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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3132-2021 RG, tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Colella -opponente; Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Albanese - opposto;
CP_1 CP_2
avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo “.
Conclusioni: come in atti.
All'esito della fase cartolare con termine note del 4 febbraio 2025 è stata fissata udienza a trattazione scritta ex art.281-sexies cpc con termine note del 12 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.587-2021 emesso nei Parte_1
suoi confronti per il pagamento dell'importo di €168.056,42 (oltre accessori e spese legali) in favore dell'Ing. a titolo di compenso professionale. Controparte_3
L'opponente ha dedotto che:
-il professionista ha indicato di aver ricevuto acconti per €127.000,00, anziché per €149.718,00, in base ai pagamenti specificati in atti;
-il professionista ha inoltre indicato il credito complessivo di €290.638,17 e non invece quello di
€210.000,00 risultante dal documento del 17.03.2017, con nota scritta a penna proprio dal tecnico;
-non è dovuta la somma di €4.373,23 riguardante il parere di congruità sulla parcella, in quanto fra le parti vi è stata pattuizione scritta sul compenso;
-alcune delle voci “di compenso” non sono dovute perché incluse in altre prestazioni o svolte da altro tecnico;
-durante l'esecuzione delle opere edili di cui al progetto è sorto un problema urbanistico e CP_1
la deducente ha dovuto acquistare una particella contigua per evitare un contenzioso con i proprietari confinanti;
-detta particella era comunque destinata all'esproprio da parte del e l'Ing. Controparte_4 convenne con il legale rappresentante della di attendere l'indennizzo CP_1 Parte_1 dell'espropriazione per il saldo delle competenze professionali;
1 -l'Ing. non ha reso una prestazione corretta nella fase di agibilità del fabbricato e, per CP_1
questo, si oppone eccezione riconvenzionale di inadempimento.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposto ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha disconosciuto la scrittura privata datata 17.03.2017.
*** ** ***
*** ** ***
Con ordinanza del 9 febbraio 2022, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo necessario l'accertamento sulla causa debendi relativa alle singole voci del credito e sul quantum debeatur.
*** ** ***
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, l'opponente ha sollevato eccezioni impeditive del credito ed a fronte del disconoscimento da parte del creditore opposto ha chiesto la verificazione della scrittura privata del 17 marzo 2017, allegata a sostegno di un accordo fra le parti per il pagamento del compenso professionale pari ad €210.000,00.
Il giudizio è stato istruito mediante documenti e verifiche peritali.
In particolare, è stata disposta ed espletata Ctu grafologica e Ctu tesa alla determinazione dei compensi spettanti all'Ing. per l'attività professionale svolta in favore della CP_1 Parte_1
[...
2 Alla Consulente grafologa è stato posto il seguente quesito “verifichi se il documento oggetto di disconoscimento e di verificazione, da esaminare in originale, sia stato compilato nelle parti
“scritte a penna” e sia stato sottoscritto dall'Ing. a tal fine utilizzando come Controparte_3
scritture di comparazione la firma apposta in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, come autenticata dal procuratore ad litem (da esaminare sull'atto depositato nel pct e sull'atto originale, che il difensore Antonio Albanese esibirà al Consulente), i documenti (da esibire in originale) indicati dall'opponente nella memoria n.1) pag.2) del 29 marzo 2022, le firme risultanti dai documenti di riconoscimento rilasciati dalla PA, gli scritti sotto dettatura da formare secondo il disposto dell'art.219 c.p.c. ed ancora ulteriori documenti che il perito vorrà individuare ove si tratti di atti recanti la firma dell'Ing. con autentica notarile o da parte di pubblico ufficiale”. Controparte_3
Il risultato della perizia, anche dopo le integrazioni disposte per il rilievi formulati da parte opponente-istante in verificazione, è stato nel senso che “il documento in verifica non è stato scritto, né sottoscritto dall'Ing. . Controparte_3
All'altro Ctu, con competenze tecnico-progettuali, sono stati posti quesiti tesi ad accertare le prestazioni concretamente espletate dall'Ing. nell'interesse della i CP_1 Parte_1
compensi dovuti per le attività sorrette da idonea documentazione tecnico-amministrativa, i crediti non spettanti, e, quindi, a determinare il reale credito del professionista e il rapporto dare-avere, al netto di somme non dovute e dei pagamenti già eseguiti da Parte_1
Il Ctu ha compiutamente analizzato i documenti, ha descritto analiticamente le numerose attività svolte dal professionista – elaborati progettuali, elaborati progettuali esecutivi, varianti, calcoli strutturali, piani di sicurezza, coordinamento, direzione lavori, verifiche e collaudi, ha determinato:
-in €283.243,69 l'importo complessivo del compenso;
-in €135.800,00 l'importo complessivo degli acconti versati;
-in €3.692,65 l'importo degli oneri per attività preliminari;
-in €151.136,34 l'importo spettante al professionista.
Le conclusioni peritali devono condividersi in quanto gli accertamenti sono stati condotti nell'ambito del perimetro delineato dai quesiti, il Ctu ha specificato la metodologia d'indagine, ha esaminato i documenti prodotti, ha valutato le osservazioni (formulate solo dal Ctp dell'opposto).
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per gli indicati parametri di riferimento, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075), sicchè, considerando che l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale (art.115 primo comma cpc) e non ha neppure contestato l'obbligo di saldo, per il quale ha – però - eccepito l'accordo sul quantum (escluso dalla perizia
3 grafologica) e la non debenza di alcuni importi ed inoltre considerando che il Ctu ha determinato il rapporto dare-avere, dopo aver individuato i compensi per le attività concretamente svolte dal tecnico e dopo aver computato (in detrazione) le somme già versate, l'importo ancora dovuto all'Ing. deve indicarsi in € 151.136,34, oltre accessori come per legge, con esclusione degli CP_1
oneri per il parere di congruità.
L'accertamento di un credito non rispondente a quello indicato nel ricorso per ingiunzione
(€163.683,17) implica la revoca del decreto ingiuntivo.
Il pagamento delle spese giudiziali deve gravare sulla parte opponente, comunque soccombente, così come il pagamento delle spese di Ctu grafologica, liquidate con decreto del 28.05.2024; il pagamento delle spese della Ctu che ha accertato il rapporto dare-avere fra le parti, liquidate con decreto del 18.12.2024, deve gravare per 2/3 sulla società opponente e per 1/3 sull'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_2
-accoglie l'opposizione, nei limiti di fondatezza in punto di dare-avere fra le parti, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-accertato il credito spettante all'opposto, condanna al pagamento della somma Parte_1
di €151.136,34, oltre accessori come per legge (previsti per lo specifico credito professionale) ed oltre interessi legali dalla data della domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo;
-condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €7.100,00 a titolo di Parte_1
compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-condanna al pagamento in via definitiva delle spese di Ctu grafologica liquidate Parte_1
con decreto del 28.05.2024 e delle spese dell'altra Ctu, liquidate con decreto del 18.12.2024, per
2/3, restando 1/3 a carico dell'opposto.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3132-2021 RG, tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Colella -opponente; Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Albanese - opposto;
CP_1 CP_2
avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo “.
Conclusioni: come in atti.
All'esito della fase cartolare con termine note del 4 febbraio 2025 è stata fissata udienza a trattazione scritta ex art.281-sexies cpc con termine note del 12 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.587-2021 emesso nei Parte_1
suoi confronti per il pagamento dell'importo di €168.056,42 (oltre accessori e spese legali) in favore dell'Ing. a titolo di compenso professionale. Controparte_3
L'opponente ha dedotto che:
-il professionista ha indicato di aver ricevuto acconti per €127.000,00, anziché per €149.718,00, in base ai pagamenti specificati in atti;
-il professionista ha inoltre indicato il credito complessivo di €290.638,17 e non invece quello di
€210.000,00 risultante dal documento del 17.03.2017, con nota scritta a penna proprio dal tecnico;
-non è dovuta la somma di €4.373,23 riguardante il parere di congruità sulla parcella, in quanto fra le parti vi è stata pattuizione scritta sul compenso;
-alcune delle voci “di compenso” non sono dovute perché incluse in altre prestazioni o svolte da altro tecnico;
-durante l'esecuzione delle opere edili di cui al progetto è sorto un problema urbanistico e CP_1
la deducente ha dovuto acquistare una particella contigua per evitare un contenzioso con i proprietari confinanti;
-detta particella era comunque destinata all'esproprio da parte del e l'Ing. Controparte_4 convenne con il legale rappresentante della di attendere l'indennizzo CP_1 Parte_1 dell'espropriazione per il saldo delle competenze professionali;
1 -l'Ing. non ha reso una prestazione corretta nella fase di agibilità del fabbricato e, per CP_1
questo, si oppone eccezione riconvenzionale di inadempimento.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposto ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha disconosciuto la scrittura privata datata 17.03.2017.
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Con ordinanza del 9 febbraio 2022, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo necessario l'accertamento sulla causa debendi relativa alle singole voci del credito e sul quantum debeatur.
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In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, l'opponente ha sollevato eccezioni impeditive del credito ed a fronte del disconoscimento da parte del creditore opposto ha chiesto la verificazione della scrittura privata del 17 marzo 2017, allegata a sostegno di un accordo fra le parti per il pagamento del compenso professionale pari ad €210.000,00.
Il giudizio è stato istruito mediante documenti e verifiche peritali.
In particolare, è stata disposta ed espletata Ctu grafologica e Ctu tesa alla determinazione dei compensi spettanti all'Ing. per l'attività professionale svolta in favore della CP_1 Parte_1
[...
2 Alla Consulente grafologa è stato posto il seguente quesito “verifichi se il documento oggetto di disconoscimento e di verificazione, da esaminare in originale, sia stato compilato nelle parti
“scritte a penna” e sia stato sottoscritto dall'Ing. a tal fine utilizzando come Controparte_3
scritture di comparazione la firma apposta in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, come autenticata dal procuratore ad litem (da esaminare sull'atto depositato nel pct e sull'atto originale, che il difensore Antonio Albanese esibirà al Consulente), i documenti (da esibire in originale) indicati dall'opponente nella memoria n.1) pag.2) del 29 marzo 2022, le firme risultanti dai documenti di riconoscimento rilasciati dalla PA, gli scritti sotto dettatura da formare secondo il disposto dell'art.219 c.p.c. ed ancora ulteriori documenti che il perito vorrà individuare ove si tratti di atti recanti la firma dell'Ing. con autentica notarile o da parte di pubblico ufficiale”. Controparte_3
Il risultato della perizia, anche dopo le integrazioni disposte per il rilievi formulati da parte opponente-istante in verificazione, è stato nel senso che “il documento in verifica non è stato scritto, né sottoscritto dall'Ing. . Controparte_3
All'altro Ctu, con competenze tecnico-progettuali, sono stati posti quesiti tesi ad accertare le prestazioni concretamente espletate dall'Ing. nell'interesse della i CP_1 Parte_1
compensi dovuti per le attività sorrette da idonea documentazione tecnico-amministrativa, i crediti non spettanti, e, quindi, a determinare il reale credito del professionista e il rapporto dare-avere, al netto di somme non dovute e dei pagamenti già eseguiti da Parte_1
Il Ctu ha compiutamente analizzato i documenti, ha descritto analiticamente le numerose attività svolte dal professionista – elaborati progettuali, elaborati progettuali esecutivi, varianti, calcoli strutturali, piani di sicurezza, coordinamento, direzione lavori, verifiche e collaudi, ha determinato:
-in €283.243,69 l'importo complessivo del compenso;
-in €135.800,00 l'importo complessivo degli acconti versati;
-in €3.692,65 l'importo degli oneri per attività preliminari;
-in €151.136,34 l'importo spettante al professionista.
Le conclusioni peritali devono condividersi in quanto gli accertamenti sono stati condotti nell'ambito del perimetro delineato dai quesiti, il Ctu ha specificato la metodologia d'indagine, ha esaminato i documenti prodotti, ha valutato le osservazioni (formulate solo dal Ctp dell'opposto).
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per gli indicati parametri di riferimento, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075), sicchè, considerando che l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale (art.115 primo comma cpc) e non ha neppure contestato l'obbligo di saldo, per il quale ha – però - eccepito l'accordo sul quantum (escluso dalla perizia
3 grafologica) e la non debenza di alcuni importi ed inoltre considerando che il Ctu ha determinato il rapporto dare-avere, dopo aver individuato i compensi per le attività concretamente svolte dal tecnico e dopo aver computato (in detrazione) le somme già versate, l'importo ancora dovuto all'Ing. deve indicarsi in € 151.136,34, oltre accessori come per legge, con esclusione degli CP_1
oneri per il parere di congruità.
L'accertamento di un credito non rispondente a quello indicato nel ricorso per ingiunzione
(€163.683,17) implica la revoca del decreto ingiuntivo.
Il pagamento delle spese giudiziali deve gravare sulla parte opponente, comunque soccombente, così come il pagamento delle spese di Ctu grafologica, liquidate con decreto del 28.05.2024; il pagamento delle spese della Ctu che ha accertato il rapporto dare-avere fra le parti, liquidate con decreto del 18.12.2024, deve gravare per 2/3 sulla società opponente e per 1/3 sull'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_2
-accoglie l'opposizione, nei limiti di fondatezza in punto di dare-avere fra le parti, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-accertato il credito spettante all'opposto, condanna al pagamento della somma Parte_1
di €151.136,34, oltre accessori come per legge (previsti per lo specifico credito professionale) ed oltre interessi legali dalla data della domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo;
-condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €7.100,00 a titolo di Parte_1
compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-condanna al pagamento in via definitiva delle spese di Ctu grafologica liquidate Parte_1
con decreto del 28.05.2024 e delle spese dell'altra Ctu, liquidate con decreto del 18.12.2024, per
2/3, restando 1/3 a carico dell'opposto.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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