Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1604 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 04/04/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avvocato Marina Flocco
[...] C.F._1
(C.F. ) nel cui studio in Via Gregorio VII n. 466, è C.F._2 elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3 l'avvocato Fabiana Di Vincenzo (C.F. ) nel cui C.F._4 studio in Orbetello (GR) alla Via Trento 2, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 14
22/12/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
al fine di ottenere la Controparte_2 risoluzione “della promessa di acquisto dell'imbarcazione da diporto sottoscritto in data 17 maggio 2017 tra il sig. e Controparte_1
(promittente acquirente) e la società
[...]
(promittente venditore) per fatto Controparte_3 e colpa esclusivi di quest'ultima, per i motivi tutti addotti in citazione e nei successivi scritti difensivi, conseguentemente condannare la
[...]
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere il doppio della caparra versata (€ 7.000,00) pari ad € 14.000,00 al sig. oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo”. Si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto
[...] infondata in fatto e in diritto ed accertarsi e dichiararsi risolta la promessa di acquisto del 17.07.2017, per fatto e colpa del sig. nonché la CP_1 condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 52.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata vendita dell'imbarcazione a terzi. Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale venivano escussi sette testi, all'udienza del 15 settembre 2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come da relativo verbale in atti e la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, concesso il termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale. ”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in relazione alle domande proposte da
[...]
nei confronti della società convenuta, così provvede: risolve il CP_1 contratto del 10.07.2017 tra le parti intervenuto per grave inadempimento della società convenuta e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di € 14.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda sino al saldo. Condanna
[...] alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali, in favore di , che liquida in complessivi € Controparte_1 5.327,00 di cui € 250,00 per spese, ed € 5.077,00 per spettanze oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta.”
pag. 2 di 14 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda dell'attore è fondata e deve, pertanto, essere accolta. All'esito delle emergenze istruttorie, e segnatamente dalla documentazione versata in atti e dalle prove testimoniali, è risultato comprovato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta, la quale si è impegnata a vendere, all'odierno attore, un'imbarcazione che è risultata affetta da vizi e difformità tali da renderla inidonea all'uso per cui era stata acquistata. Dalla promessa di acquisto sottoscritta dalle parti in data 10.07.2017, all'art. n. 2 viene espressamente previsto che “dal momento del versamento della caparra, l'acquirente, ad esclusiva Sua cura e spese, potrà effettuare e/o far effettuare a sua discrezione tutte le visite, ispezioni e le perizie che desidera sullo yacht in oggetto …“ ed al successivo art. n. 3 viene stabilito che “ … l'acquirente, esperiti tutti gli accertamenti di cui all'art. 2, verserà il saldo …”. Conseguentemente, parte attrice incaricava, a tal fine, il sig. il quale, eseguita una verifica a bordo del natante de quo, Persona_1 redigeva, all'esito, una perizia attestante le reali condizioni dell'imbarcazione medesima la quale presentava vizi tali da rendere antieconomica la loro eliminazione stante il costo elevato per le riparazioni necessarie. All'esito di tale tempestiva verifica, il sig. si determinava ad CP_1 esercitare il recesso in data 14 giugno 2017 così come previsto dall'art. n. 3 della predetta scrittura di promessa di acquisto.
Ritenuto che
il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011), risulta in ogni caso comprovato quanto lamentato da parte attrice anche alla luce delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria. Il teste di parte convenuta, escusso all'udienza del 17 giugno 2021 ha dichiarato che la barca “aveva bisogno di manutenzione ordinaria, aveva anche qualche problema elettronico …”. Il teste di parte attrice, escusso all'udienza del 7 novembre 2019, ha dichiarato che “è vero ricordo che la sig.ra disse che la barca Per_2 era in perfette condizioni … il perito ha redatto relativa consulenza dichiarando che l'imbarcazione avrebbe richiesto dei costi eccessivi per renderla navigabile … sì è vero la barca era arrugginita e marcia …” (vedi verbale di uienza del 7.11.2019). Il teste escusso all'udienza del 16 gennaio 2020, ha dichiarato che
“sì è vero, tali riparazioni sarebbero state necessarie per riportare
pag. 3 di 14 l'imbarcazione nelle condizioni migliori anche per una idonea navigazione in quanto quando ho visionato la la stessa non era nelle condizioni di Pt_3 sicurezza per la navigazione”. Le contestazioni svolte dalla convenuta, a sostegno del proprio impianto difensivo, sono risultate, oltre che irrilevanti in ordine alla dedotta risalenza della barca de qua, prive del necessario supporto probatorio con particolare riferimento alla clausola “vista e piaciuta” in quanto, in ogni caso, era stata espressamente accordata, al promissario acquirente, la facoltà di effettuare le necessarie verifiche delle condizioni del natante in vista dell'acquisto. Non è stata, inoltre, fornita prova alcuna circa la conoscenza, da parte attrice, delle rali condizioni della barca, come invece sostenuto dalla convenuta, anche in considerazione della circostanza che la mail prodotta dalla convenuta medesima non è stata inviata ad (vedi Controparte_1 doc. 6 fascicolo convenuta). Per quanto riguarda, infine, la perizia di parte depositata dalla convenuta, è appena il caso di evidenziare che risulta essere stata redatta in data 12 luglio 2017 e cioè in epoca successiva a quella prodotta da parte attrice ed in ogni caso, le risultanze di tale perizia, risultano in contrasto con l'elenco delle riparazioni da effettuarsi sulla barca indicate analiticamente proprio nel già citato documento n. 6 allegato dalla convenuta e comunque, salva fatta la facoltà del promissario acquirente di avvalersi delle clausole di cui agli artt. n. 2 e 3 della promessa di acquisto oggetto di causa.
Come noto, la caparra confirmatoria ha, ad un tempo, natura di sanzione contrattuale, in quanto opera, nel caso di inadempimento di una delle parti a carico della parte adempiente col meccanismo di seguito indicato, e contenuto risarcitorio, costituendo, con l'operare del meccanismo stesso, incremento patrimoniale del contraente adempiente ed
a carico di quello inadempiente, che tiene luogo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento (Cass. 31.05.71, n° 1646). Orbene, una volta accertata la consegna di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente alle obbligazioni derivanti da contratto può, a fronte dell'inadempimento dell'altra parte, recedere dal contratto stesso e, a seconda se l'inadempimento sia imputabile a chi ha dato la caparra ovvero a chi la stessa ha ricevuto, può ritenere quanto dato
a tale titolo ovvero esigere il doppio di quanto dato (art. 1385, II comma
c.c.). E', quindi, evidente l'inadempimento della convenuta la quale non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto oggetto di causa in quanto l'imbarcazione che si era impegnata a vendere non corrispondeva a quanto descritto nel contratto stesso.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, deve essere pronunciata la risoluzione della promessa di acquisto tra le parti intervenuta in data 17
pag. 4 di 14 maggio 2017, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 14.000,00, pari al doppio della caparra versata dal medesimo attore in favore di
[...]
con conseguente rigetto Controparte_2 della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...] di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 18903/22 - R.G. n. 20854/18 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. 16,
Giudice Dott.ssa Monica Vanni, pubblicata il 22/12/2022, Rep. N.
25576/2022 del 22/12/2022 e notificata lo scorso 13/02/2023 a mezzo pec presso il difensore costituito nel grado Avv. Beatrice Mirabasso, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, siccome precisate all'udienza del 15/09/2022 che qui si riportano:“IN VIA PRINCIPALE - respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto esposto e accertare e dichiarare risolta la promessa di acquisto sottoscritta in data 17/05/2017, per fatto e colpa esclusivi del Sig. - CP_1
Per i motivi espressi in sede di comparsa di costituzione e risposta, nonché in corso di causa, condannare il Sig. per responsabilità aggravata CP_1 ex art.96 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA - condannare il Sig. al risarcimento danni CP_1 della somma che verrà ritenuta di giustizia.”. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita provveda alla trasmissione del fascicolo alla competente Procura della Repubblica di Roma, affinché proceda nei confronti della Sig.ra e di chiunque ravviserà con Controparte_4 questa vi abbia concorso per le ipotesi di reato meglio esplicitate nel terzo motivo di gravame.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, ogni contraria eccezione, deduzione, difesa, ragione, pretesa e domanda avversaria disattesa e reietta, preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello dei signori e Parte_1 Parte_2 per mancanza di prova della loro legittimazione ad impugnare preliminarmente dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le eccezioni processuali avversarie ex art. 246 c.p.c. e 372 c.p. nel merito confermare la sentenza di primo grado Sentenza n. 18903/2022 pubbl. il 22/12/2022 RG n. 20854/2018 emessa dal Tribunale di Roma, ed
pag. 5 di 14 all'effetto respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e non provato accertare e dichiarare ex articolo 96 c.p.c. stante la mancata adesione alla negoziazione assistita da parte della
[...]
ed il tenore della Controparte_2 sua ingiustificata difesa prima, ed il tenore dell'inammissibile ed infondato dell'appello avversario odierno, che i signori e Parte_1 [...]
– come sopra meglio generalizzati - sono tenuti al risarcimento Parte_2 del danno che, in questo caso, connesso allo stress subito per un giudizio altrimenti evitabile (danno di natura non patrimoniale) ben può essere rimesso alla valutazione equitativa del Giudice Adito, e comunque nella misura non inferiore alla somma di € 5000,00, salvo il più o meno ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CNA come per legge”
All'udienza del 04/04/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. Preliminarmente deve ritenersi irrilevante la produzione in allegato alle note della lettera dell'avvocato Di Vincenzo, pure in data
7/6/2023, non equivalendo la richiesta di pagamento a riconoscimento della legittimazione processuale dei contraddittori.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da il quale Controparte_1 contesta la legittimazione processuale degli appellanti per non aver provato di essere succeduti alla Società Controparte_2
nella titolarità del credito vantato dalla Società cancellata
[...]
. Deduce in particolare l'appellato che “i signori non si sono Parte_1 dichiarati successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente e non hanno fornito la prova che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a loro attribuita nei termini sopra indicati, di talché il sig. CP_1 contesta la loro legittimazione processuale come successori, e,
[...] quindi, l'inammissibilità dell'appello proposto”. L'eccezione è infondata. Il dopo aver esercitato il recesso CP_1 ex art.1835 co 2 cc, dal contratto preliminare stipulato con la CP_5
aveva agito in giudizio nei confronti di questa per far dichiarare la
[...] risoluzione del contratto e sentire condannare la Società alla restituzione del doppio della caparra ricevuta per l'acquisto di un'imbarcazione da diporto.
pag. 6 di 14 Costituitasi in giudizio, la Società aveva originariamente chiesto: a) di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e dichiarare risolta la promessa di acquisto, per fatto e colpa del b) CP_1 di condannare lo stesso attore “ a risarcire i danni subiti dalla società
, quantificati Controparte_2 CP_2 Controparte_2 in euro 52.000,00, pari a quanto la stessa avrebbe ricavato dalla vendita dell'imbarcazione al Sig. , altro acquirente, decurtata dalla somma CP_6 trattenuta a titolo di caparra versata dal Sig. c) di condannare il CP_1 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 CP_1
c.p.c. A seguito della decisione appellata, e Parte_1
, dichiaratisi ex soci di Parte_2 Controparte_2 hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado Controparte_2 che, dichiarando la risoluzione del contratto del 10/07/2017, per inadempimento della Società, ha condannato questa alla restituzione del doppio della caparra. Con l'appello hanno ribadito le sole conclusioni di cui ai citati punti a) e c), mentre non hanno riproposto la domanda risarcitoria azionata in primo grado dalla Società CP_2 Contrariamente a quanto affermato dall'appellato, l'appello non concerne pertanto una pretesa creditoria fatta valere dagli ex soci quali successori della compagine cancellata, per cui, per gli stessi ex soci non si pone pertanto il problema di dimostrare la propria qualità di aventi causa della società, come assegnatari del credito in base al bilancio finale di liquidazione, oppure come successori nella titolarità di un credito non inserito in bilancio e non oggetto di tacita rinuncia. Essi agiscono in appello per contestare la legittimità del recesso esercitato dal compratore e per paralizzare la pretesa di rimborso della caparra, che nell'ipotesi di conferma della decisione del Tribunale sarebbe attivabile nei loro confronti ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. Tale disposizione implica infatti che l'obbligazione sociale non si estingue con la cancellazione della società dal registro delle imprese ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione ed in proporzione alle rispettive quote. Discende da ciò che i soci, successori nelle obbligazioni della società, subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente. L'eccezione di parte appellata non può pertanto essere accolta.
§ 5. – L'appello proposto da e Parte_4 Parte_2
contiene tre motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Illegittimità della sentenza impugnata
– Vizio di erronea pronuncia per inammissibilità della domanda di recesso, sia per tardività rispetto al termine contrattuale previsto per il suo esercizio, sia per mancanza di previa diffida ad adempiere al venditore per l'eliminazione dei vizi determinanti la domanda di risoluzione del contratto
pag. 7 di 14 -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1385 in combinato disposto con l'art. 1453, 1490, 1492 e 2697 c.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c.” Con tale motivo parte appellante contesta la sentenza del Tribunale di Roma, che ha ritenuto legittimo il recesso dell'acquirente e condannato la parte venditrice a restituire il doppio della caparra. Gli appellanti sostengono che il recesso è inammissibile perché tardivo, in quanto il contratto prevedeva un termine di 15 giorni per contestare lo stato dell'imbarcazione, termine decorso senza contestazioni scritte. Sotto altro aspetto, evidenziano che “permane l'inammissibilità della domanda di recesso, non avendo la parte promittente acquirente, comunque, provveduto a diffidare la parte venditrice, asseritamente inadempiente, ad adempiere agli obblighi contrattualmente previsti”.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Illegittimità della sentenza impugnata – Vizio di erronea pronuncia per inesistenza dell'inadempimento
a carico di parte convenuta odierna appellante per mancato raggiungimento della prova dell'inadempimento della convenuta - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.”. Con il predetto motivo, parte appellante contesta la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha accertato l'inadempimento della parte venditrice al contratto preliminare, per la non corrispondenza dell'imbarcazione - a causa di evidenti vizi-, alla descrizione fattane in occasione della promessa di vendita. Obietta che le condizioni dello yacht corrispondevano invece a quanto promesso, come confermerebbero le prove documentali e testimoniali ignorate o travisate dal Giudice.
§ 5.2 – Il terzo motivo è intitolato “Illegittimità della sentenza impugnata – Vizio di erronea pronuncia per incapacità, inattendibilità e inutilizzabilità delle prove su cui il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 e 246 c.c. “ Con tale motivo, gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 101 c.p.c., poiché il Giudice avrebbe fondato la decisione su testimonianze inammissibili, inattendibili e inutilizzabili, favorevoli all'attore, tra cui quella della madre, reale dominus della compravendita, e quella del perito di parte, redattore della relazione in cui si indicavano i pretesi vizi della barca. Il Giudice avrebbe inoltre ingiustificatamente considerato irrilevanti le prove documentali prodotte dall'appellante, che dimostravano la conoscenza, da parte dell'attore e della madre, delle effettive condizioni dell'imbarcazione prima della compravendita.
§ 6 – L'appello è infondato.
§ 6.1 – E' il primo motivo infondato.
pag. 8 di 14 Gli appellanti evidenziano due aspetti di inammissibilità della domanda di recesso . Assumono in primo luogo la tardività della dichiarazione di recesso, comunicata dal difensore del oltre il CP_1 termine di quindici giorni dalla conclusione del contratto, indicato nell'art. 3 del preliminare di vendita;
in secondo luogo, deducono “l'inammissibilità della domanda di recesso, non avendo la parte promittente acquirente, comunque, provveduto a diffidare la parte venditrice, asseritamente inadempiente, ad adempiere agli obblighi contrattualmente previsti”.
Riguardo al primo profilo, va detto che il compromesso di vendita, sottoscritto il 17/05/2017, aveva ad oggetto un'imbarcazione da “intendersi 'come vista e piaciuta' (…) nello stato d'uso in cui essa si trova ma comunque esente da vizi/criticità strutturali, pronta alla boa”. Il contratto prevedeva il versamento di una caparra confirmatoria di € 7.000” e , all'art.2, la facoltà per l'acquirente, dal momento del versamento della caparra, di effettuare o far effettuare a sua discrezione tutte le visite, le ispezioni e le perizie che desidera sullo yacht oggetto del preliminare. Il successivo art. 3 stabiliva che, entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal momento del versamento della caparra, l'acquirente, esperiti tutti i suddetti accertamenti, avrebbe corrisposto il saldo del prezzo di vendita”.
“Tutto quanto sopra”, si legge ancora nel contratto, “salvo palesi difformità, relative alle condizioni d'uso generali dello yacht, tra quanto dichiarato dal venditore e quanto dovesse emergere nel corso degli accertamenti di cui all'art.2”. Il preliminare di vendita prevedeva altresì che oltre il quindicesimo giorno dal versamento della caparra, se l'acquirente non avesse provveduto al saldo oppure a contestare lo stato d'uso dello yacht, “il presente accordo si riterrà risolto ed il venditore tratterrà per sé la caparra e null'altro sarà dovuto alle parti." Il contratto prevedeva dunque il saldo del prezzo entro 15 giorni dal versamento della caparra, esperiti gli accertamenti delle condizioni dello yacht di cui all'art.2, “salvo”, tuttavia, che dalle verifiche effettuate fossero emerse palesi difformità con quanto dichiarato dal promittente venditore.
La caparra venne versata il 17/05/2017 contestualmente alla stipula dell'accordo. L'accesso all'imbarcazione per le verifiche venne poi consentito il 03/06/2017, ed all'esito degli accertamenti compiuti il promittente acquirente comunicò la volontà di recedere dall'accordo, per inadempimento del contraente, il 16/06/2017. Non consta peraltro che allo scadere del quindicesimo giorno dal versamento della caparra la venditrice si sia avvalsa della clausola risolutiva apposta al contratto e ciò fa presumere che le parti avessero inteso differire il termine di quindici giorni inizialmente previsto per il saldo e per la comunicazione delle contestazioni, in funzione della pendenza delle verifiche sulle condizioni dell'imbarcazione. Dal che deriva la tempestività del recesso.
pag. 9 di 14 Con riferimento al secondo profilo di inammissibilità della domanda di recesso, la parte appellante lamenta che con la diffida del 16/06/2017, l'avvocato dell'acquirente si sia limitato a comunicare il recesso del proprio assistito, adducendo l'inadempimento della promittente venditrice a causa di presunti vizi dell'imbarcazione, senza previa diffida ad adempiere. Secondo l'appellante, il richiamo ai vizi che avrebbero reso l'imbarcazione inidonea all'uso cui era destinata sarebbe compatibile con un'ordinaria azione di risoluzione del contratto, ma non con la domanda di recesso. Sostiene perciò, che “il Giudice adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ed il risarcimento dei danni (ex art. 1385 comma 3 c.c.) non può pronunciare la risoluzione del contratto ed al contempo condannare la parte inadempiente a pagare in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto, significa che intende realizzare gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e non esercitare il recesso”. La contestazione è tuttavia infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “affermare l'impossibilità dello ius retinendi della caparra in base al rilievo che l'art. 1385, co. 2 c.c. disciplina
l'esercizio stragiudiziale del diritto di recesso e non la risoluzione giudiziale, ancorché dichiarativa e di diritto, con conseguente onere, aleatorio, di dimostrare an e quantum del danno a norma dell'art. 1385 co.
3 c.c., significa attribuire al nomen risoluzione un significato esasperatamente formale” (Cass. 2999/2012 in Cass 18392 2022). Va evidenziato infatti che vi è sostanziale coincidenza tra azione di risoluzione e azione di recesso, al punto che “la domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art.1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege” (Cass Sez. 2^, Ord. 30/07/2024 n.21317) . È vero poi che nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione l'attore ha chiesto al Tribunale di dichiarare risolto il contratto;
tuttavia, dall'analisi dello stesso atto non si ricava in alcun modo che egli abbia preferito esercitare, ex art.1385 comma 3 cpc, l'azione generale di risoluzione del contratto, in luogo del recesso, come affermano invece gli appellanti. Al contrario, il tenore dell'atto di citazione evidenzia chiaramente che deduceva in giudizio la legittimità Controparte_1 della comunicazione di recesso, inviata il 06/06/2017 in conseguenza dell'asserito inadempimento del venditore, e manifestava la volontà di ottenere il doppio della caparra corrisposta. Tale volontà risulta perciò indubbiamente orientata a far valere il rimedio predisposto dal secondo comma dell'art. 1385 cc, tanto più che l'appellato non chiedeva al giudice di prime cure di conseguire un risarcimento maggiore di quello concordato pag. 10 di 14 nel contratto preliminare per l'ipotesi di recesso, limitando la pretesa di ristoro al doppio della caparra confirmatoria corrisposta al venditore. Di conseguenza, il Giudice ha correttamente accolto la domanda risarcitoria, senza necessità di acquisire la prova dell'effettivo danno sofferto dall'attore.
Ai sensi dell'art. 1385 c.c, la caparra confirmatoria ha infatti funzione di liquidazione convenzionale del danno;
per cui la parte non inadempiente, che abbia esercitato il potere di recesso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata, senza necessità che il pregiudizio subito vada provato nell'"an" e nel "quantum",
§ 6.2 – Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza impugnata, il natante era conforme al contratto e idoneo alla navigazione, così come confermato da prove documentali e testimoniali ignorate o travisate dal Giudice, la cui decisione sarebbe perciò errata, non sussistendo la prova dell'inadempimento della Società venditrice al contratto preliminare. Il Giudice, ed è questo il terzo motivo di impugnazione, sarebbe altresì incorso in un vizio di erronea pronuncia, per non aver considerato l'incapacità ed inattendibilità dei testimoni di parte attrice;
l'inutilizzabilità della relazione del perito della stessa parte attrice;
per avere ignorato o ritenuto irrilevanti le prove orali e documentali offerte dalla promittente venditrice.
I due motivi sono infondati. Come precisato dalla Suprema Corte, “il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)” (Cass S.U. 14/01/2009 n.553/2009; Cass. Sz.2^, 08/06/2022, n.18392).
Nella fattispecie, il contratto preliminare concluso dalle parti prevedeva al punto 3, quale causa giustificativa del recesso, l'emergere di palesi difformità tra quanto dichiarato dal venditore ed i risultati degli accertamenti di cui all'art.2 dello stesso accordo, riguardanti le condizioni dello yacht promesso in vendita. Nella comunicazione di recesso del
14/06/2017, la volontà del promittente acquirente di non addivenire alla compravendita e di ottenere la restituzione del doppio della caparra versata veniva giustificata alla luce di gravi vizi dell'imbarcazione, emersi a seguito della verifica del 03/06/2017 e descritti nella relazione del perito Per_1
della quale venivano trascritte le conclusioni.
[...]
pag. 11 di 14 Va altresì rammentato che la questione dell'onere della prova tra venditore e compratore in tema di risoluzione per vizi della cosa venduta va risolta alla stregua del principio di cui all'art. 2697 cc., in base al quale: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne deriva che, essendo l'esistenza del vizio il fatto costitutivo del diritto del allo scioglimento del vincolo CP_1 contrattuale, è questi a risultare gravato del relativo onere della prova.
Al riguardo, la Corte ritiene di condividere la decisione del Giudice di primo grado, che ha ritenuto raggiunta la prova dei vizi. L'imbarcazione veniva descritta nel preliminare come esente da vizi e completa di equipaggiamenti. Le testimonianze acquisite in primo grado hanno inoltre chiarito che al momento della visita dello yacht da parte dell'acquirente, la parte venditrice aveva dichiarato che la barca si trovava in perfette condizioni (teste udienza del 07/11/2019); che era esente CP_4 da vizi ed aveva navigato fino a pochi mesi prima (teste udienza Tes_1 dell'11/11/2021). La presenza di vizi e la difformità della barca alle condizioni dichiarate dalla venditrice emergevano tuttavia a seguito dell'ispezione eseguita dal perito navale incaricato dalla parte acquirente Persona_1 di effettuare le verifiche consentite dall'art. 2 del contratto preliminare. Il perito concludeva la propria relazione dichiarando le condizioni di stato e di manutenzione della barca pregiudizievoli per la navigazione e riferiva tra l'altro: l'assenza del numero di matricola sul motore, che non consentiva di verificarne la corrispondenza con quello riportato sulla Licenza di navigazione;
la mobilità di alcune tavole del fasciame della murata di dritta e la necessità di riverniciare entrambe le murate;
la presenza di lesioni in alcune tavole delle sovrastrutture;
le condizioni insufficienti della coppalatura della falegnameria esterna;
il non funzionamento di un generatore di corrente elettrica da 12kw; la presenza di forti ossidazioni al motore ed alle apparecchiature installate nel locale motore, provocate dalla presenza di acqua in sentina;
l'ossidazione e l'ostruzione della maggior parte delle prese a mare e dei passaggi a scafo;
la presenza di danni da infiltrazioni di acqua in alcune zone della falegnameria interna;
la vetustà dei tubi di gomma del gas della cucina, scaduti e da sostituire;
l'inefficienza di radar e stazione del vento, necessitanti di riparazioni o sostituzione;
la necessità di sostituire integralmente il sartiame laterale e longitudinale;
la necessità di manutenzione o sostituzione della copertura delle due rande. Riguardo all'efficacia probatoria della perizia di parte, la giurisprudenza riconosce alla parte che l'ha prodotta “la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 1997, n. 4437, ; in
pag. 12 di 14 senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002). (Cass. Sez. 3^, Ord.
01/02/2023 n.2980). Il perito escusso in giudizio come Persona_1 testimone, all'udienza del 10/01/2020, in risposta ai capi 7, 10 e 11 della memoria ex art. 183 co.6 n.2 cpc, di parte attrice, confermava di avere ispezionato la barca e riscontrato i vizi e i difetti dettagliati nella perizia, nonché la necessità che la barca fosse sottoposta ad interventi di manutenzione, da lui stimati in più di €200.000,00. Poiché dunque la perizia di parte è stata confermata dall'autore in sede di esame testimoniale, la Corte conviene con il Tribunale di ritenere utile tale relazione ai fini della decisione, attesa anche l'impossibilità di eseguire una ctu (l'imbarcazione veniva alienata a terzi dalla e trasferita Controparte_5 all'estero in pendenza del giudizio) ed in considerazione del fatto che l'esistenza di vizi trova riscontro nelle dichiarazioni del teste di Tes_2 parte convenuta, secondo il quale la barca necessitava di manutenzione ordinaria riguardante l'estetica e presentava problemi elettronici, nonché nella documentazione prodotta dalla stessa Società venditrice in primo grado. Ci si riferisce in particolare all'email del 20/05/2017 (all. 6 al fascicolo della ) contenente una lunga lista di “interventi Controparte_5 urgenti per riportare il in pieno assetto di navigazione ed in Pt_3 condizioni estetiche più che buone”, che evidentemente smentisce le rassicurazioni date dalla stessa parte venditrice appena tre giorni prima, in occasione della stipula del contratto, circa le condizioni perfette della barca e l'assenza di vizi. La lista degli interventi necessari, prodotta dalla parte venditrice, appare peraltro contraddire anche le positive valutazioni contenute nella perizia di parte convenuta a firma del perito Per_3
Risultano inoltre infondati i rilievi degli appellanti circa l'inammissibilità della testimonianza di Non è infatti Controparte_4 provato che la teste sia l'“effettiva promissaria acquirente” e che sia portatrice di un interesse personale, concreto ed attuale tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio. La parentela con l'appellato riguarda piuttosto l'attendibilità della teste, che ha dichiarato di essere la madre dell'attore. Tuttavia, le dichiarazioni da lei rese in sede testimoniale appaiono coerenti con il residuo quadro probatorio e quindi possono considerarsi attendibili.
Irrilevanti, infine, le dichiarazioni dei due testi di parte convenuta,
e che gli appellanti ritengono non essere state Tes_3 Tes_4 adeguatamente valutate. Entrambi i testimoni hanno espresso una mera valutazione sull'idoneità dell'imbarcazione alla navigazione senza limiti dalla costa, che non confuta tuttavia la prova raggiunta sull'esistenza dei vizi, che rendevano l'imbarcazione non conforme alle dichiarazioni fatte dalla promittente venditrice in occasione del contratto preliminare.
L'appello va pertanto integralmente respinto.
pag. 13 di 14 § 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
contro la sentenza n.18903, del 2022 del 22/12/2022, resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n. 18903 del 2022 del 22/12/2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna e in Parte_1 Parte_2 solido al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui €
[...] 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 04/04/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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