Decreto cautelare 6 aprile 2020
Sentenza breve 6 maggio 2020
Sentenza breve 28 maggio 2020
Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2022
Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2022
Sentenza 30 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Decreto presidenziale 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Superare la sindrome di penia: una proposta di standardizzazione procedurale per il riconoscimento dei titoli di sostegno esteri alla luce della Giurisprudenza Amministrativa Abstract: Il sistema italiano di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento di sostegno è afflitto da un contenzioso seriale che evidenzia una patologia sistemica nell'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'analisi di tre recenti sentenze del TAR Lazio (nn. 10083/2025, 10675/2025, 10925/2025) rivela un approccio amministrativo caratterizzato da inerzia, formalismo e un'interpretazione restrittiva della normativa europea, in palese contrasto con gli approdi dell'Adunanza Plenaria …
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(Nota a sent. 3 febbraio 2025, n. 5317 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno) 1. Introduzione La sentenza in commento si inserisce all'interno di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale ormai decennale, concernente la corretta qualificazione giuridica dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ex art. 553 c.p.c., ai fini dell'imposta di registro. In particolare, oggetto di contesa è la scelta tra l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ex art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e quella dell'imposta in misura fissa, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo. La questione, di …
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Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, nn. 19, 20, 21 e 22. Il Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01753 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06979/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6979 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
EL AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 14821/2025, resa tra le parti N. 06979/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale proposto da EL
AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il Cons. RC RG
e uditi per le parti gli avvocati Massimo Balì in sostituzione dell'avv. Emiliano Luca
e l'avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. IV bis, 4 maggio 2023, n. 7616/2023 e per l'annullamento dell'atto del 4 febbraio 2025 con cui il Direttore Generale “per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” - nella qualità di commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tar Lazio, sez. IV bis n.7616/2023 – ha rigettato l'istanza dell'1 luglio 2020 con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo conseguito in
Romania.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il Tar ha ritenuto che non ha pregio, in primo luogo, l'assunto secondo cui quello sottoposto non sarebbe un titolo formativo di natura abilitante e comunque non sarebbe di per sé titolo idoneo al riconoscimento; il giudicato da ottemperare disponeva inequivocabilmente “l'onere per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza di parte ricorrente alla luce della documentazione prodotta e secondo i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato” e dunque imponeva un esame comparativo nel merito; l'Amministrazione ha quindi del tutto obliterato il decisum contenuto nella citata sentenza di annullamento n. 7616/2023 ove con riferimento alla certificazione romena, c.d. “Adeverinta”, si richiamava “l'obbligo di N. 06979/2025 REG.RIC.
esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all'estero (nella specie, in Romania), tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
Secondo il Tar non è necessaria l'identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all'estero: il certificato va considerato non automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri
Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Il Tar ha ritenuto che la mancanza dei documenti necessari ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l'accesso alla “professione regolamentata”.
Secondo il Tar l'Amministrazione, anche in “mancanza dei documenti necessari, deve comunque procedere a verificare in concreto l'idoneità della formazione estera all'insegnamento di sostegno in Italia.
Gli uffici procedenti del compito di richiedere documentazione ulteriore se considerata necessaria ai fini di una compiuta valutazione (art. 16 D. lgs 206/2007
“entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”. N. 06979/2025 REG.RIC.
Il Tar ha altresì richiamato l'art. 17 comma 2 D. lgs 206/2007, secondo cui le medesime Autorità competenti invitano il richiedente a fornire informazioni riguardo
“l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine”.
Pertanto il Tar ha ritenuto che la valutazione in concreto svolta appare inadeguatamente motivata.
Il Tar ha osservato che, in base alla documentazione disponibile e sulla base di un sintetico confronto, appare con evidenza che le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno, lungi dall'apparire “radicalmente diverse”, sembrano decisamente attinenti all'insegnamento di sostegno.
Secondo il Tar dunque la valutazione ministeriale appare scarsamente argomentata posto che gli uffici non chiariscono perché non sarebbe possibile individuare misure compensative - che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – idonee a colmare le mancanze della formazione estera.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della
Ricerca hanno proposto appello.
Fanno presente che la ricorrente in primo grado non ha prodotto, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, alcun attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, bensì un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, al più annoverabile tra i percorsi formativi N. 06979/2025 REG.RIC.
previsti nell'ordinamento rumeno per la formazione continua dei docenti già in servizio.
Il Ministero, in sede di istruzione della domanda di riconoscimento proposta dalla istante in epigrafe, ha proceduto all'effettuazione della comparazione in concreto della formazione acquisita all'estero con quella richiesta nel nostro paese dal Decreto
M.I.U.R. 30 settembre 2011 ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (classi di concorso ADMM e ADSS, oggetto della domanda di riconoscimento proposta dall'odierna ricorrente).
Tale comparazione – il cui esito è stato dettagliatamente trasfuso nell'impugnato provvedimento prot. AOODPIT n. 232 del 4 febbraio 2025, in sette (7) punti-elenco da A) a G), alle pagine da 14 a 18 – è stata condotta in perfetta aderenza ai principi di diritto e ai criteri di legittimità enucleati dall'Adunanza Plenaria, con le note pronunce del dicembre 2022 (in particolare, sentenze n.n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, le ultime due riferentisi ai titoli di studio conseguiti in Romania e finalizzati sia all'insegnamento su classe di concorso (materia), sia all'insegnamento di sostegno).
Il provvedimento dell'Amministrazione prot. AOODPIT n. 232 del 4 febbraio 2025, cit., trova fondamento anche nell'indefettibile parere endoprocedimentale espresso dal
Ministero dell'Università e della Ricerca, trasmesso con nota prot. AOODGINTCO n.
1380 del 31 gennaio 2025 ed acquisito al protocollo AOODGOSV con il numero 4411 del 3 febbraio 2025 (All. 11) e caratterizzato dalla ulteriore sfera di conoscenze e competenze tecnico-scientifiche.
Il provvedimento impugnato, quindi, è il risultato della ponderazione e valutazione tecnica di ben due Dicasteri che hanno adottato le proprie decisioni ritenendo sufficiente la documentazione prodotta a supporto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente.
Parte appellante osserva che la ricorrente non ha mai prodotto alcun attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dal citato articolo 11, limitandosi a un mero N. 06979/2025 REG.RIC.
attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, al più annoverabile tra i percorsi formativi previsti nell'ordinamento rumeno per la formazione continua dei docenti già in servizio.
Dall'esito di tale comparazione, dettagliatamente trasfuso nell'impugnato e annullato provvedimento emesso dalla scrivente Amministrazione sulla domanda della odierna ricorrente in primo grado, emergono pesanti ed incolmabili differenze tra i due percorsi formativi, le quali valgono a fondare e giustificare, in applicazione della vigente disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali,
l'impossibilità di accogliere la domanda di riconoscimento proposta all'
Amministrazione dalla istante.
3. EL AR si è costituita in giudizio per resistere all'appello e ha proposto appello incidentale con cui chiede la reiezione dell'appello proposto dalle
Amministrazioni.
Reitera la censura di violazione del giudicato che il Tribunale ha solo in parte valorizzato peraltro non dichiarando nulli gli atti emessi dalle amministrazioni e non disponendo le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato.
Il nuovo diniego emesso nel 2025 infatti sarebbe del tutto analogo a quello emesso nel
2022 senza tenere conto dei principi già fissati dal giudicato scaturito dalla sentenza
7616/2023 del Tar, di cui era chiesta l'ottemperanza.
Parte appellata lamenta che il Tribunale non ha espressamente valorizzato con la sentenza appellata, che il nuovo provvedimento di rigetto reso nel 2025, sarebbe illegittimo, per violazione del principio di cui al quinto periodo dell'articolo 10 bis della legge 241/90, a norma del quale “...in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato...” N. 06979/2025 REG.RIC.
Il Ministero avrebbe omesso l'esame della (copiosa e completa) documentazione allegata all'istanza di riconoscimento (omettendo altresì ogni ulteriore istruttoria).
La documentazione allegata alla istanza infatti, dimostrerebbe come il titolo in questione abiliti, specializzi, formi nell'insegnamento, totalmente e non parzialmente, prepari alla professione di insegnante, nonché di insegnante di educazione speciale e di sostegno agli alunni disabili.
Così:
- la appellata ha frequentato un corso di specializzazione post universitario (cfr. tra l'altro pagina 7 della domanda – attestato del 3 settembre 2019);
- tale corso denominato, integrazione ed inclusione nel sistema di istruzione, si è tenuto negli anni 2018 e 2019 (cfr. tra l'altro pagina 7 della domanda);
- la forma di istruzione prevista è a tempo pieno (cfr. tra l'altro pagina 7 della domanda);
- per essere ammessa a tale corso ella ha dovuto esibire preventivamente non solo il titolo di studio del diploma secondario (liceo classico) ma anche la laurea e la laurea specialistica di secondo livello, nonché ed ancora un'abilitazione conseguita in
Romania in educazione musicale ed il certificato linguistico in rumeno;
- il programma del corso è stato organizzato ai sensi delle ordinanze del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e della Gioventù di Romania (MECTS) numeri
3223/2012, 3163/2012, 5370/2012 ed approvato con la decisione del Senato Rumeno numero 9/1/23.06.2017 e con la lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale del
15 ottobre 2018 (cfr ancora pagina 7 e 23 della istanza);
- la appellata, quindi, ha sostenuto e superato tutti gli esami delle discipline del piano di studi per numerose materie, afferenti a sedici discipline, frequentando corsi per 312 ore e seminari per 456 ore con una media generale di punti 9,25 (pagine 7 e 8);
- a seguito di ciò, il 27 luglio 2020, il Ministero della Pubblica Istruzione Rumeno avrebbe rilasciato l'Adeverinta valida a dimostrare il possesso dell'abilitazione N. 06979/2025 REG.RIC.
all'insegnamento di sostegno in Romania (cfr pagina 5 e seguenti della istanza di riconoscimento);
- l'Università Dimitrie Cantemir di Bucarest quindi, ha rilasciato la certificazione delle competenze professionali con 60 crediti formativi ECTS trasferibili, attestando la durata del corso di 1 anno (cfr pagina 18 della istanza di riconoscimento);
- tale certificazione è corredata da una scheda o supplemento descrittivo (pagina 20 e seguenti) da cui si evincono ulteriori informazioni.
- la ulteriore certificazione di pagina 28 della istanza, attesta che l'appellata ha effettuato il tirocinio pratico di specialità, lungo due semestri, per 120 ore presso la
Scuola Romeno Finlandese, nelle cui classi sono integrati anche bambini con necessità speciali.
Richiama le 16 materie principali del corso da essa frequentato e superato, che coincidono con gli esami delle discipline del piano d'istruzione riportati nell'Adeverinta prodotto ai Ministeri, e che di seguito riporta:
Psicologia dell'educazione
Psicologia dello sviluppo
Integrazione dei bambini/allievi nel sistema d'istruzione
Assistenza educazionale dei bambini / allievi
Management del gruppo / classe di allievi
Assistenza educazionale degli allievi trovati in situazione di rischio
Politiche formative e sociali
Tirocinio pedagogico – istruzione secondaria
Psicopedagogia dell'intervento precoce
Educazione dei bambini con necessità educazionali speciali
Inclusione dei bambini / allievi nel sistema di istruzione
Assistenza educazionale dei gruppi educazionali
Psicopedagogia del gioco / fattore di integrazione N. 06979/2025 REG.RIC.
Management dell'organizzazione scolastica
Tecnologia d'informazione e comunicazione
Tirocinio pedagogico – istruzione secondaria superiore.
Pertanto ritiene corretta la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che: a)
l'amministrazione ha effettivamente omesso l'esame comparativo nel merito delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e la verifica sulla durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni; b) la valutazione ministeriale è stata assunta sulla base di una argomentazione carente non essendo adeguatamente motivato il giudizio di radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno, se non sulla base all'apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, da cui si fa discendere l'impossibilità di individuare misure ulteriori tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall'istante e quella prevista dall'ordinamento italiano) mentre appare con evidenza che le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno, lungi dall'apparire “radicalmente diverse”, sembrerebbero decisamente attinenti all'insegnamento di sostegno.
Lamenta la violazione degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n.206/2007 sul soccorso istruttorio.
I Ministeri si sarebbero limitati a produrre i soli attestati di una pagina di altri candidati dai quali non si evince alcuna specifica informazione, men che mai quelle specifiche informazioni che la appellata ha prodotto nella propria documentazione e che non sono state valutate o che l'amministrazione poteva richiedere allo Stato di origine.
Quanto all'assunto secondo cui sarebbe stata svolta la comparazione in concreto ribadisce che:
- l'atto di diniego muove dall'assunto secondo cui il corso frequentato dalla appellata non esiste in quanto la appellata non si sarebbe nemmeno recata in Romania;
- la documentazione allegata all'istanza di riconoscimento non è stata esaminata mentre l'amministrazione si è soffermata su documentazione del tutto irrilevante N. 06979/2025 REG.RIC.
prettamente esterna al procedimento, andando alla ricerca di presunte false dichiarazioni;
- l'amministrazione, come osservato dal Tar, ha dunque preso le mosse da quanto sopra esposto per riversare sulla appellata (in modo generico e con evidenti pregiudizi) gli assunti e le motivazioni probabilmente opposti ad altri soggetti;
- al contrario, non avendo valutato la documentazione prodotta dalla appellata e non disponendo della documentazione sul corso frequentato dalla stessa, aveva l'onere di richiederla allo Stato di origine.
Le discipline di insegnamento ed i contenuti del corso svolto dall'appellata infatti, sarebbero pienamente riconducibili alle discipline specialistiche ed ai contenuti previsti nell'allegato B del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011, recante Criteri
e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
Dalla documentazione in atti (e presentata a corredo della istanza - cfr tra l'altro pagina
19 della istanza) risulterebbe lo svolgimento regolare da parte della appellata, di un esame finale e del relativo voto (8/10).
Inoltre a pagina 7 e 8 sono attestati i voti conseguiti nei vari esami relativi alle 16 materie delle quali è composto il corso.
Ritiene che la documentazione allegata alla istanza, attesterebbe una specifica attenzione per l'istruzione secondaria.
La documentazione a corredo della istanza presentata dalla appellata attesterebbe la partecipazione a numerose e specifiche attività laboratoriali.
Sarebbe attestato il regolare svolgimento del tirocinio.
L'appellata infatti ha prodotto una apposita e separata certificazione a pagina 26 tradotta a pagina 28 della istanza nella quale si legge testualmente che la appellata ha N. 06979/2025 REG.RIC.
“effettuato il tirocinio pratico. Lo stesso si svolge lungo i due semestri, formato da 60
ECTS e 768 ore, di cui 120 ore di tirocinio”:
Ed ancora, “..la signora EL AR……ha effettuato il tirocinio pratico di specialità, ai sensi della struttura e del piano di istruzione, nell'anno universitario
2018/2019, presso la scuola Romeno Finlandese, insegnamento di massa, nelle cui classi comuni esistono e cono integrati anche alcuni casi di bambini con necessità speciali.
Dalla documentazione a corredo della stanza risulta lo svolgimento di diverse ore di tutoraggio (ad es. pag. 79-106- 121-134-147-181-197-222) e la supervisione delle attività svolte.
Quanto ai requisiti per l'attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico, come previsti dall'Art. 3 del DM 30 settembre 2011 (ovvero proposta didattica, direzione del corso, laboratori affidati a docenti in possesso di determinati titoli, utilizzo in qualità di tutor di determinati docenti, etc) ritiene che si tratti di aspetti organizzativi che - per espressa previsione della direttiva europea 2005/36, del decreto legislativo 206 del 2007 e di quanto conseguentemente ritenuto dall'Adunanza
Plenaria - rimangono di competenza dell'autorità rumena e che l'autorità Italiana avrebbe dovuto accertare presso la stessa.
Il “parere” del Ministero dell'Università e della Ricerca sarebbe frutto di “pregiudizio”
e non dei necessari ed obiettivi accertamenti documentali.
Parte appellata dichiara di avere allegato copiosa documentazione (per un totale di 229 pagine) che include tutti i certificati ed attestati necessari ad istruire ed operare il chiesto riconoscimento, per di più tradotti con traduzione asseverata.
Contesta l'affermazione secondo cui nessuna prova è raggiunta sulla frequenza in loco dell'intero corso da parte della ricorrente, e secondo cui risulterebbero 16 giorni di permessi studio, durante la supplenza in essere in Italia, nel 2019, che peraltro coinciderebbero con il calendario esami allegato di 16 materie, onde la ricorrente N. 06979/2025 REG.RIC.
avrebbe dovuto fruire di 8 giorni, si tratterebbe di affermazione erronea ed infondata, contrastante con quanto correttamente attestato dalle Autorità Rumene.
Riguardo le interlocuzioni citate dal MUR e dal Commissario, i quesiti non riguarderebbero (come del resto sarebbe evidente anche dalla data anteriore di due anni all'operato del Commissario) il caso di specie né tantomeno riguarderebbero il medesimo corso.
Ribadisce che l'Adeverinta allegata alla istanza attesterebbe, tra le altre cose:
- lo svolgimento di un “tirocinio pedagogico – istruzione secondaria” della durata di
60 ore e il superamento con il voto di 10;
- lo svolgimento di un “tirocinio pedagogico – istruzione secondaria superiore” della durata di 60 ore e il superamento con il voto di 9;
- il superamento di tutti gli esami con una media generale di 9,25 e dell'esame finale col voto di 8,00.
Parte appellata lamenta che il MUR non avrebbe posto la appellata nelle condizioni per conoscere le effettive ragioni che le dovrebbero precludere la possibilità di frequentare i corsi Indire/Università previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legge n°71/2024, limitandosi ad affermare che “i documenti di cui sopra “non consentono l'ammissione al Corso per gli Specializzati con titolo estero come previsto dal decreto- legge n.71 del 31 maggio 2024.
4.1. L'appello principale è fondato.
Deve preliminarmente osservarsi che la questione oggetto di esame nel presente giudizio è se l'Amministrazione abbia correttamente ottemperato alla sentenza del Tar
Lazio n° 7616 del 4 maggio 2023.
Tale sentenza del Tar Lazio è passata in giudicato, non essendo stata appellata dall'Amministrazione. N. 06979/2025 REG.RIC.
Il Tar Lazio ha così deciso che il competente Ministero italiano deve, dunque, valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell'eventuale tirocinio, con quello italiano.
Conseguentemente il Tar, con la sopra richiamata sentenza n°7616 del 4 maggio 2023, aveva annullato il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, stabilendo l'onere per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza dell'interessata alla luce della documentazione prodotta.
Tale premessa risulta necessaria per focalizzare necessariamente il presente giudizio alla questione se l'Amministrazione abbia effettivamente proceduto alla comparazione in concreto tra la tipologia di formazione conseguita in Romania e quella richiesta in Italia per il conseguimento del titolo sul sostegno.
Risultano pertanto estranee al presente giudizio le questioni attinenti alla validità del titolo formativo conseguito in Romania.
Tali questioni, pur presenti nel corpo del provvedimento del 4 febbraio 2025 di diniego di riconoscimento del titolo impugnato in primo grado, sono comunque ininfluenti rispetto alle finali determinazioni negative, essendo queste sufficientemente sorrette in relazione all'avvenuta comparazione in concreto dei percorsi formativi.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha motivato le proprie determinazioni anche sulla base dell'approfondito parere negativo rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca n° 1380 del31 gennaio 2025.
Sulla base di ciò l'Amministrazione è pervenuta alle conclusioni di diniego che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, resistono alle censure formulate col ricorso proposto in primo grado.
Così l'Amministrazione ha osservato quanto segue.
A) – il percorso formativo italiano di cui al DM 30 settembre 2011 prevede un corso di formazione specifico di un anno per ciascun ordine/grado di scuola (infanzia; primaria; secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado). Al termine del N. 06979/2025 REG.RIC.
corso si consegue la specializzazione per insegnare sul sostegno nello specifico ordine/grado di scuola (infanzia; primaria; secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado) a cui si riferisce il corso. Materie, contenuti e obiettivi del corso, conoscenze teoriche e competenze pratiche psicologiche, pedagogiche, didattiche, organizzative e relazionali in uscita, sono diverse per ciascun ordine/grado di scuola, mentre, il corso di formazione romeno seguito dall'istante non è specifico per un ordine/grado di scuola, ma ha carattere generico.
Dalla documentazione presentata dall'istante emerge, invece, che il titolo di cui la stessa è in possesso è unico per tutti gli ordini/gradi di scuola;
B) – per le caratteristiche sopra esposte del percorso formativo previsto dal DM 30 settembre 2011, se, in Italia, un docente specializzato sul sostegno con riferimento a un determinato ordine/grado di scuola intende fare l'insegnante di sostegno su diverso ordine/grado di scuola, deve conseguire una nuova specializzazione, ovvero deve seguire una seconda volta il corso con riferimento al nuovo ordine/grado di scuola su cui intende insegnare; mentre, ove si ritenesse – per assurdo – di riconoscere il titolo presentato dall'istante, detto titolo, non essendo caratterizzato da alcuna specializzazione su ordine/grado di scuola, sarebbe “spendibile” indifferentemente in tutti gli ordini/gradi di scuola previsti dall'ordinamento italiano;
C) – a fronte delle discipline di insegnamento previste nell'Allegato B al DM 30 settembre 2011, dall'esame dettagliato dell'attestato formativo, nonché dei programmi dei moduli formativi relativi al corso “Programma di studi Postuniversitari di
Formazione e Sviluppo Professionale Continuativo” denominato, in lingua italiana,
“Integrazione e inclusione nel sistema d'istruzione” erogato dall'Università Cristiana
“Dimitrie Cantemir” di Bucarest, si deduce che l'istante ha frequentato discipline di insegnamento di carattere generale, prive di specificità didattica, prive dei caratteri della formazione specializzata rivolta all'insegnamento, non riconducibili alle discipline specialistiche previste nel citato Allegato B al DM 30 settembre 2011. N. 06979/2025 REG.RIC.
Infatti, gli obiettivi e, soprattutto, i contenuti, come espressamente indicati nei programmi relativi al corso seguito dall'istante, sono, per ampie parti, relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria (mentre l'istanza è relativa all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado) e sono rivolti, sia a personale e utenti di ambito scolastico, sia a personale e utenti di ambito non scolastico
(alunni studenti e persone adulte), il che esclude inequivocabilmente che si tratti di formazione specialistica iniziale per l'accesso all'insegnamento, come peraltro confermato dal fatto che – come rappresentato in precedenza – tali corsi sono organizzati dalle Università in attuazione dell'articolo 173 della legge nazionale romena n. 1/2011, dedicato, appunto, alla formazione e all'aggiornamento professionale continuo di personale docente e di personale non docente, in servizio;
D) – in Italia sono previsti i seguenti requisiti per l'attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico, come previsti dall'art. 3 del DM 30 settembre 2011:
“a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al […] decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno; N. 06979/2025 REG.RIC.
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.
249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto”
L'Amministrazione ha osservato al riguardo che nulla, in riferimento a detti requisiti,
è noto per i percorsi formativi seguiti dall'istante ai fini del conseguimento dell'attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento.
E) – in Italia l'Allegato B al DM 30 settembre 2011 prevede l'espletamento di laboratori didattici diversificati per ciascun grado di scuola (con Tutor specializzato sul grado di scuola corrispondente) che, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, a cui si riferisce l'istanza della ricorrente, sono previsti in:
- Orientamento e Progetto di Vita e, per il secondo grado, alternanza scuola-lavoro;
- Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica;
- Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico;
- Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica;
- Didattica per le disabilità sensoriali;
- Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali;
- Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali;
- Linguaggi e tecniche comunicative non verbali;
- Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive, con la ulteriore previsione di 20 ore d'aula per ciascun laboratorio e con la ulteriore previsione secondo cui “Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:
- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti;
- esperienze applicative in situazioni reali o simulate;
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe)”. N. 06979/2025 REG.RIC.
L'Amministrazione ha osservato che dalla documentazione prodotta dall'istante non si evince alcun riferimento specifico ad attività di laboratorio suddivise per ordine e grado di scuola, né a specifiche attività laboratoriali e alle ore ad esse dedicate, come previsto dalla normativa italiana;
F) – in Italia l'Allegato B al DM 30 settembre 2011 prevede l'espletamento di un tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche, diversificato per ordine e grado di scuola, con le caratteristiche di seguito riportate:
“Tirocinio
Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (“dimensione operativa o tirocinio diretto” e “tirocinio indiretto”)
Il totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore.
Tabella 12 CFU
Tirocinio diretto 150 ore 6 CFU
Tirocinio indiretto
Rielaborazione con il tutor coordinatore 50 ore
3 CFU Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti 25 ore
T.I.C. 75 ore 3 CFU
Totale 300 ore 12 CFU
Non è previsto riconoscimento di crediti.
Tirocinio diretto
Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.
Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su
“progettualità” proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche. N. 06979/2025 REG.RIC.
Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.
Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
Tirocinio indiretto
Comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:
– rielaborazione dell'esperienza professionale;
– rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico- motivazionale.
Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (T.I.C.)” e il cui superamento è condizione necessaria per l'accesso all'esame finale (DM 30-9-2011 - Art. 8).
L'Amministrazione ha osservato che dalla documentazione fornita dall'istante non si ha alcuna evidenza circa finalità, durata, tempi e modalità attuative previsti per un eventuale tirocinio – ivi compresa la diversificazione per ordine e grado di scuola, la presenza di tutor e la supervisione delle attività svolte. mentre è la stessa normativa N. 06979/2025 REG.RIC.
romena citata in precedenza, ovvero, l'allegato G) – a fronte delle disposizioni di cui all'Art 9 del DM 30-9-2011, secondo cui, tra l'altro:
- il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
- la commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
- l'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).”
L'Amministrazione ha osservato che nulla è possibile desumere dalla documentazione relativa al corso seguito in Romania dall'istante, in riferimento a tali caratteristiche dell'esame finale e nulla è possibile desumere dalla documentazione medesima, in riferimento allo svolgimento di un esame finale (nazionale), come previsto dall'articolo 241 della citata legge rumena n. 1/2011 per l'accesso alla professione di docente.
L'Amministrazione ha dunque motivatamente accertato l'incolmabile differenza, come sopra rappresentata, sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in
Romania, di cui l'istante chiede il riconoscimento; N. 06979/2025 REG.RIC.
Ha parimenti accertato che sono emerse differenze tali da non poter essere colmate in alcun modo, pertanto, nemmeno attraverso l'imposizione di misure compensative.
4.2. L'appello incidentale è infondato, salvo il profilo di fondatezza sub 4.3.
Il collegio osserva che con la sentenza del Tar Lazio IV-bis n° 7616 del 4 maggio 2023 era stato accolto il ricorso proposto avverso l'originario provvedimento di diniego n°
76 dell'11 gennaio 2022, diniego motivato solamente in relazione al difetto di abilitazione all'insegnamento in Romania.
Con la medesima sentenza il Tar ordinava all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di parte ricorrente alla luce della documentazione prodotta, non ritenendo invece che sussistessero i presupposti per il riconoscimento in via diretta del titolo.
Il collegio osserva dunque che l'Amministrazione, con il provvedimento in data 4 febbraio 2025, oggetto di impugnazione in primo grado, l'Amministrazione ha in effetti adempiuto a quanto statuito dal Tar con la sentenza sopra richiamata.
Risulta pertanto infondata la censura, formulata con l'appello incidentale, secondo cui il nuovo diniego emesso nel 2025 infatti sarebbe del tutto analogo a quello emesso nel
2022.
Né in tale prospettiva rileva l'improprio richiamo di parte appellata all'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990, secondo cui “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato...”
Infatti l'Amministrazione ha effettuato la comparazione in concreto tra il contenuto del percorso professionale in Romania e quello richiesto in Italia, così come richiesto con la sopra richiamata sentenza del Tar Lazio IV-bis n° 7616 del 4 maggio 2023.
Le censure sono dunque infondate.
In relazione a quanto sopra è parimenti infondata la censura attinente alla mancata predisposizione di misure compensative, essendo stata accertata in concreto N. 06979/2025 REG.RIC.
un'incompatibilità tale tra l'attestato ottenuto in Romania e il percorso abilitante italiano, da non permettere di rimediare alle lacune riscontrate con misura compensative.
Anche sulla base di tali considerazioni, il collegio osserva che non erano necessarie ulteriori interlocuzioni procedimentali con la parte istante, in quanto l'Amministrazione si è correttamente determinata sulla base del titolo che era stato presentato per il riconoscimento e che il Ministero ha dimostrato, anche sulla base di analitica valutazione del percorso di studi, che il riconoscimento non era possibile e che nemmeno tale esito di valutazione richiedeva l'esercizio di ulteriori poteri istruttori.
Il collegio evidenzia che con la sopra richiamata sentenza del Tar Lazio IV-bis n° 7616 del 4 maggio 2023, di cui è stata chiesta l'ottemperanza, il Tar ha fatto riferimento alla necessaria valutazione della documentazione esistente e non invece ad ulteriore documentazione da acquisire.
Parte appellata, con riferimento alla documentazione valutata formula, come già evidenziato, le censure di seguito indicate:
La documentazione allegata alla istanza infatti, dimostrerebbe come il titolo in questione abiliti, specializzi, formi nell'insegnamento, totalmente e non parzialmente, prepari alla professione di insegnante, nonché di insegnante di educazione speciale e di sostegno agli alunni disabili.
Così:
- la appellata ha frequentato un corso di specializzazione post universitario (cfr. tra l'altro pagina 7 della domanda – attestato del 3 settembre 2019);
- tale corso denominato, integrazione ed inclusione nel sistema di istruzione, si è tenuto negli anni 2018 e 2019 (cfr. tra l'altro pagina 7 della domanda);
- la forma di istruzione prevista è a tempo pieno (cfr. tra l'altro pagina 7 della domanda); N. 06979/2025 REG.RIC.
- per essere ammessa a tale corso essa ha dovuto esibire preventivamente non solo il titolo di studio del diploma secondario (liceo classico) ma anche la laurea e la laurea specialistica di secondo livello, nonché ed ancora un'abilitazione conseguita in
Romania in educazione musicale ed il certificato linguistico in rumeno;
- il programma del corso è stato organizzato ai sensi delle ordinanze del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e della Gioventù di Romania (MECTS) numeri
3223/2012, 3163/2012, 5370/2012 ed approvato con la decisione del Senato Rumeno numero 9/1/23.06.2017 e con la lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale del
15 ottobre 2018 (cfr ancora pagina 7 e 23 della istanza);
- la appellata, quindi, ha sostenuto e superato tutti gli esami delle discipline del piano di studi per numerose materie, afferenti a sedici discipline, frequentando corsi per 312 ore e seminari per 456 ore con una media generale di punti 9,25 (pagine 7 e 8);
- a seguito di ciò, il 27 luglio 2020, il Ministero della Pubblica Istruzione Rumeno avrebbe rilasciato l'Adeverinta valida a dimostrare il possesso dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno in Romania (cfr pagina 5 e seguenti della istanza di riconoscimento);
- l'Università Dimitrie Cantemir di Bucarest quindi, ha rilasciato la certificazione delle competenze professionali con 60 crediti formativi ECTS trasferibili, attestando la durata del corso di 1 anno (cfr pagina 18 della istanza di riconoscimento);
- tale certificazione è corredata da una scheda o supplemento descrittivo (pagina 20 e seguenti) da cui si evincono ulteriori informazioni.
- la ulteriore certificazione di pagina 28 della istanza, attesta che l'appellata ha effettuato il tirocinio pratico di specialità, lungo due semestri, per 120 ore presso la
Scuola Romeno Finlandese, nelle cui classi sono integrati anche bambini con necessità speciali. N. 06979/2025 REG.RIC.
Richiama le 16 materie principali del corso da essa frequentato e superato, che coincidono con gli esami delle discipline del piano d'istruzione riportati nell'Adeverinta prodotto ai Ministeri.
Fa altresì riferimento alle attività di tirocinio ed al superamento dell'esame finale.
Il collegio ribadisce tuttavia che con tali censure parte appellata attribuisce indebitamente a sé medesima il compito di valutare la documentazione relativa alla frequenza del corso in Romania.
Parte appellata non può pretendere di sostituire la propria personale valutazione relativamente alla equipollenza del proprio percorso professionale seguito in Romania alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, esercitata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con l'ausilio del Ministero dell'Università e della Ricerca,
Amministrazione che sul punto è dotata di competenza esclusiva.
Per contro il compito di esaminare la documentazione è attribuito alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione che nel caso di specie è stata esercitata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito previo parere del Ministero dell'Università e della
Ricerca.
L'Amministrazione non è incorsa in omissioni nel valutare l'attività svolta dall'appellata in Romania, facendo invece specifico riferimento ai contenuti del corso, alle attività pratiche, di tirocinio e agli esami sostenuti, pervenendo ad un giudizio di non assimilabilità rispetto a quanto previsto in Italia per ottenere la specializzazione sul sostegno.
Il provvedimento di diniego costituisce dunque un atto in concreto dovuto e vincolato, in quanto l'assenza dei presupposti per il riconoscimento emergente dalla descritta comparazione non lascia alcun margine all'amministrazione per un esito diverso del procedimento, che in alcun modo l'apporto procedimentale del privato avrebbe quindi potuto mutare. N. 06979/2025 REG.RIC.
4.3 E' invece fondata la censura con cui parte appellata lamenta che il MIUR non ha posto l'appellata nelle condizioni per conoscere le effettive ragioni che le dovrebbero precludere la possibilità di frequentare i corsi Indire/Università previsti dagli articoli
6 e 7 del decreto legge n°71/2024, limitandosi ad affermare che “i documenti di cui sopra “non consentono l'ammissione al Corso per gli Specializzati con titolo estero come previsto dal decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024”.
Infatti tale determinazione è estranea al procedimento attivato ed all'oggetto del parere richiesto che è limitato al riconoscimento ai fini dell'insegnamento.
Tale determinazione è altresì affetta dal vizio di difetto di motivazione, facendo sotto tale profilo riferimento alla motivazione del diniego di riconoscimento del titolo di formazione professionale romeno ai fini dell'insegnamento e non invece alla motivazione propria relativa al diverso fine di frequenza dei citati corsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legge n°71/2024.
Giova ricordare che tali articoli stabiliscono quanto segue.
L'art. 6 citato prevede che:
Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2026, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. N. 06979/2025 REG.RIC.
Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
L'art. 7 citato prevede che:
In sede di prima applicazione, coloro che, alla data del 24 aprile 2025, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con N. 06979/2025 REG.RIC.
l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero
e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma N. 06979/2025 REG.RIC.
1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, tale determinazione, con cui è inibita la partecipazione ai corsi sopra descritti, deve essere annullata.
Resta salva ogni determinazione che l'Amministrazione adotterà al momento in cui la partecipazione a tali corsi fosse richiesta.
Per il resto deve essere accolto l'appello principale.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado, salvo, come precisato, il necessario annullamento del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca n° 1380 del 31 gennaio 2025 limitatamente al diniego di ammissione al Corso per gli Specializzati con titolo estero ai sensi degli articoli 6 e
7 del decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024.
La soccombenza reciproca impone di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello principale ed accoglie parzialmente l'appello incidentale, come da motivazione.
In riforma della sentenza appellata respinge il ricorso proposto in primo grado e annulla il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca n° 1380 del 31 gennaio
2025 limitatamente al diniego di ammissione al Corso per gli Specializzati con titolo estero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024. N. 06979/2025 REG.RIC.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TE, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RC RG, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC RG DI TE
IL SEGRETARIO N. 06979/2025 REG.RIC.