Decreto 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 695/2024
V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
e in C.F._1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Siracusa, Via G.B. Perasso n. 20, c.f. entrambi elettivamente domiciliati a P.IVA_1
Siracusa, Via Tunisi n. 53, presso lo studio dell'Avv. Stefano Marciano che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTI CONTRO il , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 8.8.2024 con cui Parte_1
e hanno chiesto la liquidazione Parte_2 dell'indennità di cui all'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89, per l'irragionevole durata del processo di separazione svoltosi in unico grado avanti il Tribunale di Siracusa (R.G. n. 153/2017);
Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la competenza di questo Ufficio e la tempestività del ricorso;
Considerato che il giudizio, iniziato il 2.1.2017 e concluso il 28.7.2023, si è protratto oltre il limite di durata ragionevole di tre anni fissato per il primo grado dall'art. 2, comma 2 bis, della legge 24.3.2001 n. 89; Rilevato che il giudizio si è svolto con il rito ordinario e che nessuna delle parti entro il 2.7.2019 ha chiesto il passaggio al rito sommario, né ha proposto istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cod. proc.
2.5.2024 n. 11775;
Cass. 10.6.2024 n. 16059);
Considerato che riguardo al processo civile ordinario di cognizione i cosiddetti “rimedi preventivi” previsti dall'art. 1 ter della legge 24.3.2001 n. 89 hanno superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. 23.6.2021 n. 121);
Ritenuto, conseguentemente, che, sebbene il procedimento abbia avuto una durata ingiustificata, alla ricorrente non va riconosciuto alcun indennizzo;
P.Q.M.
Visto l'art. 2 comma 1 della legge 24.3.2001 n. 89.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Giuseppe Alfonso
- 2 -