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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 13 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 65 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Massimo Oriolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via A. Moro n. 13 a Villa d'Agri - 85050 Marsicovetere (PZ)
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza (CF ), presso P.IVA_2
i cui uffici in Potenza, in Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLATO
1 OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza n. 556/2025 –
r.g. n. 1086/2022 pubblicata in data 09 novembre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Alla Ecc.ma Corte di Appello, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza appellata, voglia così provvedere: accerti e dichiari la condotta colposa tenuta dalla p.a. resistente nella vicenda dedotta nel presente ricorso e così come qualificata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
829/2022; condanni, per l'effetto, la p.a. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.126,46 oltre accessori di legge o di quell'altra ritenuta di giustizia;
accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad ulteriori 12 punti nella graduatoria di II fascia delle GPS della Provincia di Potenza per la classe di concorso B006 condannando, per l'effetto, la p.a. resistente a adottare i provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Per l'appellato: “Voglia, l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022, , inserito per il Parte_1
triennio 2017/2020 nella graduatoria di istituto di III fascia della Provincia di
Potenza con un punteggio di 74 punti, sosteneva di aver provveduto in data
28.07.2020, mediante la piattaforma Polis, ad inoltrare domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), omettendo, però, l'indicazione di un titolo culturale attributivo di ulteriori 12 punti. Per rettificare la domanda, provvedeva ad un nuovo inoltro con l'indicazione del solo titolo culturale omesso, convinto che la nuova domanda avrebbe integrato e non già sostituito la precedente;
cosa che, invece, accadeva, tanto che con la
2 pubblicazione, prima del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria e poi, con quello di approvazione della definitiva, l'appellante si è avveduto della circostanza che gli fossero stati riconosciuti soltanto 12 punti in luogo degli 86 spettantegli, con collocazione all'ultimo posto.
Adiva, pertanto, il TAR Basilicata al fine di ottenere l'annullamento dei due sopra menzionati decreti, ricorso che, però, veniva respèinto.
Il Consiglio di Stato, successivamente adito, invece, riformando la sentenza del
TAR, accoglieva la domanda di annullamento degli atti impugnati, ritenendo che “nel caso di specie trova applicazione specifica il principio generale più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale sussiste in capo all'amministrazione che indice una procedura di selezione
l'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990), la cui violazione comporta - in applicazione del principio di autoresponsabilità - che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole equivoche nella normativa che disciplina la selezione non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse”.
Sulla base di tale statuizione, adiva il Tribunale di Potenza, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che, previo accertamento della condotta colposa dell'Amministrazione, condannasse la medesima al pagamento della somma di euro 20.126,46, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno subito, nonché dichiarasse il diritto del ricorrente ad ulteriori 12 punti nella graduatoria di II fascia delle GPS della Provincia di
Potenza per la classe di concorso B0006.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il Controparte_1
, depositava memoria difensiva in cui concludeva per l'infondatezza del
[...]
ricorso con condanna alle spese di lite.
3 Con sentenza n. 556/2023 resa in data 09.11.2023, dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, si concludeva per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, il Giudicante, premesso come l'azione risarcitoria imponesse la prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda
(condotta, colpa, nesso causale, evento dannoso) concludeva nel senso che parte ricorrente, oltre ad aver allegato la natura colposa della responsabilità della pubblica amministrazione, null'altro avesse allegato, prima ancora che provato.
Avverso tale sentenza interponeva appello, con ricorso depositato il 08 maggio
2024, , insistendo su tutte le domande azionate e respinte dal Parte_1
primo giudice e concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato unitamente al ricorso di secondo grado, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Occorre, preliminarmente, inquadrare la natura della responsabilità della PA alla quale è ricollegata la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione, avendo la stessa rilevanti implicazioni in materia di riparto dell'onere probatorio.
Il primo giudice, nel ritenere non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, ha implicitamente riconosciuto la natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., alla responsabilità riscontrabile in capo all'amministrazione,
4 sostenendo che avrebbe soltanto allegato la condotta colposa Pt_1
dell'amministrazione, senza neppure allegare, prima ancora che provare, gli altri elementi costitutivi della fattispecie,
Parte appellante ritiene, invece, che la responsabilità in cui è incorsa la pubblica amministrazione deve essere qualificata di tipo contrattuale, posto che il vincolo che si instaura tra il docente inserito in una graduatoria utile per le future assunzioni è un'offerta al pubblico da cui deriva la conclusione del contratto per il soggetto utilmente collocato in graduatoria.
Lamenta, infatti, che l'amministrazione abbia leso il suo diritto alla stipula di un contratto, che certamente avrebbe concluso, laddove gli fosse stato riconosciuto il punteggio complessivo di 87 che non ha potuto far valere, a causa della condotta dell'amministrazione appellata, che ha utilizzato un lessico poco chiaro ed equivoco, tale per cui in sede di invio della seconda domanda, ha ritenuto di star inviando un'integrazione e non una Pt_1
domanda ex novo.
Dalla prospettazione di parte appellante, emerge che ciò che è stato contestato e posto a fondamento della domanda è il comportamento complessivamente tenuto dall'amministrazione nella fase antecedente la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e non l'esercizio di un potere amministrativo, tanto che l'odierna appellante ritiene che, ove non vi fosse stato il proprio errore ascrivibile alla condotta poco chiara e, quindi contraria a buona fede dell'amministrazione, non sarebbe rimasto inoccupato forzosamente. Conseguentemente, ciò che è stato chiesto è il risarcimento del danno collegato ad un comportamento e non ad un provvedimento amministrativo, ovvero ad una condotta che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, anche solo mediato.
La causa petendi della domanda non si fonda sulla prospettazione, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dall'appellante, di un ritardo a provvedere della pubblica amministrazione, ma sulla violazione
5 dell'affidamento del ricorrente di conseguire un determinato risultato - dato dal collocamento utile in graduatoria e, precisamente nella quarta posizione, che avrebbe consentito l'instaurazione certa di un rapporto di lavoro con un istituto scolastico della Provincia di Potenza - da parte dell'amministrazione, a causa scarsa chiarezza dalla stessa serbata in relazione alle modalità di compilazione della domanda, per quanto oggetto del procedimento definitosi dinanzi al
Consiglio di Stato.
L'appellante avrebbe, quindi, maturato un legittimo affidamento, poi deluso, dal decreto di approvazione della graduatoria definitiva che l'ha visto collocato in ultima posizione.
Il Collegio ritiene, pertanto, doversi disattendere la motivazione del Giudice di prime cure che ha ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale, posto che la stessa presuppone che tra le parti interessate non vi sia alcun rapporto, essendo le stesse in rapporto di estraneità; tanto non risulta nel caso di specie, ove si configura, invece, un rapporto che individua il proprio titolo nel “contatto sociale qualificato”, che consente di inquadrare il presupposto della domanda nella responsabilità precontrattuale pura.
Il “contatto sociale qualificato” è inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì obblighi di protezione, di buona fede e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., instaurandosi un rapporto qualificato a cui l'ordinamento ricollega una serie di doveri specifici, che fanno insorgere nei confronti delle parti coinvolte un obiettivo affidamento inerente al tenere comportamenti che non cagionino danni e lesioni ai diritti della persona.
La responsabilità precontrattuale, che sullo stesso si fonda, si configura tutte le volte in cui la pubblica amministrazione non rispetta i canoni di lealtà, correttezza e buona fede, essendo il legittimo affidamento nella correttezza dell'operato della pubblica amministrazione una posizione giuridica soggettiva
6 autonomamente tutelabile, posto che esso «è un principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività» (Cons. Stato,
VI, 13 agosto 2020, n. 5011).
È riconosciuta, la configurabilità in capo all'amministrazione di una responsabilità precontrattuale non solo nell'ipotesi in cui un provvedimento amministrativo sia stato emanato ma anche nelle ipotesi in cui ciò non sia avvenuto, cosicché il privato abbia riposto il proprio legittimo affidamento in un comportamento mero dell'amministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:” la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione” (Sez. U. n. 615 del 15/01/2021;
Sez. U. n. 8236 del 28/04/2020) ed ancora:” La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale"
(o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo
7 sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato” (Sez. U. n. 1567 del 19/01/2023).
Attesa la qualificazione della paventata responsabilità come precontrattuale, la questione si sposta sull'onere probatorio gravante in capo alle parti, posto che, applicandosi il regime probatorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., la parte che chiede il risarcimento deve allegare l'inadempimento dell'amministrazione e fornire la prova del danno conseguenza, con conseguente onere in capo all'appellata di dimostrare che un tale inadempimento non si è verificato o non è ad essa imputabile.
Ebbene, nel caso di specie la domanda deve comunque respingersi, in quanto non è stata fornita la prova della sussistenza del danno conseguente risarcibile, posto che l'assimilazione della responsabilità precontrattuale a quella contrattuale non è piena, rimanendo delle peculiarità proprio in punto di danno conseguenza, considerato che lo stesso va parametrato al solo interesse negativo e non anche all'interesse positivo, richiedendo quest'ultimo un dovere di prestazione che nella responsabilità precontrattuale manca.
Per interesse positivo si intende la lesione dell'interesse all'esecuzione del contratto, ovvero la perdita di utilità derivante dalla mancata attuazione del programma negoziale.
L'interesse negativo, invece, è la lesione dell'interesse negativo legato alla perdita di occasioni contrattuali alternative e, quindi, alla possibilità di stipulare altri contratti, non sostanziandosi nella perdita di un vantaggio economico, ma soltanto in quella della possibilità di conseguirlo.
Sul punto è conforme tanto la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria che, in relazione al danno risarcibile, hanno così statuito:” la reintegrazione per equivalente è pertanto ammessa non già in relazione all'interesse positivo, corrispondente all'utile che si sarebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto, riconosciuto invece nella responsabilità da
8 inadempimento, ma dell'interesse negativo, con il quale sono ristorate le spese sostenute per le trattative contrattuali e la perdita di occasioni contrattuali alternative, secondo la dicotomia ex art. 1223 cod. civ. danno emergente – lucro cessante” (CdS, Ad. Plen. n. 21 del 29/11/2021) ed ancora:” Nel caso in cui venga affermata la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno va parametrato non già all'utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto, ma al cosiddetto interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative), sia il lucro cessante
(da intendersi come mancato guadagno rispetto a eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto) (Cass. Civ., Ordinanza n. 15147 del 12/05/2022; Cass. Civ. Ord. n. 25874 del 16/09/2020).
L'appellante ha dedotto un danno patrimoniale parametrato alle retribuzioni non percette ma che avrebbe percepito, nonché l'attribuzione del punteggio che avrebbe ottenuto qualora avesse stipulato il contratto, danni questi derivanti dall'inadempimento del contratto e, quindi assolutamente estranei al c.d. interesse contrattuale negativo proprio della responsabilità precontrattuale .
Parte appellante, quindi, avrebbe dovuto allegare e provare di aver perduto occasioni alternative di lavoro che avevano una seria probabilità di realizzazione, circostanza questa non avvenuta nel caso in esame.
L'appello, quindi, va respinto con conferma della sentenza gravata, sia pure con doverosa integrazione della motivazione fatta propria dal primo giudice.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, scaglione € 5.201,00 – 26.000,00 – complessità bassa – parametro minimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N. 65 del ruolo generale appelli
9 lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del avverso la sentenza Controparte_2 CP_3
n. 556/2023 del 9 novembre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellate, in CP_1
persona del p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che CP_3
liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e RF, come per legge.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa
NC Silla, presso la Corte d'Appello di Potenza nominata con CP_4
D.M. del 3 settembre 2025.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 13 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 65 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Massimo Oriolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via A. Moro n. 13 a Villa d'Agri - 85050 Marsicovetere (PZ)
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza (CF ), presso P.IVA_2
i cui uffici in Potenza, in Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLATO
1 OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza n. 556/2025 –
r.g. n. 1086/2022 pubblicata in data 09 novembre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Alla Ecc.ma Corte di Appello, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza appellata, voglia così provvedere: accerti e dichiari la condotta colposa tenuta dalla p.a. resistente nella vicenda dedotta nel presente ricorso e così come qualificata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
829/2022; condanni, per l'effetto, la p.a. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.126,46 oltre accessori di legge o di quell'altra ritenuta di giustizia;
accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad ulteriori 12 punti nella graduatoria di II fascia delle GPS della Provincia di Potenza per la classe di concorso B006 condannando, per l'effetto, la p.a. resistente a adottare i provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Per l'appellato: “Voglia, l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022, , inserito per il Parte_1
triennio 2017/2020 nella graduatoria di istituto di III fascia della Provincia di
Potenza con un punteggio di 74 punti, sosteneva di aver provveduto in data
28.07.2020, mediante la piattaforma Polis, ad inoltrare domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), omettendo, però, l'indicazione di un titolo culturale attributivo di ulteriori 12 punti. Per rettificare la domanda, provvedeva ad un nuovo inoltro con l'indicazione del solo titolo culturale omesso, convinto che la nuova domanda avrebbe integrato e non già sostituito la precedente;
cosa che, invece, accadeva, tanto che con la
2 pubblicazione, prima del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria e poi, con quello di approvazione della definitiva, l'appellante si è avveduto della circostanza che gli fossero stati riconosciuti soltanto 12 punti in luogo degli 86 spettantegli, con collocazione all'ultimo posto.
Adiva, pertanto, il TAR Basilicata al fine di ottenere l'annullamento dei due sopra menzionati decreti, ricorso che, però, veniva respèinto.
Il Consiglio di Stato, successivamente adito, invece, riformando la sentenza del
TAR, accoglieva la domanda di annullamento degli atti impugnati, ritenendo che “nel caso di specie trova applicazione specifica il principio generale più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale sussiste in capo all'amministrazione che indice una procedura di selezione
l'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990), la cui violazione comporta - in applicazione del principio di autoresponsabilità - che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole equivoche nella normativa che disciplina la selezione non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse”.
Sulla base di tale statuizione, adiva il Tribunale di Potenza, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che, previo accertamento della condotta colposa dell'Amministrazione, condannasse la medesima al pagamento della somma di euro 20.126,46, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno subito, nonché dichiarasse il diritto del ricorrente ad ulteriori 12 punti nella graduatoria di II fascia delle GPS della Provincia di
Potenza per la classe di concorso B0006.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il Controparte_1
, depositava memoria difensiva in cui concludeva per l'infondatezza del
[...]
ricorso con condanna alle spese di lite.
3 Con sentenza n. 556/2023 resa in data 09.11.2023, dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, si concludeva per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, il Giudicante, premesso come l'azione risarcitoria imponesse la prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda
(condotta, colpa, nesso causale, evento dannoso) concludeva nel senso che parte ricorrente, oltre ad aver allegato la natura colposa della responsabilità della pubblica amministrazione, null'altro avesse allegato, prima ancora che provato.
Avverso tale sentenza interponeva appello, con ricorso depositato il 08 maggio
2024, , insistendo su tutte le domande azionate e respinte dal Parte_1
primo giudice e concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato unitamente al ricorso di secondo grado, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Occorre, preliminarmente, inquadrare la natura della responsabilità della PA alla quale è ricollegata la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione, avendo la stessa rilevanti implicazioni in materia di riparto dell'onere probatorio.
Il primo giudice, nel ritenere non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, ha implicitamente riconosciuto la natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., alla responsabilità riscontrabile in capo all'amministrazione,
4 sostenendo che avrebbe soltanto allegato la condotta colposa Pt_1
dell'amministrazione, senza neppure allegare, prima ancora che provare, gli altri elementi costitutivi della fattispecie,
Parte appellante ritiene, invece, che la responsabilità in cui è incorsa la pubblica amministrazione deve essere qualificata di tipo contrattuale, posto che il vincolo che si instaura tra il docente inserito in una graduatoria utile per le future assunzioni è un'offerta al pubblico da cui deriva la conclusione del contratto per il soggetto utilmente collocato in graduatoria.
Lamenta, infatti, che l'amministrazione abbia leso il suo diritto alla stipula di un contratto, che certamente avrebbe concluso, laddove gli fosse stato riconosciuto il punteggio complessivo di 87 che non ha potuto far valere, a causa della condotta dell'amministrazione appellata, che ha utilizzato un lessico poco chiaro ed equivoco, tale per cui in sede di invio della seconda domanda, ha ritenuto di star inviando un'integrazione e non una Pt_1
domanda ex novo.
Dalla prospettazione di parte appellante, emerge che ciò che è stato contestato e posto a fondamento della domanda è il comportamento complessivamente tenuto dall'amministrazione nella fase antecedente la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e non l'esercizio di un potere amministrativo, tanto che l'odierna appellante ritiene che, ove non vi fosse stato il proprio errore ascrivibile alla condotta poco chiara e, quindi contraria a buona fede dell'amministrazione, non sarebbe rimasto inoccupato forzosamente. Conseguentemente, ciò che è stato chiesto è il risarcimento del danno collegato ad un comportamento e non ad un provvedimento amministrativo, ovvero ad una condotta che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, anche solo mediato.
La causa petendi della domanda non si fonda sulla prospettazione, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dall'appellante, di un ritardo a provvedere della pubblica amministrazione, ma sulla violazione
5 dell'affidamento del ricorrente di conseguire un determinato risultato - dato dal collocamento utile in graduatoria e, precisamente nella quarta posizione, che avrebbe consentito l'instaurazione certa di un rapporto di lavoro con un istituto scolastico della Provincia di Potenza - da parte dell'amministrazione, a causa scarsa chiarezza dalla stessa serbata in relazione alle modalità di compilazione della domanda, per quanto oggetto del procedimento definitosi dinanzi al
Consiglio di Stato.
L'appellante avrebbe, quindi, maturato un legittimo affidamento, poi deluso, dal decreto di approvazione della graduatoria definitiva che l'ha visto collocato in ultima posizione.
Il Collegio ritiene, pertanto, doversi disattendere la motivazione del Giudice di prime cure che ha ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale, posto che la stessa presuppone che tra le parti interessate non vi sia alcun rapporto, essendo le stesse in rapporto di estraneità; tanto non risulta nel caso di specie, ove si configura, invece, un rapporto che individua il proprio titolo nel “contatto sociale qualificato”, che consente di inquadrare il presupposto della domanda nella responsabilità precontrattuale pura.
Il “contatto sociale qualificato” è inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì obblighi di protezione, di buona fede e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., instaurandosi un rapporto qualificato a cui l'ordinamento ricollega una serie di doveri specifici, che fanno insorgere nei confronti delle parti coinvolte un obiettivo affidamento inerente al tenere comportamenti che non cagionino danni e lesioni ai diritti della persona.
La responsabilità precontrattuale, che sullo stesso si fonda, si configura tutte le volte in cui la pubblica amministrazione non rispetta i canoni di lealtà, correttezza e buona fede, essendo il legittimo affidamento nella correttezza dell'operato della pubblica amministrazione una posizione giuridica soggettiva
6 autonomamente tutelabile, posto che esso «è un principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività» (Cons. Stato,
VI, 13 agosto 2020, n. 5011).
È riconosciuta, la configurabilità in capo all'amministrazione di una responsabilità precontrattuale non solo nell'ipotesi in cui un provvedimento amministrativo sia stato emanato ma anche nelle ipotesi in cui ciò non sia avvenuto, cosicché il privato abbia riposto il proprio legittimo affidamento in un comportamento mero dell'amministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:” la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione” (Sez. U. n. 615 del 15/01/2021;
Sez. U. n. 8236 del 28/04/2020) ed ancora:” La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale"
(o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo
7 sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato” (Sez. U. n. 1567 del 19/01/2023).
Attesa la qualificazione della paventata responsabilità come precontrattuale, la questione si sposta sull'onere probatorio gravante in capo alle parti, posto che, applicandosi il regime probatorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., la parte che chiede il risarcimento deve allegare l'inadempimento dell'amministrazione e fornire la prova del danno conseguenza, con conseguente onere in capo all'appellata di dimostrare che un tale inadempimento non si è verificato o non è ad essa imputabile.
Ebbene, nel caso di specie la domanda deve comunque respingersi, in quanto non è stata fornita la prova della sussistenza del danno conseguente risarcibile, posto che l'assimilazione della responsabilità precontrattuale a quella contrattuale non è piena, rimanendo delle peculiarità proprio in punto di danno conseguenza, considerato che lo stesso va parametrato al solo interesse negativo e non anche all'interesse positivo, richiedendo quest'ultimo un dovere di prestazione che nella responsabilità precontrattuale manca.
Per interesse positivo si intende la lesione dell'interesse all'esecuzione del contratto, ovvero la perdita di utilità derivante dalla mancata attuazione del programma negoziale.
L'interesse negativo, invece, è la lesione dell'interesse negativo legato alla perdita di occasioni contrattuali alternative e, quindi, alla possibilità di stipulare altri contratti, non sostanziandosi nella perdita di un vantaggio economico, ma soltanto in quella della possibilità di conseguirlo.
Sul punto è conforme tanto la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria che, in relazione al danno risarcibile, hanno così statuito:” la reintegrazione per equivalente è pertanto ammessa non già in relazione all'interesse positivo, corrispondente all'utile che si sarebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto, riconosciuto invece nella responsabilità da
8 inadempimento, ma dell'interesse negativo, con il quale sono ristorate le spese sostenute per le trattative contrattuali e la perdita di occasioni contrattuali alternative, secondo la dicotomia ex art. 1223 cod. civ. danno emergente – lucro cessante” (CdS, Ad. Plen. n. 21 del 29/11/2021) ed ancora:” Nel caso in cui venga affermata la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno va parametrato non già all'utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto, ma al cosiddetto interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative), sia il lucro cessante
(da intendersi come mancato guadagno rispetto a eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto) (Cass. Civ., Ordinanza n. 15147 del 12/05/2022; Cass. Civ. Ord. n. 25874 del 16/09/2020).
L'appellante ha dedotto un danno patrimoniale parametrato alle retribuzioni non percette ma che avrebbe percepito, nonché l'attribuzione del punteggio che avrebbe ottenuto qualora avesse stipulato il contratto, danni questi derivanti dall'inadempimento del contratto e, quindi assolutamente estranei al c.d. interesse contrattuale negativo proprio della responsabilità precontrattuale .
Parte appellante, quindi, avrebbe dovuto allegare e provare di aver perduto occasioni alternative di lavoro che avevano una seria probabilità di realizzazione, circostanza questa non avvenuta nel caso in esame.
L'appello, quindi, va respinto con conferma della sentenza gravata, sia pure con doverosa integrazione della motivazione fatta propria dal primo giudice.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, scaglione € 5.201,00 – 26.000,00 – complessità bassa – parametro minimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N. 65 del ruolo generale appelli
9 lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del avverso la sentenza Controparte_2 CP_3
n. 556/2023 del 9 novembre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellate, in CP_1
persona del p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che CP_3
liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e RF, come per legge.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa
NC Silla, presso la Corte d'Appello di Potenza nominata con CP_4
D.M. del 3 settembre 2025.
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