TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 04/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4166 2024 R.G. e vertente
TRA
p.iva rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IONATA LUIGI giusta procura in atti opponente
CONTRO
, c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(ME) 28/04/1986 rappresentato e difeso dall'avv. DUCI CARMELO
ANTONIO, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 29/07/2024 la società ricorrente presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2024, emesso dal Tribunale di
Messina il 17 giugno 2024 in favore di , eccependo in via Controparte_1
preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti del credito.
Con comparsa di costituzione del 3.2.2025 parte opposta aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, contestando nel merito le deduzioni avversarie.
Udite le parti, la causa viene così decisa.
1. Incompetenza per territorio.
L'eccezione è fondata atteso che il giudice compente è quello nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro o dove l'azienda ha la sua sede principale o la sede secondaria presso la quale è impiegato il dipendente o dove questi prestava attività lavorativa al momento in cui il rapporto è terminato.
Nel caso oggetto del giudizio, emerge che la ha sede legale ed Parte_1
operativa a Torrenova, come risulta dalla visura camerale in atti, comune che rientra nel circondario del Tribunale di Patti, e ivi è sorto il rapporto di lavoro.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo lo stesso stato emesso da un giudice incompetente per territorio, il procedimento deve essere definito, non potendosi traslare presso l'ufficio giudiziario competente.
Tuttavia, non potendo decidere sul merito della controversia, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
2 definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del giudice adito,
- Dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 486/2024,
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 04/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4166 2024 R.G. e vertente
TRA
p.iva rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IONATA LUIGI giusta procura in atti opponente
CONTRO
, c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(ME) 28/04/1986 rappresentato e difeso dall'avv. DUCI CARMELO
ANTONIO, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 29/07/2024 la società ricorrente presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2024, emesso dal Tribunale di
Messina il 17 giugno 2024 in favore di , eccependo in via Controparte_1
preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti del credito.
Con comparsa di costituzione del 3.2.2025 parte opposta aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, contestando nel merito le deduzioni avversarie.
Udite le parti, la causa viene così decisa.
1. Incompetenza per territorio.
L'eccezione è fondata atteso che il giudice compente è quello nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro o dove l'azienda ha la sua sede principale o la sede secondaria presso la quale è impiegato il dipendente o dove questi prestava attività lavorativa al momento in cui il rapporto è terminato.
Nel caso oggetto del giudizio, emerge che la ha sede legale ed Parte_1
operativa a Torrenova, come risulta dalla visura camerale in atti, comune che rientra nel circondario del Tribunale di Patti, e ivi è sorto il rapporto di lavoro.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo lo stesso stato emesso da un giudice incompetente per territorio, il procedimento deve essere definito, non potendosi traslare presso l'ufficio giudiziario competente.
Tuttavia, non potendo decidere sul merito della controversia, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
2 definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del giudice adito,
- Dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 486/2024,
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3