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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9186 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38709/2024 promossa da:
- RAPPRESENTATO Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CLAUDIA, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI PALLACORDA 7 00186 ROMA [RM] ITALIA, presso il difensore avv. PASQUALE CLAUDIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMENDOLA IN CP_1 C.F._1 DENISE, elettivamente domiciliato in VIA M. ECLANO 20 00100 ROMA, presso il difensore avv. AMENDOLA IN DENISE
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' , rappresentato dalla Pt_1 Parte_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Impruneta n. 15, Ed.
[...] D, Scala D, piano 5, Int. 17 (foglio 812, particella 286, sub. 93), occupato in assenza di titolo dal giugno del 2017 al 5.3.2021 da , la quale aveva omesso di corrispondere l'indennità di CP_1 occupazione dovuta nella misura mensile di euro 772,34, tanto premesso, chiedeva che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse condannata al pagamento della CP_1 indennità per l'indebita occupazione nella misura complessiva di euro 12762,77 da aprile 2019 al 5.3.2021, oltre accessori e spese.
si costituiva in giudizio e dichiarava che aveva trasferito la propria residenza CP_1 nell'immobile di cui in premessa, sin dal 16 giugno 2017 previa autorizzazione concessa dalla
[...]
in data 05.06.2017 su richiesta di ampliamento del nucleo familiare da parte di Parte_2 Parte_3
legittima affittuaria del predetto immobile, che il 24 novembre 2018 era deceduta
[...] Parte_3
che la aveva continuato, da sola, a vivere nel predetto immobile comunicando all'Ente la
[...] CP_1 sua permanenza e chiedendo la possibilità di regolarizzare la sua posizione e che la aveva CP_1
pagina 1 di 3 corrisposto la somma complessiva di euro 7526,34 a titolo di indennità per l'occupazione. Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la rideterminazione del minore importo dovuto anche considerato che nessun danno aveva subito l' con vittoria di spese di Pt_1 lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 21.11.66 Rep. n. 786.503 per Notaio in virtù del quale la Persona_1 vendeva all' il complesso immobiliare costituito da due edifici siti Controparte_2 CP_3 in via dell'Impruneta civici 13 e 15. In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato soppresso CP_3 e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state trasferite all' Pt_1
L'occupazione fin dal giugno del 2017 è ammessa dalla stessa convenuta, benché essa debba ritenersi legittimata fino al 24 novembre del 2018, epoca del decesso della conduttrice, posto che la
[...]
con nota del 5.6.2017, aveva autorizzato la a risiedere temporaneamente presso Pt_2 CP_1 l'alloggio concesso in locazione a con ampliamento di due nuclei familiari distinti e Parte_3
“senza costituzione di alcun diritto in merito ad eventuali future volture di contratto a proprio favore”.
Deceduta la il 24.11.2018 ed in difetto di un contratto con la parte attrice, deve ritenersi che la Pt_3 permanenza della convenuta nell'immobile in esame fosse priva di titolo giustificativo e, come tale, sia ex se elemento costitutivo del diritto della parte attrice al risarcimento del danno in termini di indennità di occupazione (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Tale danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce di siffatti criteri, il canone può nella specie essere determinato in ragione di euro 644,00 mensili, avuto riguardo al parametro minimo indicato nei valori OMI per le locazioni di tipo economico, quale quella in esame, riferito all'anno 2017, unico depositato, per 92 metri quadri quale superficie risultante dalla visura catastale in atti. Si precisa in proposito che non può essere presa in considerazione né la misura maggiore dell'indennità richiesta dalla parte attrice in ragione di euro 72,34 mensili, non essendo stato chiarito e non essendo agevolmente accertabile come sia stato determinato detto importo, né quella minore invocata dalla parte convenuta in misura pari al canone agevolato, posto che quest'ultimo trova riconoscimento nelle situazione di disagio meritevoli di accertata giuridica tutela, laddove nella specie viene in considerazione un comportamento contra legem.
Il totale richiesto nel periodo considerato ammonta, dunque, a complessive euro 14812,00.
La documentazione depositata evidenzia, peraltro, che la convenuta nel medesimo periodo ha corrisposto euro 5579,18, che devono essere detratte dal dovuto, perché effettuate sul conto corrente della parte attrice, di cui, in particolare, nell'anno 2019 euro 1979,18 e nell'anno 2020 euro 3600,00.
Consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 9232,82 pari alla differenza tra il dovuto e quanto già pagato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato che la domanda di parte attrice ha trovato solo parziale accoglimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che ha occupato senza titolo alcuno dal 25.11.2018 al 5.3.2021 CP_1
l'appartamento sito in Roma, via Impruneta n. 15, Ed. D, Scala D, piano 5, Int. 17 (foglio 812, particella 286, sub. 93);
2. Condanna al pagamento della indennità di occupazione maturata dall'aprile del CP_1
2019 al febbraio del 2021, che, al netto di quanto già corrisposto, liquida in euro 9232,82, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma , 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38709/2024 promossa da:
- RAPPRESENTATO Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CLAUDIA, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI PALLACORDA 7 00186 ROMA [RM] ITALIA, presso il difensore avv. PASQUALE CLAUDIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMENDOLA IN CP_1 C.F._1 DENISE, elettivamente domiciliato in VIA M. ECLANO 20 00100 ROMA, presso il difensore avv. AMENDOLA IN DENISE
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' , rappresentato dalla Pt_1 Parte_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Impruneta n. 15, Ed.
[...] D, Scala D, piano 5, Int. 17 (foglio 812, particella 286, sub. 93), occupato in assenza di titolo dal giugno del 2017 al 5.3.2021 da , la quale aveva omesso di corrispondere l'indennità di CP_1 occupazione dovuta nella misura mensile di euro 772,34, tanto premesso, chiedeva che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse condannata al pagamento della CP_1 indennità per l'indebita occupazione nella misura complessiva di euro 12762,77 da aprile 2019 al 5.3.2021, oltre accessori e spese.
si costituiva in giudizio e dichiarava che aveva trasferito la propria residenza CP_1 nell'immobile di cui in premessa, sin dal 16 giugno 2017 previa autorizzazione concessa dalla
[...]
in data 05.06.2017 su richiesta di ampliamento del nucleo familiare da parte di Parte_2 Parte_3
legittima affittuaria del predetto immobile, che il 24 novembre 2018 era deceduta
[...] Parte_3
che la aveva continuato, da sola, a vivere nel predetto immobile comunicando all'Ente la
[...] CP_1 sua permanenza e chiedendo la possibilità di regolarizzare la sua posizione e che la aveva CP_1
pagina 1 di 3 corrisposto la somma complessiva di euro 7526,34 a titolo di indennità per l'occupazione. Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la rideterminazione del minore importo dovuto anche considerato che nessun danno aveva subito l' con vittoria di spese di Pt_1 lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 21.11.66 Rep. n. 786.503 per Notaio in virtù del quale la Persona_1 vendeva all' il complesso immobiliare costituito da due edifici siti Controparte_2 CP_3 in via dell'Impruneta civici 13 e 15. In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato soppresso CP_3 e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state trasferite all' Pt_1
L'occupazione fin dal giugno del 2017 è ammessa dalla stessa convenuta, benché essa debba ritenersi legittimata fino al 24 novembre del 2018, epoca del decesso della conduttrice, posto che la
[...]
con nota del 5.6.2017, aveva autorizzato la a risiedere temporaneamente presso Pt_2 CP_1 l'alloggio concesso in locazione a con ampliamento di due nuclei familiari distinti e Parte_3
“senza costituzione di alcun diritto in merito ad eventuali future volture di contratto a proprio favore”.
Deceduta la il 24.11.2018 ed in difetto di un contratto con la parte attrice, deve ritenersi che la Pt_3 permanenza della convenuta nell'immobile in esame fosse priva di titolo giustificativo e, come tale, sia ex se elemento costitutivo del diritto della parte attrice al risarcimento del danno in termini di indennità di occupazione (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Tale danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce di siffatti criteri, il canone può nella specie essere determinato in ragione di euro 644,00 mensili, avuto riguardo al parametro minimo indicato nei valori OMI per le locazioni di tipo economico, quale quella in esame, riferito all'anno 2017, unico depositato, per 92 metri quadri quale superficie risultante dalla visura catastale in atti. Si precisa in proposito che non può essere presa in considerazione né la misura maggiore dell'indennità richiesta dalla parte attrice in ragione di euro 72,34 mensili, non essendo stato chiarito e non essendo agevolmente accertabile come sia stato determinato detto importo, né quella minore invocata dalla parte convenuta in misura pari al canone agevolato, posto che quest'ultimo trova riconoscimento nelle situazione di disagio meritevoli di accertata giuridica tutela, laddove nella specie viene in considerazione un comportamento contra legem.
Il totale richiesto nel periodo considerato ammonta, dunque, a complessive euro 14812,00.
La documentazione depositata evidenzia, peraltro, che la convenuta nel medesimo periodo ha corrisposto euro 5579,18, che devono essere detratte dal dovuto, perché effettuate sul conto corrente della parte attrice, di cui, in particolare, nell'anno 2019 euro 1979,18 e nell'anno 2020 euro 3600,00.
Consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 9232,82 pari alla differenza tra il dovuto e quanto già pagato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato che la domanda di parte attrice ha trovato solo parziale accoglimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che ha occupato senza titolo alcuno dal 25.11.2018 al 5.3.2021 CP_1
l'appartamento sito in Roma, via Impruneta n. 15, Ed. D, Scala D, piano 5, Int. 17 (foglio 812, particella 286, sub. 93);
2. Condanna al pagamento della indennità di occupazione maturata dall'aprile del CP_1
2019 al febbraio del 2021, che, al netto di quanto già corrisposto, liquida in euro 9232,82, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma , 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3