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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6836 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 75/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. BE CA
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PEPE MARIA CRISTINA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FAVA ROBERTO Avv. Casanova presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
BE CA
DE d'MA
Assistente giudiziario
R.G. 75/2019 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. BE CA Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Pepe Maria Cristina – P.E.C.:
giusta procura allegata all'atto di citazione Email_1 di appello – appellante. E in persona del Parroco pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fava, c.f. Controparte_3
– P.E.C.: giusta procura C.F._2 Email_2 allegata alla comparsa di costituzione – appellata. Fatto Con atto di citazione notificato il 5 e 7-7-2016 aveva citato in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Viterbo, la e la Controparte_2 [...] chiedendone la condanna in solido al pagamento in Controparte_4 suo favore del risarcimento dei danni, quantificati in euro 51.568,73, subiti il 25-3-2015, alle ore 23.30 circa, allorquando, mentre si trovava presso la Controparte_5 CP_1 appartenente alla predetta Parrocchia, per aiutare e assistere il parroco e gli addetti alla preparazione della processione del Venerdì Santo, nell'uscire cadeva a terra dopo essere inciampata sul gradino della scalinata della Chiesa. L'attrice aveva dedotto che a seguito dell'incidente veniva trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Acquapendente e trasferita il giorno seguente presso l'Ospedale di Orvieto, dove era sottoposta ad intervento chirurgico per la frattura del pilone tibiale e del malleolo peronale, venendo dimessa il 5-4-2015 con gambaletto in vetroresina, riportando all'esito invalidità permanente stimata al 12%; che aveva invano chiesto il risarcimento del danno alla e poi anche all'Assicurazione garante, CP_1 Controparte_2
Controparte_4 Costituiti la la Controparte_2 Controparte_4
, l'adito Tribunale, con la sentenza n. 839/2018 depositata il 24/05/2018, così
[...] aveva statuito: “- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese Parte_1 in favore di e di Controparte_1 Controparte_4 spese che liquida per ciascuno in euro 3.628,00 per compensi, oltre accessori”.
[...]
R.G. 75/2019 3
Avverso tale sentenza ha proposto appello citando davanti a questa Corte Parte_1 di merito per l'udienza di comparizione del 17-4-2019 (soltanto) la Controparte_2
in persona del l.r.; con l'atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il
[...]
27-12-2018, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza impugnata ed in sua riforma, statuire e dichiarare che la sentenza n. 839/2018, pubbl. il 24/5/2018, emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione monocratica in data 24/5/2018, nella causa RG n.: 2318/2016, G.I. Dott. Paolo Bonofiglio, depositata in cancelleria e non notificata, è nulla ed inefficace in quanto lacunosa, non provata, non motivata, erronea ed illogica in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate dalla Signora nel giudizio di primo grado nei confronti della Parte_1 [...]
.”. Controparte_6
Dichiarata la contumacia della con ordinanza del Controparte_2 30-4-2019, sono state disposte con ordinanza 3-6-2019 prove per testimoni, eseguite alla udienza del 17-9-2019 (testimoni , , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'esito la Corte ha disposto c.t.u. sulle lesioni riportate dalla appellante, nominando consulente di ufficio il dott. . Persona_1
Si è quindi costituita la con comparsa depositata Controparte_2 in data 21-11-2019, ed ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. con la citazione della soc. respingere l'appello proposto da Controparte_4
. Con vittoria delle spese e compensi del grado”. Parte_1
Con ordinanza dell'8-2-2020 la Corte ha revocato la dichiarazione di contumacia della ha respinto la richiesta di integrazione del Controparte_2 contraddittorio avanzata dalla stessa nei confronti della Compagnia Controparte_4
– poiché il rapporto assicurativo costituiva causa scindibile rispetto alla causa
[...] principale involgente ipotesi di responsabilità extracontrattuale - ed ha disposto la riconvocazione del c.t.u. dott. per l'udienza del 4-3-2020, nella quale il Persona_1 medesimo ha prestato giuramento e gli sono stati assegnati i quesiti;
l'elaborato peritale è stato depositato il 7-9-2020. Alla odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti, hanno discusso oralmente e la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Diritto Il giudice di primo grado ha motivato con la sentenza impugnata il rigetto della domanda dell'attrice nel modo che segue: “In via preliminare si osserva che la domanda formulata dall'attrice nei confronti della compagnia di assicurazione è inammissibile, sussistendo il rapporto di garanzia soltanto con la convenuta;
quest'ultima, con comparsa CP_1 depositata nel termine di legge, ha tuttavia proposto domanda di garanzia nei confronti della medesima società la cui costituzione in giudizio ha Controparte_4 reso superfluo lo spostamento dell'udienza ai fini della chiamata in causa (anche a prescindere dall''accettazione del contraddittorio', pure manifestata dalla compagnia assicurativa). Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento. L'attrice lamenta la responsabilità della convenuta nella verificazione del sinistro a causa della presenza di “una buca insidiosa” sul gradino. La responsabilità invocata ha natura extracontrattuale e discende dal disposto di cui all'art. 2051 cc;
tale responsabilità si fonda sulla relazione diretta tra l'oggetto custodito e l'evento dannoso e sul potere di controllo sull'oggetto stesso: essa sorge a causa della violazione dell'obbligo (gravante sul custode) di vigilare e di mantenere sotto controllo la res, volto ad impedire il verificarsi di pregiudizi per i terzi;
la presunzione di colpa a carico del custode potrà essere vinta solo dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, anche causato dal comportamento del danneggiato. Dalla documentazione fotografica versata in atti, risulta che la scalinata, pacificamente facente
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parte di edificio risalente al XVI secolo, è composta soltanto da tre gradini, ciascuno con alzata piuttosto bassa e, in particolare, quello oggetto di causa, caratterizzato da una pedata larga;
le pietre in questione - per loro natura contraddistinte da fori ed incisioni - conferiscono un andamento sconnesso agli scalini, facilmente percepibile usando l'ordinaria diligenza e tale da non configurare una obiettiva situazione di pericolosità. E' noto inoltre che l'attrice, al momento dei fatti, fosse pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi, essendo per sua stessa ammissione assidua frequentatrice della parrocchia;
nulla aggiunge, pertanto, la circostanza per cui l'incidente si sia verificato alle ore 23,30 di sera, “in concomitanza di una normale pioggia”. Si può dunque affermare che la caduta sia stata determinata esclusivamente dalla condotta della Sborchia che, nello scendere i pochi gradini che colmano il dislivello con il piano stradale, non ha prestato la dovuta cautela del caso. La condotta negligente del danneggiato, infatti, integrando il caso fortuito, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, venendo meno il presupposto necessario per la responsabilità del custode ex art 2051 cc (Cass. 23584/2013). Il riferimento all'assenza di corrimano e di (specifica) illuminazione, non sembrano sufficienti per la diversa qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2043 cc, pure oggetto di formale richiamo nella citazione (incentrata sulla sola responsabilità del custode ex art. 2051 cc); resta fermo, in ogni caso, che i rilievi già svolti in ordine alle caratteristiche dei gradini ed alla conoscenza dei luoghi sono tali da escludere lo stesso nesso di causalità. A prescindere dalla mancata accettazione (che è necessaria nella sola ipotesi di cui all'art. 306 cpc), non rileva la rinuncia alla domanda diretta ai fini della regolamentazione delle spese nel rapporto con la compagnia assicurativa, che seguono anch'esse la soccombenza (v. Cass. 7431/15) e che sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014”. L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1 Con il primo motivo di appello, rubricato “1) La sentenza di primo grado è radicalmente nulla per non aver il Tribunale di Viterbo ammesso i necessari mezzi istruttori sul nesso causale in tema di responsabilità da cosa in custodia e per essersi fondato soltanto su deduzioni non rispondenti alla realtà storica e processuale dei fatti – Si chiede l'apertura dell'istruttoria chiesta ed articolata in primo grado e ctu medica per la quantificazione del danno”, l'appellante censura la gravata sentenza evidenziandone la nullità per l'assenza di prova riguardante l'esistenza del caso fortuito che avrebbe spezzato il nesso causale dell'obbligo di custodia incombente sulla . Il Tribunale, secondo parte appellante avrebbe CP_1 erroneamente fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle fotografie del luogo del sinistro, ritenendo di non dover ammettere la prova per testi richiesta da parte attrice e l'interrogatorio formale della attrice chiesto dalla Il Pt_1 Controparte_4 Tribunale non ha infatti considerato che si trattava di un insidioso e brutto buco creatosi in un punto pericoloso di passaggio in luogo aperto al pubblico, che dopo il sinistro è stato prontamente tamponato ed eliminato, ed avrebbe erroneamente ritenuto visibile il buco ove è inciampata la attrice ed asserito che la stessa fosse un'assidua frequentatrice della parrocchia e che conoscesse bene lo stato dei luoghi. Con troppa fretta il Tribunale ha risolto la problematica proposta non soltanto in tema di diligenza del custode ma anche in tema di responsabilità aquilina ai sensi dell'art. 2043 c.c. negando l'istruttoria senza adeguata motivazione e trascurando i principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ed ha persino disatteso i documenti depositati da parte attrice non motivando opportunamente. Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) L'odierno appello non coinvolge anche la cattolica assicurazioni perché la citazione del terzo in manleva dalla convenuta non è stata autorizzata dal Tribunale di Viterbo e, pertanto, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di posizioni processuali scindibili”, l'appellante lamenta la violazione del principio tra chiesto e giudicato per non essersi il Tribunale pronunciato sul tema del rapporto di garanzia con la Compagnia di assicurazioni. Per l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda della attrice nei confronti della
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omettendo di pronunciarsi sulla posizione di quest'ultima nei Controparte_4 confronti della Parrocchia. Tale garanzia assicurativa non sarebbe stata autorizzata e ritenuta meritevole di tutela, non essendo stato disposto lo slittamento della prima udienza che, sulla base di quanto asserito dalla attrice, avrebbe garantito la manleva. L'appello è infondato. Con la originaria citazione di primo grado l'attrice ed odierna appellante , Parte_1 aveva affermato che il giorno 25 marzo 2015, alle ore 23,30 circa, si trovava presso la Chiesa di San Filippo in Gradoli per aiutare ed assistere il parroco e gli addetti nella preparazione delle prove della processione;
era vestita con scarponcino sportivo
“IM” ed abiti comodi, adatti per quel tipo di attività; “nello scendere un gradino della scalinata che conduce alla chiesa, durante la notte e in concomitanza di una normale pioggia, la stessa, di 47 anni, con ai piedi le suddette scarpe comode, adoperando l'attenzione e la cautela adatta al caso, cadeva a causa di una buca insidiosa presente sul gradino, in pendenza, scivoloso, inadeguatamente mantenuto e privo di corrimano”, riportando lesioni, per le quali chiedeva, con il medesimo atto di citazione, il risarcimento del danno nella complessiva misura di euro 51.568,73. L'attrice riconduceva il sinistro sia alla responsabilità del custode, dunque ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia alla colpa della CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Al fine di ovviare alla denunciata mancanza di istruttoria, sono stati escussi in appello testimoni sui fatti come sopra dedotti con l'atto di citazione di primo grado e distintamente articolati come capitoli di prova nella memoria ex art. 183, n. 2, VI co. c.p.c., del 18-11-2017. Il testimone figlio dell'attrice, ha dichiarato (ud. 17-9-2019) di trovarsi Testimone_1 assieme alla madre per preparare la processione che si sarebbe tenuta nei giorni successivi e che nell'uscire dalla chiesa, intorno alle h. 22.30, si era voltato indietro vedendo la madre, che era vestita con scarponcino sportivo IM senza tacchi, a terra seduta e dolorante vicino ai gradini della chiesa;
in particolare, la madre, intenta a scendere sulla gradinata della chiesa, cadeva a causa di una buca insidiosa presente sul gradino privo di corrimano, anche se il teste ha dichiarato di non avere assistito alla caduta perché in quel momento dava di spalle alla madre;
ha dichiarato che, accanto alla madre, il gradino presentava un buco sullo spigolo e non vi era corrimano;
il gradino era scivoloso a causa della pioggia e privo di antiscivolo ed in prossimità dei gradini l'illuminazione era molto scarsa. Il testimone , indifferente, ha confermato (ud. 19-9-2019) che Testimone_2 Parte_1
, vestita con scarponcino sportivo IM senza tacchi, era caduta nello
[...] scendere sulla gradinata della chiesa;
ha dichiarato che sul secondo gradino dell'uscita della chiesa era presente una buca del diametro di circa 10/20 cm non facilmente visibile in quanto l'illuminazione era scarsa;
il teste ha dichiarato di trovarsi di fronte all'ingresso della chiesa, quando ha visto la sig.ra nell'atto di uscirne che metteva il piede nella buca Pt_1 e cadeva, ed ha visto ed che la portavano all'ospedale. Tes_1 Testimone_3
Il testimone , marito dell'attrice, ha dichiarato (ud. 17-9-2019), nel Testimone_3 confermare le suddette circostanze, che seguiva la moglie nell'atto di uscire dalla chiesa a circa due metri di distanza, quando ha notato che la stessa cadeva seduta sullo scalino che era bagnato a causa della pioggia e di averla soccorsa insieme al figlio ed a TE ; ha dichiarato che il gradino presentava un avvallamento della grandezza di circa
[...]
30 cm. Si deve aggiungere che con la memoria ex art. 183, n. 1, VI comma c.p.c. dell'11-10-2017,
aveva precisato di essersi trovata nella chiesa, che era aperta al pubblico, Parte_1 perché era stata chiesta ai parrocchiani una collaborazione nell'allestimento della processione AL (nel primo capitolo di prova testimoniale della memoria istruttoria del 18-11-2017 si allegava che si trovava presso la Chiesa di in per fare le CP_5 CP_1 prove della Processione della Passione); con l'atto di appello ha affermato Parte_1 che non frequentava abitualmente quel luogo, “essendo stato utilizzato dalla Parrocchia solo
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in occasione dei preparativi della processione del Venerdì Santo”. Ora, è noto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, è esclusa dal caso fortuito, rappresentato anche da un fatto del danneggiato, sotto il profilo dell'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa;
ed anzi, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e la cosa, da una parte, e l'evento dannoso, dall'altro (cfr. Cass. S.U. ord. n. 20943 del 2022; Cass. nn. 2480 e 2481 del 2018). Ciò posto, e premesso che il luogo era - sia pure scarsamente - illuminato, si deve considerare come la caduta della appellante si sia verificata in una giornata di pioggia e di sera, ialla uscita dalla chiesa e sui gradini di questa, per cui l'evento verificatosi poteva essere facilmente evitabile in quanto ipotizzabile, prestando l'appellante particolare attenzione nell'uscire dalla chiesa e nel percorrere i gradini, avuto riguardo al prevedibile stato sconnesso della scalinata, così evitando di cadere. Infatti era agevolmente prevedibile che in una serata di pioggia i gradini della chiesa sarebbero stati pericolosi, tenuto conto che l'appellante, in quanto facente parte della Comunità parrocchiale e chiamata alle prove della processione, quindi comunque frequentatrice della Chiesa, quantomeno in quel periodo in cui si svolgevano le prove, conosceva lo stato della scalinata per esservi già passata;
vale infatti ricordare che il testimone ha pure dichiarato che “si Testimone_3 trattava della fine dei preparativi” e pertanto è giocoforza ritenere che l'appellante fosse transitata in quei luoghi più di una volta. Peraltro il difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme ed imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e nella specie la appellante aveva tenuto un contegno imprudente nel passare sopra una scalinata di cui aveva avuto modo di conoscere il dissesto. Si deve quindi ritenere che l'incedere incauto della appellante, la quale ha agito in maniera poco accorta, ha eliso del tutto il nesso tra il fatto e l'evento dannoso, in tal modo dovendosi escludere la responsabilità del custode. Per le medesime ragioni debbono essere esclusi i presupposti per ravvisare una responsabilità della appellata ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che risulta del tutto carente il requisito soggettivo della imprevedibilità del pericolo e della responsabilità della CP_1 per difetto di manutenzione della scalinata. Assorbita ogni altra doglianza, in particolare sia quella della mancata considerazione della documentazione medica a corredo delle lesioni riportate dalla appellante, sia della mancata considerazione del rapporto assicurativo, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, anche se con la motivazione resa all'esito della istruttoria espletata. Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese del grado in ragione delle lesioni che si era procurata l'appellante. Devono porsi definitivamente a carico della appellante le spese della c.t.u. per come liquidate con separato provvedimento. Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
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di Viterbo n. 839/2018;
2. compensa tra le parti per intero le spese del grado di appello;
3. pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. per come liquidate Parte_1 con separato provvedimento;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma 18-11-2025 Il Presidente estensore
BE CA
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CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 75/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. BE CA
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PEPE MARIA CRISTINA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FAVA ROBERTO Avv. Casanova presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
BE CA
DE d'MA
Assistente giudiziario
R.G. 75/2019 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. BE CA Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Pepe Maria Cristina – P.E.C.:
giusta procura allegata all'atto di citazione Email_1 di appello – appellante. E in persona del Parroco pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fava, c.f. Controparte_3
– P.E.C.: giusta procura C.F._2 Email_2 allegata alla comparsa di costituzione – appellata. Fatto Con atto di citazione notificato il 5 e 7-7-2016 aveva citato in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Viterbo, la e la Controparte_2 [...] chiedendone la condanna in solido al pagamento in Controparte_4 suo favore del risarcimento dei danni, quantificati in euro 51.568,73, subiti il 25-3-2015, alle ore 23.30 circa, allorquando, mentre si trovava presso la Controparte_5 CP_1 appartenente alla predetta Parrocchia, per aiutare e assistere il parroco e gli addetti alla preparazione della processione del Venerdì Santo, nell'uscire cadeva a terra dopo essere inciampata sul gradino della scalinata della Chiesa. L'attrice aveva dedotto che a seguito dell'incidente veniva trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Acquapendente e trasferita il giorno seguente presso l'Ospedale di Orvieto, dove era sottoposta ad intervento chirurgico per la frattura del pilone tibiale e del malleolo peronale, venendo dimessa il 5-4-2015 con gambaletto in vetroresina, riportando all'esito invalidità permanente stimata al 12%; che aveva invano chiesto il risarcimento del danno alla e poi anche all'Assicurazione garante, CP_1 Controparte_2
Controparte_4 Costituiti la la Controparte_2 Controparte_4
, l'adito Tribunale, con la sentenza n. 839/2018 depositata il 24/05/2018, così
[...] aveva statuito: “- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese Parte_1 in favore di e di Controparte_1 Controparte_4 spese che liquida per ciascuno in euro 3.628,00 per compensi, oltre accessori”.
[...]
R.G. 75/2019 3
Avverso tale sentenza ha proposto appello citando davanti a questa Corte Parte_1 di merito per l'udienza di comparizione del 17-4-2019 (soltanto) la Controparte_2
in persona del l.r.; con l'atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il
[...]
27-12-2018, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza impugnata ed in sua riforma, statuire e dichiarare che la sentenza n. 839/2018, pubbl. il 24/5/2018, emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione monocratica in data 24/5/2018, nella causa RG n.: 2318/2016, G.I. Dott. Paolo Bonofiglio, depositata in cancelleria e non notificata, è nulla ed inefficace in quanto lacunosa, non provata, non motivata, erronea ed illogica in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate dalla Signora nel giudizio di primo grado nei confronti della Parte_1 [...]
.”. Controparte_6
Dichiarata la contumacia della con ordinanza del Controparte_2 30-4-2019, sono state disposte con ordinanza 3-6-2019 prove per testimoni, eseguite alla udienza del 17-9-2019 (testimoni , , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'esito la Corte ha disposto c.t.u. sulle lesioni riportate dalla appellante, nominando consulente di ufficio il dott. . Persona_1
Si è quindi costituita la con comparsa depositata Controparte_2 in data 21-11-2019, ed ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. con la citazione della soc. respingere l'appello proposto da Controparte_4
. Con vittoria delle spese e compensi del grado”. Parte_1
Con ordinanza dell'8-2-2020 la Corte ha revocato la dichiarazione di contumacia della ha respinto la richiesta di integrazione del Controparte_2 contraddittorio avanzata dalla stessa nei confronti della Compagnia Controparte_4
– poiché il rapporto assicurativo costituiva causa scindibile rispetto alla causa
[...] principale involgente ipotesi di responsabilità extracontrattuale - ed ha disposto la riconvocazione del c.t.u. dott. per l'udienza del 4-3-2020, nella quale il Persona_1 medesimo ha prestato giuramento e gli sono stati assegnati i quesiti;
l'elaborato peritale è stato depositato il 7-9-2020. Alla odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti, hanno discusso oralmente e la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Diritto Il giudice di primo grado ha motivato con la sentenza impugnata il rigetto della domanda dell'attrice nel modo che segue: “In via preliminare si osserva che la domanda formulata dall'attrice nei confronti della compagnia di assicurazione è inammissibile, sussistendo il rapporto di garanzia soltanto con la convenuta;
quest'ultima, con comparsa CP_1 depositata nel termine di legge, ha tuttavia proposto domanda di garanzia nei confronti della medesima società la cui costituzione in giudizio ha Controparte_4 reso superfluo lo spostamento dell'udienza ai fini della chiamata in causa (anche a prescindere dall''accettazione del contraddittorio', pure manifestata dalla compagnia assicurativa). Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento. L'attrice lamenta la responsabilità della convenuta nella verificazione del sinistro a causa della presenza di “una buca insidiosa” sul gradino. La responsabilità invocata ha natura extracontrattuale e discende dal disposto di cui all'art. 2051 cc;
tale responsabilità si fonda sulla relazione diretta tra l'oggetto custodito e l'evento dannoso e sul potere di controllo sull'oggetto stesso: essa sorge a causa della violazione dell'obbligo (gravante sul custode) di vigilare e di mantenere sotto controllo la res, volto ad impedire il verificarsi di pregiudizi per i terzi;
la presunzione di colpa a carico del custode potrà essere vinta solo dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, anche causato dal comportamento del danneggiato. Dalla documentazione fotografica versata in atti, risulta che la scalinata, pacificamente facente
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parte di edificio risalente al XVI secolo, è composta soltanto da tre gradini, ciascuno con alzata piuttosto bassa e, in particolare, quello oggetto di causa, caratterizzato da una pedata larga;
le pietre in questione - per loro natura contraddistinte da fori ed incisioni - conferiscono un andamento sconnesso agli scalini, facilmente percepibile usando l'ordinaria diligenza e tale da non configurare una obiettiva situazione di pericolosità. E' noto inoltre che l'attrice, al momento dei fatti, fosse pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi, essendo per sua stessa ammissione assidua frequentatrice della parrocchia;
nulla aggiunge, pertanto, la circostanza per cui l'incidente si sia verificato alle ore 23,30 di sera, “in concomitanza di una normale pioggia”. Si può dunque affermare che la caduta sia stata determinata esclusivamente dalla condotta della Sborchia che, nello scendere i pochi gradini che colmano il dislivello con il piano stradale, non ha prestato la dovuta cautela del caso. La condotta negligente del danneggiato, infatti, integrando il caso fortuito, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, venendo meno il presupposto necessario per la responsabilità del custode ex art 2051 cc (Cass. 23584/2013). Il riferimento all'assenza di corrimano e di (specifica) illuminazione, non sembrano sufficienti per la diversa qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2043 cc, pure oggetto di formale richiamo nella citazione (incentrata sulla sola responsabilità del custode ex art. 2051 cc); resta fermo, in ogni caso, che i rilievi già svolti in ordine alle caratteristiche dei gradini ed alla conoscenza dei luoghi sono tali da escludere lo stesso nesso di causalità. A prescindere dalla mancata accettazione (che è necessaria nella sola ipotesi di cui all'art. 306 cpc), non rileva la rinuncia alla domanda diretta ai fini della regolamentazione delle spese nel rapporto con la compagnia assicurativa, che seguono anch'esse la soccombenza (v. Cass. 7431/15) e che sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014”. L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1 Con il primo motivo di appello, rubricato “1) La sentenza di primo grado è radicalmente nulla per non aver il Tribunale di Viterbo ammesso i necessari mezzi istruttori sul nesso causale in tema di responsabilità da cosa in custodia e per essersi fondato soltanto su deduzioni non rispondenti alla realtà storica e processuale dei fatti – Si chiede l'apertura dell'istruttoria chiesta ed articolata in primo grado e ctu medica per la quantificazione del danno”, l'appellante censura la gravata sentenza evidenziandone la nullità per l'assenza di prova riguardante l'esistenza del caso fortuito che avrebbe spezzato il nesso causale dell'obbligo di custodia incombente sulla . Il Tribunale, secondo parte appellante avrebbe CP_1 erroneamente fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle fotografie del luogo del sinistro, ritenendo di non dover ammettere la prova per testi richiesta da parte attrice e l'interrogatorio formale della attrice chiesto dalla Il Pt_1 Controparte_4 Tribunale non ha infatti considerato che si trattava di un insidioso e brutto buco creatosi in un punto pericoloso di passaggio in luogo aperto al pubblico, che dopo il sinistro è stato prontamente tamponato ed eliminato, ed avrebbe erroneamente ritenuto visibile il buco ove è inciampata la attrice ed asserito che la stessa fosse un'assidua frequentatrice della parrocchia e che conoscesse bene lo stato dei luoghi. Con troppa fretta il Tribunale ha risolto la problematica proposta non soltanto in tema di diligenza del custode ma anche in tema di responsabilità aquilina ai sensi dell'art. 2043 c.c. negando l'istruttoria senza adeguata motivazione e trascurando i principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ed ha persino disatteso i documenti depositati da parte attrice non motivando opportunamente. Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) L'odierno appello non coinvolge anche la cattolica assicurazioni perché la citazione del terzo in manleva dalla convenuta non è stata autorizzata dal Tribunale di Viterbo e, pertanto, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di posizioni processuali scindibili”, l'appellante lamenta la violazione del principio tra chiesto e giudicato per non essersi il Tribunale pronunciato sul tema del rapporto di garanzia con la Compagnia di assicurazioni. Per l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda della attrice nei confronti della
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omettendo di pronunciarsi sulla posizione di quest'ultima nei Controparte_4 confronti della Parrocchia. Tale garanzia assicurativa non sarebbe stata autorizzata e ritenuta meritevole di tutela, non essendo stato disposto lo slittamento della prima udienza che, sulla base di quanto asserito dalla attrice, avrebbe garantito la manleva. L'appello è infondato. Con la originaria citazione di primo grado l'attrice ed odierna appellante , Parte_1 aveva affermato che il giorno 25 marzo 2015, alle ore 23,30 circa, si trovava presso la Chiesa di San Filippo in Gradoli per aiutare ed assistere il parroco e gli addetti nella preparazione delle prove della processione;
era vestita con scarponcino sportivo
“IM” ed abiti comodi, adatti per quel tipo di attività; “nello scendere un gradino della scalinata che conduce alla chiesa, durante la notte e in concomitanza di una normale pioggia, la stessa, di 47 anni, con ai piedi le suddette scarpe comode, adoperando l'attenzione e la cautela adatta al caso, cadeva a causa di una buca insidiosa presente sul gradino, in pendenza, scivoloso, inadeguatamente mantenuto e privo di corrimano”, riportando lesioni, per le quali chiedeva, con il medesimo atto di citazione, il risarcimento del danno nella complessiva misura di euro 51.568,73. L'attrice riconduceva il sinistro sia alla responsabilità del custode, dunque ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia alla colpa della CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Al fine di ovviare alla denunciata mancanza di istruttoria, sono stati escussi in appello testimoni sui fatti come sopra dedotti con l'atto di citazione di primo grado e distintamente articolati come capitoli di prova nella memoria ex art. 183, n. 2, VI co. c.p.c., del 18-11-2017. Il testimone figlio dell'attrice, ha dichiarato (ud. 17-9-2019) di trovarsi Testimone_1 assieme alla madre per preparare la processione che si sarebbe tenuta nei giorni successivi e che nell'uscire dalla chiesa, intorno alle h. 22.30, si era voltato indietro vedendo la madre, che era vestita con scarponcino sportivo IM senza tacchi, a terra seduta e dolorante vicino ai gradini della chiesa;
in particolare, la madre, intenta a scendere sulla gradinata della chiesa, cadeva a causa di una buca insidiosa presente sul gradino privo di corrimano, anche se il teste ha dichiarato di non avere assistito alla caduta perché in quel momento dava di spalle alla madre;
ha dichiarato che, accanto alla madre, il gradino presentava un buco sullo spigolo e non vi era corrimano;
il gradino era scivoloso a causa della pioggia e privo di antiscivolo ed in prossimità dei gradini l'illuminazione era molto scarsa. Il testimone , indifferente, ha confermato (ud. 19-9-2019) che Testimone_2 Parte_1
, vestita con scarponcino sportivo IM senza tacchi, era caduta nello
[...] scendere sulla gradinata della chiesa;
ha dichiarato che sul secondo gradino dell'uscita della chiesa era presente una buca del diametro di circa 10/20 cm non facilmente visibile in quanto l'illuminazione era scarsa;
il teste ha dichiarato di trovarsi di fronte all'ingresso della chiesa, quando ha visto la sig.ra nell'atto di uscirne che metteva il piede nella buca Pt_1 e cadeva, ed ha visto ed che la portavano all'ospedale. Tes_1 Testimone_3
Il testimone , marito dell'attrice, ha dichiarato (ud. 17-9-2019), nel Testimone_3 confermare le suddette circostanze, che seguiva la moglie nell'atto di uscire dalla chiesa a circa due metri di distanza, quando ha notato che la stessa cadeva seduta sullo scalino che era bagnato a causa della pioggia e di averla soccorsa insieme al figlio ed a TE ; ha dichiarato che il gradino presentava un avvallamento della grandezza di circa
[...]
30 cm. Si deve aggiungere che con la memoria ex art. 183, n. 1, VI comma c.p.c. dell'11-10-2017,
aveva precisato di essersi trovata nella chiesa, che era aperta al pubblico, Parte_1 perché era stata chiesta ai parrocchiani una collaborazione nell'allestimento della processione AL (nel primo capitolo di prova testimoniale della memoria istruttoria del 18-11-2017 si allegava che si trovava presso la Chiesa di in per fare le CP_5 CP_1 prove della Processione della Passione); con l'atto di appello ha affermato Parte_1 che non frequentava abitualmente quel luogo, “essendo stato utilizzato dalla Parrocchia solo
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in occasione dei preparativi della processione del Venerdì Santo”. Ora, è noto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, è esclusa dal caso fortuito, rappresentato anche da un fatto del danneggiato, sotto il profilo dell'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa;
ed anzi, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e la cosa, da una parte, e l'evento dannoso, dall'altro (cfr. Cass. S.U. ord. n. 20943 del 2022; Cass. nn. 2480 e 2481 del 2018). Ciò posto, e premesso che il luogo era - sia pure scarsamente - illuminato, si deve considerare come la caduta della appellante si sia verificata in una giornata di pioggia e di sera, ialla uscita dalla chiesa e sui gradini di questa, per cui l'evento verificatosi poteva essere facilmente evitabile in quanto ipotizzabile, prestando l'appellante particolare attenzione nell'uscire dalla chiesa e nel percorrere i gradini, avuto riguardo al prevedibile stato sconnesso della scalinata, così evitando di cadere. Infatti era agevolmente prevedibile che in una serata di pioggia i gradini della chiesa sarebbero stati pericolosi, tenuto conto che l'appellante, in quanto facente parte della Comunità parrocchiale e chiamata alle prove della processione, quindi comunque frequentatrice della Chiesa, quantomeno in quel periodo in cui si svolgevano le prove, conosceva lo stato della scalinata per esservi già passata;
vale infatti ricordare che il testimone ha pure dichiarato che “si Testimone_3 trattava della fine dei preparativi” e pertanto è giocoforza ritenere che l'appellante fosse transitata in quei luoghi più di una volta. Peraltro il difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme ed imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e nella specie la appellante aveva tenuto un contegno imprudente nel passare sopra una scalinata di cui aveva avuto modo di conoscere il dissesto. Si deve quindi ritenere che l'incedere incauto della appellante, la quale ha agito in maniera poco accorta, ha eliso del tutto il nesso tra il fatto e l'evento dannoso, in tal modo dovendosi escludere la responsabilità del custode. Per le medesime ragioni debbono essere esclusi i presupposti per ravvisare una responsabilità della appellata ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che risulta del tutto carente il requisito soggettivo della imprevedibilità del pericolo e della responsabilità della CP_1 per difetto di manutenzione della scalinata. Assorbita ogni altra doglianza, in particolare sia quella della mancata considerazione della documentazione medica a corredo delle lesioni riportate dalla appellante, sia della mancata considerazione del rapporto assicurativo, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, anche se con la motivazione resa all'esito della istruttoria espletata. Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese del grado in ragione delle lesioni che si era procurata l'appellante. Devono porsi definitivamente a carico della appellante le spese della c.t.u. per come liquidate con separato provvedimento. Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
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di Viterbo n. 839/2018;
2. compensa tra le parti per intero le spese del grado di appello;
3. pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. per come liquidate Parte_1 con separato provvedimento;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma 18-11-2025 Il Presidente estensore
BE CA
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