Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 26816/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6502/2020 del
28/10/2020 emesso per il mancato pagamento di merci e servizi e vertente tra
(CF. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 gennaio 1980, in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t. della
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Portici (NA), alla Via Zumbini nr. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Paolo Francesco Ambroselli e dall'Avv. Pasquale Ottaviano
Attori Opponenti
e
(CF. e P. IVA ), con sede in Ponte CP_2 P.IVA_2
Felcino - Perugia, alla via Del Rame, in persona dell'amministratore delegato e legale rapp.te p.t., Sig.
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Golia e CP_3
Maria Laura Buccarelli
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo
2) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare provato un credito nei confronti dell'opponente ridurre la somma a quella che effettivamente risulterà dovuta a all'esito dell'espletanda istruttoria, il Controparte_4 tutto con vittoria di spese e competenze di rito;
Per la convenuta:
1) Reietta ogni avversa eccezione e domanda, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della presente opposizione, per l'effetto integralmente confermando il decreto ingiuntivo n. 6502/20;
2) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse eccezioni, voglia condannare la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. Pt_1
quale socio accomandatario, in solido tra Parte_1 loro, al pagamento in favore della di quella CP_2 maggiore e/o minore somma determinata all'esito della fase istruttoria;
3) Condannare l'opponente in proprio e nella qualità al pagamento delle spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t. Parte_1 della si è opposto al Pt_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6502/2020 del 28/10/2020 con il quale è stato imposto alla il pagamento della somma di euro CP_1
243049,20 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito:
l'inidoneità della fattura a costituire la prova del credito azionato in via monitoria nel giudizio di opposizione;
l'assenza di prova in merito all'incarico, al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, alla corretta e compiuta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture allegate.
La ha resistito all'opposizione ponendo in rilievo: CP_2 che tra le parti era intercorso un rapporto commerciale in base al quale erano state fornite merci e servizi alla società opponente;
che le fatture non erano state contestate.
Ciò detto, va preliminarmente affermato che non determina l'interruzione del presente giudizio l'intervenuta dichiarazione della liquidazione giudiziale della posto che la CP_1 pronuncia è intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni(udienza alla quale va equiparato il termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. in relazione ad un'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni).
Nel merito l'opposizione non è fondata.
Il credito dell'opposta non è stato specificamente contestato dagli opponenti che si sono limitati a contestare l'efficacia probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo senza considerare che sono oggetto dell'onere probatorio i fatti posti a fondamento della domanda che sono contestati dal convenuto mentre non necessitano di prova i fatti non contestati(art. 115 c.p.c.).
A ciò si aggiunge che l'opposta ha depositato a supporto della domanda le fatture, l'estratto del registro iva e la lettera di messa in mora trasmessa alla società opponente il 28.2.2020, comunicazione alla quale nulla ha replicato la società opponente.
Consegue, anche alla luce di documenti depositati dall'opposta, che il credito azionato in via monitoria è stato provato.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto in giuntivo opposto, già esecutivo ex art. 648 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico degli opponenti in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6502/2020 proposta da in Parte_1 proprio e n.q. di legale rapp.te p.t. della
[...]
nei confronti della ogni Controparte_1 CP_2 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6502/2020 del 28/10/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna in proprio e la Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa