CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Galeano e Ivano
Marcedone, giusta procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Salvatore Lucchesi, giusta procura in atti
Appellato
OGGETTO: arretrati pensione inabilità civile - L. 118/1971
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.816/2022 del 22.07.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, accoglieva il ricorso proposto da Controparte_1
in data 10.11.2021, riconoscendo il diritto del alla corresponsione CP_1 dei ratei arretrati relativi alla pensione di inabilità civile n.07681325 a far data dal marzo 2011 fino al mese di dicembre 2019.
Il Tribunale, premesso che il ricorrente, già beneficiario della prestazione quale invalido civile al 100% con decorrenza dall'1.10.1993, riconfermata a seguito di visita di revisione del 15.02.2011, non aveva provveduto nel breve termine alla presentazione della documentazione amministrativa ai fini della liquidazione della prestazione, ma solamente in data 1.3.2019 con domanda di ripristino n. 2174809500036, ripresentata nuovamente in data 7.11.2019, riteneva che alla data della presentazione della domanda di ripristino, non essendo ancora stati liquidati i ratei della provvidenza economica, dovesse ad essi applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nel caso di specie non ancora maturato alla suddetta data.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso dell'11.08.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 bis L. Pt_1
639/70, 2948, n. 4 c.c. e 2946 c.c.; evidenzia che l'appellante aveva presentato domanda di ripristino in data 1.3.2019, rigettata per carenza di documentazione;
che contro tale reiezione non aveva presentato CP_1
richiesta di riesame o ricorso al Comitato provinciale;
che la successiva domanda di ripristino corredata dei modelli AP70 e AP93 era stata presentata in data 7.11.2019 e accolta in data 30.10.2020, con conseguente riconoscimento degli arretrati a far data dal mese di dicembre 2019 per un ammontare di €.3.439,42. L'ente previdenziale evidenzia che la decorrenza del ripristino dal mese di dicembre 2019, cioè dal mese successivo alla presentazione del modello
AP93, risulta corretta in quanto fissata dalla prima data utile all'integrazione della documentazione;
rimarca che la sentenza è erronea per non avere tenuto conto che – richiamando il messaggio Pt_1
n.1217/2018 anziché il messaggio n. 1487/2017 - l'appellato era già Pt_1
in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e che, in caso di accoglimento della domanda di ripristino, la prestazione viene erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di tale domanda. Assume che nella fattispecie la prestazione era stata sospesa per revisione straordinaria fino al ripristino avvenuto in accordo alla richiesta del 7.11.2019. La sentenza ha inoltre erroneamente richiamato il messaggio n. 220 n. 5) del
04.01.2013 che si riferisce a fattispecie diversa da quella controversa.
2. L'appello è infondato.
3. Nella specie sussiste il diritto dell'appellato alla corresponsione degli arretrati della pensione di inabilità allo stesso spettanti dalla data di verifica del 15/02/2011 sino al dicembre del 2019.
L'assunto dell'ente appellante secondo cui troverebbe applicazione il messaggio n.1487 del 04/04/2017- con la conseguenza che è Pt_1
necessaria la presentazione di nuova domanda a mezzo apposito modello
(AP93) e che, in caso di accoglimento, la prestazione viene erogata dal mese successivo alla presentazione della domanda - non coglie nel segno.
Ed infatti, nel caso oggetto del presente giudizio non viene in rilievo né una reiezione del beneficio per mancanza dei requisiti socio economici, né una revoca della prestazione a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio economico, né una sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio economico (tutte ipotesi in cui, essendo necessaria una nuova domanda amministrativa, il beneficio decorre dal mese successivo a tale domanda). L'ente appellante non ha, invero, fornito prova o documentato che ricorra una delle circostanze sopra indicate a seguito delle quali è necessaria la proposizione di una nuova domanda.
4. Come già evidenziato nella sentenza di primo grado, il presente giudizio riguarda, invece, la diversa ipotesi in cui successivamente alla visita di revisione – avvenuta il 13.2.2011 e in cui è stata confermata in favore del la sussistenza del requisito sanitario - la richiesta per la erogazione CP_1
della prestazione economica è stata presentata tardivamente dall'interessato; in tal caso, non essendosi verificata alcuna decadenza, la prestazione deve essere erogata dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario, ai sensi dell'art.11, comma 1 , lett b) della legge 24 dicembre 1993, n.537 (1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, e ai prefetti;
…) e art.5, comma 1, DPR n.698/1994 (1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla o dalla diversa successiva data Pt_2
eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie).
5. Del tutto correttamente, pertanto, il primo giudice ha evidenziato che la presentazione tardiva delle domande del 1/3/2019 e del 7/11/2019, volte ad ottenere l'erogazione della prestazione confermata in sede di verifica, oltre ad interrompere i termini di prescrizione, non ha pregiudicato il diritto del alla corresponsione degli arretrati con decorrenza 01/03/2011, CP_1
secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate.
Quanto alla prescrizione va confermato che alla data della domanda del marzo 2019, i ratei non erano ancora stati liquidati, di talchè si applica la prescrizione decennale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte:
“… alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282
c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129. (Cass. n.
10955 del 2002 ed anche Cass. n. 4353 del 2009, n. 16023 del 2004, n.
17771 del 2003, n. 7030 del 2003, n. 17126 del 2002)…”. In tal senso Cass. civ. n.2563/2016, si veda anche Cass. n.16258/2020.
Pertanto, alla data in cui ha domandato l'erogazione della CP_1
prestazione (1.3.2019), non ancora liquidata, nessuna prescrizione si era verificata rispetto alla visita di revisione avvenuta il 13.2.2011, con la conseguenza che all'appellato spettano i ratei arretrati dal mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento sanitario, e dunque dall'1.3.2011. Assorbita ogni ulteriore questione.
La sentenza impugnata va confermata. 6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) tenuto conto del valore della controversia, e con distrazione in favore del procuratore dell'appellato che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €.
5.000,00, oltre spese generali, da distrarre in favore dell'avv. Salvatore
Lucchesi.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi