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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/11/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2022 promosso da:
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti rapp.ti e difesi, dall'avv. DR AL;
[...] C.F._4
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca De Controparte_1 C.F._5
Ruggiero;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05.03.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno convenuto in giudizio , chiedendone
[...] Parte_4 Controparte_1 la condanna al risarcimento del danno asseritamente subìto a causa ed in conseguenza dei reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p., perpetrati in loro danno dal convenuto;
condotte per le quali il sarebbe stato imputato nel procedimento penale R.G.N.R. CP_1
20/3578 - R.G. GIP 21/305, originato da plurime querele sporte da e in Parte_1 Parte_2 data 24/08/2020, 13/10/2020, 19/11/2020 e 24/03/2021, concluso in sede di udienza preliminare con il patteggiamento della pena, determinata a carico del in anni due e mesi quattro di reclusione. CP_1
pagina 1 di 10 A sostegno della domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto, in sintesi: (i) di aver subito, per effetto delle condotte delittuose perpetrate dal gravi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, CP_1 sia con riferimento alla vittima più diretta delle persecuzioni del ovvero il vicino di casa CP_1
sia con riferimento ai familiari di quest'ultimo, ovvero la moglie e la Parte_1 Parte_2 giovane figlia (ii) che, in aggiunta, l'attore avrebbe altresì diritto al Parte_3 Parte_4 ristoro del danno derivante dalla privazione della propria autovettura Opel CO targata DB157ZF, in uso al fratello andata completamente distrutta in un incendio appiccato Parte_1 volontariamente dall'odierno convenuto.
Sulla scorta di tali allegazioni, hanno chiesto condannarsi il convenuto, ai sensi degli artt. artt. 2043,
2059 c.c. e art. 185 c.p. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 106.910,00 in favore di € Parte_1
50.000,00 in favore di 30.000,00 in favore di ed € 10.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il Parte_4 tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 22.05.2022, si è costituito in giudizio , nel Controparte_1 merito deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, sostenendo l'inidoneità della sentenza di patteggiamento a provare il danno reclamato dagli attori, stante la sua inefficacia in sede civile o amministrativa;
ha in ogni caso sostenuto l'assenza di prova dei danni richiesti in via risarcitoria, anche in ragione della non veridicità delle circostanze fattuali poste a sostegno della domanda. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 29.06.2023, si è costituito quale nuovo difensore degli attori l'Avv.
DR AL, riportandosi all'atto introduttivo ed alle precedenti difese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Nel prosieguo del giudizio, constata la mancata conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Gli attori hanno documentato che il è stato imputato dinnanzi al Tribunale di Grosseto nel CP_1 procedimento penale R.G.N.R. 20/3578 - R.G. GIP 21/305, per i reati di cui agli artt. 612 bis comma 1
c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di pagina 2 di 10 cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p.; procedimento originato da plurime querele sporte da e in data 24/08/2020, 13/10/2020, 19/11/2020 e 24/03/2021. Parte_1 Parte_2
Il processo de quo, nel quale gli odierni attori e si Parte_1 Parte_2 Parte_4 sono costituiti parti civili, è stato definito in sede di udienza preliminare con il patteggiamento della pena, determinata a carico del in anni due e mesi quattro di reclusione (cfr. doc. 1 attori, CP_1 sentenza Tribunale di Grosseto n. 146/21 del 17/07/2021; doc. 2, avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
doc. 3 atti di costituzione di parte civile e Parte_1 Parte_2 Pt_4
).
[...]
Occorre dunque osservare che gli esiti del procedimento penale, sfociato nella sentenza sopra citata, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche
Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019,
n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III,
09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068).
Peraltro, trattandosi di Sentenza di patteggiamento, va richiamata la condivisibile opinione giurisprudenziale secondo cui quest'ultima, differenziandosi dalla Sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova, dovendosi piuttosto ritenere che, per il giudice civile, la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170).
Tale orientamento fa leva sul combinato disposto degli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p. sostenendo che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sebbene non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo;
ne consegue che le risultanze del processo penale non sono vincolanti, ma possano essere liberamente valutate dal giudice di merito (cfr. Corte Cass. Sez. II, sent.
6 dicembre 2011 n. 26250; Cass. Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Cass. Sentenza n. 3626 del
24/02/2004; Cass. Sentenza n. 6863 del 06/05/2003) dovendosi considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice civile, escludendo qualsiasi forma di inversione dell'onere probatorio. Peraltro, nell'ambito di tale orientamento, è stato anche sostenuto che il giudice di merito non possa disattendere la sentenza di patteggiamento, se non motivando tale decisione (cfr., tra le altre, Cass. Ordinanza n. 26263 del
06/12/2011; Cass. Sentenza n. 23906 del 19/11/2007).
Ciò posto, venendo al caso di specie, va rilevato che la predetta Sentenza n. 146/21 del 17/07/2021 del
Tribunale di Grosseto, sebbene resa all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del pagina 3 di 10 fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore, è stata emessa previa constatazione che non vi erano elementi su cui fondare una ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr. doc. 1 attori).
Le medesime condotte sono state valorizzate dall'Autorità giudiziaria anche ai fini dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del dal GIP del CP_1
Tribunale di Grosseto con ordinanza del 05/02/2021 (cfr. doc. 4 attori).
Inoltre, dall'esame delle difese di parte convenuta, deve rilevarsi che il non ha CP_1 specificamente contestato le condotte delittuose per le quali è stato imputato dinnanzi al Tribunale di
Grosseto nel procedimento penale R.G.N.R. 20/3578 - R.G. GIP 21/305, certamente integranti i reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p.
Il convenuto si è, invero, limitato a contestare, in punto di fatto, che non vi sarebbe prova che l'incendio
(per il quale gli veniva contestato il reato di cui all'art. 424 comma 2 c.p.) sia stato causato proprio da rilevando che “dalla registrazione della telecamere che aveva Controparte_1 Parte_1 installato nella sua proprietà, ma diretta verso quella dell'odierno convenuto, non è possibile individuare come il la persona che nel buio si aggira nei pressi dell'autovettura” (cfr. CP_1 comparsa di costituzione, pag. 7-8).
In punto di diritto, il convenuto ha poi contestato l'efficacia probatoria della predetta Sentenza con riferimento ai danni conseguenti ai reati allo stesso ascritti, sostenendo l'assenza di prova di una serie di circostanze di fatto poste a fondamento dell'azione risarcitoria, in particolare in relazione (i) alle spese che il ha affermato di aver sostenuto dal dicembre 2020 per la locazione di un Pt_1 appartamento, sostenendo che tale scelta sarebbe stata motivata non tanto dal timore della presenza del quanto piuttosto dalla volontà di avvicinarsi al figlio ed alla sua famiglia, atteso che il CP_1 contratto di locazione risulterebbe intestato agli anziani genitori di trasferitisi a Parte_1
Grosseto; (ii) al timore e allo stato d'ansia che il avrebbe ingenerato, sia nella moglie del CP_1
sia nella figlia sul rilievo secondo cui quest'ultima avrebbe promosso diverse azioni Pt_1 Pt_3 giudiziarie, nella sua veste formale di proprietaria del fondo sito in via Fiesole n. 12, contro il novantenne padre dello stesso usufruttuario di un magazzino sito sotto l'abitazione nonché CP_1 nei confronti del fratello di Controparte_1
Tali contestazioni, a ben vedere, non possono ritenersi idonee a dimostrare l'assenza di penale responsabilità del in relazione al reato di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti CP_1 persecutori), avendo il convenuto concentrato le proprie difese unicamente sull'asserita assenza di pagina 4 di 10 prova delle “conseguenze” dannose di tale illecita condotta, e non sul fatto storico in sé, per come descritto nel relativo capo di imputazione (cfr. doc. 1 attori).
Deve dunque ritenersi che, in relazione alla suddetta fattispecie incriminatrice, vi sia una solida prova nel presente giudizio civile della responsabilità penale del convenuto.
Quanto al reato di cui all'art. 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), la contestazione secondo cui non vi sarebbe prova che l'incendio sia stato causato proprio da appare Controparte_1 fondata unicamente sul rilievo, alquanto generico, secondo cui “dalla registrazione della telecamere che aveva installato nella sua proprietà, ma diretta verso quella dell'odierno Parte_1 convenuto, non è possibile individuare come il la persona che nel buio si aggira nei pressi CP_1 dell'autovettura” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7-8).
Invero, la prova dei fatti di reato trova conferma nella mole di documenti agli atti del procedimento penale e prodotti nel presente giudizio (cfr. doc. 5, doc. 5 bis e doc. 5 ter fascicolo del PM proc.
R.G.N.R. 2020/3578), che il non ha, a ben vedere, mai disconosciuto né specificamente CP_1 contestato nella presente sede.
Inoltre, sebbene la Sentenza di patteggiamento non determini l'inversione dell'onere della prova, essa rappresenta comunque un fatto storico che, valutato unitamente all'assenza di specifica contestazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda, nonché alla luce della documentazione versata in atti (cfr. doc. 4 attori - Ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari del 5/2/20), specie per quanto attiene agli atti di indagine ed alle prove raccolte nel processo penale (cfr. docc.
5-5 bis e 5-ter attori -
Fascicolo del PM proc. R.G.N.R. 2020/3578), costituisce un solido indizio, ad autonoma rilevanza, connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729
c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170), per ritenere in questa sede ampiamente raggiunta la prova anche di tale condotta delittuosa.
Alla luce di tutto quanto esposto, sussiste certamente, in questa sede, prova delle condotte delittuose tenute dal convenuto ai danni degli attori, riconducibili alle fattispecie incriminatrici per le quali il
è stato imputato dinnanzi al Tribunale di Grosseto nel procedimento penale R.G.N.R. CP_1
20/3578 - R.G. GIP 21/305.
Posta dunque la sussistenza dell'an debeatur, la domanda va indagata in relazione al quantum del risarcimento dovuto agli attori per effetto delle illecite condotte tenute dal convenuto.
Deve in questa sede ritenersi che le condotte delittuose in questione, poiché connotate da indubbia gravità, abbiano certamente cagionato un danno agli attori, nella loro qualità di persone offese.
Circa l'entità di tale danno, nella sua componente non patrimoniale, deve rilevarsi l'oggettiva impossibilità di una sua stima secondo parametri tabellari uniformi, sicché la relativa liquidazione non pagina 5 di 10 può che essere operata in via equitativa, essendo stata risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), e permanendo unicamente difficoltà della prova del “quantum” superabile mediante l'equità, che ha appunto la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass. sentenza n. 20889 del 17.10.2016).
Va sul punto richiamata la giurisprudenza dominante in merito alla risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti da reato, specie in relazione alla necessaria sussistenza dei caratteri della serietà della lesione e gravità dell'offesa (cfr. sulla concretezza e gravità della lesione: Cassazione civile, sez. III, sentenza 04/06/2009 n° 12885), la cui prova grava sull'attore mediante ogni più opportuna richiesta di prova (cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi
(cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Va poi richiamata la condivisibile giurisprudenza formatasi in tema di ricorso alla prova presuntiva in relazione ai danni non patrimoniali conseguenti da reato, possibile in assenza di ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza ed alla categoria del fatto notorio (cfr. anche Cass. civ., sez. III, sent. 25164 del 2020), specie ai fini della prova della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuto a trovare il danneggiato in seguito alla lesione conseguente al reato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 25164 del 2020; Cassazione, Ordinanza del 28 luglio
2022, n. 23586).
Devono dunque essere valutate le allegazioni degli attori circa le conseguenze dannose subite per effetto della condotta del unitamente a quanto emerge dai documenti in atti circa CP_1
l'antigiuridicità della medesima condotta e la sua oggettiva carica offensiva.
Sul punto, deve ritenersi ragionevolmente provato che le reiterate molestie, offese e minacce, anche di morte, nonché gli appostamenti davanti all'ingresso della loro abitazione, lancio di oggetti e danneggiamento di beni di loro proprietà provenienti dal siano state tali da rendere, sia per CP_1 la vittima più diretta delle persecuzioni del sia, comprensibilmente, per i CP_1 Parte_1 familiari di quest'ultimo (la moglie e la giovane figlia , insostenibili i Parte_2 Parte_3 rapporti di vicinato, così cagionando loro un perdurante e grave stato di ansia, il fondato timore per la propria incolumità e inducendoli a modificare le proprie abitudini di vita.
Pertanto, relativamente al danno non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dal convenuto e descritte ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (cfr. Sentenza n. 146/21 del
17/07/2021 - doc. 1 citazione), dovendosi procedere ad una stima dei danni in via equitativa, tenuto conto dell'oggettiva gravità delle condotte, nonché del tempo in cui si sono protratte, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore degli attori e Parte_1 Pt_2
pagina 6 di 10 (quali persone offese in via diretta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.) nella somma, già Pt_2 liquidata all'attualità, di Euro 8.000,00 ciascuno.
Quanto all'attrice deve ritenersi che anche in capo ad essa si siano prodotte, per Parte_3 effetto delle condotte del conseguenze dannose, sebbene in via riflessa, atteso che i CP_1 destinatari delle condotte sussumibili nel reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. sono state perpetrate, pacificamente, ai danni dei coniugi e quali vittime dirette. Parte_1 Parte_2
Sul punto, si osserva che è del tutto ragionevole ritenere che anche in capo alla figlia Pt_3 convivente con i genitori all'epoca dei fatti, si siano prodotte ripercussioni negative sulla vita sociale e di relazione, alla luce della gravità delle condotte perpetrate, indirettamente anche ai suoi danni, dal
CP_1
A nulla rileva, peraltro, la circostanza che abbia instaurato diverse azioni giudiziarie, Parte_3 nella sua veste formale di proprietaria del fondo sito in via Fiesole n. 12, contro il novantenne padre dello stesso nonché contro il fratello del Controparte_1 CP_1
Ed infatti, a prescindere dalle vicende sottese a tali iniziative, non può certo ritenersi che le stesse siano, di per sé, indicative dell'assenza di ripercussioni negative delle condotte delittuose per cui è causa in capo alla predetta attrice, posto che l'aver inteso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, peraltro nei confronti di soggetti diversi dal sebbene con lui imparentati) è circostanza del CP_1 tutto neutra rispetto alla domanda risarcitoria proposta in questa sede.
Pertanto, in assenza di dato oggettivi che consentano una liquidazione del danno secondo parametri tabellari uniformi e dovendosi, anche in questo caso, procedere ad una stima dei danni in via equitativa, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore di Parte_3
(quale persona offesa in via indiretta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.) nella somma, già liquidata all'attualità, di Euro 4.000,00.
Ciò posto in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale, circa i danni patrimoniali richiesti in via risarcitoria si osserva quanto segue.
L'attore ha agito per il ristoro del danno derivante dalla privazione della propria Parte_4 autovettura Opel CO targata DB157ZF, in uso al fratello andata completamente Parte_1 distrutta nell'incendio appiccato dall'odierno convenuto.
Posta l'indubbia sussistenza dell'an del risarcimento, anche qui la stima del danno non può che essere stabilita in via equitativa, alla luce del valore di mercato di vetture similari, della data di immatricolazione e del chilometraggio, come da documentazione prodotta dagli attori (cfr. docc. 10 attori). Da tanto deriva che, per tale componente di danno, va riconosciuta la somma di Euro 2.500,00 onnicomprensivi già liquidati all'attualità, da ritenersi congrua alla luce della tipologia di veicolo pagina 7 di 10 incidentato, della sua data di immatricolazione e del suo stato di vetustà, per come risultante dall'istruttoria.
A tale soma vanno aggiunte le spese sostenute e documentate per il recupero del veicolo incendiato, pari ad Euro 97,60 (cfr. doc. 11 attori), oltre al rimborso dell'onorario, pari a € 1.268,80, corrisposto all'Ing. per la redazione di una perizia sul materiale fotografico, necessaria per la Per_1 determinazione della natura dell'incendio (doc. 12 e doc. 13 citazione).
Non vi è invece prova in atti che l'incendio abbia provocato altresì la distruzione di materiali e oggetti custoditi all'interno dell'autovettura (“misuratore laser Hilti, frullino Hilti macchina fotografica Canon, giubbotto Piumino nuovo pz 2; attrezzature varie”), mentre può ritenersi provato, in via presuntiva, che abbia subito, altresì, un danno morale, concretizzatosi nel patema d'animo sofferto in Parte_4 conseguenza di un evento non comune e sicuramente traumatico - peraltro derivante da vicende alle quali era del tutto estraneo – e nel disagio relativo al dover affrontare una spesa non prevista ed onerosa quale l'acquisto di una nuova autovettura, oltre alle difficoltà connesse alla privazione dell'auto medesima.
Dovendosi necessariamente procedere ad una stima equitativa del danno morale, cui si aggiungono i danni patrimoniali subiti da (come sopra indicati), si considera congrua la Parte_4 liquidazione del danno complessivamente sofferto da nella somma, già liquidata Parte_4 all'attualità, di Euro 4.500,00 onnicomprensivi.
Quanto ai danni patrimoniali asseritamente subiti dagli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
si osserva quanto segue.
[...]
Innanzitutto, deve rilevarsi l'assenza di prova che, prima di dare alle fiamme la Opel CO di proprietà del fratello , abbia ripetutamente danneggiato altre autovetture in uso ad Pt_4 Controparte_1
e cioè una BMW X3 targata DV389BD, anch'essa di proprietà di Parte_1 Parte_4 ed una IA Venga tg. ER217ZK, di proprietà del padre per un importo Persona_2 rispettivamente di circa euro 680,00 per la BMW e 850,00 euro per la IA (cfr. doc. 9 citazione), anch'essi richiesti in via risarcitoria.
In ogni caso, tale segmento di domanda risulta proposta dall'attore quale custode Parte_1 delle autovetture di proprietà dei familiari, quindi non dai reali proprietari;
deve conseguentemente rilevarsi il suo difetto di legittimazione attiva in relazione a tali danni, posto che gli stessi, anche laddove realmente attribuibili a condotte delittuose del dovevano essere richiesti dai CP_1 proprietari e non dal soggetto che aveva i beni in custodia.
Ne deriva che tale componente di danno patrimoniale non può essere riconosciuta.
pagina 8 di 10 Quanto al danno patrimoniale conseguente al trasferimento della famiglia preso altra Pt_1 abitazione, asseritamente motivata dalla necessità di sfuggire alle persecuzioni del si osserva CP_1 quanto segue.
Invero, sebbene sia ragionevole ritenere provata l'insorgenza di un fondato timore, in capo alla famiglia che il convenuto potesse mettere in atto le minacce perpetrate, tanto da costringere il Pt_1 Pt_1 ad allontanare sé stesso e la sua famiglia dalla casa familiare, trasferendola in un altro appartamento, va osservato che, come pacifico, il contratto di locazione in questione (relativo all'appartamento sito in
Grosseto, Via Fiume n. 7D - cfr. doc. 6) attori), è stato stipulato dai proprietari con i genitori di Pt_1
ovvero e .
[...] Persona_2 Parte_5
Per quanto emerso in questa sede, furono quindi e a sostenere i relativi Persona_2 Parte_5 costi, sia per il canone di locazione (a far data dall'1.12.2020), sia in relazione alle spese per le utenze e la manutenzione (cfr. doc. 7) Spese manutenzione caldaia Via Fiume 7/D; doc. 8) Utenze acqua, luce e gas con indicazione costi fissi, tutte intestate a;
né vi è infatti prova in atti, da fornirsi Parte_5 necessariamente in via documentale, che i relativi esborsi siano stati sostenuti, in luogo dei formali conduttori, dall'attore . Parte_1
Ne deriva che, per tutto quanto esposto, tali somme non possono essere riconosciute in questa sede, spettando unicamente ai formali conduttori, non costituiti nel presente giudizio, chiederne il rimborso, in assenza di prova che i relativi costi siano stati sostenuti da uno degli attori.
Conclusivamente, da tutto quanto esposto, deriva che andranno riconosciute agli attori le seguenti somme, già liquidate all'attualità, da porsi a carico del convento (i) CP_1 Parte_1
Euro 8.000,00 onnicomprensivi;
(ii) Euro 8.000,00 onnicomprensivi;
(iii) Parte_2 Pt_3
Euro 4.000,00 onnicomprensivi;
(iv) Euro 4.500,00 onnicomprensivi.
[...] Parte_4
Nessun altro danno è ravvisabile nel caso di specie, in assenza di specifica prova circa la sua sussistenza. Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, dato atto che solo gli attori Parte_1 risultano, allo stato, ammessi al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (e non Parte_2 anche e , si statuisce come da dispositivo secondo la Parte_3 Parte_4 soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando ai valori minimi la fase istruttoria, in quanto consistita unicamente nel deposito di memorie, disponendo che i relativi importi siano versati, in ragione della metà, in favore dell'Erario, e per la restante metà in favore del procuratore costituito degli attori.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a Controparte_1 corrispondere in favore degli attori le seguenti somme: (i) Euro Parte_1
8.000,00 onnicomprensivi;
(ii) Euro 8.000,00 onnicomprensivi;
(iii) Parte_2 Pt_3
Euro 4.000,00 onnicomprensivi;
(iv) Euro 4.500,00
[...] Parte_4 onnicomprensivi;
2) condanna a corrispondere in favore degli attori le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, nella somma di Euro 4.237,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendo che i relativi importi siano versati in ragione della metà in favore dell'Erario e per la restante metà in favore del procuratore degli attori.
Così deciso in Grosseto il 13.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2022 promosso da:
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti rapp.ti e difesi, dall'avv. DR AL;
[...] C.F._4
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca De Controparte_1 C.F._5
Ruggiero;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05.03.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno convenuto in giudizio , chiedendone
[...] Parte_4 Controparte_1 la condanna al risarcimento del danno asseritamente subìto a causa ed in conseguenza dei reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p., perpetrati in loro danno dal convenuto;
condotte per le quali il sarebbe stato imputato nel procedimento penale R.G.N.R. CP_1
20/3578 - R.G. GIP 21/305, originato da plurime querele sporte da e in Parte_1 Parte_2 data 24/08/2020, 13/10/2020, 19/11/2020 e 24/03/2021, concluso in sede di udienza preliminare con il patteggiamento della pena, determinata a carico del in anni due e mesi quattro di reclusione. CP_1
pagina 1 di 10 A sostegno della domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto, in sintesi: (i) di aver subito, per effetto delle condotte delittuose perpetrate dal gravi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, CP_1 sia con riferimento alla vittima più diretta delle persecuzioni del ovvero il vicino di casa CP_1
sia con riferimento ai familiari di quest'ultimo, ovvero la moglie e la Parte_1 Parte_2 giovane figlia (ii) che, in aggiunta, l'attore avrebbe altresì diritto al Parte_3 Parte_4 ristoro del danno derivante dalla privazione della propria autovettura Opel CO targata DB157ZF, in uso al fratello andata completamente distrutta in un incendio appiccato Parte_1 volontariamente dall'odierno convenuto.
Sulla scorta di tali allegazioni, hanno chiesto condannarsi il convenuto, ai sensi degli artt. artt. 2043,
2059 c.c. e art. 185 c.p. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 106.910,00 in favore di € Parte_1
50.000,00 in favore di 30.000,00 in favore di ed € 10.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il Parte_4 tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 22.05.2022, si è costituito in giudizio , nel Controparte_1 merito deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, sostenendo l'inidoneità della sentenza di patteggiamento a provare il danno reclamato dagli attori, stante la sua inefficacia in sede civile o amministrativa;
ha in ogni caso sostenuto l'assenza di prova dei danni richiesti in via risarcitoria, anche in ragione della non veridicità delle circostanze fattuali poste a sostegno della domanda. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 29.06.2023, si è costituito quale nuovo difensore degli attori l'Avv.
DR AL, riportandosi all'atto introduttivo ed alle precedenti difese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Nel prosieguo del giudizio, constata la mancata conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Gli attori hanno documentato che il è stato imputato dinnanzi al Tribunale di Grosseto nel CP_1 procedimento penale R.G.N.R. 20/3578 - R.G. GIP 21/305, per i reati di cui agli artt. 612 bis comma 1
c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di pagina 2 di 10 cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p.; procedimento originato da plurime querele sporte da e in data 24/08/2020, 13/10/2020, 19/11/2020 e 24/03/2021. Parte_1 Parte_2
Il processo de quo, nel quale gli odierni attori e si Parte_1 Parte_2 Parte_4 sono costituiti parti civili, è stato definito in sede di udienza preliminare con il patteggiamento della pena, determinata a carico del in anni due e mesi quattro di reclusione (cfr. doc. 1 attori, CP_1 sentenza Tribunale di Grosseto n. 146/21 del 17/07/2021; doc. 2, avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
doc. 3 atti di costituzione di parte civile e Parte_1 Parte_2 Pt_4
).
[...]
Occorre dunque osservare che gli esiti del procedimento penale, sfociato nella sentenza sopra citata, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche
Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019,
n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III,
09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068).
Peraltro, trattandosi di Sentenza di patteggiamento, va richiamata la condivisibile opinione giurisprudenziale secondo cui quest'ultima, differenziandosi dalla Sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova, dovendosi piuttosto ritenere che, per il giudice civile, la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170).
Tale orientamento fa leva sul combinato disposto degli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p. sostenendo che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sebbene non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo;
ne consegue che le risultanze del processo penale non sono vincolanti, ma possano essere liberamente valutate dal giudice di merito (cfr. Corte Cass. Sez. II, sent.
6 dicembre 2011 n. 26250; Cass. Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Cass. Sentenza n. 3626 del
24/02/2004; Cass. Sentenza n. 6863 del 06/05/2003) dovendosi considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice civile, escludendo qualsiasi forma di inversione dell'onere probatorio. Peraltro, nell'ambito di tale orientamento, è stato anche sostenuto che il giudice di merito non possa disattendere la sentenza di patteggiamento, se non motivando tale decisione (cfr., tra le altre, Cass. Ordinanza n. 26263 del
06/12/2011; Cass. Sentenza n. 23906 del 19/11/2007).
Ciò posto, venendo al caso di specie, va rilevato che la predetta Sentenza n. 146/21 del 17/07/2021 del
Tribunale di Grosseto, sebbene resa all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del pagina 3 di 10 fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore, è stata emessa previa constatazione che non vi erano elementi su cui fondare una ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr. doc. 1 attori).
Le medesime condotte sono state valorizzate dall'Autorità giudiziaria anche ai fini dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del dal GIP del CP_1
Tribunale di Grosseto con ordinanza del 05/02/2021 (cfr. doc. 4 attori).
Inoltre, dall'esame delle difese di parte convenuta, deve rilevarsi che il non ha CP_1 specificamente contestato le condotte delittuose per le quali è stato imputato dinnanzi al Tribunale di
Grosseto nel procedimento penale R.G.N.R. 20/3578 - R.G. GIP 21/305, certamente integranti i reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p.
Il convenuto si è, invero, limitato a contestare, in punto di fatto, che non vi sarebbe prova che l'incendio
(per il quale gli veniva contestato il reato di cui all'art. 424 comma 2 c.p.) sia stato causato proprio da rilevando che “dalla registrazione della telecamere che aveva Controparte_1 Parte_1 installato nella sua proprietà, ma diretta verso quella dell'odierno convenuto, non è possibile individuare come il la persona che nel buio si aggira nei pressi dell'autovettura” (cfr. CP_1 comparsa di costituzione, pag. 7-8).
In punto di diritto, il convenuto ha poi contestato l'efficacia probatoria della predetta Sentenza con riferimento ai danni conseguenti ai reati allo stesso ascritti, sostenendo l'assenza di prova di una serie di circostanze di fatto poste a fondamento dell'azione risarcitoria, in particolare in relazione (i) alle spese che il ha affermato di aver sostenuto dal dicembre 2020 per la locazione di un Pt_1 appartamento, sostenendo che tale scelta sarebbe stata motivata non tanto dal timore della presenza del quanto piuttosto dalla volontà di avvicinarsi al figlio ed alla sua famiglia, atteso che il CP_1 contratto di locazione risulterebbe intestato agli anziani genitori di trasferitisi a Parte_1
Grosseto; (ii) al timore e allo stato d'ansia che il avrebbe ingenerato, sia nella moglie del CP_1
sia nella figlia sul rilievo secondo cui quest'ultima avrebbe promosso diverse azioni Pt_1 Pt_3 giudiziarie, nella sua veste formale di proprietaria del fondo sito in via Fiesole n. 12, contro il novantenne padre dello stesso usufruttuario di un magazzino sito sotto l'abitazione nonché CP_1 nei confronti del fratello di Controparte_1
Tali contestazioni, a ben vedere, non possono ritenersi idonee a dimostrare l'assenza di penale responsabilità del in relazione al reato di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti CP_1 persecutori), avendo il convenuto concentrato le proprie difese unicamente sull'asserita assenza di pagina 4 di 10 prova delle “conseguenze” dannose di tale illecita condotta, e non sul fatto storico in sé, per come descritto nel relativo capo di imputazione (cfr. doc. 1 attori).
Deve dunque ritenersi che, in relazione alla suddetta fattispecie incriminatrice, vi sia una solida prova nel presente giudizio civile della responsabilità penale del convenuto.
Quanto al reato di cui all'art. 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), la contestazione secondo cui non vi sarebbe prova che l'incendio sia stato causato proprio da appare Controparte_1 fondata unicamente sul rilievo, alquanto generico, secondo cui “dalla registrazione della telecamere che aveva installato nella sua proprietà, ma diretta verso quella dell'odierno Parte_1 convenuto, non è possibile individuare come il la persona che nel buio si aggira nei pressi CP_1 dell'autovettura” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7-8).
Invero, la prova dei fatti di reato trova conferma nella mole di documenti agli atti del procedimento penale e prodotti nel presente giudizio (cfr. doc. 5, doc. 5 bis e doc. 5 ter fascicolo del PM proc.
R.G.N.R. 2020/3578), che il non ha, a ben vedere, mai disconosciuto né specificamente CP_1 contestato nella presente sede.
Inoltre, sebbene la Sentenza di patteggiamento non determini l'inversione dell'onere della prova, essa rappresenta comunque un fatto storico che, valutato unitamente all'assenza di specifica contestazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda, nonché alla luce della documentazione versata in atti (cfr. doc. 4 attori - Ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari del 5/2/20), specie per quanto attiene agli atti di indagine ed alle prove raccolte nel processo penale (cfr. docc.
5-5 bis e 5-ter attori -
Fascicolo del PM proc. R.G.N.R. 2020/3578), costituisce un solido indizio, ad autonoma rilevanza, connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729
c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170), per ritenere in questa sede ampiamente raggiunta la prova anche di tale condotta delittuosa.
Alla luce di tutto quanto esposto, sussiste certamente, in questa sede, prova delle condotte delittuose tenute dal convenuto ai danni degli attori, riconducibili alle fattispecie incriminatrici per le quali il
è stato imputato dinnanzi al Tribunale di Grosseto nel procedimento penale R.G.N.R. CP_1
20/3578 - R.G. GIP 21/305.
Posta dunque la sussistenza dell'an debeatur, la domanda va indagata in relazione al quantum del risarcimento dovuto agli attori per effetto delle illecite condotte tenute dal convenuto.
Deve in questa sede ritenersi che le condotte delittuose in questione, poiché connotate da indubbia gravità, abbiano certamente cagionato un danno agli attori, nella loro qualità di persone offese.
Circa l'entità di tale danno, nella sua componente non patrimoniale, deve rilevarsi l'oggettiva impossibilità di una sua stima secondo parametri tabellari uniformi, sicché la relativa liquidazione non pagina 5 di 10 può che essere operata in via equitativa, essendo stata risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), e permanendo unicamente difficoltà della prova del “quantum” superabile mediante l'equità, che ha appunto la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass. sentenza n. 20889 del 17.10.2016).
Va sul punto richiamata la giurisprudenza dominante in merito alla risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti da reato, specie in relazione alla necessaria sussistenza dei caratteri della serietà della lesione e gravità dell'offesa (cfr. sulla concretezza e gravità della lesione: Cassazione civile, sez. III, sentenza 04/06/2009 n° 12885), la cui prova grava sull'attore mediante ogni più opportuna richiesta di prova (cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi
(cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Va poi richiamata la condivisibile giurisprudenza formatasi in tema di ricorso alla prova presuntiva in relazione ai danni non patrimoniali conseguenti da reato, possibile in assenza di ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza ed alla categoria del fatto notorio (cfr. anche Cass. civ., sez. III, sent. 25164 del 2020), specie ai fini della prova della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuto a trovare il danneggiato in seguito alla lesione conseguente al reato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 25164 del 2020; Cassazione, Ordinanza del 28 luglio
2022, n. 23586).
Devono dunque essere valutate le allegazioni degli attori circa le conseguenze dannose subite per effetto della condotta del unitamente a quanto emerge dai documenti in atti circa CP_1
l'antigiuridicità della medesima condotta e la sua oggettiva carica offensiva.
Sul punto, deve ritenersi ragionevolmente provato che le reiterate molestie, offese e minacce, anche di morte, nonché gli appostamenti davanti all'ingresso della loro abitazione, lancio di oggetti e danneggiamento di beni di loro proprietà provenienti dal siano state tali da rendere, sia per CP_1 la vittima più diretta delle persecuzioni del sia, comprensibilmente, per i CP_1 Parte_1 familiari di quest'ultimo (la moglie e la giovane figlia , insostenibili i Parte_2 Parte_3 rapporti di vicinato, così cagionando loro un perdurante e grave stato di ansia, il fondato timore per la propria incolumità e inducendoli a modificare le proprie abitudini di vita.
Pertanto, relativamente al danno non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dal convenuto e descritte ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (cfr. Sentenza n. 146/21 del
17/07/2021 - doc. 1 citazione), dovendosi procedere ad una stima dei danni in via equitativa, tenuto conto dell'oggettiva gravità delle condotte, nonché del tempo in cui si sono protratte, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore degli attori e Parte_1 Pt_2
pagina 6 di 10 (quali persone offese in via diretta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.) nella somma, già Pt_2 liquidata all'attualità, di Euro 8.000,00 ciascuno.
Quanto all'attrice deve ritenersi che anche in capo ad essa si siano prodotte, per Parte_3 effetto delle condotte del conseguenze dannose, sebbene in via riflessa, atteso che i CP_1 destinatari delle condotte sussumibili nel reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. sono state perpetrate, pacificamente, ai danni dei coniugi e quali vittime dirette. Parte_1 Parte_2
Sul punto, si osserva che è del tutto ragionevole ritenere che anche in capo alla figlia Pt_3 convivente con i genitori all'epoca dei fatti, si siano prodotte ripercussioni negative sulla vita sociale e di relazione, alla luce della gravità delle condotte perpetrate, indirettamente anche ai suoi danni, dal
CP_1
A nulla rileva, peraltro, la circostanza che abbia instaurato diverse azioni giudiziarie, Parte_3 nella sua veste formale di proprietaria del fondo sito in via Fiesole n. 12, contro il novantenne padre dello stesso nonché contro il fratello del Controparte_1 CP_1
Ed infatti, a prescindere dalle vicende sottese a tali iniziative, non può certo ritenersi che le stesse siano, di per sé, indicative dell'assenza di ripercussioni negative delle condotte delittuose per cui è causa in capo alla predetta attrice, posto che l'aver inteso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, peraltro nei confronti di soggetti diversi dal sebbene con lui imparentati) è circostanza del CP_1 tutto neutra rispetto alla domanda risarcitoria proposta in questa sede.
Pertanto, in assenza di dato oggettivi che consentano una liquidazione del danno secondo parametri tabellari uniformi e dovendosi, anche in questo caso, procedere ad una stima dei danni in via equitativa, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore di Parte_3
(quale persona offesa in via indiretta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.) nella somma, già liquidata all'attualità, di Euro 4.000,00.
Ciò posto in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale, circa i danni patrimoniali richiesti in via risarcitoria si osserva quanto segue.
L'attore ha agito per il ristoro del danno derivante dalla privazione della propria Parte_4 autovettura Opel CO targata DB157ZF, in uso al fratello andata completamente Parte_1 distrutta nell'incendio appiccato dall'odierno convenuto.
Posta l'indubbia sussistenza dell'an del risarcimento, anche qui la stima del danno non può che essere stabilita in via equitativa, alla luce del valore di mercato di vetture similari, della data di immatricolazione e del chilometraggio, come da documentazione prodotta dagli attori (cfr. docc. 10 attori). Da tanto deriva che, per tale componente di danno, va riconosciuta la somma di Euro 2.500,00 onnicomprensivi già liquidati all'attualità, da ritenersi congrua alla luce della tipologia di veicolo pagina 7 di 10 incidentato, della sua data di immatricolazione e del suo stato di vetustà, per come risultante dall'istruttoria.
A tale soma vanno aggiunte le spese sostenute e documentate per il recupero del veicolo incendiato, pari ad Euro 97,60 (cfr. doc. 11 attori), oltre al rimborso dell'onorario, pari a € 1.268,80, corrisposto all'Ing. per la redazione di una perizia sul materiale fotografico, necessaria per la Per_1 determinazione della natura dell'incendio (doc. 12 e doc. 13 citazione).
Non vi è invece prova in atti che l'incendio abbia provocato altresì la distruzione di materiali e oggetti custoditi all'interno dell'autovettura (“misuratore laser Hilti, frullino Hilti macchina fotografica Canon, giubbotto Piumino nuovo pz 2; attrezzature varie”), mentre può ritenersi provato, in via presuntiva, che abbia subito, altresì, un danno morale, concretizzatosi nel patema d'animo sofferto in Parte_4 conseguenza di un evento non comune e sicuramente traumatico - peraltro derivante da vicende alle quali era del tutto estraneo – e nel disagio relativo al dover affrontare una spesa non prevista ed onerosa quale l'acquisto di una nuova autovettura, oltre alle difficoltà connesse alla privazione dell'auto medesima.
Dovendosi necessariamente procedere ad una stima equitativa del danno morale, cui si aggiungono i danni patrimoniali subiti da (come sopra indicati), si considera congrua la Parte_4 liquidazione del danno complessivamente sofferto da nella somma, già liquidata Parte_4 all'attualità, di Euro 4.500,00 onnicomprensivi.
Quanto ai danni patrimoniali asseritamente subiti dagli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
si osserva quanto segue.
[...]
Innanzitutto, deve rilevarsi l'assenza di prova che, prima di dare alle fiamme la Opel CO di proprietà del fratello , abbia ripetutamente danneggiato altre autovetture in uso ad Pt_4 Controparte_1
e cioè una BMW X3 targata DV389BD, anch'essa di proprietà di Parte_1 Parte_4 ed una IA Venga tg. ER217ZK, di proprietà del padre per un importo Persona_2 rispettivamente di circa euro 680,00 per la BMW e 850,00 euro per la IA (cfr. doc. 9 citazione), anch'essi richiesti in via risarcitoria.
In ogni caso, tale segmento di domanda risulta proposta dall'attore quale custode Parte_1 delle autovetture di proprietà dei familiari, quindi non dai reali proprietari;
deve conseguentemente rilevarsi il suo difetto di legittimazione attiva in relazione a tali danni, posto che gli stessi, anche laddove realmente attribuibili a condotte delittuose del dovevano essere richiesti dai CP_1 proprietari e non dal soggetto che aveva i beni in custodia.
Ne deriva che tale componente di danno patrimoniale non può essere riconosciuta.
pagina 8 di 10 Quanto al danno patrimoniale conseguente al trasferimento della famiglia preso altra Pt_1 abitazione, asseritamente motivata dalla necessità di sfuggire alle persecuzioni del si osserva CP_1 quanto segue.
Invero, sebbene sia ragionevole ritenere provata l'insorgenza di un fondato timore, in capo alla famiglia che il convenuto potesse mettere in atto le minacce perpetrate, tanto da costringere il Pt_1 Pt_1 ad allontanare sé stesso e la sua famiglia dalla casa familiare, trasferendola in un altro appartamento, va osservato che, come pacifico, il contratto di locazione in questione (relativo all'appartamento sito in
Grosseto, Via Fiume n. 7D - cfr. doc. 6) attori), è stato stipulato dai proprietari con i genitori di Pt_1
ovvero e .
[...] Persona_2 Parte_5
Per quanto emerso in questa sede, furono quindi e a sostenere i relativi Persona_2 Parte_5 costi, sia per il canone di locazione (a far data dall'1.12.2020), sia in relazione alle spese per le utenze e la manutenzione (cfr. doc. 7) Spese manutenzione caldaia Via Fiume 7/D; doc. 8) Utenze acqua, luce e gas con indicazione costi fissi, tutte intestate a;
né vi è infatti prova in atti, da fornirsi Parte_5 necessariamente in via documentale, che i relativi esborsi siano stati sostenuti, in luogo dei formali conduttori, dall'attore . Parte_1
Ne deriva che, per tutto quanto esposto, tali somme non possono essere riconosciute in questa sede, spettando unicamente ai formali conduttori, non costituiti nel presente giudizio, chiederne il rimborso, in assenza di prova che i relativi costi siano stati sostenuti da uno degli attori.
Conclusivamente, da tutto quanto esposto, deriva che andranno riconosciute agli attori le seguenti somme, già liquidate all'attualità, da porsi a carico del convento (i) CP_1 Parte_1
Euro 8.000,00 onnicomprensivi;
(ii) Euro 8.000,00 onnicomprensivi;
(iii) Parte_2 Pt_3
Euro 4.000,00 onnicomprensivi;
(iv) Euro 4.500,00 onnicomprensivi.
[...] Parte_4
Nessun altro danno è ravvisabile nel caso di specie, in assenza di specifica prova circa la sua sussistenza. Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, dato atto che solo gli attori Parte_1 risultano, allo stato, ammessi al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (e non Parte_2 anche e , si statuisce come da dispositivo secondo la Parte_3 Parte_4 soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando ai valori minimi la fase istruttoria, in quanto consistita unicamente nel deposito di memorie, disponendo che i relativi importi siano versati, in ragione della metà, in favore dell'Erario, e per la restante metà in favore del procuratore costituito degli attori.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a Controparte_1 corrispondere in favore degli attori le seguenti somme: (i) Euro Parte_1
8.000,00 onnicomprensivi;
(ii) Euro 8.000,00 onnicomprensivi;
(iii) Parte_2 Pt_3
Euro 4.000,00 onnicomprensivi;
(iv) Euro 4.500,00
[...] Parte_4 onnicomprensivi;
2) condanna a corrispondere in favore degli attori le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, nella somma di Euro 4.237,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendo che i relativi importi siano versati in ragione della metà in favore dell'Erario e per la restante metà in favore del procuratore degli attori.
Così deciso in Grosseto il 13.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 10 di 10