Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 266/16 R.G.A.C., cui è riunito il fascicolo 149/18 RG,
posta in decisione con ordinanza del 30.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente tra
c.f. quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
per atto a rogito del Notaio di Brescia del 2.2.2017, Rep.
[...] Persona_1
103243 e Racc. 35834 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Grillo;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE nel giudizio 266/2016 e CONVENUTA nel giudizio 149/2018–
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, codice fiscale Controparte_3
n e partita I.V.A. di gruppo n , quale mandataria in nome e per P.IVA_2 P.IVA_3
conto di in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa, Controparte_4
giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Grillo
pagina 1 di 19
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Controparte_5 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] il [...] col Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avvocato Francesco Benedetto e dell'avvocato Daniele Crea;
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE nel giudizio 266/2016-
E
col patrocinio dell'avv. Controparte_6
Felice Domenico Retez;
- ATTRICE NEL GIUDIZIO RG 149/20108
e
OGGETTO: accertamento saldo conto corrente
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_5 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1441/16 con cui veniva ingiunto loro, in solido con il pagamento a favore di della Controparte_6 CP_2
complessiva somma di €. 143.518,12, il tutto oltre interessi di mora in ragione del tasso applicato al finanziamento (3,00%) maggiorato di 2 punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dal 19.4.2013 al soddisfo, nonché, le spese e competenze della procedura ingiunzionale, in forza di contratto di finanziamento a favore della società, di cui i sigg.ri risultavano fideiussori. Parte_2
Instaurato così il giudizio di opposizione portante il n. R.G. 5297/2013, si costituiva la pagina 2 di 19 con propria comparsa, nella quale venivano contestati tutti i motivi di Controparte_2
opposizione. Successivamente, a seguito dell'intervenuto fallimento dell'obbligata principale, il giudizio veniva dichiarato interrotto e riassunto dai soli garanti sigg.ri e . Rimaneva contumace il fallimento. Quindi, il giudizio Controparte_5 Parte_1
veniva definito con sentenza n. 1726/2015, la quale così statuiva: “a) dichiara
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza ad emettere ildecreto ingiuntivo opposto,
essendo competente il Tribunale di Bari ovvero quello di Reggio Calabria, dinanzi al quale
rimette le parti con termine di Legge per la riassunzione del giudizio;
b) per l'effetto dichiara
la nullità del decreto ingiuntivo n. 1441/2013 emesso il 19.9.2013 che deve essere revocato;
c) condanna al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Il giudizio veniva riassunto dalla nei confronti dei Sigg.ri CP_2 CP_5
e al fine di ottenere la loro condanna al pagamento, in solido,
[...] Parte_1
della complessiva somma di €. 143.518,12, il tutto oltre interessi di mora in ragione del tasso applicato al finanziamento (3,00%) maggiorato di 2 punti percentuali e, comunque,
entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti,
maturati e maturandi dal 19.4.2013 al soddisfo. A tale giudizio in riassunzione veniva assegnato il n. 266/2016 RG Tribunale di Reggio Calabria.
Si costituivano ritualmente i signori e , con comparsa di Controparte_5 Parte_1
costituzione e risposta depositata in data 09 maggio 2016, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis In rito - fissarsi nuova udienza
per consentire la chiamata in causa del terzo società Controparte_7 Controparte_6
in persona del curatore dr. , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per tutti i motivi
[...] Controparte_8
di cui in narrativa. Nel Merito: - accertare e dichiarare che il rapporto di garanzia
intercorrente tra le parti del presente giudizio sia da qualificare giuridicamente quale
pagina 3 di 19 fideiussione specifica anziché contratto autonomo di garanzia, per tutti i motivi di cui in
narrativa - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla banca CP_2
nei confronti della società (oggi fallita) per tutti i motivi di cui in Controparte_6
narrativa (illegittima applicazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali, CMS, usura
etc. ai rapporti di conti corrente ed affidamento di cui in narrativa) che ci si riserva di provare
nell'ambito della fase istruttoria del presente procedimento;
- accertare e dichiarare lo
sforamento degli oneri complessivamente posti a carico della società Controparte_6
oggi fallita, (ivi comprendendo tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
[...]
convenute e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse) di cui al contratto di
finanziamento n. 116160 stipulato in data 03 dicembre 2009 tra la società
[...]
oggi fallita, e la rispetto alla soglia usura prevista per la Controparte_6 Controparte_2
categoria di operazioni ed il periodo di riferimento e, dunque, dichiarare la nullità delle
relative clausole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1419, II
comma, e 1815, II comma cod. civ. e che, pertanto, il contratto in argomento dovrà
Cont trasformarsi forzosamente da “oneroso” a “gratuito”, dovendo (oggi fallita) restituire solo
l'importo capitale e, per l'effetto - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di
[...]
ad escutere la garanzia prestata dai signori e per CP_2 CP_5 Pt_1
intervenuta integrale compensazione. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed
onorari. Con riserva di ulteriormente articolare, argomentare, dedurre, produrre, formulare
istanze.”
Il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di giorni 15 per introdurre detto procedimento, fissando nuova udienza per il giorno
07.06.2017.
pagina 4 di 19 In data 03 gennaio 2018, nelle more del deposito delle memorie istruttorie autorizzate nel procedimento in argomento, la Parte_3
notificava atto di citazione nei confronti di (già ) Controparte_10 Controparte_2
con prima udienza fissata per il giorno 26.04.2018 e conseguente iscrizione a ruolo della causa che veniva rubricata con R.G. n. 149/2018.
La Curatela chiedeva di dichiarare l'invalidità e/o la nullità di ogni clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale, il tasso d'uso, e la cms relativa al c.c. 466 e di tutti gli altri rapporti-anticipi di cui la società ha goduto nel corso del rapporto. In particolare, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità delle condizioni generali del contratto di apertura di conto corrente, con riferimento ad interessi anatocistici, spese, costi e competenze in menzione, indebitamente applicati dalla banca nel corso dell'intero rapporto e, di conseguenza, di determinare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verràeffettuato in sede di CTU tecnico — contabile, con la consequenziale condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse, oltre interessi legali, di mora e rivalutazione monetaria maturati e maturandi o a quell'altra somma maggiore o minore risultante da CTU ed in corso di causa, in favore dell'attore, con interessi creditori legali, di mora e rivalutazione monetaria.
I due giudizi venivano riuniti e istruiti mediante consulenza tecnica d'ufficio e successive integrazioni.
Nel corso del giudizio interveniva , quale mandataria di Controparte_3
quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_4 Controparte_10
Con ordinanza del 30.11.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1.In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di estromissione di CP_11
pagina 5 di 19 , incorporante , non essendovi l'accordo tra le parti. CP_12 CP_10
2.
Bisogna in primo luogo interrogarsi sulla natura della fideiussione prestata dai sigg.ri
. Parte_2
Come e' noto, il contratto autonomo di garanzia e' una figura di garanzia personale elaborata alla fine dell'800 dalla dottrina tedesca, denominata Garantievertrag, in contrapposizione alla tipica figura della garanzia accessoria ed è' il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente, ovvero "a prima richiesta" la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validita' o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eventuali eccezioni.
L'unica possibile eccezione per il garante è costituita da quella sollevata contro chi abbia agito con dolo al fine di indurlo alla conclusione del negozio (c.d. exceptio doli), e poi ne abbia chiesto in malafede l'adempimento.
Nell'ipotesi di contratto autonomo di garanzia (cosi' inteso con riferimento alla espressa rinuncia alle eccezioni ed alla promessa dell'immediatezza del pagamento da parte del garante, ma non anche alla definizione formale datane dalle parti) il garante deve provvedere al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilita' di addurre contestazioni e prescindendo dall'esistenza di contrasti tra il garantito ed il creditore relativamente al rapporto sottostante.
Cio' che contraddistingue, pertanto, il contratto autonomo di garanzia e' l'assoluta mancanza di accessorieta' rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che e' rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
Mentre il fideiussore e' debitore allo stesso modo ed ampiezza del debitore principale,
obbligandosi direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il pagina 6 di 19 creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione cio' avvenga.
In buona sostanza, la causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
Nel caso di specie tali caratteristiche non risultano sussistere nel contratto in questione in quanto le clausole nel loro complesso portano a ritenere sussistente il carattere di accessorietà dell'obbligazione sorta rispetto all'obbligazione del debitore principale per cui il contratto risulta assolvere alla sola funzione di garantire l'adempimento di detta obbligazione. In tal senso depone lo stesso articolo 1) che prevede che il contratto garantisca tutto quanto dovuto dal debitore, mentre la previsione del diritto di escussione immediata a semplice richiesta scritta (art. 8), la previsione di l'estensione della garanzia alla restituzione delle somme erogate anche nel caso di declaratoria di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 9), nonché l'impossibilità di proporre eccezioni da parte del fideiussore riguardo al momento in cui la banca decida di recedere dal rapporto con il debitore (art. 10), non sono sufficienti a far ipotizzare la presenza di un contratto di garanzia del tutto svincolato dal contratto principale, in quanto le deroghe portate alla disciplina del rapporto tipico di fideiussione costituiscono una manifestazione di autonomia contrattuale che non ne altera i contenuti tipici trasformandolo in un contratto autonomo di garanzia. Infatti permane la possibilità di proporre le eccezioni che potrebbero essere proposte dal fideiussore, non avendo l'art. 10) una portata generale tale da escludere detta facoltà e la stessa previsione dell'art. 9) non si pone in contrasto con il principio di accessorietà di cui all'art. 1939 c.c. in quanto limita la garanzia alle sole somme già erogate all'atto del venir meno della validità ed efficacia dell'obbligazione principale.( così Corte Appello Venezia n. 222/2022).
pagina 7 di 19 Ciò comporta che i fideiussori possono opporre tutte le eccezioni che può opporre il debitore principale.
E' infondata la domanda di nullità della fideiussione per conformità alle stesse allo schema ABI.
Sul punto va evidenziato che sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
che hanno statuito che I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in
concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti.
In specie, le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, sono:la clausola di reviviscenza (n.2);la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n.6);la clausola di sopravvivenza (n.8).
Orbene, nel caso in esame, non essendovi alcuna allegazione che faccia ritenere che senza quelle clausole non sarebbe stato stipulato il contratto, l'unica possibile conseguenza sarebbe la nullità parziale delle singole clausole.
2.1.
Poiché i fideiussori eccepiscono la compensazione con il preteso credito derivante dall'invalidità del rapporto di conto corrente e conto anticipi, occorre esaminare le questioni di nullità fatta valere che sono comuni al giudizio introdotto dalla Curatela.
pagina 8 di 19 In primo luogo, vanno riepilogati i rapporti esistenti tra le parti per come esposti dal CTU.
A) Conto corrente n. 466-13 stipulato in data 22/11/1994 per come risulta dal contratto
allegato nella documentazione depositata, prevede le seguenti voci contrattuali:
tasso creditore corrispondente al 1,50%; tasso debitore per aperture di credito pari
al 17,75%, tasso scoperto di conto corrente del 19,00% aliquota massimo scoperto
pari al 0,375; dalla documentazione risulta, che gli estratti conto della banca CP_2
(ex CARICAL) son stati depositati a far data dal 01/01/1996 con saldo inziale a
debito della società pari a £.202.097.522 con ultimo Controparte_13
movimento in data 23/01/2012 con saldo a debito del correntista per €.105.102,30. Il
presente conto corrente come rilevato dal CTP di parte dott. è mancante o Persona_2
illeggibile in alcuni trimestri, mentre in altri casi è stato estremamente difficoltoso
estrapolare i relativi dati, pertanto, il CTU ha provveduto a derivare in caso di
mancanza o illeggibilità i dati dal conto scalare, cercando di ricostruire i vari
movimenti. Sono totalmente mancanti i conti correnti precedenti all'anno 1996 e
successivi al 23/01/2012; - B) Conto corrente n.496-43, non è presente il contratto,
sono depositati gli estratti conto della banca (ex CARICAL) a far data dal CP_2
31/12/1995 con saldo inziale a debito della società pari a Controparte_13
£.0,00 con ultimo movimento in data 20/10/2008 con saldo a debito del correntista
per €.0,00. Si rileva che sono mancanti tutti gli estratti conto dal 01 gennaio 2001 al
31 dicembre 2007.
C) Conto corrente n.700-04, non è presente il contratto, risultano depositati gli estratti
conto della banca a far data dal 02/01/2009 con saldo inziale a debito della CP_2
società pari a €. 24.046,38 con ultimo movimento in data Controparte_13
31/12/2009 con saldo a debito del correntista per €. 12.000,00; - D) Conto corrente
pagina 9 di 19 n.000-15, non è presente il contratto, risultano depositati gli estratti conto della banca
a far data dal 12/03/2009 con saldo inziale a debito della società CP_2 CP_13
pari a €. 196.356,69 con ultimo movimento in data 31/12/2010 con saldo
[...]
a debito del correntista per €.0,00, si fa presente che anche con riferimento al periodo
01/01/2009 – 31/12/2010 sono mancanti diversi estratti conto e movimenti relativi;
- E)
Conto corrente n.000-01, non è presente il contratto, risultano depositati gli estratti conto
della banca a far data dal 01/10/1999 con saldo inziale a debito della società CP_2
pari a £. 503.480.662 con ultimo movimento in data CP_6 CP_13
31/12/2010 con saldo a debito del correntista per €.0,00; - F) Conto corrente n.476-14,
non è presente il contratto, risultano depositati gli estratti conto della banca (ex CP_2
CARICAL) a far data dal 01/01/1996 con saldo inziale a debito della società
pari a £. 503.480.662 con ultimo movimento in data CP_6 CP_13
31/07/1999 con saldo a debito del correntista per €. 0,00; - G) Conto corrente n.518-04,
non è presente il contratto, risultano depositati gli estratti conto della banca a far CP_2
data dal 01/01/2008 con saldo inziale a debito della società Controparte_13
pari a €. 225.349,15 con ultimo movimento in data 30/11/2010 con saldo a debito del
correntista per €.0,00; questo conto è caratterizzato da diversi conti anticipi per estinzione
fatture
2.2. La prima questione concerne la nullità dei contratti priva di forma scritta.
La domanda è fondata.
Invero, solo il contratto Conto corrente n. 466-13 risulta stipulato in forma scritta.
Di conseguenza va dichiarata la nullità di tutti gli altri rapporti contrattuali.
Non persuade quanto esposto dalla sulla circostanza che le aperture di credito CP_2
erano regolate dal conto corrente ordinario e, in particolar modo, dall'art.
6. Invero, Invero
pagina 10 di 19 la Sumprema Corte ha sempre affermato che in materia di disciplina della forma dei
contratti bancari, il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 2, stabilisce che il
C.I.C.R. mediante apposite norme di rango secondario possa prevedere che particolari
contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne
discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003, il contratto di apertura di
credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato
per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Sez. 1 -,
Sentenza n. 7763 del 27/03/2017). Il principio di diritto, cui va data continuità, è che - fermo
restando l'onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all'art. 117 T.U.B. - il requisito
di forma possa ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto
le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si
innesti. Invero il rispetto della forma del contratto prevista dall'art. 117, comma 2, non Pt_4
può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere
contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto. E' ben possibile che le parti
stipulino un contratto per iscritto e in esso prevedano che alcune o tutte le condizioni in esso
pattuite si applichino anche a futuri rapporti contrattuali che tra di esse vengano ad esistere.
Nel caso di specie, tuttavia nel contratto di conto corrente ordinario non è previsto che le condizioni si applichino alle future aperture di credito ma l'art. 6 prevede solo come il correntista possa utilizzare tali somme.
Di conseguenza, per i conti correnti diversi dal principale non potranno applicarsi gli interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale e la CMS.
2.3.
Quanto all'eccezione di illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo, la stessa è fondata.
Invero l'art. 7 del contratto 466-13 prevede la capitalizzazione trimestrale per i conti che pagina 11 di 19 risultino debitori e quella annuale per i conti che risultino creditori.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000,
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25,
comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e,
conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva,
poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola,
pagina 12 di 19 l'avrebbero creata (così, per tutte, Cass. SS.UU. 21095 del 4.11.2004, poi seguita dalla giurisprudenza successiva;
cfr Cass. 4094 del 25.2.2005; Cass. 10955 del
19.5.2005; Cass. SS.UU. 24418 del 2.12.2010; Cass. ord. 20172 del 3.9.2013), con la precisazione che tale nullità è soggetta al rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr Cass.
4853 dell'1.3.2007; Cass. 23974 del 25.11.2010).
Più precisamente, va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola, che per quello successivo, in quanto la banca convenuta non si è adeguata alla delibera del 9 febbraio 2000, la quale,
all'art. 7 co. 3, prevede la possibilità di salvare i precedenti contratti bancari solo a condizione che, in presenza di nuove clausole aventi carattere peggiorativo, le stesse vengano specificamente approvate per iscritto dalla clientela, considerando sufficiente per le clausole non peggiorative la mera comunicazione alla controparte del rapporto.
Ebbene, la giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo Giudice,
ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo poiché le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di
Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014;
Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento
sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale
Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005
Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II,
09/02/2016).
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità per il periodo successivo alla Delibera Cicr, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca deve pagina 13 di 19 considerarsi illegittimo .
Con la conseguenza che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non andrà operata alcuna capitalizzazione conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.
2.4.
Quanto alla CMS va rilevato che la stessa è nulla perché non è determinata in modo specifico per come evidenziato dal CTU .
In merito questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “ si tratta di
clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale
applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La
commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice
messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita
allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole
di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza
dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della
commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo,
né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè
se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se
l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero
a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto
distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente
determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di
requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto
pagina 14 di 19 criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi
trimestrali di chiusura periodica del conto. (Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n.
2058)
2.5.Parte attrice ha poi contestato l'applicazione di tassi usurari.
Il CTU ha evidenziato che Dall'analisi preliminare risulta che la verifica dell'usura originaria
non può essere effettuata per alcun contratto, in quanto il Conto corrente n. 466-13 stipulato
risulta stipulato in data 22/11/1994 (prima dal 1996); mentre tutti gli altri contratti, pur se
stipulati (presumibilmente) successivamente al 1996 non risulta presente il contratto
originario
Non è possibile applicare la verifica dell'usura sopravvenuta così come statuito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24675/2017.
3.Il CTU, applicando tali criteri, ha accertato che, per il conto corrente 466-13 il saldo a credito è pari ad euro 171.104,16.
Per il conto corrente Conto corrente n. 496-43 il saldo è a credito per € 49.978,91.
Conto corrente n. 700-04 saldo a credito +€. 12.098,38
Conto corrente n. 000-15: saldo a credito € 17.081,99.
Conto corrente n. 590-01: saldo a credito € € 149.508,61
Conto corrente n. 467-14: saldo a credito € 120.303,32
Conto corrente n. 518-04: saldo a credito € 48.271,17.
In ordine alla documentazione in atti e alla contestata carenza documentale, va evidenziato la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti principi: “ In tema di rapporti
bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del
conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le
eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali
pagina 15 di 19 movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,
attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile
accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di
cui il correntista richiedente è onerato.( Cass n. 10293 del 18/04/2023).
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione
di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto CP_2
periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti
rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole
operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il
ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli
intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere
della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva
prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli
temporali).Cass n. 37800 del 27/12/2022
Applicando tali principi al caso in esame, sono attendibili i conteggi per il conto corrente
466-13 perché il CTU è partito dal saldo a debito per il correntista e ha fatto riferimento ai conti scalari. Non sono attendibili i calcoli per il conto corrente 496-43 perché è mancante un intero periodo dal 2001 al 2007; allo stesso modo per i conti n. 700-04 e 00-15 perché
risultano depositati pochi estratti conto;
così per il conto corrente 59000-01 laddove mancano diversi periodi, senza estratti scalari;
risultano corretti tutti gli altri conteggi per i conti n.476-14 e n.518-04, essendo il CTU partito dal saldo a debito ed essendoci sufficienti continuità.
pagina 16 di 19 Il totale del rapporto dare-avere è pari ad euro 339.678,65 a credito per il correntista.
4.Alla luce di quanto esposto, va accolta parzialmente la domanda della Curatela e dichiarata la nullità dei conti anticipi per mancanza di forma scritta e con riferimento al conto corrente 466-13 la nullità della clausola anatocistica e della CMS.
Va accertato che il rapporto dare-avere tra le parti è pari ad euro 339.678,65 a credito
per il correntista.
5.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda della curatela, e Controparte_4
in solido vanno condannate al pagamento a favore della stessa Controparte_14
dell'importo di euro 339.678,65 oltre interessi al tasso ex art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda giudiziale al soddisfo.
6.
Allo stesso modo, essendo emerso un credito del correntista, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, va rigettata la domanda della confronti dei Controparte_15
fideiussori. Ogni altra questione resta assorbita.
7.
Considerato il parziale accoglimento delle domande della Curatela, le spese di lite vengono compensate nella misura della metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo, viene posto a carico di e dell'interveniente in solido ed a favore di parte attrice. Controparte_14
e vanno condannate in solido al pagamento delle Controparte_14 Controparte_4
spese di lite in favore di e , nella misura indicata in Parte_5 Parte_1
dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte e Controparte_14
pagina 17 di 19 dell'interveniente in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando,
sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così
provvede :
1) Accoglie parzialmente le domande proposte dalla Curatela fallimentare di
e, per l'effetto, dichiara la nullità dei conti anticipi per Controparte_6
mancanza di forma scritta e con riferimento al conto corrente 466-13 la nullità della
clausola anatocistica e della CMS.
2) Accerta e dichiara che il rapporto dare-avere tra le parti è pari ad euro 339.678,65 a
credito per il correntista.
3) Condanna e in solido al pagamento a Controparte_4 Controparte_14
favore della Curatela dell'importo di euro 339.678,65 oltre interessi al tasso ex art.
1284 IV comma c.c., dalla domanda giudiziale al soddisfo.
4) accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dalla oggi , ad CP_2 CP_4
escutere la garanzia prestata dai signori e per intervenuta CP_5 Pt_1
integrale compensazione, e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta nel giudizio
266/16 nei loro confronti.
5) Compensa le spese di lite tra e Parte_3 CP_4
e in ragione della metà, ponendo il residuo che liquida in euro Controparte_14
11.229,00 per compensi ed euro 625,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva, a
carico di parte convenuta e dell'interveniente in solido ed a favore di parte attrice.
pagina 18 di 19 6) Condanna e in solido al pagamento delle Controparte_14 Controparte_4
spese di lite in favore di e che liquida in euro Parte_5 Parte_1
11977,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva se dovute ed euro 1251,50 per
spese vive, con distrazione a favore del difensore.
7) Le spese di ctu restano definitivamente a carico e dell'interveniente in Controparte_14
solido.
Reggio Calabria, 24.04.2025
IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
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