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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Easy Win Di Li HA & C. s.a.s. (cf
01950760478) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MA AN
SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02282910971) con sede a Prato in via Firenze n.85.
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita in data 9.12.2024, contestando la legittimazione della ricorrente, in quanto il titolo fatto valere è contestato e attualmente sub judice davanti alla Corte di Appello di
Firenze III° sez. r.g. n. 1717/2022, ove è fissata l'udienza del 2.7.2025 per la discussione del merito;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti del ricorrente, sebbene contestati dalla resistente, risultano provati così come la contestata legittimazione del ricorrente: in merito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “per consolidato orientamento di questa Corte, «l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione DEistante» (ex plurimis, Cass. Sez. U, 23/01/2013 n. 1521, Rv. 624795-01; conf. Sez. 1, 22/05/2014 n. 11421, Rv. 631283 - 01;
Sez. 1, 15/01/2015 n. 576, Rv. 633896 - 01)” (cfr. Cass. I sez. civ. sent. n. 27689/2018), più specificatamente, con riferimento proprio a legittimazione fondata su titolo giudiziale non definitivo, la giurisprudenza ha detto “che tale accertamento incidentale risulta essere stato compiuto dal giudice del reclamo avendo quest'ultimo appurato che il credito (in relazione al quale, peraltro, la debitrice allega di aver proposto un piano di rientro, ossia
pagina 1 di 6 di adempimento dilazionato di un proprio debito che, pertanto, ammette) è esistente, in quanto affermato da una pronuncia giudiziale provvisoriamente esecutiva e, in relazione alla quale, non è allegata alcuna ragione di presumibile riformabilità” (cfr.
Cass. VI-1 sez. civ. ord. n. 5001/2016). Nel caso di specie dalla lettura della sentenza del giudice di prime cure emerge chiaramente come le parti avessero individuato la mancata volturazione delle licenze TULPS quale motivo di risoluzione del contratto di cessione DEazienda, a prescindere se tale mancata volturazione fosse imputabile o meno ai contraenti, con conseguente fondatezza DEesercizio da parte DEattore, odierno ricorrente, DEutilizzo della clausola espressa risolutiva e la richiesta di restituzione del prezzo ceduto e conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale del convenuto, odierno resistente, senza che l'atto di appello presenti sul punto elementi idonei per ribaltare tale risultato. Ne consegue che la sentenza n.762/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 26.8.2022, provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. nei suoi capi condannatori, assicuri alla parte vincitrice, odierna ricorrente, le somme ivi indicate con conseguente legittimazione al presente ricorso per l'apertura della L.G. nei confronti della resistente;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “fabbricazione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: atteso che dal bilancio al 31.12.2022 sono indicati per attivo patrimoniale (€ 1.851.424), debiti (€ 1.654.815)
e ricavi (€ 1.518.532) entità non compatibili con i valori-soglia previsti dalla norma richiamata;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi DEart. 49, comma
5, CCII, avuto riferimento ai soli debiti nei confronti DERI (€ 988.741,79);
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:
1. dall'assenza di bilanci successivi al 31.12.2022;
2. dall'ingente debito nei confronti DERI (€ 988.741,79).
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore la dott.ssa MASSARI Giulia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e DEInsolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di MA AN SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02282910971) con sede a Prato in via Firenze n.85;
NOMINA
pagina 2 di 6 Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Curatore la dott.ssa MASSARI Giulia;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma DEarticolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché DEelenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma DEarticolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio DEultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma DEarticolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati DEanagrafe tributaria e DEarchivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi DEart. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento DEaccettazione DEincarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto pagina 3 di 6 di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione DEinsussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale DEimpresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma DEarticolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause DEinsolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pagina 4 di 6 la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza DEonere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi DEarticolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del
3.6.2025 ore 12 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima DEudienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie DEistante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi DEarticolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
pagina 5 di 6 e) l'indicazione DEindirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi DEart. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 5/1/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Easy Win Di Li HA & C. s.a.s. (cf
01950760478) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MA AN
SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02282910971) con sede a Prato in via Firenze n.85.
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita in data 9.12.2024, contestando la legittimazione della ricorrente, in quanto il titolo fatto valere è contestato e attualmente sub judice davanti alla Corte di Appello di
Firenze III° sez. r.g. n. 1717/2022, ove è fissata l'udienza del 2.7.2025 per la discussione del merito;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti del ricorrente, sebbene contestati dalla resistente, risultano provati così come la contestata legittimazione del ricorrente: in merito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “per consolidato orientamento di questa Corte, «l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione DEistante» (ex plurimis, Cass. Sez. U, 23/01/2013 n. 1521, Rv. 624795-01; conf. Sez. 1, 22/05/2014 n. 11421, Rv. 631283 - 01;
Sez. 1, 15/01/2015 n. 576, Rv. 633896 - 01)” (cfr. Cass. I sez. civ. sent. n. 27689/2018), più specificatamente, con riferimento proprio a legittimazione fondata su titolo giudiziale non definitivo, la giurisprudenza ha detto “che tale accertamento incidentale risulta essere stato compiuto dal giudice del reclamo avendo quest'ultimo appurato che il credito (in relazione al quale, peraltro, la debitrice allega di aver proposto un piano di rientro, ossia
pagina 1 di 6 di adempimento dilazionato di un proprio debito che, pertanto, ammette) è esistente, in quanto affermato da una pronuncia giudiziale provvisoriamente esecutiva e, in relazione alla quale, non è allegata alcuna ragione di presumibile riformabilità” (cfr.
Cass. VI-1 sez. civ. ord. n. 5001/2016). Nel caso di specie dalla lettura della sentenza del giudice di prime cure emerge chiaramente come le parti avessero individuato la mancata volturazione delle licenze TULPS quale motivo di risoluzione del contratto di cessione DEazienda, a prescindere se tale mancata volturazione fosse imputabile o meno ai contraenti, con conseguente fondatezza DEesercizio da parte DEattore, odierno ricorrente, DEutilizzo della clausola espressa risolutiva e la richiesta di restituzione del prezzo ceduto e conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale del convenuto, odierno resistente, senza che l'atto di appello presenti sul punto elementi idonei per ribaltare tale risultato. Ne consegue che la sentenza n.762/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 26.8.2022, provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. nei suoi capi condannatori, assicuri alla parte vincitrice, odierna ricorrente, le somme ivi indicate con conseguente legittimazione al presente ricorso per l'apertura della L.G. nei confronti della resistente;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “fabbricazione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: atteso che dal bilancio al 31.12.2022 sono indicati per attivo patrimoniale (€ 1.851.424), debiti (€ 1.654.815)
e ricavi (€ 1.518.532) entità non compatibili con i valori-soglia previsti dalla norma richiamata;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi DEart. 49, comma
5, CCII, avuto riferimento ai soli debiti nei confronti DERI (€ 988.741,79);
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:
1. dall'assenza di bilanci successivi al 31.12.2022;
2. dall'ingente debito nei confronti DERI (€ 988.741,79).
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore la dott.ssa MASSARI Giulia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e DEInsolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di MA AN SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02282910971) con sede a Prato in via Firenze n.85;
NOMINA
pagina 2 di 6 Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Curatore la dott.ssa MASSARI Giulia;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma DEarticolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché DEelenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma DEarticolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio DEultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma DEarticolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati DEanagrafe tributaria e DEarchivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi DEart. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento DEaccettazione DEincarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto pagina 3 di 6 di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione DEinsussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale DEimpresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma DEarticolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause DEinsolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pagina 4 di 6 la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza DEonere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi DEarticolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del
3.6.2025 ore 12 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima DEudienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie DEistante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi DEarticolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
pagina 5 di 6 e) l'indicazione DEindirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi DEart. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 5/1/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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