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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del Giudice, dott.ssa Giuliana Guardo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1249/2024 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1
codice fiscale , elettivamente domiciliato in San Cataldo (CL), via C.F._1
San Giovanni Bosco n. 41, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Fussone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
opponente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale CP_1
, elettivamente domiciliato in Riesi (CL), via Carlo Alberto n. 14, C.F._2 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Vitello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti opposta
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in atti e, all'udienza del
22.05.2025, il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 26.06.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'ex coniuge proponendo opposizione ex art. 615, CP_1
1 comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificatogli il 20.05.2024, con il quale la convenuta ha intimato il pagamento della somma di euro 14.800,00 (oltre interessi per euro
683,52 e spese per euro 344,35, per un totale di complessivi euro 15.827,87), a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, stabilito con sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 559/2022 del 28.07.2022.
Segnatamente, l'opponente ha contestato il diritto della convenuta di intraprendere la minacciata azione esecutiva per l'importo indicato in precetto, deducendo che, alla luce della somma stabilita nella sentenza di divorzio a titolo di assegno di mantenimento a far data dal
3.7.2019 e dei versamenti già eseguiti, “l'importo dovuto è pari a € 11.650,00 (ossia
14.500,00 dovuto – 2.850,00 pagati) oltre agli interessi e non, come erroneamente indicato da controparte, € 14.800,00” (così a pag. 2 dell'atto di citazione).
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di “accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per l'importo così come determinato in precetto” (così, a pag. 2 dell'atto di citazione), con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.07.2024, si è costituita in giudizio CP_1
deducendo che “in effetti, a seguito di un ricalcolo della somma precettata, la stessa
[...] ammonta a € 11.650,00 (sorte capitale), e ad € 673,84 (interessi) a far da ogni singola mensilità alla data dell'atto di precetto” e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 19.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; indi, all'udienza del 22.05.2025 (la prima dinanzi a questo giudice), la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Così esposti i fatti, nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In punto di diritto, giova ricordare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata
nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito… La
"materia del contendere", in ipotesi in cui l'opposizione a precetto ponga in discussione solo
una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento, è, dunque, rappresentata
2 dal diritto all'esecuzione relativamente alla parte del credito contestato. Ne consegue che,
ove, come nel caso di specie, la parte opposta-intimante abbia rinunciato esplicitamente alle voci chieste in precetto, oggetto di contestazione dell'opponente, l'intimazione rimane valida
per la somma non contestata, senza che le parti possano avere alcun interesse ad una decisione sul merito dell'opposizione, per essere venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l'atto di opposizione” (così, Cass. sez. III,
10/12/2013, n. 27538).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, precisato che oggetto di contestazione, con la spiegata opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., è soltanto una parte della somma per la quale vi è stata intimazione di pagamento (e, segnatamente, il credito, a titolo di sorte capitale, di complessivi euro 3.150,00), va rilevato che l'opposta intimante, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto l'erroneità della somma precettata, siccome lamentata da controparte, e ridotto in parte qua la propria pretesa, così rinunciando al maggior credito richiesto in precetto e contestato dall'opponente.
Ne consegue il venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l'atto di opposizione e, quindi, di qualsivoglia interesse delle parti ad una decisione sul merito della controversia, senza che a nulla rilevi la mancata sottoposizione al decidente di conclusioni conformi, risolvendosi il residuo contrasto tra le parti (non già sul merito dell'opposizione, bensì) sulle conseguenze, nella causa oppositiva, di una rinuncia di tal fatta.
3. Le spese processuali, in omaggio al principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis, tra le tante, Cass., sez. I, 16/06/2023, n. 17256), vanno poste a carico di parte opposta (che ha ridotto in parte qua la propria pretesa soltanto a seguito della notifica dell'atto di opposizione, peraltro insistendo, in sede di precisazione delle conclusioni, per il suo rigetto,
con vittoria di spese) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore effettivo della controversia e all'attività processuale concretamente espletata (II scaglione della tabella n. 2, con riduzione dei valori medi relativi a tutte le fasi), secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Esse vanno versate in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
1249/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:
3 DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo
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