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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/06/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1192 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 04/08/2023 da:
, nata il [...] a [...] e residente AS CP_1
( AP ), Contrada Rufiano n. 14/A, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
Alessandro Ciarrocchi, e , nato il [...] a [...] Controparte_2
TRONTO e residente a [...]( AP ), Contrada Rufiano n. 14/A, C.F.: , C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ciarrocchi
Avente ad oggetto: separazione consensuale coniugi e successivo divorzio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/08/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 28/07/2002 avevano contratto matrimonio civile in AS ( AP ), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A vol. 1, anno 2002, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione era nato il figlio ( 21-3-2006 ); Per_1
1 - la convivenza coniugale da anni era divenuta insopportabile e non vi era più la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione consensuale tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato prevalentemente alla madre ed abiterà con lei presso l'abitazione di AS, Contrada Rufiano n. 14/A; entrambi i genitori provvederanno alle sue necessità
allorquando lo stesso deciderà di trascorrere del tempo presso di loro;
3) la casa coniugale sarà assegnata alla ricorrente in quanto proprietaria;
4) Non sarà previsto alcun assegno di mantenimento;
5) Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
I coniugi chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge ed una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse pronunciato, alle stesse condizioni di cui sopra, lo scioglimento del matrimonio civile tra esse parti a suo tempo contratto.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il 25-10-2023
l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente del Tribunale rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva emessa in data 30-11-2023, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e, con separata ordinanza, disponeva rimettersi la causa sul ruolo del Presidente relatore per l'udienza del 12-6-2024 per la delibazione una volta decorsi i termini di legge ed acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
2 dell'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti alle stesse condizioni della separazione consensuale omologata;
veniva, altresì, disposto che detta ultima udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte. Acquisite tali note, nonché il parere del p.m. in sede, la causa veniva nuovamente rimessa per la decisione dinanzi al Collegio in ordine alla domanda di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dalla data di comparizione virtuale degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale per l'udienza ( sostituita dal deposito di note scritte ) tenutasi nel giudizio di separazione ( 25-10-2023 ) e sono, pertanto, decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni economiche stabilite tra le parti con conferma di quelle già determinate in sede di separazione appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio ormai maggiorenne.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in data 28/07/2002 in
AS ( AP ), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II,
serie A vol. 1, anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ( già oggetto di omologa in sede di pronuncia di separazione personale ), come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 14-6-2024.
3 Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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