Ordinanza presidenziale 14 giugno 2024
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 10/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08414/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8414 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da LI RÒ, AR AZ NO, GA NT, ST NI, ARnna AR, RE NI, EL AN, FI TI, ES CA, NN CA, RA NI, AR RO, AR EN, RO CH, RA AN, EL TT, GI OL, MA CO, MO CO, AR EL ON, IC ZZ, LL De IS, LI DE TE, RI DEla UN, LI DEton, LA Di CA, IN Di OR, EN IL, NNmaria IO, CA IV, IN ER, AR CE GA, DE FA, LI FU, RE NI, IO CC, IN AM, CE LI, CA AC, AZna OL, EM IN, TA IN, AR PA IN, RI AG, RI DO, OM AN, OL LI, EL IG, AL EL Lo BO, LI UT, GE AN, IN GI, IT TA, TA AR, EL AR, GI TI, AT IO MA, TA MI, LI RI, AS OT, DE RM, EN ER, NA IE, LE PA, LA ON, CL AV, RE AR EL, RA PE, AP AR RO, LE OL, DE AR CI, RA PO, NN ZZ, ARgrazia LA, LL ON, IA MI, AR DA, AL NC, NC GG, ES US, AZ TA, LA LV, EL MA, IL SA, IA RI, IN SE, RA SP, LL DI TR, CE AS, EF TE, IC LA, IA GN, IU UT, LI BB, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AT RU in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali D'Italia, Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso principale:
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui - non consente l’iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- all’art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica;
- del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione convenuto innanzi alla domanda presentata dai ricorrenti per ottenere l’inserimento nelle graduatorie previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “Istanze on line”;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2019:
delle graduatorie aggiuntive (IV fascia) (meglio indicate nell’epigrafe del ricorso) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, come da TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia LI, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Mantova, Matera, Milano, RM, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza - qui resistenti - valide per gli anni scolastici 2019/2022, come da tabella che segue, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l’inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso collettivo i ricorrenti, aspiranti docenti abilitati all’insegnamento in seguito all’iscrizione ed alla frequenza dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe in base ai quali è impedito loro l’inserimento nella IV fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che l’impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento comporta un aumento del ricorso ai contratti a tempo determinato e, conseguentemente, del precariato scolastico, in contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70; inoltre i ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’art. 9 del d.m. n. 374 del 24 aprile 2019 nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, in quanto contrastante con l’art. 51, c. 1, Cost., e con l’art. 4, c. 1 e 2, d.P.R. n. 487/1994.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa remissione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale di interpretazione al fine di verificare se l’art. 1, c. 605, lett. c), l. n. 296/2006 e l’art. 15 d.P.R. n. 323/1988, laddove interpretati nel senso di precludere l’inserimento nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati a seguito del corso di laure ain scienze della formazione primaria, si pongano in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato in via derivata le graduatorie nelle quali essi non sono stati inclusi.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con dichiarazioni depositate in data 15 aprile 2020, 12 agosto 2022 e 7 dicembre 2022, GI TI, DI TR LL e IN Di OR hanno dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado.
Con ordinanza presidenziale del 14 giugno 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
Eseguite le notifiche, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 dicembre 2024 la causa è stata assunta in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla posizione dei ricorrenti GI TI, DI TR LL e IN Di OR. Ed infatti questi ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso che, ancorché non soddisfi i requisiti previsti dall’art. 84 c.p.a. (è stato presentato fuori udienza e non è stato notificato), costituisce elemento univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in conformità a quanto previsto dall’art. 84, c. 4, c.p.a.
3. Con riferimento agli altri ricorrenti il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati, sulla base di argomenti già valorizzati dalla precedente giurisprudenza amministrativa in contenziosi uguali o analoghi a quello in esame (v. tra le tante Tar Lazio, sez. 4S, n. 20751/2024; Cons. Stato, sez. VIII, n. 1541/2022).
3.1. I principi generali del reclutamento del personale docente sono contenuti nel d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale, nella sua versione originaria, stabiliva che l’accesso ai ruoli del personale docente avvenisse mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli. L’art. 1, comma 1, legge 3 maggio 1999 n. 124 del 1999, ha sostituito il comma 1 dell’art. 399 d.lgs. n. 297/1994 con il seguente testo: “ 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 ”.
Per un lungo periodo il sistema di reclutamento ordinario del personale docente di ruolo, fondato sul meccanismo del concorso pubblico, ha operato in concomitanza con un’altra forma di reclutamento, basata sull’inserimento e i progressivi aggiornamenti delle c.d. “graduatorie permanenti”, nelle quali erano iscritti i docenti abilitati all’insegnamento.
Tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c) , legge 27 dicembre 2006, n. 296, le graduatorie permanenti del personale docente sono state trasformate in GAE (graduatorie ad esaurimento), con alcuni ulteriori inserimenti, da effettuare per il biennio 2007/2008, per personale già abilitato o con abilitazione in corso di conseguimento.
L’art. 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mod., dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituendo il primo periodo dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con mod., dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha infine stabilito che: « A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale ».
Per espresso previsione normativa non è, dunque, più consentito l’inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento, ma solo il loro aggiornamento con cadenza triennale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 dicembre 2017, n. 11 Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 4).
I ricorrenti non rientrano in nessuna delle categorie previste dalle norme sopra richiamate e il loro inserimento è inibito ex lege .
3.2. Inoltre, non è ammessa alcuna lettura creativa e/o costituzionalmente orientata delle norme sopra richiamate, trattandosi di norme derogatorie del principio costituzionale, secondo il quale l’accesso al pubblico impiego avviene ordinariamente per concorso pubblico (art. 97 Cost.); l’operatore giuridico è tenuto ad una interpretazione delle stesse ancorata rigidamente al dato letterale della formula legislativa ( ex multis : Corte cost. 21 maggio 2014, n. 134).
Al principio del concorso pubblico, come ordinario modalità di accesso al pubblico impiego, può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, per come ritenute dal legislatore (Corte cost. n. 7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). Ne consegue che, in assenza di una espressa previsione legislativa (peraltro ammissibile solo entro i stretti limiti fissati dalla Corte costituzionale), non è possibile procedere alla immissione in ruolo del personale docente, prescindendo dal superamento di un concorso pubblico.
3.3. Infondate sono infine le censure relative alla dedotta violazione della normativa euro-unitaria e al lamentato contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 20 dicembre 2017 n. 11, sia pure con riferimento ad una diversa fattispecie, ha avuto modo di precisare: “ la normativa in esame, così come interpretata e ricostruita non solleva …dubbi di illegittimità costituzionale o di contrarietà con l’ordinamento dell’Unione Europea ”, evidenziando in proposito che: “ nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di <<precariato storico>>, per evidenti ragioni sociali ”.
A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che la Corte di Giustizia ha censurato il rinnovo dei contratti a tempo determinato per supplire alle carenze croniche dell’amministrazione, evidenziando che la reiterazione di contratti di lavoro a termine deve essere giustificata da esigenze temporanee, straordinarie e urgenti del datore di lavoro e non essere finalizzata a soddisfare fabbisogni permanenti.
Nel caso di specie non viene in rilievo la questione relativa all’assoggettamento degli odierni appellanti ad un’abusiva reiterazione di contratti a termine (circostanza, peraltro, rimessa alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, inerendo allo svolgimento di un rapporto di lavoro privatizzato), bensì quella relativa alla idoneità del titolo abilitante conseguito dagli odierni appellanti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, quindi, in definitiva, alla loro assunzione in ruolo, prescindendo dalla partecipazione e dal superamento di un concorso pubblico.
Orbene, nella pronuncia della Corte di Giustizia richiamata dalle parti appellanti non risulta essere stato sancito il diritto dei docenti precari alla stabilizzazione nei ruoli della p.a., prescindendo dall’accesso ordinario al pubblico impiego mediante concorso e in deroga ai principi stabiliti dal nostro ordinamento giuridico a livello costituzionale (art. 97 Cost.).
4. Il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno pertanto in parte dichiarati improcedibili (con riferimento alla posizione dei ricorrenti GI TI, DI TR LL e IN Di OR) e in parte rigettati.
5. Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li dichiara improcedibili con riferimento alla posizione dei ricorrenti GI TI, DI TR LL e IN Di OR;
- per il resto li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO