Art. 5.
L' articolo 232 del codice di procedura penale e' sostituto dal seguente:
(Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica)
"Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".
L' articolo 232 del codice di procedura penale e' sostituto dal seguente:
(Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica)
"Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".