Articolo 5 della Legge 5 dicembre 1969, n. 932
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1970
Art. 5.
L' articolo 232 del codice di procedura penale e' sostituto dal seguente:

(Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica)

"Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1970
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