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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso del 3.1.2022 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Andrea De Checchi , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Via Olivi n. 2/e, come da mandato allegato e congiunto al ricorso in appello
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Stefano Fruttarolo e Alberto Cappelletti, con studio in Udine, Via Caccia n. 30, ove è eletto domicilio
Appellato principale ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 733/2021 pubblicata il 30.11.2021
IN PUNTO : licenziamento dirigente e risarcimento
Conclusioni:
Per l'appellante principale ed appellato incidentale : ““Voglia l'Ecc.ma Corte Pt_1
d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 733/21 (Fasc. 406/20) (all. n. 1) del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice Unico del Lavoro, emessa il 30.11.2021 e depositata in Cancelleria in data 30.11.2021, per i motivi di cui sopra e per l'effetto accogliere le conclusioni già formulate nella memoria di costituzione e difesa di primo grado (con esclusione della domanda riconvenzionale condizionata, stante il mancato accoglimento e
1 comunque la rinuncia avversaria alla domanda di accertamento di un rapporto di lavoro quale Quadro o impiegato) che vengono di seguito riportate:
a) In via principale, rigettarsi il ricorso di primo grado di parte avversa in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Spese rifuse.
b) In via subordinata: si chiede che il Giudice, in accoglimento di tutte le difese ed eccezioni di cui in premessa, voglia, in ogni caso, limitare ad ogni effetto l'eventuale provvedimento di condanna nella misura che dovesse ritenere di giustizia. Spese rifuse. Con rifusione di spese per entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale : “”NEL MERITO: Controparte_1 SULL'APPELLO PRINCIPALE: (a) rigettarsi i motivi di appello svolti da ad eccezione di quelli individuati come Parte_1 primo e secondo motivo di appello;
(b) rigettarsi, per conseguenza, le istanze istruttorie svolte;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: (a) riformarsi la Sentenza 30/11/2021, n. 733 del Tribunale di Venezia, in funzione di
Giudice del lavoro, relativamente al capo intitolato D) Altre componenti, per i motivi esposti nella “Parte Terza” del presente atto, e provvedersi, per conseguenza, alla liquidazione in via equitativa dei diritti e/o dei danni spettanti al signor , Controparte_1 negli esatti termini nei quali essi sono stati a suo tempo contrattualmente promessi, al netto delle diverse utilità effettivamente date, nell'importo che sarà ritenuto di giusti-zia; IN VIA ISTRUTTORIA:
(a) disporsi CTU diretta ad accertare e stimare, avuto riguardo alle normali condizioni di mercato vigenti nel periodo, il differenziale di costo o di valore esistente fra le utilità date
e quelle promesse (auto, alloggio); con riguardo alla retribuzione per obiettivi, disporsi CTU diretta ad accertare – anche mediante l'assunzione di informazioni presso le organizzazioni sindacali – il livello medio delle retribuzioni per obiettivi su base annua normalmente praticate nel settore di riferimento per dirigenti con man-sioni di CFO;
IN TUTTI I CASI: (a) condannarsi l'Appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, accertata la decorrenza dell'intercorso rapporto di lavoro tra il e la dall'11.1.2019 ha condannato la società al CP_1 Pt_1 pagamento della retribuzione per il periodo 11.1.2019-18.2.2019 nella misura di € 11.611,00 oltre interessi legali.
Inoltre, accertata e dichiarata la ingiustificatezza del licenziamento impugnato dal CP_1 ha condannato la società convenuta al pagamento di un importo pari a quattro mensilità della retribuzione percepita in corso di rapporto (pari a complessivi € 36.665,54) oltre alle spese di lite, compensate per un terzo e liquidate per la restante quota in € 12.439,00.
2. Il primo giudice, svolta istruttoria testimoniale, ha ritenuto che dalla prova orale e dalla documentazione agli atti era emerso che il aveva iniziato a rendere la prestazione CP_1 lavorativa (l'11.1.2019) prima che il rapporto di lavoro venisse formalmente costituito (il 18.2.2019) con piena operatività delle prestazioni lavorative in detto periodo. Ha rigettato la domanda attorea diretta all'accertamento della veste di pseudo-dirigente e all'azionato danno da demansionamento rilevando che, pur senza deleghe né budget dirigenziale, al ricorrente era stato effettivamente attribuito il ruolo dirigenziale, per sua natura di massima apicalità, in rapporto diretto con il Presidente del CdA e Amministratore
Delegato, funzioni che il ricorrente aveva svolto con responsabilità gerarchica su sei sottoposti.
2 Pur considerando un ridimensionamento del potere decisionale quanto al rapporto con le banche, in ragione dell'espletata posizione apicale quanto ad Amministrazione e Controllo con le prerogative proprie di tale ruolo rispetto a società capogruppo, andava esclusa sia la non corrispondenza dell'incarico ricoperto rispetto alla qualifica dirigenziale e sia il lamentato demansionamento;
le mansioni di gestione del processo di accesso al mercato borsistico e di analisi critica dei bilanci, la valutazione finanziaria degli investimenti, la verifica della situazione finanziaria delle società del Gruppo, la analisi relativa alla acquisizione di altre società, erano, infatti, connotate da ampia autonomia e potere decisionale tali da incidere nella determinazione delle strategie aziendali.
Ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno per ingiustificatezza del licenziamento ricevuto in data 11.7.2019 rilevando come il ruolo dirigenziale di CFO rivestito dal era stato mantenuto all'interno della società ed affidato, CP_1 successivamente al licenziamento del al neo assunto dr . CP_1 Persona_1
Le ragioni del subentro del erano state indicate dalla società in modo contraddittorio Per_1
(dapprima nella necessità di avere un soggetto con esperienza nel campo delle quotazioni sul mercato finanziario e al tempo stesso dotato di esperienza per espletare la mansione di supervisore della contabilità estera riaffidate al CFO e poi nell'interesse ad avere, una volta tramontata l'ipotesi di effettuare la quotazione in borsa della società, una figura di CFO più operativa che utilizzasse il gestionale per l'estrapolazione dei dati, che effettuasse registrazioni contabili e supervisionasse la contabilità estera in modo da alleggerire il carico di lavoro degli addetti all'Area Finance) e comunque erano risultate inconsistenti. Infatti il aveva la stessa qualifica dirigenziale e le mansioni precipuamente operative Per_1 affidate a quest'ultimo potevano essere richieste anche al inoltre CP_1 l'accantonamento del processo di quotazione in borsa non rilevava in quanto mai, nemmeno in sede di promessa assunzione, era stato specificato che l'ingaggio del ricorrente era condizionato, motivato e collegato alla quotazione della Società e comunque era soltanto uno degli ambiti di operatività del non esclusivo e nemmeno prevalente. CP_1
Ha rigettato la domanda attorea relativa al dedotto risarcimento per una serie di obbligazioni complementari non rispettate dalla società, rispetto alla obbligazione retributiva principale, quali la assegnazione dell'autovettura promessa (una Audi A4), la assegnazione dell'alloggio, la negoziazione del premio per obiettivi (così privandolo della chance di conseguirlo seppure in relazione alla parte di rapporto effettivamente intercorso, non essendo state fornite specifiche allegazioni e prove al riguardo.
3. La ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia per cinque motivi. Pt_1 L'appellato ha insistito per il rigetto dell'appello principale ed ha proposto impugnazione incidentale.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 24 aprile 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società appellante ha dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata rilevando come il nel giudizio di primo grado (nelle note CP_1 difensive del 19.11.2021) aveva rinunziato alla domanda relativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in data antecedente alla stipula del contratto di lavoro nonché alla domanda relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro quale Quadro anziché Dirigente e alla corrispondente richiesta di risarcimento del danno dall'asserito illegittimo licenziamento ex art 3 D. Lgs 23/15 nella misura di 12 mensilità. Con il secondo motivo, in via subordinata e sempre avuto riguardo all'accertamento dell'inizio del rapporto di lavoro in periodo precedente al 18.2.2019, ha censurato la
3 sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie;
sul punto ha richiamato la circostanza che dal modulo di recesso dal precedente rapporto di lavoro con la società
Vismunda Srl risultava che il doveva lavorare sino al 18.2.2019 (e che quindi non CP_1 poteva aver iniziato il rapporto di lavoro con in data 11.1.2019) nonché le Pt_1 risultanze documentali e quelle istruttorie testimoniali dalle quali non era emerso lo svolgimento del rapporto in un periodo precedente al 18.2.2019. Con il terzo motivo ha contestato la decisione del primo giudice riguardo all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento rilevando che il era stato assunto dopo le CP_1 dimissione del precedente CEO dr per gestire la delicata fase della quotazione in Parte_2 borsa della società ; la istruttoria testimoniale, sul punto, aveva evidenziato come Pt_1 l'odierno appellato svolgeva unicamente attività riconducibile all'analisi critica ed elaborazione delle strategie finanziarie non occupandosi, invece, della estrapolazione e introduzione dei dati nel sistema aziendale, delle registrazioni contabili e della supervisione sulla contabilità estera, mansioni più prettamente operative.
Il licenziamento intimato al era giustificato dal fatto che nei primi giorni di luglio CP_1 2019 veniva accantonata l'ipotesi di quotare in borsa la Società così venendo meno la necessità di occupare nel ruolo di CFO una figura qualificata come quella del ricorrente risultando necessario che il ruolo rivestito dal venisse ricoperto da una figura più CP_1 operativa in modo da alleggerire il carico di lavoro dell'Area Finance. Con il quarto motivo ha contestato la quantificazione dell'indennità spettante al CP_1 precisando che il risarcimento pari a 4 mensilità era stato introdotto dal CCNL del
31.7.2019, di epoca successiva al licenziamento intimato in data 11.7.2019, mentre il precedente CCNL del 2014 prevedeva una indennità pari a due mensilità.
In ragione della regola che il regime del licenziamento si determina in relazione alla situazione di fatto e di diritto al momento nel quale l'atto viene comunicato al destinatario, nella fattispecie, ai fini della indennità in questione, trovava applicazione la previgente disciplina;
in ogni caso il giudice, rispetto al nuovo CCNL, avrebbe dovuto dichiarare la nullità e quindi disapplicare le clausole che prevedevano l'applicabilità retroattiva a licenziamenti intimati prima della stipula dello stesso.
Con il quinto motivo ha contestato la liquidazione delle spese legali disposta nella sentenza impugnata tenuto conto della soccombenza almeno parziale del ricorrente che aveva, peraltro, rinunziato a buona parte delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
In via subordinata ha chiesto la revisione al ribasso della liquidazione operata dal primo giudice applicando i valori medi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto che non era stato adeguatamente motivata l'applicazione del valore massimo dello scaglione di riferimento.
6. L'appellato , rispetto ai primi due motivi di appello, ha dato atto della Controparte_1 intervenuta rinunzia agli originali capi della domanda formulati nel ricorso introduttivo relativi alla retrodatazione della decorrenza del rapporto di lavoro ed all'accertamento di un rapporto di lavoro quale anziché Dirigente e, rilevato l'errore compiuto dal CP_2 giudicante nella sentenza impugnata, ha manifestato la propria disponibilità ad eventuali restituzioni.
Quanto alla giustificatezza del licenziamento, di cui al terzo motivo di appello, ha evidenziato come in sede di offerta di assunzione l'odierna appellante aveva individuato le mansioni da attribuire al quali quelle di direttore amministrativo finanza e CP_1 controllo, CFO della capogruppo con responsabilità di tutte le attività Pt_1 amministrative, finanziarie e di controlling e reporting per e del coordinamento Pt_1 ed indirizzo delle attività di Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo e quindi di tutte le partecipate di con possibilità di delega delle attività citate dal Consiglio Pt_1 di Amministrazione. Tra il momento della assunzione e quello del licenziamento non era intervenuto alcun cambiamento negli assetti aziendali e la decisione di licenziare il non aveva CP_1
4 fondamento oggettivo se non quello di un mero mutamento di opinione imprenditoriale circa la propria organizzazione e le proprie necessità aziendali. Alcun rilievo assumeva l'asserita sospensione del processo di quotazione in borsa della società, circostanza che non era stata certamente posta a base della assunzione nemmeno in aggiunta o a specificazione del fascio di mansioni che pure erano state descritte nella proposta di assunzione. Avuto riguardo alla dedotta errata quantificazione della indennità di licenziamento ha evidenziato come il CCNL del 31.7.2019 recava una tipica clausola di retrodatazione facendo così decorrere gli effetti introdotti dalla nuova contrattazione all'1.1.2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, integrando e sostituendo il recedente CCNL del 2014. Con particolare riferimento all'indennizzo per la ingiustificatezza del licenziamento l'art 19 del nuovo CCNL si limitava a prevedere l'aumento da due a quattro mensilità per i contratti di durata sino a due anni di anzianità aziendale escludendo da tale applicazione solo i licenziamenti collettivi. I riferimenti dottrinali e giurisprudenziale richiamati dall'appellante riguardavano la diversa ipotesi di successione delle leggi del tempo, fattispecie del tutto diversa dalla successione dei contratti collettivi, che sono atti privati e non fonti del diritto.
Quanto al regime delle spese di lite ha richiamate le previsioni di cui al DM 55/2014 e precisando che il valore della controversia, anche se limitato alla sola indennità per licenziamento ingiustificato, risultava compreso fra € 26.000,00 ed € 52.000,00, ha evidenziato come la liquidazione operata dal Tribunale doveva ritenersi effettuata sulla scorta dell'aumento previsto per l'attività istruttoria e di una valutazione qualitativa di uno dei parametri assunti come rilevanti dalla disciplina di legge.
6.1 Il in via incidentale, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso CP_1 il risarcimento correlato alle altre componenti economiche del rapporto (per la mancata assegnazione della autovettura promessa, per la mancata assegnazione dell'alloggio e per la mancata negoziazione del premio per obiettivi) dovendosi applicare, in virtù del pregiudizio realizzatosi, una valutazione equitativa del danno ex art 1226 c.c. che interviene laddove non siano utilizzabili criteri ed elementi congrui per stabilirne l'esatto ammontare, tenuto conto che nel caso di specie, il primo giudice aveva accertato l'inadempimento del datore di lavoro a tutte e tre le obbligazioni richiamate nelle proprie difese.
Ha rimarcato, in particolare, la mancata determinazione degli obiettivi economici nonostante il rapporto di lavoro avesse raggiunto e superato la durata di sei mesi. Ha insistito per l'ammissione di consulenza tecnica.
7. L'appello principale è parzialmente fondato per le ragioni di seguito rappresentate.
8. La rinuncia intervenuta in primo grado da parte del con le note difensive CP_1 (autorizzate) del 21.11.2021 alla retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro all'11.1.2019 ed all'accertamento circa la veste di pseudo dirigente (ed all'azionato danno da demansionamento) rende la sentenza illegittima su tali questioni essendo riferita a domande non più oggetto di causa.
Sul punto la stessa parte appellata, nella memoria di costituzione nel presente giudizio, ha dato atto della svista compiuta dal primo giudice rendendosi disponibile alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo ed in esecuzione della sentenza di primo grado.
9. Quanto al licenziamento le ragioni di impugnazione non sono fondate posto che i motivi a base dell'atto espulsivo non sono risultati giustificati. Dalla comunicazione di impegno alla assunzione del 21.12.2018 e dalla successiva lettera di assunzione risulta che al erano state assegnate (con relative responsabilità) CP_1 ampie mansioni e compiti amministrativi, finanziari, di controlling e di reporting per la CP_3
[...] oltre al coordinamento ed indirizzo delle attività di Amministrazione Finanza e
[...]
Controllo di Gruppo, e quindi di tutte le partecipate della , con possibilità di delega Pt_1 delle attività citate dal Consiglio di Amministrazione, dovendo fare riferimento gerarchicamente all'Amministratore Delegato nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di . Pt_1
Alcun riferimento vi era alla futura quotazione in borsa della Società né che tale attività era posta come condizione o limitazione in sede di assunzione.
Il secondo le attribuzioni previste in contratto, aveva ampie ed indubbie CP_1 competenze operative sia all'interno della e sia verso le società partecipate di Pt_1 quest'ultima, avendo peraltro come figura gerarchicamente superiore con cui interfacciarsi solo l'Amministratore Delegato/Presidente del CdA. La società appellante, peraltro, non ha indicato e fornito elementi da cui desumere eventuali riduzioni o limitazioni dei compiti e delle responsabilità del intervenute CP_1 successivamente alla assunzione sicchè le ragioni del licenziamento, come riportate nella comunicazione di recesso (gli attuali assetti aziendali richiedono la necessità di disporre di una figura che abbia caratteristiche e competenze precipuamente operative, caratteristiche e competenze che purtroppo non è stato possibile rinvenire nell'ambito della collaborazione con lei intercorsa. La nostra società ha quindi decido di recedere dal rapporto di lavoro, considerato anche che è stato attualmente sospeso il processo che avrebbe dovuto portare alla quotazione in borsa della scrivente società e non sussiste pertanto la necessità di disporre di un profilo che abbia comprovata esperienza in materia di gestione di tale fase”) non hanno trovato alcun concreto riscontro e giustificatezza. Né è emerso che la figura rivestita dal sia stata soppressa all'interno della CP_1 Pt_1
dopo il suo licenziamento, risultando invece essere stato assunto in sua sostituzione
[...] altro soggetto ( rispetto alla cui posizione all'interno della azienda la Persona_1 società non ha fornito elementi che dimostrino eventuali minori e diverse mansioni assegnate al sostituto dell'appellato e, dunque, senza che si sia realizzata una modifica degli assetti aziendali tale da giustificare il provvedimento espulsivo del CP_1
10. Con riferimento alla indennità per l'illegittimo licenziamento, di cui al quarto motivo, il CCNL Dirigenti Industria concluso in data 30.7.2019 contiene espressa clausola di retrodatazione degli effetti all'1.1.2019, fatte salve particolari decorrenze specificate nei singoli articoli (ma che non attengono alla indennità per cui è causa), così integrando e sostituendo il precedente CCNL del 2014. In punto indennità di licenziamento l'art. 19, al comma 15, del nuovo accordo individua quale indennizzo supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro per il caso di licenziamento ingiustificato, un importo pari a 4 mensilità del corrispettivo per il preavviso fino a due anni di anzianità aziendale. Le doglianze dell'appellante risultano dunque, sul punto, infondate.
11. Quanto alle spese di lite liquidate in primo grado, oggetto del quinto motivo dell'impugnazione principale, seppure sia stata disposta la compensazione nella misura di un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda originariamente proposta dal in ogni caso i parametri utilizzati dal Tribunale risultano non congrui e non CP_1 rispettosi delle previsioni di cui al DM 55/2014.
Il primo giudice ha individuato quale scaglione di riferimento per il valore della controversia quello da 26.000 a 52.000 ed ha ritenuto di applicare, per le pluralità e complessità delle questioni dibattute, il valore massimo delle tariffe (con istruttoria) così liquidando per l'intero l'importo di € 18.658,00, e con la operata compensazione di un terzo, la residua somma di € 12.439,00. Secondo le tabelle previste dal DM citato per tale fascia di valore e in base alla aliquota massima il compenso è pari ad € 11.425,00; rispetto a tale importo non sono stati forniti in
6 sentenza elementi che consentano di giustificare la liquidazione operata in misura superiore al massimo.
La statuizione di condanna alle spese di lite dovrà pertanto parametrarsi al valore massimo di € 11.425,00 che, con la compensazione di un terzo disposta dal primo giudice (e che si ritiene di confermare) è pari ad € 7.617,00.
12. L'appello incidentale proposto dal relativo alle altre componenti contrattuali
CP_1 non riconosciute dal primo giudice (assegnazione autovettura promessa, assegnazione dell'alloggio e determinazione del premio per obiettivi) e rispetto alle quali la si Pt_1 sarebbe resa inadempiente, è infondato. La società ha regolarmente fornito al (risultando ciò documentalmente) la
CP_1 autovettura aziendale seppure di altra marca ma comunque rientrante nello stesso segmento di veicoli (Ford Mondeo anzichè Audi A4). Quanto all'alloggio, seppure vi fosse l'impegno della società a mettere a disposizione del un appartamento completamente arredato, comunque nel breve periodo di durata
CP_1 del rapporto di lavoro di circa 5 mesi, evidentemente in attesa di reperire alloggio idoneo, la società ha regolarmente offerto al una sistemazione alberghiera con oneri
CP_1 economici a proprio esclusivo carico (circostanza non contestata dall'appellante incidentale); non risulta, peraltro, che il abbia sostenuto ulteriori e diversi costi
CP_1 per la sistemazione logistica. Avuto riguardo al premio per obiettivi personali, le parti si erano impegnate ad individuare di comune accordo, nei sei mesi dalla assunzione, condizioni, criteri e termini per determinare tale incentivo, ma essendosi il rapporto interrotto prima dello scadere di detto termine non è stato evidentemente possibile stabilire di comune accordo tale voce economica;
rispetto alla doglianza del non sono, però, emersi elementi che
CP_1 consentano di imputare ed attribuire alla società appellante inadempimenti ovvero univoche e specifiche omissioni e conseguenti responsabilità.
In ogni caso, come pure evidenziato dal Tribunale, rispetto a tali presunte violazioni non sono state offerte valide allegazioni avuto riguardo ai danni patiti né sono stati indicati utili parametri di riferimento per la individuazione degli stessi.
13. Dunque, in parziale accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado va riformata avuto riguardo alla decorrenza del rapporto di lavoro (18.2.2019 e non 11.1.2019) ed alla conseguenziale condanna dell'importo di € 11.611,00 a titolo di retribuzione per il periodo 11.1.2019-18.2.2019 (con relativo obbligo restitutorio del dell'importo ricevuto in esecuzione della sentenza) nonché alla liquidazione delle CP_1 spese di lite che, pur rapportate al valore massimo dello scaglione di riferimento e tenuto conto della compensazione di un terzo, vanno riconosciute nell'importo di € 7.617,00 (2/3 di €11.425,00).
14. Le spese di lite del presente giudizio, in virtù dell'accoglimento solo parziale dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale, vanno compensate nella misura di un terzo e la società appellante, in applicazione del principio della soccombenza e dell'esito complessivo della vicenda, va condannata alla rifusione in favore di della Controparte_1 residua quota dei due terzi nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e successive modificazioni secondo la fascia di valore indeterminato e nella misura dei medi.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata
-dichiara non dovuta la somma riconosciuta in forza della anticipata decorrenza del rapporto di lavoro a far data dall'11.1.2019 ed annulla la conseguente condanna della società Pt_1
al pagamento della somma di € 11.611,00 a titolo di retribuzione per il periodo
[...]
11.1.2019-18.2.2019;
-ridetermina le spese di lite del primo grado di giudizio in favore della parte appellata in €
6.171,00 pari ai due terzi del totale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma per il resto la sentenza appellata;
4) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/3 e condanna la alla rifusione in favore del della restante quota dei 2/3 che liquida, Pt_1 CP_1 per tale misura, in € 4.630,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, cap ed Iva
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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