suffragare una CP_1 diversa ricostruzione rispetto a quella ricavabile da tali elementi oggettivi. In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, infatti, giova rammentare che il coniuge che eccepisce la avvenuta riconciliazione ha l'onere di provare l'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione, mentre spetterà al coniuge interessato a paralizzare l'eccezione dimostrare che il nuovo assetto posto in essere era tale da non integrare una ripresa della convivenza (v. Cass. Civ. n. 12314 del 2007).
Nella specie, la prova testimoniale richiesta dallo non è stata ammessa, né è stata CP_1 specificamente reiterata l'istanza di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni. Pag. 10 di 14
A tutto voler concedere, già a livello assertivo, gli elementi dedotti dallo non sono idonei a CP_1 suffragare alternative ricostruzioni. In particolare, lo assume che la convivenza sarebbe ripresa anche per esigenze di migliore CP_1 accudimento dei minori e, in particolare, di , che veniva seguita da un neuropsichiatra Per_2 infantile per problemi di socializzazione. Tuttavia, l'unico referto prodotto in atti è relativo ad una visita effettuata dalla minore nel mese di marzo del 2022 e, dunque, a molti mesi di distanza dalla ripresa della convivenza, sicchè non vi è alcuna evidente relazione tra la ripresa della convivenza e le problematiche vissute da . Per_2
Anche la circostanza relativa all'avvenuto pagamento del contributo di mantenimento previsto in sede di omologa della separazione, di per sé, non evocativa dell'assenza della riconciliazione.
Ed infatti, non solo tali pagamenti ben possono costituire somme percepite dalla ricorrente per la gestione del menage familiare, ma peraltro, nella perdurante presenza del decreto di omologa, i pagamenti potrebbero essere sorretti da finalità di carattere fiscale.
In definitiva, alcuna prova documentale o idonea ad essere ammessa è stata articolata dalla parte resistente.
Per l'effetto, riconosciuta l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, va esaminata la domanda di separazione, fondata su una situazione di fatto successiva alla riconciliazione.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la nuova cessazione della convivenza, il deposito da parte dello della domanda di CP_1 divorzio – giudizio, poi, definito con declaratoria di improponibilità della domanda (cfr. sentenza del 24.9.2024 in atti) -, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Alcuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione.
4. L'affidamento dei figli minori A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155
c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore Pag. 11 di 14
non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nella specie non sono stati allegati e provati elementi di pregiudizio per i minori derivanti dall'applicazione della regola dell'affido condiviso Invero, le generiche allegazioni di parte ricorrente a sostegno della richiesta di affido esclusivo sono sfornite da qualunque prova, né dall'ascolto dei minori sono emersi elementi indicativi della carenza di idoneità genitoriale delle parti.
D'altronde, la stessa ricorrente nel successivo svolgimento del giudizio ed anche in sede di comparsa conclusionale ha chiesto l'applicazione della regola dell'affido condiviso. Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, già disposto dal Presidente del Tribunale ed anche per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso il padre il tribunale reputa che vada confermato quanto disposto dal Presidente del Tribunale.
A tal fine, in particolare, si evidenzia che entrambi i minori hanno dichiarato di avere un buon rapporto con il padre (genitore non collocatario) e di volere che la situazione di fatto resti immutata.
5. L'assegnazione della casa familiare
Tenuto conto di quanto disposto al paragrafo precedente in merito all'affidamento e collocazione dei minori, la casa coniugale non può che essere assegnata alla ricorrente, poiché viene in rilievo l'esigenza di conservare l'habitat domestico che si è ormai consolidato e nel quale i minori vivono ormai da tempo.
In definitiva, alla luce della necessità di tutelare al meglio l'interesse dei minori va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
6. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere priva di occupazione e di non essere titolare di immobili.
Dalla relazione della guardia di finanza in atti, in effetti, emerge che la ricorrente non è titolare di beni immobili, e che nel 2022 ha avuto entrate di circa 8.000 da parte dell'INPS, mentre nel 2023 entrate per circa 6.000 euro.
La ricorrente, inoltre, è titolare di una quota del 10% della società Zulli Home Design S.r.l. Per lo invece, legale rappresentante e socio al 90% della sopra indicata società, da quanto CP_1 risulta dalle indagini della guardia di finanza l'ultimo reddito disponibile è del 2022 ed è indicato nella somma di euro 1.800,00.
Dalle indagini patrimoniali, inoltre, risulta che la società di cui le parti sono socie ha componenti positivi superiori a 500.000 euro ed un utile nel 2023 di 27.859 euro. Lo inoltre, è titolare di un consistente patrimonio immobiliare di 14 immobili, in relazione ai CP_1 quali, solo per sei, è nudo proprietario, mentre per gli altri è proprietario.
7. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio.
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Le risorse economiche di ciascun genitore. Pag. 12 di 14
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nel caso di specie può essere confermato quanto stabilito dal Presidente, come richiesto anche dalla parte resistente nella memoria di replica depositata, nonché, in via subordinata, dalla stessa parte ricorrente nella memoria del 29.3.2023. D'altronde, non risulta suffragata da specifica allegazione, anche relativa al tenore di vita goduto, la domanda della ricorrente volta ad ottenere un contributo in misura maggiore a quella stabilita in sede presidenziale, risultando congrua tale ultima determinazione.
Ciascuno dei genitori, poi, dovrà farsi carico della metà delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo.
8. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Pertanto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n° 9878).
Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa
(arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del 2010).
Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni reddituali di parte ricorrente, va accolta la domanda della ricorrente, non essendo la stessa titolare di adeguati redditi propri.
Nel caso di specie, considerato che la ricorrente non ha occupazione e non è titolare di beni immobili, tenuto conto della condizione patrimoniale dello appare congruo confermare CP_1
l'importo già previsto in sede presidenziale per il mantenimento del coniuge. Pag. 13 di 14
9. Inammissibilità delle ulteriori domande
Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro.
Per l'effetto, è inammissibile la domanda proposta dallo volta alla restituzione delle somme CP_1 corrisposte a seguito della riconciliazione ed in esecuzione del decreto di omologa della separazione.
Altresì inammissibile è anche la domanda di rilascio del passaporto e carta di identità per i minori formulata dalla ricorrente, trattandosi di competenza riservata al giudice tutelare (sempre nei limiti derivanti dalla nuova versione dell'art. 3 della l. 1185/1967). 10. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCERTATA la cessazione degli effetti del decreto di omologa n. cronol. 9475/2021 del
9/09/2021 del Tribunale di Castrovillari per la riconciliazione tra i coniugi, per l'effetto,
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati;
B. AFFIDA i figli minori ad entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in motivazione, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di vista del padre secondo quanto riportato in motivazione;
C. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore del CP_1 ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), e l'assegno di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie;
dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le seguenti spese extra assegno ordinarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che Pag. 14 di 14
le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le seguenti spese extra assegno straordinarie: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore;
G. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande;
H. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
I. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altomonte per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 62, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
J. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30.11.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò