Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 3620/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
1. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Aracatuba, Stato di San Paolo (Brasile), in Avenida Padre Joao Maria n. 1145, apto n. 93,
2. , nato in [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Stato di San Paolo (Brasile), in Rua José do Couto Moraes n. 191, Torre Andaluzia, apto 71,
3. , nato in [...] il [...], residente in [...], Stato Controparte_2
di San Paolo (Brasile), in Rua José do Couto Moraes n. 191, Torre Andaluzia, apto 71,
4. , nata in [...] [...], residente in [...], Stato di Parte_2
San Paolo, in Rua Mario Gonzaga Junqueira n. 2-25, Casa 07,
5. , nato in [...] il [...], residente in [...], Persona_1
Stato di San Paolo (Brasile), al Beco Sao Judas n. 30,
6. , nata in [...] il [...], residente in [...], in Persona_2
Avenida Caetano Gornati n. 1101, Casa 555, Engordadouro, in proprio e in qualità di madre
figlia minore:
7. , nata in [...] il [...], residente in [...], in Controparte_4
Avenida Caetano Gornati n. 1101, Casa 555, Engordadouro,
8. , nato in [...] il [...], residente in [...], Stato di San Parte_3
Paolo, in Avenida Nossa Senhra do Sabarà, n. 4595, blocco 01, apto 28, Vila Emir,
9. , nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_5
Celestino n. 28, Vila Olimpia, in Campo Limpo Paulista-San Paolo (Brasile),
10. , nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_6
Primeiro de Dezembro n. 484, Jardim Marsola, in Campo Limpo Paulista-San Paolo (Brasile),
11. , nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_4
Franzin n. 5291, Quartiere Sao Bento, città di Auriflama, San Paolo (Brasile),
12. , nato in [...] il [...], residente in Parte_5
Rua Tomaz Martines Vendù n. 6116, Quartiere Santa Maria, città di Auriflama, San Paolo
(Brasile),
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Avv. Riccardo D'Archi,
elettivamente domiciliati in Bergamo, via G. Garibaldi n. 9/c, nello studio del loro procuratore;
RICORRENTI
CONTRO
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
****** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...], figlio di e Persona_3 Persona_4
, entrambi cittadini italiani, successivamente emigrato in Brasile dove è Persona_5
deceduto il 05/10/1965, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
I ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, così provvedere:
- accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per essere
discendenti diretti di cittadino italiano per nascita e, per l'effetto,
- ordinare al convenuto e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_7
comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario, cpa e iva da
attribuire in favore del sottoscritto procuratore avendone fatto anticipo.”
Il si è costituito in giudizio, non opponendosi all'accoglimento del Controparte_7
ricorso e formulando le seguenti conclusioni:
Tutto ciò premesso, l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede
che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza,
compensare le spese di giudizio.
Salvis iuribus.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere non favorevole.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 19.03.2025, per la decisione. Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021
prevede, al comma 36, che all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della
madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che le disposizioni dei
commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale,
nella sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n.
573/2024 del 22.02.2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
. CP_7
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità
consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_7 I ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2
dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
, al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della CP_7
documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, i ricorrenti e , hanno dato prova di Controparte_6 Controparte_5
avere inviato la richiesta amministrativa, già prima che entrasse in vigore la nuova procedura di iscrizione tramite il portale Prenot@mi , al Consolato Generale d'Italia a San Paolo mediante il
“modulo richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, senza avere ricevuto alcuna risposta né alcuna convocazione.
Gli altri hanno dato prova di avere effettuato diversi tentativi di iscrizione tra il mese di luglio
2023 e marzo 2024 al portale Prenot@mi, con esito negativo, e di avere inviato la domanda alla sede legale del Consolato Generale per l'Italia a San Paolo tramite il servizio postale,
nonché all'indirizzo di posta elettronica del Consolato da sempre destinato alla ricezione delle richieste, senza avere ricevuto alcuna risposta né alcuna convocazione. Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel momento in cui si scrive, risulta che il predetto Consolato abbia in corso di evasione le residue richieste pervenute nell'anno 2013 e quelle pervenute nell'anno 2014.
Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, quindi, per l'evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni, che difficilmente potrà essere ridotto, alla luce delle richieste pervenute negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c. d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c. d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Argentina alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti,
nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”,
sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È
infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione che, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis ai figli , e Persona_6 Persona_7
e ai discendenti, fino agli odierni ricorrenti. Persona_8
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983,
ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è
cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il CP_7
diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
nato il [...] a [...], figlio di e Persona_3 Persona_4 Persona_5
entrambi cittadini italiani, è successivamente emigrato in Brasile, dove è deceduto il
[...]
05/10/1965, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal matrimonio di contratto in Brasile il 10/04/1926 con Persona_3 Controparte_9
nacquero tre figli, , e Persona_6 Persona_7 Persona_8
Il primo, , nato il 07/10/1931, il [...] sposò e Persona_6 Controparte_10
dall'unione coniugale nacquero due figli: , nata in data [...], che il Persona_9
03/09/1983 sposò e dalla loro unione nacque, il 26/01/1985, Persona_10
, odierno ricorrente, che il 05/07/2014 sposò Parte_1
(matrimonio registrato il 17/07/2014), e , nata in [...] Persona_11 Persona_12
13/11/1960, che il 27/12/1980, sposò e dalla loro unione coniugale Persona_13
nacquero tre figli: , odierno ricorrente, nato in [...] Controparte_1
05/04/1982, che il 31/01/2004 sposò e dall'unione coniugale nacque il Persona_14
15/01/2006 TH , odierno ricorrente;
CP_2 Persona_15
, odierna ricorrente, nata in data [...], che il 30/09/2006 sposò
[...] Persona_16 , odierno ricorrente, nato in [...] il [...],
[...] Persona_1
che il 13/11/2010 sposò (matrimonio registrato il 09/12/2010). Persona_17
La seconda, , nata il 25/08/1933, in data [...] sposò e Persona_7 Persona_18
dall'unione coniugale nacque una figlia: , odierna ricorrente, Controparte_6
nata in data [...], che il 07/01/1984 sposò e dalla loro unione Persona_19
nacque il figlio, , odierno ricorrente, in data 12/12/1991, Controparte_5
che l'1/1/2017 sposò . Persona_20
Il terzo, nato il 02/08/1941, il [...] sposò e Persona_8 Persona_21
dall'unione nacquero tre figli: , nato in [...]/03/1960, che il 29/12/1979 Parte_6
sposò e dall'unione coniugale nacquero due figli: , Persona_22 Persona_2
odierna ricorrente, nata in data [...], che il 26/12/1997 sposò Persona_23
e dall'unione nacque la figlia , odierna ricorrente, nata in Controparte_4
data 13/08/2007, e , odierno ricorrente, nato in Parte_5
data 31/07/1986, che il 30/10/2009 sposò e dall'unione nacque il Persona_24
figlio , nato in data [...]; , nato in data [...], che Persona_25 Persona_26
il 25/11/1989 sposò e dall'unione nacque la figlia Persona_27 [...]
, odierna ricorrente, nata in data [...]; , nata in Parte_4 Persona_28
data21/10/1966, che il 10/09/1988 sposò e dall'unione coniugale Persona_29
nacque il figlio , odierno ricorrente, nato in data [...]. Persona_30
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis
italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7 Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto dalle CP_7
ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente,
non contenziosa, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
statuisce:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti
[...]
, nato in [...] il [...], , Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il [...], , nato in [...] il [...], Controparte_2
, nata in [...] [...], Parte_2 Persona_1
, nato in [...] il [...], , nata in [...] il
[...] Persona_2
19/11/1980, , nata in [...] il [...], Controparte_4 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in Parte_3 Controparte_5
Brasile il 12/12/1991, , nata in [...] il [...], Controparte_6
, nata in [...] il [...] e Parte_4 [...]
, nato in [...] il [...], sono cittadini italiani iure sanguinis per Parte_5
via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_3
2. Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 30/04/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Mottese