TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16449/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16449/2021
Oggi all'udienza del 02 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 16449 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 tra pagina 1 di 7 P.I. , in persona del suo legale rappre-sentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Palermo via Leonardo da Vinci n. 53, ed elet-tivamente in questa via Villa Sperlinga n. 13, presso lo studio dell'avv. Gaspare Inzerillo, cod. fisc.
, e , cod. fisc. , che lo C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato a margine dell'atto di citazione , che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al nm. di fax 0917372794 o all'indirizzo e-mail Email_1
Contro
(c.f. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in Palermo, via Maggiore Toselli, 26, rappresentato e difeso, in forza di mandato rilasciato in foglio separato che si allega alla presente comparsa per formarne parte integrante, dall'avv. Lelio Gurrera (C.F. – pec telefax 091303549), C.F._4 Email_2 con studio in Palermo, via Arimondi, 2Q, il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata (indirizzo al quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge), Convenuto Contro
( ), nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
25.5.1964, residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di mandato rilasciato in foglio separato che si allega alla presente comparsa per formarne parte integrante, dall'avv. Lelio Gurrera ( – pec CodiceFiscale_6 Email_2 telefax 91303549), con studio in Palermo, via Arimondi, 2Q, il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata (indirizzo al quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge), Convenuto E contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Verdura N°36, C.F. , elettivamente domiciliato in Palermo, Via Duca C.F._7 della Verdura N°36, presso lo studio dell'avv. Francesco Alfano (C.F. ), C.F._8 dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato in foglio separato in data 13/12/2021, Convenuto
E contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_4
C.F. elettivamente domiciliata in Palermo, Via Duca della Verdura n. 36, C.F._9 presso lo studio dell'avv. Luigi Cambiaso (C.F. ), dal quale è C.F._10 rappresentata e difesa per mandato rilasciato in foglio separato, che si allega;
Convenuto
pagina 2 di 7 Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza,eccezione e difesa disattesa, così provvede :
1. Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento a titolo di spese di lite in favore di tutti i convenuti che si liquidano in euro 1700,00 ciascuno per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso al 15%
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha convenuto in giudizio il , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e deducendo che: CP_4 Controparte_3
a)Con atto sottoscritto in data 13.11.2020 il IG. , per sé e per la moglie Controparte_1
, affidava incarico formale a promuovere e procurare la vendita del diritto di Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in Palermo via Maggiore Toselli n. 26 piano 2° composta da 3 vani, ripostiglio, doppi servizi e posto auto condominiale, identificato al NCEU al f. 33, p.lla pagina 3 di 7 118/49, per la somma di € 235.000,00, riconoscendo all'agenzia incaricata una provvigione pari al 2% del prezzo di vendita. L'incarico aveva una durata limitata nel tempo con scadenza il 15.02.2021; che con successiva variante del 18.11.2021 il IG. riduceva ad euro CP_1
220.000,00 il prezzo di vendita riconoscendo all'agente un compenso di euro 3.000,00; b) con atto del 28.12.2020 il IG. , dopo aver visitato più volte l'immobile Controparte_3 unitamente alla IG.ra , avanzava, sempre tramite l'agenzia oggi attrice, proposta di CP_4 acquisto per la somma di euro 210.000,00 per l'appartamento in questione, riconoscendo all'agente un compenso di euro 10.000,00 oltre IVA in caso di conclusione dell'affare; c) che la proposta rimaneva per lungo termine in attesa di accettazione fin quando, con lettera del 28.01.2021 i IGg.ri e , senza accettare la proposta del CP_1 CP_2 CP_3 comunicavano all'agente di non voler rinnovare l'incarico conferito ritenendosi svincolati a partire dal 21.02.2021. Pertanto, a questa data, in mancanza di perfezionamento dell'accordo, l'incarico cessava. In seguito la veniva a conoscenza che l'immobile sito in Via Maggiore Parte_1
Toselli nr 26 di proprietà del e era stato promesso in vendita con contratto CP_1 CP_2 preliminare del 10.05.2021 per la somma di euro 220.000,00 alla IG.ra , deducendo CP_4 che detta promittente aveva stretti legami con il già proponente, con il quale aveva CP_3 condiviso tutte le fasi dell'operazione ( aveva visitato l'immobile ed aveva anche partecipato alle trattative), e che la circostanza emergeva dalla ricerca anagrafica effettuata dalla quale i IGnori e erano residenti nello stesso immobile. In ragione dell'anzidetto CP_3 CP_4 diffidava gli odierni convenuti i IG.ri , , Controparte_1 Controparte_2
e , alla corresponsione della provvigione ad essa spettante per Controparte_3 CP_4
l'attività di mediazione comunque svolta e pari al pagamento concordato, ovverossia € 3.000,00 i IGg.ri ed € 10.000,00 oltre IVA i IGg.ri pari nel Parte_4 Controparte_5 totale ad euro 15.200,00, o in subordine di quello stabilito secondo l'equa valutazione del Giudice sulla base dei parametri in uso. Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, con rispettive comparse conclusionali . In particolare il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda proposta da CP_3 parte attrice assumendo che, pur avendo sottoscritto una proposta di acquisto con la intermediazione della la proposta non era stata mai accettata dai Parte_1 proprietari, quindi il mediatore non aveva diritto alla provvigione perché non era stato concluso alcun affare;
negava poi l'affermazione che lo stesso intratteneva stretti legami con la IG.ra altra convenuta, per il solo fatto che abitavano nello stesso edificio di Via CP_4
Duca della Verdura N°36 e negava di avere visionato l'immobile in compagnia della CP_4
La convenuta , con la comparsa di costituzione, negava l'esistenza dell' Controparte_2 obbligazione assumendo di non avere sottoscritto alcun contratto di incarico a vendere con la e che , nessuna validità, ai fini del pagamento della provvigione, Parte_1 poteva attribuirsi alla circostanza che il aveva firmato il contratto “per sé e per la CP_1 moglie ”. Controparte_2
Il convenuto poi, con la propria comparsa di costituzione eccepiva l'incompetenza CP_1 del valore della domanda;
nel merito contestava il diritto alla provvigione richiesta in quato la stipula del preliminare del 10.5.2021 non era avvenuta per il tramite della
[...]
evidenziava poi che la non risultava tra i soggetti visitatori dell'immobile Parte_1 CP_4 come dall'elenco visitatori consegnato dalla . Parte_1
pagina 4 di 7 Infine , la convenuta , chiedeva rigettarsi la domanda di parte attrice poichè il CP_4 contratto preliminare sottoscritto con i , era stato concluso senza l'attività Parte_4 della e, conseguentemente, non era tenuta al pagamento di alcuna Parte_1 provvigione . Così esposti i fatti , e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. e svolta l'istruttoria, durante la quale venivano ascoltati i testi di parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza del 02 aprile 2025 svoltasi con le modalità a trattazione scritta .
**** Ciò posto, appare necessario, soffermarsi sulla nozione di mediatore ai sensi dell'art. 1754 c.c. secondo cui “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare” e sull'art. 1755 c.c., a norma del quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. Se ciò è vero, dunque, il dato rilevante che occorre evidenziare nel caso di specie, per ritenere configurabile il diritto alla provvigione si rinviene nell'attività di messa in relazione delle parti da parte dell'agenzia immobiliare e nel nesso di causalità tra l'attività posta in essere e la conclusione dell'affare stesso. Questa affermazione trova conforto sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità. Difatti “In tema di mediazione, al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di essa ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. In sostanza, per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve avere messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare.”. (Tribunale Firenze sez. III, 17/12/2019, n.3856). Ne consegue che “sul piano probatorio spetta al mediatore l'onere di provare l'esistenza di un utile e valido contributo causale tra la propria attività e la conclusione dell'affare, prova che non può, tuttavia, essere offerta solo dimostrando la successione cronologica tra l'attività svolta e la successiva conclusione dell'affare” né è sufficiente dimostrare l'avvenuta attività di accompagnamento del cliente a visitare l'immobile “eventualmente anche con opera di appianamento di contrasti sul pagamento e da ripetuti incontri nella sede del mediatore, piuttosto il reperimento del contraente o la segnalazione dell'affare che genera il diritto alla provvigione deve essere frutto di una ricerca del mediatore stesso.” che pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa abbia realizzato
“l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.” (Tribunale Imperia, 01/04/2019, n.244; Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 02/11/2018, n.533; Cassazione civile sez. III, 09/12/2014, n.25851). Ciò detto, non è provato che l'attività della abbia consentito la messa in Parte_1 contatto delle parti né che abbia favorito causalmente l'acquisto da parte della . CP_4
Più specificamente, l'atto preliminare di vendita è stato sottoscritto in data 10.05.2021, quando già i coniugi - avevano revocato l'incarico alla e per il CP_1 CP_2 Parte_1 prezzo di euro 220.000,00 , rispetto all'offerta ( euro 210.000,00) del mai accettata CP_3 dai proprietari. Se è vero che l'attività di mediazione debba consistere nel mettere in relazione le parti ai fini della conclusione di un affare, che in tal caso risulta essere una compravendita immobiliare, la proposta di acquisto dell'appartamento deve necessariamente essere preceduta da una pagina 5 di 7 presa visione dello stesso, che, come affermato ( e provato in istruttoria con i testi) dalla è stata effettuata senza l'intervento del mediatore. CP_4
Dagli atti, infatti, non risultano attestazioni delle visite effettuate per la presa visione dell'immobile mediante l'accompagnamento da parte del mediatore ( cfr elenco visitatori produzione convenuto . CP_1
A tal proposito la testimonianza dei testi escussi, e hanno confermato che Tes_1 Tes_2 la ha avuto conoscenza della vendita dell'appartamento di via Maggiore Toselli, 26, CP_4 di proprietà dei IGnori e dal (cfr verbale di udienza del CP_1 CP_2 Persona_1
14.6.2023, teste : ADR: “ vero è che sono il portiere dell'edificio condominiale sito in Testimone_3
Palermo, via Maggi o dal 2014;ADR: ; “vero è che ho comunicato a diverse persone, e fra queste al IG. contitolare della tabaccheria sita in Palermo, Via Maggiore Toselli 24/B, che Persona_1 l'appartamento sito in Palermo, via Maggiore Toselli, 26, piano secondo, scala C, di proprietà dei IGnori e , era in vendita” Confermo, conoscevo il erché il titolare della tabaccheria accanto alla CP_1 CP_2 Tes_2 portineria dello stabile condominiale;
teste : ADR 1. "Vero è che sono contitolare di una Persona_1 tabaccheria sita in Palermo, Via Maggiore Toselli 24/B" Sono un dipendente della tabaccheria ADR: 2. "Vero è che ho conosciuto la IG.ra in quanto assidua frequentatrice della mia tabaccheria" Confermo ADR: CP_4 3. "Vero è che sono stato io ad informare la IG.ra della vendita dell'appartamento sito in Palermo, Via CP_4 Maggiore Toselli n.26, della quale avevo avuto notizia da alcuni clienti;
" Confermo ). Se ne deduce che, nel caso di specie, se la sola ricezione della proposta effettuata da parte dal IG. per il tramite dell'agenzia è configurabile come attività di mediazione, è pur CP_3 vero, che come più volte ribadito dalla Cassazione, intervenuta sul punto, il diritto alla provvigione non sorge quando l'affare conclusosi successivamente ad un'attività di mediazione sia comunque l'effetto di fatti successivi nuovi e diversi dalle circostanze sussistenti al momento dell'intervento del mediatore. Infatti “non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento, non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicchè possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore”. (Cass. civ. sez. III, 22/01/2015). Ed invero, nel caso esaminato, la vendita risulta essere il frutto di un'attività di contrattazione autonoma avvenuta tra la IG.ra e i IGnorit , l'atto preliminare di CP_4 Parte_4 vendita è stato concluso a condizioni differenti sia sotto il profilo economico (il prezzo risulta essere superiore a quello oggetto di proposta di acquisto da parte del che sotto il CP_3 profilo temporale, in quanto, concluso diversi mesi dopo la revoca del mandato alla
[...]
e , seppure esistente ( anche se non provato) il rapporto si stretta conoscenza tra Parte_1 il primo potenziale acquirente convenuto e il secondo acquirente, l'atto è del tutto scollegato dall'attività della ed è il risultato di successive volontà formatesi in capo Controparte_6 ai soggetti coinvolti nell'affare. Ciò detto, per quanto attiene alla provvigione richiesta nei confronti del va CP_3 comunque “escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso”. (Cass. civ sez. II, 19/11/2019, n. 30083). Inoltre, pur sostenendo che l'attività di mediazione per far sorgere il diritto alla provvigione non debba essere fattore esclusivo o determinante della conclusione dell'affare, la proposta di pagina 6 di 7 acquisto rifiutata non fa sorgere il diritto alla provvigione, non potendo in alcun modo collegarsi ad essa l'atto di vendita successivamente posto in essere. Pertanto è esclusa l'utilità dell'originario intervento del mediatore relativamente all'atto di compravendita posto in essere. Ne consegue il rigetto delle domande attoree verso tutti i convenuti. Le spese di lite, stante il totale rigetto delle pretese attoree, liquidate sulla scorta del valore della controversia e della complessità dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza. Cosi deciso in Palermo,02 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16449/2021
Oggi all'udienza del 02 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 16449 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 tra pagina 1 di 7 P.I. , in persona del suo legale rappre-sentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Palermo via Leonardo da Vinci n. 53, ed elet-tivamente in questa via Villa Sperlinga n. 13, presso lo studio dell'avv. Gaspare Inzerillo, cod. fisc.
, e , cod. fisc. , che lo C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato a margine dell'atto di citazione , che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al nm. di fax 0917372794 o all'indirizzo e-mail Email_1
Contro
(c.f. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in Palermo, via Maggiore Toselli, 26, rappresentato e difeso, in forza di mandato rilasciato in foglio separato che si allega alla presente comparsa per formarne parte integrante, dall'avv. Lelio Gurrera (C.F. – pec telefax 091303549), C.F._4 Email_2 con studio in Palermo, via Arimondi, 2Q, il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata (indirizzo al quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge), Convenuto Contro
( ), nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
25.5.1964, residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di mandato rilasciato in foglio separato che si allega alla presente comparsa per formarne parte integrante, dall'avv. Lelio Gurrera ( – pec CodiceFiscale_6 Email_2 telefax 91303549), con studio in Palermo, via Arimondi, 2Q, il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata (indirizzo al quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge), Convenuto E contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Verdura N°36, C.F. , elettivamente domiciliato in Palermo, Via Duca C.F._7 della Verdura N°36, presso lo studio dell'avv. Francesco Alfano (C.F. ), C.F._8 dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato in foglio separato in data 13/12/2021, Convenuto
E contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_4
C.F. elettivamente domiciliata in Palermo, Via Duca della Verdura n. 36, C.F._9 presso lo studio dell'avv. Luigi Cambiaso (C.F. ), dal quale è C.F._10 rappresentata e difesa per mandato rilasciato in foglio separato, che si allega;
Convenuto
pagina 2 di 7 Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza,eccezione e difesa disattesa, così provvede :
1. Rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento a titolo di spese di lite in favore di tutti i convenuti che si liquidano in euro 1700,00 ciascuno per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso al 15%
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha convenuto in giudizio il , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e deducendo che: CP_4 Controparte_3
a)Con atto sottoscritto in data 13.11.2020 il IG. , per sé e per la moglie Controparte_1
, affidava incarico formale a promuovere e procurare la vendita del diritto di Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in Palermo via Maggiore Toselli n. 26 piano 2° composta da 3 vani, ripostiglio, doppi servizi e posto auto condominiale, identificato al NCEU al f. 33, p.lla pagina 3 di 7 118/49, per la somma di € 235.000,00, riconoscendo all'agenzia incaricata una provvigione pari al 2% del prezzo di vendita. L'incarico aveva una durata limitata nel tempo con scadenza il 15.02.2021; che con successiva variante del 18.11.2021 il IG. riduceva ad euro CP_1
220.000,00 il prezzo di vendita riconoscendo all'agente un compenso di euro 3.000,00; b) con atto del 28.12.2020 il IG. , dopo aver visitato più volte l'immobile Controparte_3 unitamente alla IG.ra , avanzava, sempre tramite l'agenzia oggi attrice, proposta di CP_4 acquisto per la somma di euro 210.000,00 per l'appartamento in questione, riconoscendo all'agente un compenso di euro 10.000,00 oltre IVA in caso di conclusione dell'affare; c) che la proposta rimaneva per lungo termine in attesa di accettazione fin quando, con lettera del 28.01.2021 i IGg.ri e , senza accettare la proposta del CP_1 CP_2 CP_3 comunicavano all'agente di non voler rinnovare l'incarico conferito ritenendosi svincolati a partire dal 21.02.2021. Pertanto, a questa data, in mancanza di perfezionamento dell'accordo, l'incarico cessava. In seguito la veniva a conoscenza che l'immobile sito in Via Maggiore Parte_1
Toselli nr 26 di proprietà del e era stato promesso in vendita con contratto CP_1 CP_2 preliminare del 10.05.2021 per la somma di euro 220.000,00 alla IG.ra , deducendo CP_4 che detta promittente aveva stretti legami con il già proponente, con il quale aveva CP_3 condiviso tutte le fasi dell'operazione ( aveva visitato l'immobile ed aveva anche partecipato alle trattative), e che la circostanza emergeva dalla ricerca anagrafica effettuata dalla quale i IGnori e erano residenti nello stesso immobile. In ragione dell'anzidetto CP_3 CP_4 diffidava gli odierni convenuti i IG.ri , , Controparte_1 Controparte_2
e , alla corresponsione della provvigione ad essa spettante per Controparte_3 CP_4
l'attività di mediazione comunque svolta e pari al pagamento concordato, ovverossia € 3.000,00 i IGg.ri ed € 10.000,00 oltre IVA i IGg.ri pari nel Parte_4 Controparte_5 totale ad euro 15.200,00, o in subordine di quello stabilito secondo l'equa valutazione del Giudice sulla base dei parametri in uso. Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, con rispettive comparse conclusionali . In particolare il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda proposta da CP_3 parte attrice assumendo che, pur avendo sottoscritto una proposta di acquisto con la intermediazione della la proposta non era stata mai accettata dai Parte_1 proprietari, quindi il mediatore non aveva diritto alla provvigione perché non era stato concluso alcun affare;
negava poi l'affermazione che lo stesso intratteneva stretti legami con la IG.ra altra convenuta, per il solo fatto che abitavano nello stesso edificio di Via CP_4
Duca della Verdura N°36 e negava di avere visionato l'immobile in compagnia della CP_4
La convenuta , con la comparsa di costituzione, negava l'esistenza dell' Controparte_2 obbligazione assumendo di non avere sottoscritto alcun contratto di incarico a vendere con la e che , nessuna validità, ai fini del pagamento della provvigione, Parte_1 poteva attribuirsi alla circostanza che il aveva firmato il contratto “per sé e per la CP_1 moglie ”. Controparte_2
Il convenuto poi, con la propria comparsa di costituzione eccepiva l'incompetenza CP_1 del valore della domanda;
nel merito contestava il diritto alla provvigione richiesta in quato la stipula del preliminare del 10.5.2021 non era avvenuta per il tramite della
[...]
evidenziava poi che la non risultava tra i soggetti visitatori dell'immobile Parte_1 CP_4 come dall'elenco visitatori consegnato dalla . Parte_1
pagina 4 di 7 Infine , la convenuta , chiedeva rigettarsi la domanda di parte attrice poichè il CP_4 contratto preliminare sottoscritto con i , era stato concluso senza l'attività Parte_4 della e, conseguentemente, non era tenuta al pagamento di alcuna Parte_1 provvigione . Così esposti i fatti , e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. e svolta l'istruttoria, durante la quale venivano ascoltati i testi di parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza del 02 aprile 2025 svoltasi con le modalità a trattazione scritta .
**** Ciò posto, appare necessario, soffermarsi sulla nozione di mediatore ai sensi dell'art. 1754 c.c. secondo cui “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare” e sull'art. 1755 c.c., a norma del quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. Se ciò è vero, dunque, il dato rilevante che occorre evidenziare nel caso di specie, per ritenere configurabile il diritto alla provvigione si rinviene nell'attività di messa in relazione delle parti da parte dell'agenzia immobiliare e nel nesso di causalità tra l'attività posta in essere e la conclusione dell'affare stesso. Questa affermazione trova conforto sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità. Difatti “In tema di mediazione, al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di essa ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. In sostanza, per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve avere messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare.”. (Tribunale Firenze sez. III, 17/12/2019, n.3856). Ne consegue che “sul piano probatorio spetta al mediatore l'onere di provare l'esistenza di un utile e valido contributo causale tra la propria attività e la conclusione dell'affare, prova che non può, tuttavia, essere offerta solo dimostrando la successione cronologica tra l'attività svolta e la successiva conclusione dell'affare” né è sufficiente dimostrare l'avvenuta attività di accompagnamento del cliente a visitare l'immobile “eventualmente anche con opera di appianamento di contrasti sul pagamento e da ripetuti incontri nella sede del mediatore, piuttosto il reperimento del contraente o la segnalazione dell'affare che genera il diritto alla provvigione deve essere frutto di una ricerca del mediatore stesso.” che pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa abbia realizzato
“l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.” (Tribunale Imperia, 01/04/2019, n.244; Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 02/11/2018, n.533; Cassazione civile sez. III, 09/12/2014, n.25851). Ciò detto, non è provato che l'attività della abbia consentito la messa in Parte_1 contatto delle parti né che abbia favorito causalmente l'acquisto da parte della . CP_4
Più specificamente, l'atto preliminare di vendita è stato sottoscritto in data 10.05.2021, quando già i coniugi - avevano revocato l'incarico alla e per il CP_1 CP_2 Parte_1 prezzo di euro 220.000,00 , rispetto all'offerta ( euro 210.000,00) del mai accettata CP_3 dai proprietari. Se è vero che l'attività di mediazione debba consistere nel mettere in relazione le parti ai fini della conclusione di un affare, che in tal caso risulta essere una compravendita immobiliare, la proposta di acquisto dell'appartamento deve necessariamente essere preceduta da una pagina 5 di 7 presa visione dello stesso, che, come affermato ( e provato in istruttoria con i testi) dalla è stata effettuata senza l'intervento del mediatore. CP_4
Dagli atti, infatti, non risultano attestazioni delle visite effettuate per la presa visione dell'immobile mediante l'accompagnamento da parte del mediatore ( cfr elenco visitatori produzione convenuto . CP_1
A tal proposito la testimonianza dei testi escussi, e hanno confermato che Tes_1 Tes_2 la ha avuto conoscenza della vendita dell'appartamento di via Maggiore Toselli, 26, CP_4 di proprietà dei IGnori e dal (cfr verbale di udienza del CP_1 CP_2 Persona_1
14.6.2023, teste : ADR: “ vero è che sono il portiere dell'edificio condominiale sito in Testimone_3
Palermo, via Maggi o dal 2014;ADR: ; “vero è che ho comunicato a diverse persone, e fra queste al IG. contitolare della tabaccheria sita in Palermo, Via Maggiore Toselli 24/B, che Persona_1 l'appartamento sito in Palermo, via Maggiore Toselli, 26, piano secondo, scala C, di proprietà dei IGnori e , era in vendita” Confermo, conoscevo il erché il titolare della tabaccheria accanto alla CP_1 CP_2 Tes_2 portineria dello stabile condominiale;
teste : ADR 1. "Vero è che sono contitolare di una Persona_1 tabaccheria sita in Palermo, Via Maggiore Toselli 24/B" Sono un dipendente della tabaccheria ADR: 2. "Vero è che ho conosciuto la IG.ra in quanto assidua frequentatrice della mia tabaccheria" Confermo ADR: CP_4 3. "Vero è che sono stato io ad informare la IG.ra della vendita dell'appartamento sito in Palermo, Via CP_4 Maggiore Toselli n.26, della quale avevo avuto notizia da alcuni clienti;
" Confermo ). Se ne deduce che, nel caso di specie, se la sola ricezione della proposta effettuata da parte dal IG. per il tramite dell'agenzia è configurabile come attività di mediazione, è pur CP_3 vero, che come più volte ribadito dalla Cassazione, intervenuta sul punto, il diritto alla provvigione non sorge quando l'affare conclusosi successivamente ad un'attività di mediazione sia comunque l'effetto di fatti successivi nuovi e diversi dalle circostanze sussistenti al momento dell'intervento del mediatore. Infatti “non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento, non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicchè possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore”. (Cass. civ. sez. III, 22/01/2015). Ed invero, nel caso esaminato, la vendita risulta essere il frutto di un'attività di contrattazione autonoma avvenuta tra la IG.ra e i IGnorit , l'atto preliminare di CP_4 Parte_4 vendita è stato concluso a condizioni differenti sia sotto il profilo economico (il prezzo risulta essere superiore a quello oggetto di proposta di acquisto da parte del che sotto il CP_3 profilo temporale, in quanto, concluso diversi mesi dopo la revoca del mandato alla
[...]
e , seppure esistente ( anche se non provato) il rapporto si stretta conoscenza tra Parte_1 il primo potenziale acquirente convenuto e il secondo acquirente, l'atto è del tutto scollegato dall'attività della ed è il risultato di successive volontà formatesi in capo Controparte_6 ai soggetti coinvolti nell'affare. Ciò detto, per quanto attiene alla provvigione richiesta nei confronti del va CP_3 comunque “escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso”. (Cass. civ sez. II, 19/11/2019, n. 30083). Inoltre, pur sostenendo che l'attività di mediazione per far sorgere il diritto alla provvigione non debba essere fattore esclusivo o determinante della conclusione dell'affare, la proposta di pagina 6 di 7 acquisto rifiutata non fa sorgere il diritto alla provvigione, non potendo in alcun modo collegarsi ad essa l'atto di vendita successivamente posto in essere. Pertanto è esclusa l'utilità dell'originario intervento del mediatore relativamente all'atto di compravendita posto in essere. Ne consegue il rigetto delle domande attoree verso tutti i convenuti. Le spese di lite, stante il totale rigetto delle pretese attoree, liquidate sulla scorta del valore della controversia e della complessità dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza. Cosi deciso in Palermo,02 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7