Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1753
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Decreto cautelare 6 aprile 2020
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Sentenza breve 6 maggio 2020
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Sentenza breve 28 maggio 2020
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Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2022
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Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sentenza 30 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 28 luglio 2025
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Decreto presidenziale 9 ottobre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
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Accoglimento
Sentenza 4 novembre 2025
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Sentenza 23 febbraio 2026
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Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di specificità del corso rumeno rispetto a quello italiano

    Il percorso formativo italiano prevede una specializzazione annuale e specifica per ciascun ordine/grado di scuola. Il corso rumeno, invece, è generico e non specifico per un ordine/grado, il che lo rende non comparabile con quello italiano.

  • Accolto
    Differenze nei contenuti e obiettivi dei corsi

    Gli obiettivi e contenuti del corso rumeno sono generici e non specifici per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria, a differenza di quanto previsto dalla normativa italiana.

  • Accolto
    Requisiti organizzativi per l'attivazione dei corsi italiani

    Nulla è noto riguardo ai requisiti organizzativi italiani per l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno in relazione al percorso formativo rumeno.

  • Accolto
    Differenze nelle attività laboratoriali

    La documentazione rumena non fornisce dettagli specifici sulle attività laboratoriali diversificate per grado scolastico, come richiesto dalla normativa italiana.

  • Accolto
    Differenze nel tirocinio

    La documentazione rumena non chiarisce le caratteristiche del tirocinio rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana.

  • Accolto
    Differenze nell'esame finale

    La documentazione rumena non fornisce dettagli sull'esame finale che siano comparabili con i requisiti italiani.

  • Accolto
    Incolmabilità delle differenze

    L'incolmabile differenza tra i due percorsi formativi esclude la possibilità di ricorrere a misure compensative.

  • Accolto
    Difetto di motivazione del diniego di ammissione ai corsi

    La determinazione ministeriale di inibire la partecipazione ai corsi INDIRE/Università è estranea al procedimento di riconoscimento del titolo e affetta da difetto di motivazione, poiché non motiva specificamente le ragioni di tale inibizione relative ai nuovi corsi.

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Commentari5

  • 1Intervento e partecipazione nel giudizio che si svolge innanzi all’Adunanza plenaria del Consiglio di StatoAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 2 luglio 2024

  • 2Riconoscimento titoli sostegno esteri: proposta di riforma
    Marco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Superare la sindrome di penia: una proposta di standardizzazione procedurale per il riconoscimento dei titoli di sostegno esteri alla luce della Giurisprudenza Amministrativa Abstract: Il sistema italiano di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento di sostegno è afflitto da un contenzioso seriale che evidenzia una patologia sistemica nell'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'analisi di tre recenti sentenze del TAR Lazio (nn. 10083/2025, 10675/2025, 10925/2025) rivela un approccio amministrativo caratterizzato da inerzia, formalismo e un'interpretazione restrittiva della normativa europea, in palese contrasto con gli approdi dell'Adunanza Plenaria …

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  • 3La tassazione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c.: tra funzione esecutiva e presunto effetto traslativo. Profili…
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  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Diplomi esteri e riconoscimento in Italia
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 19 marzo 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1753
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1753
Data del deposito : 5 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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