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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2779/2021 posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.01.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( Controparte_1 C.F._2
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_2 C.F._3
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_3 C.F._4
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
1 ) CP_4 C.F._5
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_5 C.F._6
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_6 C.F._7
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_7 C.F._8
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_8 C.F._9
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_9 C.F._10
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_10 C.F._11
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_11 C.F._12
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_12 C.F._13
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_13 C.F._14
Avv. TORTORELLA MARCO;
2 E
( ) CP_14 C.F._15
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_15 C.F._16
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_16 C.F._17
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_17 C.F._18
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_18 C.F._19
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_19 C.F._20
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_20 C.F._21
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_21 C.F._22
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_22 C.F._23
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_23 C.F._24
3 Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( CP_24 C.F._25
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_25 C.F._26
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_26 C.F._27
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_27 C.F._28
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_28 C.F._29
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_29 C.F._30
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_30 C.F._31
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
STANZIONE CONCETTA( ) C.F._32
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_31 C.F._33
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
4 ) Controparte_32 C.F._34
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( Controparte_33 C.F._35
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_34 C.F._36
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_35 C.F._37
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_36 C.F._38
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_37 C.F._39
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_38 C.F._40
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_39 C.F._41
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_40 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OGGETTO
5 Appello avverso la sentenza n. 14826/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
I soggetti in epigrafe, già medici specializzandi in area medica, hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto per prescrizione la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia;
chiedono, altresì, la revoca della statuizione di condanna alle spese di lite liquidate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la instando per il rigetto Controparte_40 dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art.
11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 35571/2023:
“In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore,
6 il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Nelle fattispecie in esame alcun atto interruttivo è stato posto in essere prima del 27.10.2009
e, pertanto, i diritti risarcitori vantati sono prescritti e le relative domande degli appellanti non possono trovare accoglimento.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea sulla questione.
Anche il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese è infondato. L'importo liquidato, infatti, è congruo, in quanto contenuto nella forbice tariffaria, tenuto conto del valore della causa, della pluralità delle parti e dell'attività concretamente svolta.
Non sono emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96
c.p.c..
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss. mm..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento in favore della
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_40
40.000,00 , oltre rimborso IVA e CPA come per legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 13.03.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2779/2021 posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.01.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( Controparte_1 C.F._2
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_2 C.F._3
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_3 C.F._4
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
1 ) CP_4 C.F._5
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_5 C.F._6
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_6 C.F._7
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_7 C.F._8
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_8 C.F._9
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_9 C.F._10
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_10 C.F._11
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_11 C.F._12
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_12 C.F._13
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_13 C.F._14
Avv. TORTORELLA MARCO;
2 E
( ) CP_14 C.F._15
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_15 C.F._16
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_16 C.F._17
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_17 C.F._18
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_18 C.F._19
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_19 C.F._20
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_20 C.F._21
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_21 C.F._22
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_22 C.F._23
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_23 C.F._24
3 Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( CP_24 C.F._25
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_25 C.F._26
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_26 C.F._27
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_27 C.F._28
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_28 C.F._29
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_29 C.F._30
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_30 C.F._31
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
STANZIONE CONCETTA( ) C.F._32
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_31 C.F._33
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
4 ) Controparte_32 C.F._34
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( Controparte_33 C.F._35
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_34 C.F._36
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_35 C.F._37
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) CP_36 C.F._38
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_37 C.F._39
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
( ) Controparte_38 C.F._40
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) CP_39 C.F._41
Avv. TORTORELLA MARCO;
E
) Controparte_40 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OGGETTO
5 Appello avverso la sentenza n. 14826/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
I soggetti in epigrafe, già medici specializzandi in area medica, hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto per prescrizione la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia;
chiedono, altresì, la revoca della statuizione di condanna alle spese di lite liquidate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la instando per il rigetto Controparte_40 dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art.
11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 35571/2023:
“In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore,
6 il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Nelle fattispecie in esame alcun atto interruttivo è stato posto in essere prima del 27.10.2009
e, pertanto, i diritti risarcitori vantati sono prescritti e le relative domande degli appellanti non possono trovare accoglimento.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea sulla questione.
Anche il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese è infondato. L'importo liquidato, infatti, è congruo, in quanto contenuto nella forbice tariffaria, tenuto conto del valore della causa, della pluralità delle parti e dell'attività concretamente svolta.
Non sono emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96
c.p.c..
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss. mm..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento in favore della
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_40
40.000,00 , oltre rimborso IVA e CPA come per legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 13.03.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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