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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.564/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 564/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8 giugno2023 e rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352
cod.proc.civ. all'udienza del 15/01/2025
OGGETTO: d a
Mutuo DI ASSICURAZIONI S.P.A. con il patrocinio e Parte_1
Codice: P.IVA_1 dell'avv. Corsi Alfonso Vincenzo elettivamente domiciliato presso l'avv.
Cimini Mariapia
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Russomando Controparte_1
AL e DA RA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 3093/2022 pubblicata
1 in data 22 dicembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei su esposti motivi di gravame, riformare in toto la sentenza n. 3093 del Tribunale di Brescia,
Seconda sezione civile, in persona del Giudice Dott. ssa Arrigoni, pubblicata il 22.12.2022, non notificata, e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo 3461/2017, emesso dal Tribunale di Brescia il 16.06.2017,
condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di € 18.824,73, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellato
“… contrariis reiectis: in via principale e nel merito, rigettare l'appello promosso da DI Assicurazioni S.p.A. in quanto infondato in fatto ed in diritto in riferimento ai motivi di appello formulati per le ragioni esposte e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado n. 3093/2022 resa dal Tribunale di Brescia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3461/2017 Controparte_1
con il quale è stato a questi ingiunto il pagamento della somma di €
2 18.824,73, oltre interessi e spese, in favore della DI Assicurazioni S.p.A. in forza della clausola surrogatoria contenuta nella polizza vita e contro rischi impiego sottoscritta dalle parti per l'ammontare delle quote di stipendio oggetto di cessione del quinto in favore della AG S.p.A., a fronte di un finanziamento concesso da tale società, nonchè dell'avvenuto pagamento di tale importo da parte della compagnia assicuratrice in favore del soggetto finanziatore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
ha compensato le spese di lite nella misura del 50% ed ha condannato l'opposta al pagamento del 50% che ha liquidato nell'importo di e 2.000,00, oltre accessori.
1.1. L'opponente ha dedotto: la nullità della clausola di surrogazione per violazione del Regolamento ISVAP 29/2009; la nullità per mancanza di causa del contratto di assicurazione;
la vessatorietà della clausola per violazione del D.lgs. 206/2005; la violazione dell'art. 1342 cod.civ. comma secondo;
1.2. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il Regolamento ISVAP 29/2009 in quanto la “proposta di assicurazione polizza collettiva n. Tab. 1000” è stata stipulata il 24 aprile 2009 con decorrenza dal 1° giugno 2009, durante il lasso temporale di novanta giorni previsto per l'adeguamento delle imprese assicurative al Regolamento stesso, datato 25 marzo 2009, entrato in vigore il 25 marzo 2009, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, e non applicabile ai contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore (art. 23).
1.3. Ha, poi, ritenuto che l'art. 14 del Regolamento preveda una diversa
3 classificazione del rischio in funzione del contenuto;
quando l'interesse tutelato è quello del lavoratore dipendente (comma secondo) il rischio assicurato è classificato nel ramo 16 “perdite pecuniarie” , il premio è pagato dal debitore dipendente e il contratto non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato in quanto verrebbe svuotata la copertura assicurativa.
1.4. Ha ritenuto che l'opposta, alla data di stipulazione del contratto, non poteva essere considerata inadempiente a termini di regolamento e passibile di sanzioni da parte dell'organismo di vigilanza ma il principio in esso espresso era d'immediata applicazione con conseguente nullità della clausola contrattuale in contrasto con la disposizione regolamentare direttamente applicabile.
Ha, infine, ritenuto che dalla nullità della clausola di surroga derivi la insussistenza del diritto di agire in capo alla ingiungente e quindi la infondatezza della sua pretesa creditoria.
2.Ha proposto appello la DI Assicurazioni S.p.A. sulla base di due motivi.
3. ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
4. Concessi i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ., alla udienza del 15
gennaio 2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto, revocata la dichiarazione di contumacia di CP_1
4 attesa la sua costituzione in data 22 ottobre 2024. CP_1
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 23 comma secondo del Regolamento ISVAP 29/2009 e la errata ricostruzione del fatto processuale in relazione alla data di stipulazione dei contratti di mutuo e di assicurazione
Evidenzia che:
l'art. 23 prevede al primo comma la entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “fatto salvo
quanto previsto al comma 2”, che costituisce una tipica ipotesi di “clausola
di riserva”;
il secondo comma prevede che “le imprese si adeguano alle disposizioni di
cui agli art. 5,10,12, 14 non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma
1” posticipando, quindi, per gli articoli menzionati la entrata in vigore al 25
giugno 2009, al fine di concedere alle imprese assicuratrici di adeguare la modulistica alle nuove norme tra cui l'art. 14 che distingue il “ramo 14”
(rischio credito) dal “ramo 16 (rischio perdite pecuniarie)”.
Censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che nei rapporti tra privati la norma sarebbe immediatamente applicabile.
In punto di ricostruzione in fatto evidenzia l'errore in cui è incorso il
Tribunale in quanto “il contratto assicurativo è stato stipulato in data
06.05.2009 mentre il collegato contratto di assicurazione reca addirittura la
data anteriore del 24.04.2009”, ed è quindi regolato ratione temporis dal
5 DPR 180/1950 art. 54, con conseguente legittimità della clausola di rivalsa.
Invoca sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 9866/2022).
2.Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1891 cod.civ. e del DPR 180/1950.
Evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Suprema
Corte, nella ordinanza n. 9866/2022 menzionata in sentenza , ha comunque esaminato la fattispecie nella prospettiva dell'applicabilità del Regolamento
ISVAP 20/2009 ritenendo che l'art. 14 richieda la interpretazione delle clausole contrattuali al fine di valutare se si verta nel caso previsto dal primo comma (rischio credito) o secondo comma (perdite pecuniarie) e che il contratto vada considerato come stipulato a garanzia della perdita subita dal finanziatore ove stipulato nel suo interesse, vertendosi, in tal caso, in fattispecie di contratto a favore di terzi con cui non è incompatibile il pagamento del premio da parte dell'assicurato a fronte di un obbligo assunto contrattualmente e della rispondenza dell'interesse delle parti al riconoscimento da parte del finanziato al finanziatore del diritto all'assicurazione per il rischio che il debito non venga restituito.
Evidenzia, inoltre che: l'art. 54 DPR 180/1950 impone la stipula di un'assicurazione che copra il rischio del mancato pagamento delle rate nel caso di perdita del lavoro da parte del finanziato;
il soggetto beneficiario è
quindi il finanziatore;
anche nel contratto di assicurazione l' si è CP_1
obbligato a stipulare ad esclusivo beneficio del cessionario polizze vita e contro rischi impiego;
la surrogazione dell'assicuratore è prevista dall'art. 6 1916 cod.civ.
In ordine, poi, alla tema della vessatorietà (ripreso ex art. 336 cod.proc.civ.
in quanto rimasto assorbito nella pronuncia del Tribunale) richiama giurisprudenza di merito e la citata ordinanza della Suprema Corte n.
9866/2022 circa la legittimità dell'assetto d'interessi perseguito dalle parti e la non vessatorietà della clausola stipulata a vantaggio del finanziatore.
3. L'appello è infondato.
4.Il contratto di “mutuo contro cessione di quote di stipendio o salario”
prevede che “A maggior garanzia del debito contratto con la presente
scrittura il 'cedente' si obbliga a stipulare, ad esclusivo beneficio del
'cessionario' con società di assicurazione di gradimento di quest'ultimo,
polizze vita e contro rischi impiego, a premio unico, per l'ammontare
complessivo delle quote come sopra cedute e per il periodo di ammortamento
del prestito concesso, compresa la eventuale proroga di cui al successivo art.
4. Detta polizza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime il
cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento e l'amministrazione
dagli obblighi di cui all'art. 4…” (art. 2) ;“i costi assicurativi sono costituiti
dalle polizza accessorie al prestito contro il rischio della morte e
dell'impiego o contro il rischio impiego anche a causa di morte che
assicurano il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di
premorienza del mutuatario e della interruzione definitiva del rapporto di
lavoro che intervenisse prima dell'estinzione del prestito. La morte del
mutuatario estingue il debito. L'interruzione anticipata del rapporto di
7 lavoro per causa diversa della morte surroga l'assicuratore - per quanto
risarcito al creditore in dipendenza del prestito – nei diritti nei confronti del
mutuatario”; (art. 1 del documento di sintesi “principali condizioni
contrattuali”);
4.1. La “proposta di assicurazione” sottoscritta da quale CP_1
“assicurando” e “contraente/beneficiario AG SPA”, prevede quale
“prestazione” a carico della compagnia assicuratrice l'“Assicurazione a
premio unico per perdite pecuniarie derivanti dai rischi diversi d'impiego-
garanzia B): la società garantisce il beneficiario contro i rischi diversi
d'impiego che possono colpire l'assicurato con conseguente cessazione
definitiva del rapporto di lavoro pagando il residuo debito”.
L' “assicurando” ha in essa reso dichiarazioni per cui: “avendo chiesto un
prestito a AG S.p.A. presta sin da ora e per gli effetti dell'art. 1919 c.c.
il proprio consenso alla conclusione del contratto sulla vita e per i rischi
diversi nel quale AG Spa rivestirà la qualifica di
contraente/beneficiario ed il sottoscritto la qualifica di assicurato”; ha autorizzato AG S.p.A. “a versare il premio che sarà trattenuto in sede
di liquidazione del prestito stesso , sempre in suo nome e per suo conto”;
Ha, infine, dichiarato “di essere in buono stato di salute”, “di non essere
afflitto da stati patologici occasionali o cronici di qualsiasi natura, tali da
renderlo inidoneo al regolare svolgimento della propria attività lavorativa”,
“di non essersi assentato dal proprio posto di lavoro per più di trenta giorni
consecutivi negli ultimi sei mesi per malattie, infortuni, o altre cause e di non
8 essere stato soggetto nello stesso periodo a sospensione temporanea o
riduzione dello stipendio o salario”; ha preso atto “che in caso di falsa
dichiarazione la polizza assicurativa non sarà efficace, con espressa
conseguente assunzione a proprio carico nonché dei propri eredi di ogni
responsabilità sia nei confronti dell'istituto di credito che nei confronti della
Compagnia”; è presente nota per cui “le dichiarazioni non veritiere, inesatte
o reticenti rese dal soggetto legittimo (legittimato: n.d.r.) a fornire le
informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione…”.
Le “condizioni di polizza 3267” (nel frontespizio della polizza l' CP_1
ha dichiarato di avere “ricevuto le condizioni di assicurazione, di averne
preso visione e di accettarle come parte integrante”) danno atto che:
“La AG … concede prestiti di cui al DPR 05.01.1950 n. 180 e relativo
regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.7.1950 ed in relazione al
D.lgs. 252/2005 a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato” prevede al “titolo III condizioni contrattuali della
garanzia B) 3.0. assicurazione a premio unico per perdite pecuniarie
derivanti da rischi diversi d'impiego” (cfr. “premesse”);
“la presente assicurazione copre le perdite pecuniarie derivanti dai rischi
d'impiego che colpissero l'assicurato cedente con conseguente cessazione
definitiva del rapporto di lavoro a favore del Contraente quale beneficiario
in dipendenza della sovvenzione da quest'ultimo fatta
all'Assicurato/Cedente mediante cessione di quote dello stipendio” (cfr. art. 9 3.1“caratteristiche della garanzia rischi diversi d'impiego”);
“nel caso in cui la società dovesse estinguere il debito contratto
dall'Assicurato/Cedente, per effetto della presente garanzia rimane
surrogata in tutti ai diritti del Contraente verso l'Assicurato/Cedente. Questi
riconosce ora per allora la Società sua liquida creditrice per l'importo delle
quote pagate e, con la firma della proposta, dà autorizzazione alla Società
di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi” (cfr. art. 3.4.
“diritto di surrogazione”).
5. La pronuncia della Suprema Corte n. 9866/2022, invocata dall'appellante,
che pure riguarda una polizza resa da DI a favore di AG S.p.A. precisa che anche nella prospettiva dell'applicazione del regolamento del CP_3
2009 occorre comunque la riconduzione della fattispecie concreta ad uno dei due schemi, a favore del finanziato o del finanziatore, avendo riguardo al profilo dell'interesse e per stabilire se l'assicurazione è stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato occorre, quindi, riferirsi ai contratti di finanziamento ed assicurazione;
è corretta la qualificazione dell'operazione negoziale quale contratto a favore di terzo;
è corretta la qualificazione in termini di assicurazione nell'interesse del finanziatore tratta dalla obbligatorietà della stipula a carico del finanziato, dalla previsione della surroga in favore dell'assicuratore per il caso di perdita del lavoro e d'impossibilità di pagare il mutuo, dall'autorizzazione del finanziato all'assicuratore a stipulare la polizza con il cessionario;
quando l'assicurazione è nell'interesse del finanziatore la clausola che prevede il
10 diritto di surroga non può ritenersi nulla per difetto di causa mentre lo è
quando l'assicurazione è stipulata nell'interesse del finanziato;
'obbligo di pagamento del premio a carico del finanziato potrebbe rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto all'assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
6.Avendo riguardo al contratto di mutuo, in esso è previsto che il “cedente”
si è obbligato a stipulare, “garantisce il debito contratto” e il cessionario ne
è solo il beneficiario;
non vi è stata autorizzazione della AG S.p.A. alla stipula del contratto di assicurazione che il cedente si è obbligato a contrarre in proprio, benché autorizzando tale società a trattenere dal capitale finanziato l'importo del premio.
7. La polizza richiama nelle premesse il DPR n. 180/1950 ma tale inquadramento non preclude la disamina della questione oggetto di causa e,
cioè, quella della validità e vessatorietà della clausola di surrogazione che richiede la individuazione del soggetto nell'interesse del quale è stipulata la polizza e dell'oggetto della garanzia avendo riguardo alle clausole in essa contenute.
7.1. Non vi è stata adesione da parte dell'assicurato alla “polizza collettiva”
(termine impiegato nella intestazione della “proposta di assicurazione”)
stipulata tra l'istituto bancario ed il finanziatore, in quanto il cedente (in coerenza, del resto con la previsione del contratto di mutuo) assume la veste di assicurato e il “contenuto” della prestazione in essa descritto (“la società
garantisce il beneficiario contro i rischi diversi d'impiego …) individua il
11 finanziatore come mero beneficiario dell'indennizzo, correlando al suo pagamento la estinzione del “ residuo debito”; l'oggetto dell'assicurazione è
descritto dall'art. 3.1., già richiamato in modo testuale: si tratta delle “perdite
pecuniarie derivanti dai rischi d'impiego” che “colpissero”
“l'assicurato/cedente”.
Anche la polizza, quindi, individua nel finanziato il soggetto nel cui interesse essa viene stipulata, mentre il finanziatore è solo “beneficiario” in ragione del credito erogato verso cessione del quinto dello stipendio. Il rischio assicurato, come nel contratto di mutuo, viene individuato nella perdita subita dal beneficiario il quale, a seguito della cessazione del lavoro, non sia più in grado di effettuare il pagamento delle rate attraverso la cessione del quinto dello stipendio;
la prestazione a carico dell'assicuratore è costituita dal pagamento “del residuo debito”.
Appare pregnante anche la previsione contenuta nella polizza per cui dichiarazioni false o mendaci determinano la inefficacia della polizza e
“possono compromettere il diritto alla prestazione”; in sostanza, se la polizza assicurativa è inefficace in conseguenza di dichiarazioni false e reticenti, la prestazione della garanzia viene meno e “ogni responsabilità” verso il finanziatore e l'assicuratore, ivi compreso l'obbligo di pagamento della rate a garanzia del quale è stata contratta l'assicurazione, resta “a proprio carico
nonché dei propri eredi”. Tale clausola si giustifica soltanto se, per converso,
nella ordinaria operatività della polizza l'assicuratore abbia assunto su di sé
il rischio per il quale essa è contratta (morte o cessazione del rapporto di
12 lavoro) e quindi il residuo debito nei confronti del finanziatore.
8.La validità della clausola di surroga deve quindi essere valutata alla stregua delle predette previsioni contrattuali mentre il richiamo operato dall'appellante all'art. 1916 cod.civ. non è conferente in quanto tale norma prevede la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato la indennità fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, <
responsabili>>.
La stipulazione della polizza deve intendersi a favore del debitore finanziato/assicurato e, quindi, nell'interesse di quest'ultimo, sulla base delle predette clausole contenute nel contratto di mutuo e nella polizza (in particolare quelle inerenti l'oggetto della garanzia e la tipologia del rischio assunto); a fronte del rischio assunto contrattualmente dall'assicuratore e del premio corrisposto dall'assicurato e dal primo percepito, attraverso la clausola di surrogazione l'intera alea della operazione viene riversata sul finanziato/assicurato che è anche consumatore e, in sostanza, trasforma la polizza assicurativa “a garanzia del debito” in garanzia dell'insolvenza resa a favore del soggetto finanziatore, in difformità delle clausole contrattuali già
richiamate; con incidenza sul profilo causale del contratto, determinando la operatività della surrogazione prevista nella predetta clausola una evidente discrasia rispetto alle restanti clausole della polizza, quali già innanzi evidenziate;
per effetto della clausola in esame, infatti, l'assicurato paga il premio ma assume comunque su di sé il rischio della cessazione del rapporto di lavoro, con mera sostituzione del soggetto nei cui confronti è creditore
13 (assicuratore surrogato nei diritti del finanziatore piuttosto che quest'ultimo)
pur a fronte delle altre clausole che depongono, invece, per una assicurazione stipulata nel suo interesse.
E' evidente, peraltro, l'incidenza di tale discrasia sul piano della chiarezza del contratto e lo squilibrio che essa determina <
derivanti dal contratto >> (art. 33 Codice del consumo), con necessità di una specifica trattativa, trattandosi di clausole unilateralmente predisposte (art. 35 Codice del consumo) , della cui esistenza non vi è allegazione e prova.
9. Le considerazioni che precedono rendono assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compresa quella dell'applicabilità ratione temporis del regolamento del 2009, posto che, in ogni caso, come precisato dalla CP_3
Suprema Corte nella già citata pronuncia, anche nel vigore di detto regolamento occorre una verifica in concreto della riconduzione del contratto di assicurazione alle due tipologie ivi previste, effettuata nei termini già esposti.
9.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, con diversa motivazione, confermata.
10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000) ad eccezione della fase di trattazione e decisionale liquidate in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in queste fasi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
14 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da DI Assicurazioni S.p.A. pubblicata il 22
dicembre 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3093/2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 1.135,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” € 922,00 per la “fase di trattazione” ed € 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.564/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 564/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8 giugno2023 e rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352
cod.proc.civ. all'udienza del 15/01/2025
OGGETTO: d a
Mutuo DI ASSICURAZIONI S.P.A. con il patrocinio e Parte_1
Codice: P.IVA_1 dell'avv. Corsi Alfonso Vincenzo elettivamente domiciliato presso l'avv.
Cimini Mariapia
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Russomando Controparte_1
AL e DA RA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 3093/2022 pubblicata
1 in data 22 dicembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei su esposti motivi di gravame, riformare in toto la sentenza n. 3093 del Tribunale di Brescia,
Seconda sezione civile, in persona del Giudice Dott. ssa Arrigoni, pubblicata il 22.12.2022, non notificata, e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo 3461/2017, emesso dal Tribunale di Brescia il 16.06.2017,
condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di € 18.824,73, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellato
“… contrariis reiectis: in via principale e nel merito, rigettare l'appello promosso da DI Assicurazioni S.p.A. in quanto infondato in fatto ed in diritto in riferimento ai motivi di appello formulati per le ragioni esposte e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado n. 3093/2022 resa dal Tribunale di Brescia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3461/2017 Controparte_1
con il quale è stato a questi ingiunto il pagamento della somma di €
2 18.824,73, oltre interessi e spese, in favore della DI Assicurazioni S.p.A. in forza della clausola surrogatoria contenuta nella polizza vita e contro rischi impiego sottoscritta dalle parti per l'ammontare delle quote di stipendio oggetto di cessione del quinto in favore della AG S.p.A., a fronte di un finanziamento concesso da tale società, nonchè dell'avvenuto pagamento di tale importo da parte della compagnia assicuratrice in favore del soggetto finanziatore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
ha compensato le spese di lite nella misura del 50% ed ha condannato l'opposta al pagamento del 50% che ha liquidato nell'importo di e 2.000,00, oltre accessori.
1.1. L'opponente ha dedotto: la nullità della clausola di surrogazione per violazione del Regolamento ISVAP 29/2009; la nullità per mancanza di causa del contratto di assicurazione;
la vessatorietà della clausola per violazione del D.lgs. 206/2005; la violazione dell'art. 1342 cod.civ. comma secondo;
1.2. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il Regolamento ISVAP 29/2009 in quanto la “proposta di assicurazione polizza collettiva n. Tab. 1000” è stata stipulata il 24 aprile 2009 con decorrenza dal 1° giugno 2009, durante il lasso temporale di novanta giorni previsto per l'adeguamento delle imprese assicurative al Regolamento stesso, datato 25 marzo 2009, entrato in vigore il 25 marzo 2009, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, e non applicabile ai contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore (art. 23).
1.3. Ha, poi, ritenuto che l'art. 14 del Regolamento preveda una diversa
3 classificazione del rischio in funzione del contenuto;
quando l'interesse tutelato è quello del lavoratore dipendente (comma secondo) il rischio assicurato è classificato nel ramo 16 “perdite pecuniarie” , il premio è pagato dal debitore dipendente e il contratto non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato in quanto verrebbe svuotata la copertura assicurativa.
1.4. Ha ritenuto che l'opposta, alla data di stipulazione del contratto, non poteva essere considerata inadempiente a termini di regolamento e passibile di sanzioni da parte dell'organismo di vigilanza ma il principio in esso espresso era d'immediata applicazione con conseguente nullità della clausola contrattuale in contrasto con la disposizione regolamentare direttamente applicabile.
Ha, infine, ritenuto che dalla nullità della clausola di surroga derivi la insussistenza del diritto di agire in capo alla ingiungente e quindi la infondatezza della sua pretesa creditoria.
2.Ha proposto appello la DI Assicurazioni S.p.A. sulla base di due motivi.
3. ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
4. Concessi i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ., alla udienza del 15
gennaio 2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto, revocata la dichiarazione di contumacia di CP_1
4 attesa la sua costituzione in data 22 ottobre 2024. CP_1
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 23 comma secondo del Regolamento ISVAP 29/2009 e la errata ricostruzione del fatto processuale in relazione alla data di stipulazione dei contratti di mutuo e di assicurazione
Evidenzia che:
l'art. 23 prevede al primo comma la entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “fatto salvo
quanto previsto al comma 2”, che costituisce una tipica ipotesi di “clausola
di riserva”;
il secondo comma prevede che “le imprese si adeguano alle disposizioni di
cui agli art. 5,10,12, 14 non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma
1” posticipando, quindi, per gli articoli menzionati la entrata in vigore al 25
giugno 2009, al fine di concedere alle imprese assicuratrici di adeguare la modulistica alle nuove norme tra cui l'art. 14 che distingue il “ramo 14”
(rischio credito) dal “ramo 16 (rischio perdite pecuniarie)”.
Censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che nei rapporti tra privati la norma sarebbe immediatamente applicabile.
In punto di ricostruzione in fatto evidenzia l'errore in cui è incorso il
Tribunale in quanto “il contratto assicurativo è stato stipulato in data
06.05.2009 mentre il collegato contratto di assicurazione reca addirittura la
data anteriore del 24.04.2009”, ed è quindi regolato ratione temporis dal
5 DPR 180/1950 art. 54, con conseguente legittimità della clausola di rivalsa.
Invoca sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 9866/2022).
2.Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1891 cod.civ. e del DPR 180/1950.
Evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Suprema
Corte, nella ordinanza n. 9866/2022 menzionata in sentenza , ha comunque esaminato la fattispecie nella prospettiva dell'applicabilità del Regolamento
ISVAP 20/2009 ritenendo che l'art. 14 richieda la interpretazione delle clausole contrattuali al fine di valutare se si verta nel caso previsto dal primo comma (rischio credito) o secondo comma (perdite pecuniarie) e che il contratto vada considerato come stipulato a garanzia della perdita subita dal finanziatore ove stipulato nel suo interesse, vertendosi, in tal caso, in fattispecie di contratto a favore di terzi con cui non è incompatibile il pagamento del premio da parte dell'assicurato a fronte di un obbligo assunto contrattualmente e della rispondenza dell'interesse delle parti al riconoscimento da parte del finanziato al finanziatore del diritto all'assicurazione per il rischio che il debito non venga restituito.
Evidenzia, inoltre che: l'art. 54 DPR 180/1950 impone la stipula di un'assicurazione che copra il rischio del mancato pagamento delle rate nel caso di perdita del lavoro da parte del finanziato;
il soggetto beneficiario è
quindi il finanziatore;
anche nel contratto di assicurazione l' si è CP_1
obbligato a stipulare ad esclusivo beneficio del cessionario polizze vita e contro rischi impiego;
la surrogazione dell'assicuratore è prevista dall'art. 6 1916 cod.civ.
In ordine, poi, alla tema della vessatorietà (ripreso ex art. 336 cod.proc.civ.
in quanto rimasto assorbito nella pronuncia del Tribunale) richiama giurisprudenza di merito e la citata ordinanza della Suprema Corte n.
9866/2022 circa la legittimità dell'assetto d'interessi perseguito dalle parti e la non vessatorietà della clausola stipulata a vantaggio del finanziatore.
3. L'appello è infondato.
4.Il contratto di “mutuo contro cessione di quote di stipendio o salario”
prevede che “A maggior garanzia del debito contratto con la presente
scrittura il 'cedente' si obbliga a stipulare, ad esclusivo beneficio del
'cessionario' con società di assicurazione di gradimento di quest'ultimo,
polizze vita e contro rischi impiego, a premio unico, per l'ammontare
complessivo delle quote come sopra cedute e per il periodo di ammortamento
del prestito concesso, compresa la eventuale proroga di cui al successivo art.
4. Detta polizza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime il
cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento e l'amministrazione
dagli obblighi di cui all'art. 4…” (art. 2) ;“i costi assicurativi sono costituiti
dalle polizza accessorie al prestito contro il rischio della morte e
dell'impiego o contro il rischio impiego anche a causa di morte che
assicurano il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di
premorienza del mutuatario e della interruzione definitiva del rapporto di
lavoro che intervenisse prima dell'estinzione del prestito. La morte del
mutuatario estingue il debito. L'interruzione anticipata del rapporto di
7 lavoro per causa diversa della morte surroga l'assicuratore - per quanto
risarcito al creditore in dipendenza del prestito – nei diritti nei confronti del
mutuatario”; (art. 1 del documento di sintesi “principali condizioni
contrattuali”);
4.1. La “proposta di assicurazione” sottoscritta da quale CP_1
“assicurando” e “contraente/beneficiario AG SPA”, prevede quale
“prestazione” a carico della compagnia assicuratrice l'“Assicurazione a
premio unico per perdite pecuniarie derivanti dai rischi diversi d'impiego-
garanzia B): la società garantisce il beneficiario contro i rischi diversi
d'impiego che possono colpire l'assicurato con conseguente cessazione
definitiva del rapporto di lavoro pagando il residuo debito”.
L' “assicurando” ha in essa reso dichiarazioni per cui: “avendo chiesto un
prestito a AG S.p.A. presta sin da ora e per gli effetti dell'art. 1919 c.c.
il proprio consenso alla conclusione del contratto sulla vita e per i rischi
diversi nel quale AG Spa rivestirà la qualifica di
contraente/beneficiario ed il sottoscritto la qualifica di assicurato”; ha autorizzato AG S.p.A. “a versare il premio che sarà trattenuto in sede
di liquidazione del prestito stesso , sempre in suo nome e per suo conto”;
Ha, infine, dichiarato “di essere in buono stato di salute”, “di non essere
afflitto da stati patologici occasionali o cronici di qualsiasi natura, tali da
renderlo inidoneo al regolare svolgimento della propria attività lavorativa”,
“di non essersi assentato dal proprio posto di lavoro per più di trenta giorni
consecutivi negli ultimi sei mesi per malattie, infortuni, o altre cause e di non
8 essere stato soggetto nello stesso periodo a sospensione temporanea o
riduzione dello stipendio o salario”; ha preso atto “che in caso di falsa
dichiarazione la polizza assicurativa non sarà efficace, con espressa
conseguente assunzione a proprio carico nonché dei propri eredi di ogni
responsabilità sia nei confronti dell'istituto di credito che nei confronti della
Compagnia”; è presente nota per cui “le dichiarazioni non veritiere, inesatte
o reticenti rese dal soggetto legittimo (legittimato: n.d.r.) a fornire le
informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione…”.
Le “condizioni di polizza 3267” (nel frontespizio della polizza l' CP_1
ha dichiarato di avere “ricevuto le condizioni di assicurazione, di averne
preso visione e di accettarle come parte integrante”) danno atto che:
“La AG … concede prestiti di cui al DPR 05.01.1950 n. 180 e relativo
regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.7.1950 ed in relazione al
D.lgs. 252/2005 a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato” prevede al “titolo III condizioni contrattuali della
garanzia B) 3.0. assicurazione a premio unico per perdite pecuniarie
derivanti da rischi diversi d'impiego” (cfr. “premesse”);
“la presente assicurazione copre le perdite pecuniarie derivanti dai rischi
d'impiego che colpissero l'assicurato cedente con conseguente cessazione
definitiva del rapporto di lavoro a favore del Contraente quale beneficiario
in dipendenza della sovvenzione da quest'ultimo fatta
all'Assicurato/Cedente mediante cessione di quote dello stipendio” (cfr. art. 9 3.1“caratteristiche della garanzia rischi diversi d'impiego”);
“nel caso in cui la società dovesse estinguere il debito contratto
dall'Assicurato/Cedente, per effetto della presente garanzia rimane
surrogata in tutti ai diritti del Contraente verso l'Assicurato/Cedente. Questi
riconosce ora per allora la Società sua liquida creditrice per l'importo delle
quote pagate e, con la firma della proposta, dà autorizzazione alla Società
di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi” (cfr. art. 3.4.
“diritto di surrogazione”).
5. La pronuncia della Suprema Corte n. 9866/2022, invocata dall'appellante,
che pure riguarda una polizza resa da DI a favore di AG S.p.A. precisa che anche nella prospettiva dell'applicazione del regolamento del CP_3
2009 occorre comunque la riconduzione della fattispecie concreta ad uno dei due schemi, a favore del finanziato o del finanziatore, avendo riguardo al profilo dell'interesse e per stabilire se l'assicurazione è stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato occorre, quindi, riferirsi ai contratti di finanziamento ed assicurazione;
è corretta la qualificazione dell'operazione negoziale quale contratto a favore di terzo;
è corretta la qualificazione in termini di assicurazione nell'interesse del finanziatore tratta dalla obbligatorietà della stipula a carico del finanziato, dalla previsione della surroga in favore dell'assicuratore per il caso di perdita del lavoro e d'impossibilità di pagare il mutuo, dall'autorizzazione del finanziato all'assicuratore a stipulare la polizza con il cessionario;
quando l'assicurazione è nell'interesse del finanziatore la clausola che prevede il
10 diritto di surroga non può ritenersi nulla per difetto di causa mentre lo è
quando l'assicurazione è stipulata nell'interesse del finanziato;
'obbligo di pagamento del premio a carico del finanziato potrebbe rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto all'assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
6.Avendo riguardo al contratto di mutuo, in esso è previsto che il “cedente”
si è obbligato a stipulare, “garantisce il debito contratto” e il cessionario ne
è solo il beneficiario;
non vi è stata autorizzazione della AG S.p.A. alla stipula del contratto di assicurazione che il cedente si è obbligato a contrarre in proprio, benché autorizzando tale società a trattenere dal capitale finanziato l'importo del premio.
7. La polizza richiama nelle premesse il DPR n. 180/1950 ma tale inquadramento non preclude la disamina della questione oggetto di causa e,
cioè, quella della validità e vessatorietà della clausola di surrogazione che richiede la individuazione del soggetto nell'interesse del quale è stipulata la polizza e dell'oggetto della garanzia avendo riguardo alle clausole in essa contenute.
7.1. Non vi è stata adesione da parte dell'assicurato alla “polizza collettiva”
(termine impiegato nella intestazione della “proposta di assicurazione”)
stipulata tra l'istituto bancario ed il finanziatore, in quanto il cedente (in coerenza, del resto con la previsione del contratto di mutuo) assume la veste di assicurato e il “contenuto” della prestazione in essa descritto (“la società
garantisce il beneficiario contro i rischi diversi d'impiego …) individua il
11 finanziatore come mero beneficiario dell'indennizzo, correlando al suo pagamento la estinzione del “ residuo debito”; l'oggetto dell'assicurazione è
descritto dall'art. 3.1., già richiamato in modo testuale: si tratta delle “perdite
pecuniarie derivanti dai rischi d'impiego” che “colpissero”
“l'assicurato/cedente”.
Anche la polizza, quindi, individua nel finanziato il soggetto nel cui interesse essa viene stipulata, mentre il finanziatore è solo “beneficiario” in ragione del credito erogato verso cessione del quinto dello stipendio. Il rischio assicurato, come nel contratto di mutuo, viene individuato nella perdita subita dal beneficiario il quale, a seguito della cessazione del lavoro, non sia più in grado di effettuare il pagamento delle rate attraverso la cessione del quinto dello stipendio;
la prestazione a carico dell'assicuratore è costituita dal pagamento “del residuo debito”.
Appare pregnante anche la previsione contenuta nella polizza per cui dichiarazioni false o mendaci determinano la inefficacia della polizza e
“possono compromettere il diritto alla prestazione”; in sostanza, se la polizza assicurativa è inefficace in conseguenza di dichiarazioni false e reticenti, la prestazione della garanzia viene meno e “ogni responsabilità” verso il finanziatore e l'assicuratore, ivi compreso l'obbligo di pagamento della rate a garanzia del quale è stata contratta l'assicurazione, resta “a proprio carico
nonché dei propri eredi”. Tale clausola si giustifica soltanto se, per converso,
nella ordinaria operatività della polizza l'assicuratore abbia assunto su di sé
il rischio per il quale essa è contratta (morte o cessazione del rapporto di
12 lavoro) e quindi il residuo debito nei confronti del finanziatore.
8.La validità della clausola di surroga deve quindi essere valutata alla stregua delle predette previsioni contrattuali mentre il richiamo operato dall'appellante all'art. 1916 cod.civ. non è conferente in quanto tale norma prevede la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato la indennità fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, <
responsabili>>.
La stipulazione della polizza deve intendersi a favore del debitore finanziato/assicurato e, quindi, nell'interesse di quest'ultimo, sulla base delle predette clausole contenute nel contratto di mutuo e nella polizza (in particolare quelle inerenti l'oggetto della garanzia e la tipologia del rischio assunto); a fronte del rischio assunto contrattualmente dall'assicuratore e del premio corrisposto dall'assicurato e dal primo percepito, attraverso la clausola di surrogazione l'intera alea della operazione viene riversata sul finanziato/assicurato che è anche consumatore e, in sostanza, trasforma la polizza assicurativa “a garanzia del debito” in garanzia dell'insolvenza resa a favore del soggetto finanziatore, in difformità delle clausole contrattuali già
richiamate; con incidenza sul profilo causale del contratto, determinando la operatività della surrogazione prevista nella predetta clausola una evidente discrasia rispetto alle restanti clausole della polizza, quali già innanzi evidenziate;
per effetto della clausola in esame, infatti, l'assicurato paga il premio ma assume comunque su di sé il rischio della cessazione del rapporto di lavoro, con mera sostituzione del soggetto nei cui confronti è creditore
13 (assicuratore surrogato nei diritti del finanziatore piuttosto che quest'ultimo)
pur a fronte delle altre clausole che depongono, invece, per una assicurazione stipulata nel suo interesse.
E' evidente, peraltro, l'incidenza di tale discrasia sul piano della chiarezza del contratto e lo squilibrio che essa determina <
derivanti dal contratto >> (art. 33 Codice del consumo), con necessità di una specifica trattativa, trattandosi di clausole unilateralmente predisposte (art. 35 Codice del consumo) , della cui esistenza non vi è allegazione e prova.
9. Le considerazioni che precedono rendono assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compresa quella dell'applicabilità ratione temporis del regolamento del 2009, posto che, in ogni caso, come precisato dalla CP_3
Suprema Corte nella già citata pronuncia, anche nel vigore di detto regolamento occorre una verifica in concreto della riconduzione del contratto di assicurazione alle due tipologie ivi previste, effettuata nei termini già esposti.
9.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, con diversa motivazione, confermata.
10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000) ad eccezione della fase di trattazione e decisionale liquidate in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in queste fasi.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
14 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da DI Assicurazioni S.p.A. pubblicata il 22
dicembre 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3093/2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 1.135,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” € 922,00 per la “fase di trattazione” ed € 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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