Art. 101.
Nei casi previsti dal precedente articolo 100 il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli Enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.
Il Monte-pensioni si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'articolo 92 del presente Ordinamento.
Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 102, 103 e 104. sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.
Nei casi previsti dal precedente articolo 100 il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli Enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.
Il Monte-pensioni si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'articolo 92 del presente Ordinamento.
Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 102, 103 e 104. sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.