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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2024, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 26/09/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4028/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
ALLOCCA PASQUALE con il quale elettivamente domicilia in C.SO
GARIBALDI 387 80142 NAPOLI
Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.07.2022, ha dedotto di essere dipendente della convenuta sin dal 21 novembre 2012, inquadrato per il periodo dal 01.09.2014 al 30.11.2016 nel profilo professionale di “operatore di esercizio”, parametro retributivo 175 e per il periodo dal 01.12.2016 a tutt'oggi, nel profilo professionale di “operatore di esercizio” parametro retributivo 183, di cui al CCNL autoferrotranvieri ha lamentato di aver percepito una non corretta retribuzione nel periodo di godimento delle ferie, in modo particolare per il mancato riconoscimento di alcune voci facenti parte della retribuzione globale di fatto e riconosciute dalla contrattazione integrativa: l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui All'Accordo Regionale del 16.12.2011 recepito dall'Accordo Aziendale del 19.02.2013 e l' indennità di turno e domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Su tali premesse, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.770,42, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”. Il ricorrente ha richiamato il quadro normativo comunitario, in particolare la direttiva 2003/88/CE, attuata dallo Stato italiano con il decreto legislativo
66 del 2003 ( art. 10), nonché la nota pronuncia della Corte di giustizia, sentenza (115/11/2011, in causa C-155/10, relativa ad un pilota Per_1 di linea) che nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, affermava che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Pertanto, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili dovevano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, se volte a compensare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore.
Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito con varie ed articolate motivazioni l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, sulle indennità compensativa e perequativa, ha rilevato che le suddette indennità erano state dall' Controparte_1 correttamente corrisposte in attuazione dell'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011, a seguito del quale venivano sottoscritti l'Accordo aziendale del 25 luglio 2012, valido per le ex aziende ferroviarie incorporate in
[...]
e del 19 febbraio 2013, valido per la Divisione Controparte_1
Automobilistica (ex Eav Bus). Detti accordi intervenivano sulla struttura della retribuzione nella finalità di contenere il “costo del lavoro”, per fronteggiare l'allora stato di crisi. In applicazione del suddetto Accordo
Regionale, le indennità in questione venivano riconosciute al fine di operare un'omogeneizzazione del costo del lavoro in vista della fusione aziendale e garantire a tutti i lavoratori condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. La corresponsione delle indennità rivendicate era, pertanto, legata al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica e non al mero svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal lavoratore. Sull'indennità di turno prevista dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981, la convenuta ha rilevato che lo stesso accordo escludeva che gli importi ivi contemplati, potessero essere utilizzati come base utile ai fini del calcolo del trattamento economico e per altre forme o istituti retributivi.
Ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'erroneità dei conteggi, con specifico riferimento all'inclusione dei giorni di permesso
Giunta la causa allo scambio di note del 26.9.2924, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Ritiene questo giudicante che la domanda meriti accoglimento, alla luce della giurisprudenza condivisibile di questa Sezione Lavoro su casi perfettamente sovrapponibili a quello in esame, alla quale ritiene di uniformarsi. A tal fine richiama per relationem la motivazione già resa in altra causa (sent.
1645/24) e che di seguito riporta per comodità di lettura:
“Parte ricorrente ritiene che le indennità in esame (indennità compensativa e perequativa ed indennità di turno e domenicale), in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, siano da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e debbano essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
In punto di diritto, gli istanti richiamano la nozione euro unitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425). Sostengono che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (cd. sentenza
Williams), per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Invero, con le sentenze Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e
Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401, i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando che: “per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), aveva avuto occasione di precisare che Persona_2
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intendeva significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_3 altri, punto 58) e che maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie Per_1 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_1 pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29,
30, 31)…”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass.
n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Tali essendo le coordinate giuridiche, occorre prendere atto delle numerose pronunce della Corte Territoriale, intervenuta sulla specifica questione in esame (in particolare CdA , sent. n.
1766.23, rel. Dr Gallo, Pres. Papa).
Affermano i Giudici di secondo grado che “..l'Accordo regionale del
15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà
l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. ….. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. ….
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà , il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria E' anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.”
Si legge in altra pronuncia (CdA sent. n.4076/2023; Pres. rel Tes_1 Per_4
: “L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura
“confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore. Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo. Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale. Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore”.
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno, ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione. La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana
(domenica compresa). In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo
Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Tali compiute ed esaustive argomentazioni sono convincenti e condivisibili.
Parimenti, il medesimo ragionamento vale con riferimento all'indennità
“domenicale” che, al pari dell'indennità di turno, è stata istituita con Accordo
Nazionale del 21/05/1981 e, sempre al pari dell'indennità di turno, è stata prevista in favore del personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati. In ordine al quantum dell'indennità domenicale, l'Accordo prevede che tale indennità deve essere corrisposta al predetto personale per un importo di Lire 5.000,00
(somma attualmente rivalutata all'importo di € 5,81) per ogni effettiva giornata prestata di domenica. E', peraltro, circostanza incontestata che la prestazione del servizio nelle giornate di domenica risponde ad un preciso obbligo gravante sul personale viaggiante di macchina e di guida e sul personale che presta servizio in turni avvicendati, tenuto al rispetto dei turni di lavoro.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno e domenicale.
Da ultimo, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio, sollevata da parte resistente, in ragione dell'avvenuta proposizione del reclamo gerarchico depositato in atti. Peraltro, si ricorda il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza n. 26246/2022 del 06.09.2022, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Sentenza n. 1645/2024 pubbl. il 13/09/2024 RG n. 4275/2022. Tribunale Torre Annunziata). Tanto premesso in ordina all'an va ora esaminata la domanda sotto il profilo del quantum debeatur. In ogni caso, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del
28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie.
L' va pertanto condannato al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro € 1770,00 secondo i conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo.
La controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, con riferimento alla data di proposizione della domanda, giustificano la compensazione delle spese di giudizio in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 1770,42, oltre interessi e rivalutazione dalla
[...] maturazione dei crediti al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 660,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante metà.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7.10.2024
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto