Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 03/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edison Next Government S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia 31;
contro
Comune di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maini, Claudia Giovanardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hera Luce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
City Green Light S.r.l., Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - Aess, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso:
- della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7079 del 19.7.2023, notificata il 05.09.2023, passata in giudicato il 04.11.2023, di conferma della sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. II, n. 18 del 18 gennaio 2023;
E PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA’ EX ARTT. 114, CO. 4, LETT. B, C.P.A. E 21 SEPTIES, L. N. 241/1990 O PER L’ANNULLAMENTO EX ART. 29, C.P.A.:
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Modena n. 601 del 7 novembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune in data 10 novembre 2023, con la quale è stato dato mandato agli uffici competenti dell’Ente comunale di definire uno specifico ed ulteriore atto contrattuale con Hera Luce s.r.l. avente ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non conosciuto.
quanto ai motivi aggiunti:
- della Determinazione n. 3722/2023 del 29/12/2023, avente ad oggetto “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI HERA LUCE S.P.A. - PRESA D'ATTO E IMPEGNI DI SPESA”;
- della Determinazione n. 120 del 22/01/2024, avente ad oggetto “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI HERA LUCE S.P.A. - ADEGUAMENTO CONTABILE IN OTTEMPERANZA DELLA DETERMINAZIONE N. 3722 / 2023”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non conosciuto,
E PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA O DI NULLITA’
dell’«Atto unilaterale d'obbligo» presentato Hera Luce s.p.a. in data 14/12/2023, con il quale il suddetto operatore economico “si impegna nei confronti del Comune di Modena alla prosecuzione della gestione del servizio di pubblica illuminazione” e del quale l’Ente comunale ha “preso atto” con la Determinazione n. 3722/2023 del 29/12/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modena e di Hera Luce S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in esame, l’odierna ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 112 c.p.a. volta all’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 18 del 18 gennaio 2023 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza, n. 7079 del 19.7.2023, con cui era stato in sintesi disposto l’annullamento dell’affidamento diretto del servizio di illuminazione ad Hera s.p.a.;
- con il ricorso per ottemperanza la ricorrente ha lamentato in sintesi il mancato esperimento da parte del Comune di Modena di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di illuminazione quale effetto del predetto giudicato;
- si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Modena che Hera s.p.a. depositando memorie e documentazione;
- in prossimità della trattazione del ricorso le parti, con note depositate agli atti, hanno rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente richiesta di dichiarazione dell’improcedibilità del gravame, avendo nelle more l’Amministrazione comunale formalmente approvato gli atti di indizione di procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 tramite il SATER della durata di nove anni per l’affidamento del servizio in questione;
- alla camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato, pertanto, che conformemente all’istanza proveniente dall’odierna ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett c) c. p. a.;
L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO