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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2024, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2977/2022 promossa da:
, (C. F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Ponte Parte_1 C.F._1
del foro di Avellino, (C. F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Avella (AV) alla Piazza Municipio, n.5, (fax. ; P.IVA_1 Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, (P.IV ), sede Roma, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica (C.F.
), elettivamente domiciliata in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30, (fax 081 C.F._3
18829176; ; Email_2
OPPOSTA
, sede Roma, nella persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, via G. Grezar, 14, 00142 Roma;
OPPOSTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' e l' Controparte_2 Controparte_3
, deducendo che i crediti ivi vantati fossero “ampiamente prescritti atteso che
[...]
pagina 1 di 6 tra la data di notifica dalla cartella di pagamento concernente i tributi in questione, nell'intervallo temporale che va dal 003.10.2006 e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento
08.06.3022 oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more”, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a. sospendere l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
Nel merito: b. accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dai convenuti e quindi il diritto di a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via Controparte_2 gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata ingiunzione di pagamento n. 01220229000899956000 e delle cartelle in esse contenute, non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
d. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
Per l'effetto ed in ogni caso: condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta.”
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva: “in via preliminare per Controparte_2
il rigetto della istanza di sospensione in mancanza dei presupposti di legge;
ancora in via preliminare per la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Avellino attesa la natura tributaria dei crediti contestati;
in subordine, nel merito, per il rigetto del ricorso. Vittoria di spese e competenze di causa.”
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 14.12.2022, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima,
pagina 2 di 6 all'udienza del 24.04.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
***
§ Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale, formulata dall' , nella comparsa di costituzione e reiterata nel corso del giudizio. Controparte_2
In materia di tributi e di relativa giurisdizione occorre richiamare la l art. 2 del D.lgs. n. 546/92 stabilisce espressamente che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In materia, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, vi è una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta al la giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, segnatamente, al giudice dell'esecuzione, essendo stato dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.,
l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.p. R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedeva l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso recante l'intimazione ad adempiere (Corte Costituzionale, sentenza n. 114/2018).
Onde chiarire la concreta portata della pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 avente ad oggetto l'art. 57 del d.P.R. n. 602/73, ed è sul punto necessario richiamare l'orientamento a mente del quale, se pure la Corte abbia ampliato, rispetto al passato, la cognizione del Giudice ordinario, dall'ampia motivazione della decisione emerge che la cognizione cui la Corte si riferisce è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto, e il contribuente, quindi, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari solo se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando la cartella di pagina 3 di 6 pagamento o gli altri atti previsti dall'art. 19 del d.lgs 546/1992 innanzi al Giudice tributario (cfr.
Tribunale Napoli Nord sez. III, 22/03/2019, che ha precisato che le ipotesi cui sia riferibile l'estensione della tutela assicurata dalla Corte costituzionale siano da ricondurre a fatti sopravvenuti non deducibili nell'ambito del processo tributario, quali ad esempio fattispecie estintive del credito come l'intervenuto pagamento o lo sgravio o la sopravvenuta estinzione della pretesa per essersi il contribuente avvalso di misure di favore).
Inoltre, è stato, poi, chiarito che, ove sia dedotta la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento recante la pretesa tributaria (o degli altri atti presupposti al pignoramento), l'opposizione deve essere proposta davanti al giudice tributario, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi
(Cassazione Civile, S.U., n. 13916/2017) e che anche l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., n. 34447/2019).
Invero, come rilevato dalla Corte, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla pignorabilità e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (cfr.
pagina 4 di 6 Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7822/2020; si segnala anche la più recente pronuncia delle S.S.
U.U., Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).
Si veda ancora più recentemente ed in un caso analogo al presente, Cassazione civile sez. un.,
25/05/2022, n.16986:“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Pertanto, in applicazione del richiamato dettato normativo e dei suesposti principi giurisprudenziali, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, essendo stata nella specie contestata la legittimità del diritto di procedere alla riscossione dei tributi IRPEF per intervenuta prescrizione, e rientrando nella cognizione della giurisdizione tributaria ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti che si assumano verificati prima della definitività della cartella di pagamento.
La controversia, in definitiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, quanto alla proposta eccezione di prescrizione. Quello richiamato è invero l'unico motivo di opposizione, essendo la stessa stata proposta solo per la prescrizione dei crediti tributari;
pertanto, l'opposizione non va vagliata con pagina 5 di 6 riferimento alle pretese dei crediti contributivi, pure portati in intimazione, atteso che in relazione a questi non vi è alcun espresso motivo di doglianza.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge e relativamente alle sole fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
- condanna, altresì, la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 4 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2977/2022 promossa da:
, (C. F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Ponte Parte_1 C.F._1
del foro di Avellino, (C. F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Avella (AV) alla Piazza Municipio, n.5, (fax. ; P.IVA_1 Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, (P.IV ), sede Roma, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica (C.F.
), elettivamente domiciliata in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30, (fax 081 C.F._3
18829176; ; Email_2
OPPOSTA
, sede Roma, nella persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, via G. Grezar, 14, 00142 Roma;
OPPOSTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' e l' Controparte_2 Controparte_3
, deducendo che i crediti ivi vantati fossero “ampiamente prescritti atteso che
[...]
pagina 1 di 6 tra la data di notifica dalla cartella di pagamento concernente i tributi in questione, nell'intervallo temporale che va dal 003.10.2006 e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento
08.06.3022 oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more”, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a. sospendere l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
Nel merito: b. accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dai convenuti e quindi il diritto di a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via Controparte_2 gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata ingiunzione di pagamento n. 01220229000899956000 e delle cartelle in esse contenute, non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
d. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
Per l'effetto ed in ogni caso: condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta.”
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva: “in via preliminare per Controparte_2
il rigetto della istanza di sospensione in mancanza dei presupposti di legge;
ancora in via preliminare per la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Avellino attesa la natura tributaria dei crediti contestati;
in subordine, nel merito, per il rigetto del ricorso. Vittoria di spese e competenze di causa.”
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 14.12.2022, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima,
pagina 2 di 6 all'udienza del 24.04.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
***
§ Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale, formulata dall' , nella comparsa di costituzione e reiterata nel corso del giudizio. Controparte_2
In materia di tributi e di relativa giurisdizione occorre richiamare la l art. 2 del D.lgs. n. 546/92 stabilisce espressamente che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In materia, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, vi è una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta al la giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, segnatamente, al giudice dell'esecuzione, essendo stato dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.,
l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.p. R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedeva l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso recante l'intimazione ad adempiere (Corte Costituzionale, sentenza n. 114/2018).
Onde chiarire la concreta portata della pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 avente ad oggetto l'art. 57 del d.P.R. n. 602/73, ed è sul punto necessario richiamare l'orientamento a mente del quale, se pure la Corte abbia ampliato, rispetto al passato, la cognizione del Giudice ordinario, dall'ampia motivazione della decisione emerge che la cognizione cui la Corte si riferisce è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto, e il contribuente, quindi, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari solo se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando la cartella di pagina 3 di 6 pagamento o gli altri atti previsti dall'art. 19 del d.lgs 546/1992 innanzi al Giudice tributario (cfr.
Tribunale Napoli Nord sez. III, 22/03/2019, che ha precisato che le ipotesi cui sia riferibile l'estensione della tutela assicurata dalla Corte costituzionale siano da ricondurre a fatti sopravvenuti non deducibili nell'ambito del processo tributario, quali ad esempio fattispecie estintive del credito come l'intervenuto pagamento o lo sgravio o la sopravvenuta estinzione della pretesa per essersi il contribuente avvalso di misure di favore).
Inoltre, è stato, poi, chiarito che, ove sia dedotta la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento recante la pretesa tributaria (o degli altri atti presupposti al pignoramento), l'opposizione deve essere proposta davanti al giudice tributario, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi
(Cassazione Civile, S.U., n. 13916/2017) e che anche l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., n. 34447/2019).
Invero, come rilevato dalla Corte, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla pignorabilità e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (cfr.
pagina 4 di 6 Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7822/2020; si segnala anche la più recente pronuncia delle S.S.
U.U., Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).
Si veda ancora più recentemente ed in un caso analogo al presente, Cassazione civile sez. un.,
25/05/2022, n.16986:“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Pertanto, in applicazione del richiamato dettato normativo e dei suesposti principi giurisprudenziali, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, essendo stata nella specie contestata la legittimità del diritto di procedere alla riscossione dei tributi IRPEF per intervenuta prescrizione, e rientrando nella cognizione della giurisdizione tributaria ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti che si assumano verificati prima della definitività della cartella di pagamento.
La controversia, in definitiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, quanto alla proposta eccezione di prescrizione. Quello richiamato è invero l'unico motivo di opposizione, essendo la stessa stata proposta solo per la prescrizione dei crediti tributari;
pertanto, l'opposizione non va vagliata con pagina 5 di 6 riferimento alle pretese dei crediti contributivi, pure portati in intimazione, atteso che in relazione a questi non vi è alcun espresso motivo di doglianza.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge e relativamente alle sole fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
- condanna, altresì, la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 4 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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