Articolo 4 della Legge 30 luglio 1959, n. 696
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 settembre 1959
Art. 4.
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127 . A tale fine il personale predetto sara' aggregato alla gestione speciale di cui all' articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , - con le modalita' ivi stabilite.
Al fondo di previdenza di cui alla citata legge 6 febbraio 1951, n. 127 , saranno versati con effetto dall'8 maggio 1948, per gli impiegati di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi indicati nell' articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127 , salvo conguaglio con le somme inscritte nei conti correnti individuali intestati al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a norma dell'articolo 20 del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.
Entrata in vigore il 8 settembre 1959