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3 maggio 2001
3 maggio 2001
Art. 10. (Intervento ospedaliero) 1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati e' svolto nelle apposite unita' operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell' articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , nonche' presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 .
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente:
"Art. 8-bis. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' socio-sanitarie.".
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , reca la "Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Universita', a norma dell' art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente:
"Art. 8-bis. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' socio-sanitarie.".
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , reca la "Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Universita', a norma dell' art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-212/15, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, ENEFI Energiahatékonysági Nyrt contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP), 09/06/2016Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 9 giugno 2016 ( 1 ) Causa C-212/15 ENEFI Energiahatekonysagi NY contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureș, Secția civilă (Tribunale regionale di Mureș, Sezione civile, Romania)] «(Procedura di insolvenza — Effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura della procedura con riguardo a un credito fiscale che non è stato iscritto in detta procedura e che è soggetto a esecuzione in un altro Stato membro)» I – Introduzione 1. La presente causa riguarda l'esecuzione forzata di un credito fiscale in Romania nei …Leggi di più...