Articolo 101 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 100Articolo 102
Versione
4 aprile 1941
Art. 101.

Nei casi previsti dal precedente articolo 100 il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli Enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Il Monte-pensioni si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'articolo 92 del presente Ordinamento.

Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 102, 103 e 104. sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941