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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANZON ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MANZON ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in San Giovanni Incarico (FR) il
24/08/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Tagliamento (PN) Per_1
il 17/02/2020;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “A) Voglia l'intestato Tribunale dichiarare la separazione
Par personale dei coniugi HE e , autorizzandoli a vivere CP_1
separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga più
opportuno, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come anche di seguito riportate:
1) Affidamento della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 anagrafica della stessa presso la residenza materna.
2) Assegnazione della casa familiare, ubicata in Comune di Pordenone, alla
Via Nicoletta n. 11, e così identificata al relativo catasto:
- Fg. 11, mapp. 226, sub. 1, Via Nicoletta n. 11, piano T int. 1, Cat. A/3, Cl. 4,
vani 5,5, sup. catastale 102 mq, R.C. Euro 582,31;
- Fg. 11, mapp. 226, sub. 5, Via Nicoletta n. 11, piano T, Cat. C/6, Cl. 2, mq 13,
R.C. Euro 38,94;
con ogni arredo e corredo, in via esclusiva alla sig.ra perché vi abiti Parte_1
con la figlia Per_1
3) Il sig. si impegna ed obbliga a continuare a pagare le rate di CP_1
rimborso dei finanziamenti Prexta S.p.a. n. 240351ePrexta S.p.a. n. 241742sino
alla totale loro estinzione.
4) Atteso l'impegno di cui al punto che precede e fintantoché tale impegno
Par perdurerà e sarà rispettato, nonostante la sig.ra non abbia adeguati redditi propri ai sensi dell'art. 156 c.c., non vi sarà corresponsione di alcun assegno si separazione da parte del marito.
5) Atteso che la casa familiare è stata acquistata dai coniugi con le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 243/1993 per l'acquisto della prima casa, i coniugi si impegnano ed obbligano, quanto al sig. a trasferire alla CP_1
Par sig.ra la quota di proprietà del 50% a lui spettante sulla casa familiare,
2 Par quanto alla sig.ra a seguito di detto trasferimento, ad intestarsi interamente il mutuo fondiario Rep. 6001/Racc. 5576 Notaio;
tanto il Per_2
trasferimento della quota di proprietà della casa familiare da parte del sig.
quanto il conseguente integrale accollo del mutuo fondiario da parte CP_1
Par della sig.ra dovranno avvenire senza perdita delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 243/1993, decorso quindi il termine quinquennale dalla data dell'acquisto ivi previsto.
Par 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra HE, entro il giorno 10 CP_1
(dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
la somma di Euro 300,00 (trecento/00), somma che sarà rivalutata annualmente ed automaticamente sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, qualora e solo se detta variazione sia positiva. E' esclusa ogni futura revisione dell'assegno in diminuzione.
Par 7) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla sig.ra nella misura del 100%, mentre le detrazioni spetteranno integralmente al sig. CP_1
8) Le spese scolastiche, nonché le spese straordinarie mediche ed extrascolastiche relative alla figlia così come individuate nel Protocollo Per_1
d'intesa sottoscritto tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018 (“a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, per protesi, e comunque relative alla salute, compresi i “tickets”; b) spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico ed integrazioni infrannali, scuolabus ed altro mezzo di trasporto, viaggi di studio e di istruzione,
ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive, artistiche,
ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi e per le attrezzature necessarie;
d) spese di custodia dei minori, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della porle infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite;
e) spese di mantenimento e cure
3 animali domestici quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi”), saranno così sostenute dai genitori: a) quanto alle spese scolastiche dal sig. nella misura del 100%; CP_1
b) quanto alle spese straordinarie mediche ed extrascolastiche da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese saranno rimborsate,
dall'altro genitore, al genitore che le abbia anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione contabile e se di importo superiore ad Euro 300,00 (trecento), fatta eccezione per le spese mediche urgenti non programmabili, dovranno essere previamente concordate fra i genitori.
9) Quanto ai turni di responsabilità nei confronti della figlia si concorda Per_1
quanto segue:
- starà con la madre e avrà residenza anagrafica presso la stessa;
Per_1
- Nel corso di ogni settimana, il padre andrà a prendere in asilo il Per_1
mercoledì e il venerdì alle ore 17:00 (fine asilo) e la ricondurrà presso la residenza della madre prima della cena (ore 19:00); -I genitori trascorreranno con la figlia i week-ends in modo alternato: nel week-end di sua competenza il padre, tanto il sabato quanto la domenica, andrà a prendere la figlia presso la residenza della madre alle ore 09:00 e la ricondurrà presso la residenza della madre alle ore 19:00;
- Qualora, per motivi di servizio, il padre fosse impossibilitato ad osservare i turni predetti dovrà darne comunicazione alla madre tempestivamente,
comunque almeno tre giorni prima;
- I genitori trascorreranno con le festività natalizie (dal 23 al 30 Per_1
dicembre) e quelle di fine anno (dal 31 dicembre al 06 gennaio) in modo alternato, anno per anno: per il primo anno il padre passerà con la figlia il periodo natalizio e la madre quello di fine anno;
- I genitori trascorreranno con le festività pasquali metà a testa, Per_1
4 coordinandosi tra loro almeno 15 giorni prima sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
- I genitori trascorreranno con le ferie estive metà a testa coordinandosi Per_1
tra loro entro il mese di maggio di ogni anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
le settimane di competenza potranno anche non essere consecutive;
- I turni di responsabilità predetti potranno essere modificati dai genitori in accordo tra loro per motivi lavorativi o per altre serie ragioni rispettando comunque gli impegni e gli interessi della figlia ed il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine
- Ciascun genitore dovrà informare l'altro circa il luogo ove intende condurre la figlia nei periodi di ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
entrambi i genitori si impegna no a non allontanarsi con la figlia oltre 40 km dalla residenza della stessa, salvo espresso consenso dell'altro genitore;
I genitori dovranno sempre garantire la comunicazione tra la figlia e il genitore in quel momento non collocatario.
10) Il sig. si impegna ed obbliga ad uscire dalla casa familiare entro e CP_1
non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso. Qualora però, per esigenze di servizio, fosse inviato in missione, come previsto, dal 15.12.2024 al
15.06.2025, egli dovrà uscire dalla casa familiare entro e non oltre il 30.06.2025
B) Voglia l'intestato Tribunale provvedere all'omologazione della pronunzianda separazione personale ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle annotazioni e/o trascrizioni di legge”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
5 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 18/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in San Giovanni Incarico (FR), in data
24/08/2019;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SAN NN NC (FR) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 8, parte II, serie C) e agli ulteriori
6 incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANZON ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MANZON ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in San Giovanni Incarico (FR) il
24/08/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Tagliamento (PN) Per_1
il 17/02/2020;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “A) Voglia l'intestato Tribunale dichiarare la separazione
Par personale dei coniugi HE e , autorizzandoli a vivere CP_1
separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga più
opportuno, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come anche di seguito riportate:
1) Affidamento della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 anagrafica della stessa presso la residenza materna.
2) Assegnazione della casa familiare, ubicata in Comune di Pordenone, alla
Via Nicoletta n. 11, e così identificata al relativo catasto:
- Fg. 11, mapp. 226, sub. 1, Via Nicoletta n. 11, piano T int. 1, Cat. A/3, Cl. 4,
vani 5,5, sup. catastale 102 mq, R.C. Euro 582,31;
- Fg. 11, mapp. 226, sub. 5, Via Nicoletta n. 11, piano T, Cat. C/6, Cl. 2, mq 13,
R.C. Euro 38,94;
con ogni arredo e corredo, in via esclusiva alla sig.ra perché vi abiti Parte_1
con la figlia Per_1
3) Il sig. si impegna ed obbliga a continuare a pagare le rate di CP_1
rimborso dei finanziamenti Prexta S.p.a. n. 240351ePrexta S.p.a. n. 241742sino
alla totale loro estinzione.
4) Atteso l'impegno di cui al punto che precede e fintantoché tale impegno
Par perdurerà e sarà rispettato, nonostante la sig.ra non abbia adeguati redditi propri ai sensi dell'art. 156 c.c., non vi sarà corresponsione di alcun assegno si separazione da parte del marito.
5) Atteso che la casa familiare è stata acquistata dai coniugi con le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 243/1993 per l'acquisto della prima casa, i coniugi si impegnano ed obbligano, quanto al sig. a trasferire alla CP_1
Par sig.ra la quota di proprietà del 50% a lui spettante sulla casa familiare,
2 Par quanto alla sig.ra a seguito di detto trasferimento, ad intestarsi interamente il mutuo fondiario Rep. 6001/Racc. 5576 Notaio;
tanto il Per_2
trasferimento della quota di proprietà della casa familiare da parte del sig.
quanto il conseguente integrale accollo del mutuo fondiario da parte CP_1
Par della sig.ra dovranno avvenire senza perdita delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 243/1993, decorso quindi il termine quinquennale dalla data dell'acquisto ivi previsto.
Par 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra HE, entro il giorno 10 CP_1
(dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
la somma di Euro 300,00 (trecento/00), somma che sarà rivalutata annualmente ed automaticamente sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, qualora e solo se detta variazione sia positiva. E' esclusa ogni futura revisione dell'assegno in diminuzione.
Par 7) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla sig.ra nella misura del 100%, mentre le detrazioni spetteranno integralmente al sig. CP_1
8) Le spese scolastiche, nonché le spese straordinarie mediche ed extrascolastiche relative alla figlia così come individuate nel Protocollo Per_1
d'intesa sottoscritto tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018 (“a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, per protesi, e comunque relative alla salute, compresi i “tickets”; b) spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico ed integrazioni infrannali, scuolabus ed altro mezzo di trasporto, viaggi di studio e di istruzione,
ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive, artistiche,
ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi e per le attrezzature necessarie;
d) spese di custodia dei minori, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della porle infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite;
e) spese di mantenimento e cure
3 animali domestici quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi”), saranno così sostenute dai genitori: a) quanto alle spese scolastiche dal sig. nella misura del 100%; CP_1
b) quanto alle spese straordinarie mediche ed extrascolastiche da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese saranno rimborsate,
dall'altro genitore, al genitore che le abbia anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione contabile e se di importo superiore ad Euro 300,00 (trecento), fatta eccezione per le spese mediche urgenti non programmabili, dovranno essere previamente concordate fra i genitori.
9) Quanto ai turni di responsabilità nei confronti della figlia si concorda Per_1
quanto segue:
- starà con la madre e avrà residenza anagrafica presso la stessa;
Per_1
- Nel corso di ogni settimana, il padre andrà a prendere in asilo il Per_1
mercoledì e il venerdì alle ore 17:00 (fine asilo) e la ricondurrà presso la residenza della madre prima della cena (ore 19:00); -I genitori trascorreranno con la figlia i week-ends in modo alternato: nel week-end di sua competenza il padre, tanto il sabato quanto la domenica, andrà a prendere la figlia presso la residenza della madre alle ore 09:00 e la ricondurrà presso la residenza della madre alle ore 19:00;
- Qualora, per motivi di servizio, il padre fosse impossibilitato ad osservare i turni predetti dovrà darne comunicazione alla madre tempestivamente,
comunque almeno tre giorni prima;
- I genitori trascorreranno con le festività natalizie (dal 23 al 30 Per_1
dicembre) e quelle di fine anno (dal 31 dicembre al 06 gennaio) in modo alternato, anno per anno: per il primo anno il padre passerà con la figlia il periodo natalizio e la madre quello di fine anno;
- I genitori trascorreranno con le festività pasquali metà a testa, Per_1
4 coordinandosi tra loro almeno 15 giorni prima sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
- I genitori trascorreranno con le ferie estive metà a testa coordinandosi Per_1
tra loro entro il mese di maggio di ogni anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
le settimane di competenza potranno anche non essere consecutive;
- I turni di responsabilità predetti potranno essere modificati dai genitori in accordo tra loro per motivi lavorativi o per altre serie ragioni rispettando comunque gli impegni e gli interessi della figlia ed il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine
- Ciascun genitore dovrà informare l'altro circa il luogo ove intende condurre la figlia nei periodi di ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
entrambi i genitori si impegna no a non allontanarsi con la figlia oltre 40 km dalla residenza della stessa, salvo espresso consenso dell'altro genitore;
I genitori dovranno sempre garantire la comunicazione tra la figlia e il genitore in quel momento non collocatario.
10) Il sig. si impegna ed obbliga ad uscire dalla casa familiare entro e CP_1
non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso. Qualora però, per esigenze di servizio, fosse inviato in missione, come previsto, dal 15.12.2024 al
15.06.2025, egli dovrà uscire dalla casa familiare entro e non oltre il 30.06.2025
B) Voglia l'intestato Tribunale provvedere all'omologazione della pronunzianda separazione personale ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle annotazioni e/o trascrizioni di legge”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
5 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 18/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in San Giovanni Incarico (FR), in data
24/08/2019;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SAN NN NC (FR) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 8, parte II, serie C) e agli ulteriori
6 incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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