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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.Gen.Aff.Cont. N. 10585/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 10585/2024 r.g.a.c. TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), in qualità di coerede dell'Avv. Franco Tortorano, C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Antonio De Luca (C.F. ) ed C.F._2 elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 110.
-RICORRENTE E
(C.F. ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 de' Tirreni e residente in [...], elettivamente dom.to in Cava de' Tirreni (SA) alla via Diego Ferraioli n.10, presso lo studio dell'avv. Massimo Pagliara (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4 difende.
-RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 il dott. , in qualità di Parte_1 coerede dell'Avv. Franco Tortorano, deceduto in data 03.11.2020, adiva il Tribu- nale per vedersi corrispondere gli onorari spettanti al de cuius per aver difeso in due distinti giudizi il sig. . Nello specifico il ricorrente rappre- CP_1 sentava che il padre aveva svolto la propria attività difensiva dinanzi al Tribunale di Brescia durante tutto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo re- cante r.g. n. 16960/2016 poi riunito al procedimento r.g. n.17880/2016 e che, in seno a tale procedimento, il de cuius si era occupato anche del procedimento di mediazione;
inoltre deduceva che il difensore aveva ricevuto incarico di patroci- nare il resistente nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione spe- cializzata in materia di impresa, recante r.g. n. 23912/2016, per tutte le fasi pro- cessuali fino all'ordinanza di rigetto resa in data 08.09.2016. Per il primo giudizio, stante la riunione di più procedimenti e, quindi, la presenza di più parti processuali, il ricorrente calcolava il compenso applicando la maggio- razione del 60%; per la mediazione calcolava l'importo dovuto per tutte le fasi dell'iter transattivo, fino alla composizione della lite;
per il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione imprese, effettuava una quantificazione applicando parametri medi per tutte le fasi processuali.
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Tanto esposto, il ricorrente deduceva che il complessivo compenso spettante al de cuius fosse di € 37.108,42, oltre IVA nella misura di legge, al netto dei paga- menti già avvenuti. Dunque chiedeva accertarsi il diritto ai compensi, e condan- narsi controparte al pagamento in suo favore della somma di € 18.554,21, oltre IVA nella misura di legge, a titolo di quota parte di sua spettanza, jure successio- nis, del maggior credito di € 37.108,42 dovuto a saldo in favore del suo dante causa per compensi professionali per l'attività professionale resa nei procedimen- ti indicati nella narrativa dell' atto di citazione e/o di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice per il dedotto titolo e le indi- cate causali, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese diritti e onorari. Si costituiva l'ing. svolgendo analitiche contestazioni per ogni CP_1 giudizio di cui si chiedeva il pagamento. Per il giudizio di opposizione rg16960/2016+ 17880/2016, il resistente eccepiva che, tenuto conto della complessità effettiva della controversia, non fossero ap- plicabili i valori massimi utilizzati dal ricorrente, né fosse applicabile la maggio- razione, stante il fatto che essa spetta nel caso in cui un procuratore svolga la sua attività difensiva per più parti o nei confronti di più convenuti con posizioni pro- cessuali diverse;
parte resitente rappresentava che detti presupposti non risulta- vano soddisfatti. Per il procedimento di mediazione, l'ing. eccepiva che, non es- CP_1 sendovi stata accettazione delle parti, fosse dovuto il compenso per la sola fase di attivazione. Infine, con riguardo alla causa rg. 23912/2016 eccepiva la prescrizione presunti- va ex art. 2956 c.c.. All'esito di detta esposizione quantificava i compensi totali dovuti in € 3.878,99 al netto di quanto già versato. Pertanto, parte resistente chiedeva accertarsi che in relazione al procedimento r.g. n. 16960/2016 + 17880/2016, nonché al procedimento di mediazione (proc. n. 7627/2017), al ricorrente, in luogo della maggior somma da lui richiesta, fosse dovuto l'importo di € 1.939,49 oltre IVA e che, in relazione al procedimento r.g. n. 23912/2016, avente a oggetto la domanda di sequestro conservativo proposta ex art. 671 c.p.c., nulla fosse dovuto;
il tutto con integrale compensazione delle spese di lite. All'udienza del 20.03.2025 il procuratore di parte ricorrente contestava il conte- nuto dell'atto di costituzione di controparte. In primo luogo eccepiva la corretta applicazione dei parametri nonché l'applicazione della maggiorazione del 60%; inoltre, in merito all'eccepita prescrizione presuntiva, rappresentava, in primo luogo, che essa non operasse per il credito originato da contratto stipulato in for- ma scritta (come riteneva fosse nel caso di specie), in secondo luogo, che il rap- porto tra procuratore e assistito dovesse ritenersi unitario e da ricondurre ad un unico mandato di opera professionale, pertanto la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla data di cessazione del rapporto ovvero della morte del de cuius e, dunque, stante la documentata diffida datata novembre 2022, la prescrizione era stata interrotta prima che maturasse. Pertanto, parte attrice si riportava alle pro- prie conclusioni mentre parte convenuta, impugnate le deduzioni di controparte, chiedeva un breve rinvio per poterle esaminare. Il Giudice rinviava al
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31.03.2025 ex art. 281 sexies cpc, udienza sostituita dal deposito di note di tratta- zione scritta. La causa è stata, infine, assunta in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le conclusioni rassegnate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata. Preliminarmente va dato atto che è incontestato sia il conferimento dell'incarico professionale sia lo svolgimento diligente da parte dell'avv. Tortorano dell'attività difensiva espletata nell'interesse dell'ing. , nei giu- CP_1 dizi per i quali è stato richiesto l'onorario. Ciò che è contestata è la quantificazione del compenso effettuata dall'erede del de cuius per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo r.g.16960/2016 r.g.17880/2016 nonché per il procedimento di mediazione, mentre per il giudizio rg. 23912/2016 è contestata l'effettiva debenza delle somme richieste, per inter- venuta prescrizione presuntiva. Tanto premesso e passando ad esaminare le pretese avanzate per i singoli giudizi, si osserva quanto segue. Il ricorrente ha dedotto che il de cuius ha rappresentato e difeso l'Ing. CP_1
nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 16960/2016 del Tribunale di Bre-
[...] scia, G.I. Dott. Sabbadini, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4866/2016 di € 28.253,67, oltre interessi, spese per € 286,00 e competenze per € 1.305,00 oltre accessori, emesso dal Tribunale di Brescia il 21.07.2016 (NRG 12579/2016) su ricorso di nella dedotta sua qualità di fideiussore della Controparte_2
e che con provvedimento del 01.02.2017 è stato riunito al pri- Controparte_3 mo il procedimento iscritto al n. 17880/2016 del ruolo generale del medesimo Tribunale di Brescia, su opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 4866/2016 proposto dalla società Controparte_3
Parte ricorrente quantifica il compenso per le attività svolte nel sopra citato giu- dizio in € 24.659,68 comprensivi di spese al 15%, applicando valori massimi a tutte le fasi processuali nonché la maggiorazione del 60% per la presenza di più parti,. A detta somma sottrae quanto già pacificamente pagato dal cliente e, dun- que, conclude per la spettanza della somma di € 23.702,87 oltre IVA. In primo luogo, occorre soffermarsi sul diritto alla maggiorazione richiesta ex art.4 d.lgs. 55/2014. La norma, al co.2, prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più sog- getti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola es- sere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel ca- so in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Orbene, nel ca- so di specie, il giudizio riunito alla causa patrocinata dall' avv. Tortorano riguar- dava un'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo opposto dal sig. CP_1
; a seguito della riunione, dunque, la causa è proseguita di pari passo per
[...] tre opponenti (aventi la medesima posizione, due dei quali difesi da altri avvoca-
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ti) ed una sola opposta. Dalla lettura degli atti del processo prodotti si evince chiaramente come le parti opponenti, all'esito della riunione dei giudizi, avessero tutte la medesima posizione processuale, non solo in quanto tutte opponenti al medesimo decreto ingiuntivo, ma anche in considerazione della conformità nel contenuto delle difese ed eccezioni proposte dopo la riunione. Del resto, la con- vergenza delle difese si evince dalle stesse note autorizzate depositate in allegato dal ricorrente (note riguardanti i predetti giudizi riuniti), nelle quali si legge “il procuratore Tortorano si associa alle difese degli altri opponenti”. Pertanto, è evidente che non ricorra nessuna delle ipotesi previste dall'art.4 co.2 d.lgs.55/2014 poiché l'avv. Tortorano non ha assunto la difesa di più parti né ha difeso il suo assistito contro più soggetti aventi diversa posizione processuale, come detto stante la convergenza delle posizioni processuali di tutti gli opponenti avverso la medesima società opposta. In secondo luogo, il resistente eccepisce l'inesatta applicazione dei parametri massimi ritenendo che, per complessità e importanza della causa, andassero ap- plicati i valori minimi della tabella professionale, tenuto conto anche dell'esito sfavorevole della opposizione. Invero la valutazione della complessità della lite deve essere svolta in base a di- versi elementi- da considerare nell'oscillazione tra parametri minimi e massimi previsti dalle tabelle- ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Nel caso specifico, considerato che il giudizio di opposizione a d.i. ha avuto ad og- getto questioni di media complessità riguardanti la posizione del fideiussore e la nullità delle clausole contrattuali;
considerato, tuttavia, che il procuratore ha visto ugualmente aumentare il proprio carico di lavoro legato allo studio degli atti pro- cessuali anche delle altre opponenti;
vista la generale complessità media delle questioni trattate da tutte le aprti;
il giusto compenso per l'opera svolta può esse- re determinato applicando i parametri medi. Tenuto conto di questi ultimi, in base alle tabelle ex D.M. 55/1014, il compenso va liquidato in € 8.342,10 comprensivo di spese generali al 15%, oltre IVA come per legge e rimborso spese forfettarie e contributo unificato per € 286,00. A tale quantificazione vanno sottratte le somme già versate dall' Ing. CP_1 ovvero € 286,00 per spese forfettarie e CU ed € 956,81 come acconto. All'esito di detti calcoli il compenso ancora dovuto è di € 7.385,29 comprensivo di spese generali al 15%, oltre IVA. Per quanto concerne il procedimento di mediazione promosso innanzi alla Came- ra di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (proc. n. 7627/2017), il ricorrente ha richiesto la liquidazione del compenso per tutte le fasi, dall'attivazione alla conciliazione. Tuttavia, dalla lettura degli atti prodotti, si evince chiaramente che le parti non hanno aderito alla mediazione e che, dunque, l'attività del procuratore si è limitata all'attivazione della procedura come da ver- bale allegato all'atto di citazione (all.5 “verbale negativo mediazione”). Pertanto, attenendosi alle tabelle ex D.M. 55/2014 ratione temporis vigenti, il compenso spettante per la sola fase di attivazione, applicando parametri medi, è di € 586,50 comprensivo di spese generali al 15%, oltre IVA come per legge. Infine, in relazione al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, se- zione specializzata in materia di impresa, recante r.g. n. 23912/2016, parte resi- stente ha eccepito la maturazione della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..
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Tale eccezione è ammissibile e correttamente formulata poiché non viene conte- stata dal resistente l'esistenza del credito bensì viene eccepito esclusivamente il suo avvenuto pagamento. Orbene in punto di diritto va ricordato che sollevata l'eccezione di prescrizione presuntiva, che determina una inversione dell'onere probatorio, in assenza di prova fornita dal creditore circa il mancato pagamento del debitore, la pretesa viene paralizzata se sono decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto. Nel caso di specie, il rapporto professionale risulta fondato sulla procura alle liti conferita all' avv. Tortorano in calce all'atto di costituzione in giudizio (all.6) che attribuisce l'incarico di patrocinio nella specifica causa r.g. n.23912/2016. Su tale premessa, considerato che il procedimento in oggetto si chiudeva in data 08.09.2016 e che la prima lettera di sollecito al pagamento (atto interruttivo della prescrizione) risale al 2022, deve ritenersi fondata l'eccepita prescrizione presun- tiva per il decorso di più di tre anni dalla conclusione del rapporto. La Corte di Cassazione, con sentenza 23.9.2015 n. 18808 ha confermato e preci- sato che la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario de- corre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo. In caso di pluralità di prestazioni, per la de- correnza della prescrizione, occorre accertare se esse siano state espletate a segui- to di un unico incarico, nel qual caso si ha una prestazione unitaria, oppure se si tratti di prestazioni autonome o comunque oggetto di retribuzione periodiche. Alla luce di tale giurisprudenza occorre vagliare la contestazione del ricorrente, il quale deduce l'esistenza di un unico e continuativo rapporto professionale esi- stente tra l'avv. Tortorano e l'ing. che si sarebbe dunque conclu- CP_1 so solo con il decesso del procuratore nel 03.11.2020. Ravvisando l'unitarietà del rapporto, il termine di decorrenza della prescrizione presuntiva verrebbe spostato in avanti, appunto al 2020 e la messa in mora datata 2022 in quanto tempestiva, avrebbe determinato l'interruzione del termine prescrizionale. Tale ricostruzione, tuttavia, è priva di fondamento alla luce della documentazione prodotta: in atti non vi è alcun contratto di mandato che attesti la presenza di un unico e continuativo rapporto professionale a monte delle singole controversie;
sono presenti singoli mandati alle liti, atti di natura unilaterale, recanti il confe- rimento all'avvocato, da parte dell'assistito, dell'incarico a patrocinare il giudizio specificatamente indicato all'interno della procura. In assenza di ulteriori elemen- ti probatori che possano far presumere l'esistenza di un contratto di mandato tra le parti, è impossibile ravvisare l'unitarietà del rapporto. Non essendovi un con- tratto scritto di mandato, può essere superata anche la contestazione sollevata dal ricorrente in merito alla inapplicabilità della disciplina ex art.2956 c.c. per la ipo- tesi del contratto stipulato in forma scritta. In altri termini trattandosi di singoli mandati professionali conferiti per i diversi giudizi in cui l'avv. Tortorano ha difeso il proprio cliente, l'eccezione di prescri- zione presuntiva risulta fondata e, dunque, per il patrocinio nel giudizio r.g. n. 23912/2016, nulla è dovuto. All'esito delle motivazioni esposte, dunque, risultano maturati e dovuti compensi per un totale di € 7.971,79 (€7.385,29 per r.g. n.16960/2016+ r.g. n. 17880/2016 ed €586,50 per la fase di avvio della procedura di mediazione) già comprensivi di spese generali al 15%, oltre IVA.
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Il ricorrente, in qualità di partecipante alla comunione ereditaria agisce singolar- mente e richiede il pagamento della metà delle somme accertate, a lui spettanti a titolo di quota parte jure successionis. Dunque, la somma come sopra quantificata viene divisa e risultano dovuti, pro quota, € 3.985,90, oltre IVA. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenen- do conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro , con ricorso notificato in data 22.05.2024, così CP_1 provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni in motivazione, accerta il diritto di credito di in qualità di erede del defunto Avv. Parte_1
Franco Tortorano nella misura sopra indicata;
2) Condanna al pagamento di € 3.985,90 oltre IVA e inte- CP_1 ressi dalla messa in mora e fino al soddisfo in favore di Parte_2
in qualità di erede del defunto Avv. Franco Tortorano, come quota dei
[...] compensi maturati da quest'ultimo. 3) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, CP_1 applicando parametri medi del DM 147/2022, in € 5.077,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA ed € 264,00 per spese, con attribuzione al procuratore dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 15.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 10585/2024 r.g.a.c. TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), in qualità di coerede dell'Avv. Franco Tortorano, C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Antonio De Luca (C.F. ) ed C.F._2 elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 110.
-RICORRENTE E
(C.F. ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 de' Tirreni e residente in [...], elettivamente dom.to in Cava de' Tirreni (SA) alla via Diego Ferraioli n.10, presso lo studio dell'avv. Massimo Pagliara (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4 difende.
-RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 il dott. , in qualità di Parte_1 coerede dell'Avv. Franco Tortorano, deceduto in data 03.11.2020, adiva il Tribu- nale per vedersi corrispondere gli onorari spettanti al de cuius per aver difeso in due distinti giudizi il sig. . Nello specifico il ricorrente rappre- CP_1 sentava che il padre aveva svolto la propria attività difensiva dinanzi al Tribunale di Brescia durante tutto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo re- cante r.g. n. 16960/2016 poi riunito al procedimento r.g. n.17880/2016 e che, in seno a tale procedimento, il de cuius si era occupato anche del procedimento di mediazione;
inoltre deduceva che il difensore aveva ricevuto incarico di patroci- nare il resistente nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione spe- cializzata in materia di impresa, recante r.g. n. 23912/2016, per tutte le fasi pro- cessuali fino all'ordinanza di rigetto resa in data 08.09.2016. Per il primo giudizio, stante la riunione di più procedimenti e, quindi, la presenza di più parti processuali, il ricorrente calcolava il compenso applicando la maggio- razione del 60%; per la mediazione calcolava l'importo dovuto per tutte le fasi dell'iter transattivo, fino alla composizione della lite;
per il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione imprese, effettuava una quantificazione applicando parametri medi per tutte le fasi processuali.
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Tanto esposto, il ricorrente deduceva che il complessivo compenso spettante al de cuius fosse di € 37.108,42, oltre IVA nella misura di legge, al netto dei paga- menti già avvenuti. Dunque chiedeva accertarsi il diritto ai compensi, e condan- narsi controparte al pagamento in suo favore della somma di € 18.554,21, oltre IVA nella misura di legge, a titolo di quota parte di sua spettanza, jure successio- nis, del maggior credito di € 37.108,42 dovuto a saldo in favore del suo dante causa per compensi professionali per l'attività professionale resa nei procedimen- ti indicati nella narrativa dell' atto di citazione e/o di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice per il dedotto titolo e le indi- cate causali, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese diritti e onorari. Si costituiva l'ing. svolgendo analitiche contestazioni per ogni CP_1 giudizio di cui si chiedeva il pagamento. Per il giudizio di opposizione rg16960/2016+ 17880/2016, il resistente eccepiva che, tenuto conto della complessità effettiva della controversia, non fossero ap- plicabili i valori massimi utilizzati dal ricorrente, né fosse applicabile la maggio- razione, stante il fatto che essa spetta nel caso in cui un procuratore svolga la sua attività difensiva per più parti o nei confronti di più convenuti con posizioni pro- cessuali diverse;
parte resitente rappresentava che detti presupposti non risulta- vano soddisfatti. Per il procedimento di mediazione, l'ing. eccepiva che, non es- CP_1 sendovi stata accettazione delle parti, fosse dovuto il compenso per la sola fase di attivazione. Infine, con riguardo alla causa rg. 23912/2016 eccepiva la prescrizione presunti- va ex art. 2956 c.c.. All'esito di detta esposizione quantificava i compensi totali dovuti in € 3.878,99 al netto di quanto già versato. Pertanto, parte resistente chiedeva accertarsi che in relazione al procedimento r.g. n. 16960/2016 + 17880/2016, nonché al procedimento di mediazione (proc. n. 7627/2017), al ricorrente, in luogo della maggior somma da lui richiesta, fosse dovuto l'importo di € 1.939,49 oltre IVA e che, in relazione al procedimento r.g. n. 23912/2016, avente a oggetto la domanda di sequestro conservativo proposta ex art. 671 c.p.c., nulla fosse dovuto;
il tutto con integrale compensazione delle spese di lite. All'udienza del 20.03.2025 il procuratore di parte ricorrente contestava il conte- nuto dell'atto di costituzione di controparte. In primo luogo eccepiva la corretta applicazione dei parametri nonché l'applicazione della maggiorazione del 60%; inoltre, in merito all'eccepita prescrizione presuntiva, rappresentava, in primo luogo, che essa non operasse per il credito originato da contratto stipulato in for- ma scritta (come riteneva fosse nel caso di specie), in secondo luogo, che il rap- porto tra procuratore e assistito dovesse ritenersi unitario e da ricondurre ad un unico mandato di opera professionale, pertanto la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla data di cessazione del rapporto ovvero della morte del de cuius e, dunque, stante la documentata diffida datata novembre 2022, la prescrizione era stata interrotta prima che maturasse. Pertanto, parte attrice si riportava alle pro- prie conclusioni mentre parte convenuta, impugnate le deduzioni di controparte, chiedeva un breve rinvio per poterle esaminare. Il Giudice rinviava al
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31.03.2025 ex art. 281 sexies cpc, udienza sostituita dal deposito di note di tratta- zione scritta. La causa è stata, infine, assunta in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le conclusioni rassegnate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata. Preliminarmente va dato atto che è incontestato sia il conferimento dell'incarico professionale sia lo svolgimento diligente da parte dell'avv. Tortorano dell'attività difensiva espletata nell'interesse dell'ing. , nei giu- CP_1 dizi per i quali è stato richiesto l'onorario. Ciò che è contestata è la quantificazione del compenso effettuata dall'erede del de cuius per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo r.g.16960/2016 r.g.17880/2016 nonché per il procedimento di mediazione, mentre per il giudizio rg. 23912/2016 è contestata l'effettiva debenza delle somme richieste, per inter- venuta prescrizione presuntiva. Tanto premesso e passando ad esaminare le pretese avanzate per i singoli giudizi, si osserva quanto segue. Il ricorrente ha dedotto che il de cuius ha rappresentato e difeso l'Ing. CP_1
nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 16960/2016 del Tribunale di Bre-
[...] scia, G.I. Dott. Sabbadini, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4866/2016 di € 28.253,67, oltre interessi, spese per € 286,00 e competenze per € 1.305,00 oltre accessori, emesso dal Tribunale di Brescia il 21.07.2016 (NRG 12579/2016) su ricorso di nella dedotta sua qualità di fideiussore della Controparte_2
e che con provvedimento del 01.02.2017 è stato riunito al pri- Controparte_3 mo il procedimento iscritto al n. 17880/2016 del ruolo generale del medesimo Tribunale di Brescia, su opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 4866/2016 proposto dalla società Controparte_3
Parte ricorrente quantifica il compenso per le attività svolte nel sopra citato giu- dizio in € 24.659,68 comprensivi di spese al 15%, applicando valori massimi a tutte le fasi processuali nonché la maggiorazione del 60% per la presenza di più parti,. A detta somma sottrae quanto già pacificamente pagato dal cliente e, dun- que, conclude per la spettanza della somma di € 23.702,87 oltre IVA. In primo luogo, occorre soffermarsi sul diritto alla maggiorazione richiesta ex art.4 d.lgs. 55/2014. La norma, al co.2, prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più sog- getti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola es- sere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel ca- so in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Orbene, nel ca- so di specie, il giudizio riunito alla causa patrocinata dall' avv. Tortorano riguar- dava un'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo opposto dal sig. CP_1
; a seguito della riunione, dunque, la causa è proseguita di pari passo per
[...] tre opponenti (aventi la medesima posizione, due dei quali difesi da altri avvoca-
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ti) ed una sola opposta. Dalla lettura degli atti del processo prodotti si evince chiaramente come le parti opponenti, all'esito della riunione dei giudizi, avessero tutte la medesima posizione processuale, non solo in quanto tutte opponenti al medesimo decreto ingiuntivo, ma anche in considerazione della conformità nel contenuto delle difese ed eccezioni proposte dopo la riunione. Del resto, la con- vergenza delle difese si evince dalle stesse note autorizzate depositate in allegato dal ricorrente (note riguardanti i predetti giudizi riuniti), nelle quali si legge “il procuratore Tortorano si associa alle difese degli altri opponenti”. Pertanto, è evidente che non ricorra nessuna delle ipotesi previste dall'art.4 co.2 d.lgs.55/2014 poiché l'avv. Tortorano non ha assunto la difesa di più parti né ha difeso il suo assistito contro più soggetti aventi diversa posizione processuale, come detto stante la convergenza delle posizioni processuali di tutti gli opponenti avverso la medesima società opposta. In secondo luogo, il resistente eccepisce l'inesatta applicazione dei parametri massimi ritenendo che, per complessità e importanza della causa, andassero ap- plicati i valori minimi della tabella professionale, tenuto conto anche dell'esito sfavorevole della opposizione. Invero la valutazione della complessità della lite deve essere svolta in base a di- versi elementi- da considerare nell'oscillazione tra parametri minimi e massimi previsti dalle tabelle- ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Nel caso specifico, considerato che il giudizio di opposizione a d.i. ha avuto ad og- getto questioni di media complessità riguardanti la posizione del fideiussore e la nullità delle clausole contrattuali;
considerato, tuttavia, che il procuratore ha visto ugualmente aumentare il proprio carico di lavoro legato allo studio degli atti pro- cessuali anche delle altre opponenti;
vista la generale complessità media delle questioni trattate da tutte le aprti;
il giusto compenso per l'opera svolta può esse- re determinato applicando i parametri medi. Tenuto conto di questi ultimi, in base alle tabelle ex D.M. 55/1014, il compenso va liquidato in € 8.342,10 comprensivo di spese generali al 15%, oltre IVA come per legge e rimborso spese forfettarie e contributo unificato per € 286,00. A tale quantificazione vanno sottratte le somme già versate dall' Ing. CP_1 ovvero € 286,00 per spese forfettarie e CU ed € 956,81 come acconto. All'esito di detti calcoli il compenso ancora dovuto è di € 7.385,29 comprensivo di spese generali al 15%, oltre IVA. Per quanto concerne il procedimento di mediazione promosso innanzi alla Came- ra di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (proc. n. 7627/2017), il ricorrente ha richiesto la liquidazione del compenso per tutte le fasi, dall'attivazione alla conciliazione. Tuttavia, dalla lettura degli atti prodotti, si evince chiaramente che le parti non hanno aderito alla mediazione e che, dunque, l'attività del procuratore si è limitata all'attivazione della procedura come da ver- bale allegato all'atto di citazione (all.5 “verbale negativo mediazione”). Pertanto, attenendosi alle tabelle ex D.M. 55/2014 ratione temporis vigenti, il compenso spettante per la sola fase di attivazione, applicando parametri medi, è di € 586,50 comprensivo di spese generali al 15%, oltre IVA come per legge. Infine, in relazione al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, se- zione specializzata in materia di impresa, recante r.g. n. 23912/2016, parte resi- stente ha eccepito la maturazione della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..
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Tale eccezione è ammissibile e correttamente formulata poiché non viene conte- stata dal resistente l'esistenza del credito bensì viene eccepito esclusivamente il suo avvenuto pagamento. Orbene in punto di diritto va ricordato che sollevata l'eccezione di prescrizione presuntiva, che determina una inversione dell'onere probatorio, in assenza di prova fornita dal creditore circa il mancato pagamento del debitore, la pretesa viene paralizzata se sono decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto. Nel caso di specie, il rapporto professionale risulta fondato sulla procura alle liti conferita all' avv. Tortorano in calce all'atto di costituzione in giudizio (all.6) che attribuisce l'incarico di patrocinio nella specifica causa r.g. n.23912/2016. Su tale premessa, considerato che il procedimento in oggetto si chiudeva in data 08.09.2016 e che la prima lettera di sollecito al pagamento (atto interruttivo della prescrizione) risale al 2022, deve ritenersi fondata l'eccepita prescrizione presun- tiva per il decorso di più di tre anni dalla conclusione del rapporto. La Corte di Cassazione, con sentenza 23.9.2015 n. 18808 ha confermato e preci- sato che la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario de- corre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo. In caso di pluralità di prestazioni, per la de- correnza della prescrizione, occorre accertare se esse siano state espletate a segui- to di un unico incarico, nel qual caso si ha una prestazione unitaria, oppure se si tratti di prestazioni autonome o comunque oggetto di retribuzione periodiche. Alla luce di tale giurisprudenza occorre vagliare la contestazione del ricorrente, il quale deduce l'esistenza di un unico e continuativo rapporto professionale esi- stente tra l'avv. Tortorano e l'ing. che si sarebbe dunque conclu- CP_1 so solo con il decesso del procuratore nel 03.11.2020. Ravvisando l'unitarietà del rapporto, il termine di decorrenza della prescrizione presuntiva verrebbe spostato in avanti, appunto al 2020 e la messa in mora datata 2022 in quanto tempestiva, avrebbe determinato l'interruzione del termine prescrizionale. Tale ricostruzione, tuttavia, è priva di fondamento alla luce della documentazione prodotta: in atti non vi è alcun contratto di mandato che attesti la presenza di un unico e continuativo rapporto professionale a monte delle singole controversie;
sono presenti singoli mandati alle liti, atti di natura unilaterale, recanti il confe- rimento all'avvocato, da parte dell'assistito, dell'incarico a patrocinare il giudizio specificatamente indicato all'interno della procura. In assenza di ulteriori elemen- ti probatori che possano far presumere l'esistenza di un contratto di mandato tra le parti, è impossibile ravvisare l'unitarietà del rapporto. Non essendovi un con- tratto scritto di mandato, può essere superata anche la contestazione sollevata dal ricorrente in merito alla inapplicabilità della disciplina ex art.2956 c.c. per la ipo- tesi del contratto stipulato in forma scritta. In altri termini trattandosi di singoli mandati professionali conferiti per i diversi giudizi in cui l'avv. Tortorano ha difeso il proprio cliente, l'eccezione di prescri- zione presuntiva risulta fondata e, dunque, per il patrocinio nel giudizio r.g. n. 23912/2016, nulla è dovuto. All'esito delle motivazioni esposte, dunque, risultano maturati e dovuti compensi per un totale di € 7.971,79 (€7.385,29 per r.g. n.16960/2016+ r.g. n. 17880/2016 ed €586,50 per la fase di avvio della procedura di mediazione) già comprensivi di spese generali al 15%, oltre IVA.
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Il ricorrente, in qualità di partecipante alla comunione ereditaria agisce singolar- mente e richiede il pagamento della metà delle somme accertate, a lui spettanti a titolo di quota parte jure successionis. Dunque, la somma come sopra quantificata viene divisa e risultano dovuti, pro quota, € 3.985,90, oltre IVA. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenen- do conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro , con ricorso notificato in data 22.05.2024, così CP_1 provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni in motivazione, accerta il diritto di credito di in qualità di erede del defunto Avv. Parte_1
Franco Tortorano nella misura sopra indicata;
2) Condanna al pagamento di € 3.985,90 oltre IVA e inte- CP_1 ressi dalla messa in mora e fino al soddisfo in favore di Parte_2
in qualità di erede del defunto Avv. Franco Tortorano, come quota dei
[...] compensi maturati da quest'ultimo. 3) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, CP_1 applicando parametri medi del DM 147/2022, in € 5.077,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA ed € 264,00 per spese, con attribuzione al procuratore dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 15.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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